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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4242/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'opponente è presente l'avv. Pierpaola Pili e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Donatella Marcori). Pt_1
Il difensore dell'opponente richiama le difese e conclusioni contenute nella propria memoria conclusiva.
Il difensore dell'opposta richiama difese e conclusioni contenute nella propria memoria conclusiva dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni e deduzioni nuove spiegate nella comparsa conclusiva di parte avversa.
Il difensore dell'opponente contesta ed insiste.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11
N. R.G. 4242/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2019 avente ad oggetto: contratto di
somministrazione, promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Dore, elettivamente domiciliato in via Genova, 10 - Alghero presso lo studio del difensore giusta procura in calce dell'atto introduttivo.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Carlo De Cesaro, elettivamente domiciliata nella via Manno, 11 - presso lo Pt_2
studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 17.05.2019, il Parte_3
ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione
[...] CP_1
all'ingiunzione di pagamento n. 52040/778/2019 del 06.04.2019 relativa alla fattura n.
2018000530040337 del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- la fattura n. 2018000530040337 del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 era stata emessa in relazione ai consumi del periodo dal 01.06.2017 al 02.02.2018, evidenziando un aumento di consumi esorbitante rispetto a quelli medi condominiali dei periodi precedenti (11, 92 mc/g contro 94,05 mc/g);
- a seguito di accertamenti era stata scoperta, dagli operai incaricati dall'opponente, una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale;
- il Condominio, con comunicazione inviata via PEC in data 04.04.2018, aveva informato dell'esistenza della perdita occulta, chiedendo di poter attivare la procedura di sgravio per Pt_1
ottenere un nuovo conteggio dei consumi, basato su quelli medi dei periodi precedenti;
- non aveva acconsentito a tale richiesta, non ritendo sussistente il requisito della non Pt_1
visibilità della perdita e aveva proceduto a notificare in data 19.04.2019 l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- Il Gestore del servizio idrico non era legittimato a procedere alla riscossione mediante ruolo e l'ingiunzione di pagamento non aveva efficacia di titolo esecutivo;
- aveva violato il dovere di correttezza e buona fede contrattuale, che non aveva Pt_1
provveduto ad annullare la fattura emessa, nonostante l'avvenuta denuncia della perdita occulta segnalata dall'utente prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 11 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1) in via preliminare disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
2) nel merito accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con la fattura n.
2018000530040337 per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto annullare e comunque dichiarare
inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
3) in via subordinata accertare i consumi effettivi, anche in considerazione delle fatturazioni
precedenti ed a quella oggetto della presente impugnazione;
4) in ogni caso, disporre la riduzione delle somme in ragione dell'eliminazione delle voci di
fognatura e depurazione;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 06.11.2019, contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- con decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, la società era stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico;
- il consumo anomalo era derivato dall'incuria dell'utente, posto che la perdita si era verificata all'interno del giardino condominiale in zona visibile;
- era comunque dovere dell'utente verificare periodicamente la lettura del contatore e segnalare la presenza di consumi anomali alla società, senza attendere il ricevimento delle fatture (art. B.35
R.S.I.I.).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e
conclusione:
pagina 4 di 11 in via preliminare
1) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 d.lgs. 150/2011; in
via principale;
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione confermare l'atto di
ingiunzione di pagamento in questa sede impugnato mandando da Parte_4
qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
in via subordinata
3) condannare il sito in (C.F. ) in Parte_3 Pt_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro - tempore Rag. al pagamento in favore di CP_2 CP_1
della somma di € 94.822,33 oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato
[...]
e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa mandando
assolta a qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
In ogni caso CP_1
4) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge ivi compreso il diritto
al rimborso forfettario”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base dei documenti in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione tramite lettura del dispositivo,
previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'eccezione, sollevata dalla parte opponente nelle memorie conclusive,
relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'opposto in quanto attinente al rispetto del termine per la costituzione della parte convenuta di cui all'art 167 c.p.c., che essendo perentorio può
essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che - pur rilevando la tardività della costituzione di
– la domanda subordinata di relativa al ricalcolo del credito in misura uguale o Pt_1 Pt_1
inferiore a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento non sia una domanda riconvenzionale, in quanto l'opposta si è limitata a confermare la domanda proposta nell'ingiunzione, chiedendo eventualmente una pronuncia in senso diminutivo in caso di parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. Pt_1
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da Pt_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere Pt_1
rigettata.
Un profilo connesso a quest'ultimo è relativo alla questione (rilevabile anche d'ufficio) della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 6 di 11 Si osserva infatti che la notificazione dell'ingiunzione è stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale;
pertanto, essa deve ritenersi nulla perché realizzata da soggetto non Pt_1
abilitato come da precedente orientamento di questo Tribunale.
Ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, fra le quali non figurano le società di diritto privato che, come CP_1
gestiscono servizi pubblici.
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recita: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
La natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, Pt_1
la qualificazione di pubblica amministrazione poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata, non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario, lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art. 14 del
D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione contabile pagina 7 di 11 per l'azione di responsabilità degli amministratori delle società in house (cfr. art. 13 D.lgs. n.
175/2016).
Nello stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come Pt_1
amministrazione pubblica sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29
luglio 2014 e n. 86363 del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910.
Da ciò consegue la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento eseguita da Pt_1
tramite il servizio postale.
Tuttavia, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente il sollecito a pagare una determinata somma di denaro, quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1
notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
pagina 8 di 11 La nullità della notifica dell'ingiunzione non esime comunque il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente.
******
Passando ad analizzare il merito della questione, è necessario richiamare l'art. B.35.2) del
R.S.I.I., secondo cui “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del
proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto
eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che
abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere
richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di
depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La
fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come
consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B.
35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la Regolamento del
Servizio Idrico Integrato Pagina 18 di 44 sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con
proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o
dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”.
Nel caso di specie è pacifico che l'anomalia dei consumi fosse imputabile ad una perdita idrica non segnalata tempestivamente da Pt_1
A tal proposito deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in materia di perdite occulte, secondo cui “(…) il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali
registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna segnalazione del
loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per
l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo
pagina 9 di 11 modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo
da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale
perdita occulta. L'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento
dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude la sussistenza
dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei
consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno”
(Cass. Civ., Ord. 24904/2021).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che il gestore del servizio idrico abbia violato i principi della correttezza e della buona fede contrattuale poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico palesemente anomalo, con un aumento da 11,61 mc/g a 94.05 mc/g rispetto ai precedenti periodi, aveva omesso di segnalare l'anomalia all'utente, limitandosi ad inviare la fattura nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della lettura dei consumi.
L'inadempimento degli obblighi del RSII, imputabile al gestore del servizio idrico, non ha consentito né ad di fatturare i reali consumi né all'utente di controllare la funzionalità Pt_1
dell'impianto e provvedere tempestivamente alla riparazione di eventuali perdite occulte all'interno delle proprie condutture idriche.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che trattandosi di una perdita occulta che ha causato la dispersione dell'acqua nel giardino andranno decurtati dal credito spettante al Gestore i CP_3
canoni fognari e di depurazione.
In base alla fattura per cui è causa gli importi indicati a tale titolo dallo stesso Gestore
ammontano complessivamente ad euro 18.119,95 (euro 5.210,62 fognatura + euro 12.909,33
depurazione), che andranno decurtati dall'importo fatturato di 94.822,33 (94.822,33 – 18.119,95 =
76.702,38).
pagina 10 di 11 Infine, questo Tribunale ritiene che l'inadempimento da parte di abbia causato all'utente Pt_1
un pregiudizio che, non potendo essere quantificato nel suo preciso ammontare, viene determinato equitativamente nella misura del 10 per cento dei consumi stimati dal gestore, esclusi gli importi per i canoni di fognatura e depurazione, che deve pertanto essere detratto dall'importo di cui sopra
(76.702,38 - 10 % = 69.032,00 euro oltre agli interessi come da RSII).
Le spese di lite sostenute dall'opponente - liquidate in dispositivo per le quattro fasi in misura minima in base al valore della causa - sono poste per 2/3 a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
2. accertato il credito di come in premessa, condanna il CP_1 [...]
a pagare ad l'importo di euro 69.032,00 Parte_3 CP_1
oltre interessi dalla domanda al saldo calcolati come da RSII;
3. condanna il a rifondere ad Parte_3
l'importo complessivo di euro 4.702,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA CP_1
come per legge, pari ai 2/3 delle spese processuali, rimanendo compensata la restante parte.
Cagliari, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'opponente è presente l'avv. Pierpaola Pili e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Donatella Marcori). Pt_1
Il difensore dell'opponente richiama le difese e conclusioni contenute nella propria memoria conclusiva.
Il difensore dell'opposta richiama difese e conclusioni contenute nella propria memoria conclusiva dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni e deduzioni nuove spiegate nella comparsa conclusiva di parte avversa.
Il difensore dell'opponente contesta ed insiste.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11
N. R.G. 4242/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2019 avente ad oggetto: contratto di
somministrazione, promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Franco Dore, elettivamente domiciliato in via Genova, 10 - Alghero presso lo studio del difensore giusta procura in calce dell'atto introduttivo.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Carlo De Cesaro, elettivamente domiciliata nella via Manno, 11 - presso lo Pt_2
studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 17.05.2019, il Parte_3
ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione
[...] CP_1
all'ingiunzione di pagamento n. 52040/778/2019 del 06.04.2019 relativa alla fattura n.
2018000530040337 del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- la fattura n. 2018000530040337 del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 era stata emessa in relazione ai consumi del periodo dal 01.06.2017 al 02.02.2018, evidenziando un aumento di consumi esorbitante rispetto a quelli medi condominiali dei periodi precedenti (11, 92 mc/g contro 94,05 mc/g);
- a seguito di accertamenti era stata scoperta, dagli operai incaricati dall'opponente, una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale;
- il Condominio, con comunicazione inviata via PEC in data 04.04.2018, aveva informato dell'esistenza della perdita occulta, chiedendo di poter attivare la procedura di sgravio per Pt_1
ottenere un nuovo conteggio dei consumi, basato su quelli medi dei periodi precedenti;
- non aveva acconsentito a tale richiesta, non ritendo sussistente il requisito della non Pt_1
visibilità della perdita e aveva proceduto a notificare in data 19.04.2019 l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- Il Gestore del servizio idrico non era legittimato a procedere alla riscossione mediante ruolo e l'ingiunzione di pagamento non aveva efficacia di titolo esecutivo;
- aveva violato il dovere di correttezza e buona fede contrattuale, che non aveva Pt_1
provveduto ad annullare la fattura emessa, nonostante l'avvenuta denuncia della perdita occulta segnalata dall'utente prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 11 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1) in via preliminare disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
2) nel merito accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con la fattura n.
2018000530040337 per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto annullare e comunque dichiarare
inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
3) in via subordinata accertare i consumi effettivi, anche in considerazione delle fatturazioni
precedenti ed a quella oggetto della presente impugnazione;
4) in ogni caso, disporre la riduzione delle somme in ragione dell'eliminazione delle voci di
fognatura e depurazione;
5) il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 06.11.2019, contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- con decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, la società era stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico;
- il consumo anomalo era derivato dall'incuria dell'utente, posto che la perdita si era verificata all'interno del giardino condominiale in zona visibile;
- era comunque dovere dell'utente verificare periodicamente la lettura del contatore e segnalare la presenza di consumi anomali alla società, senza attendere il ricevimento delle fatture (art. B.35
R.S.I.I.).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e
conclusione:
pagina 4 di 11 in via preliminare
1) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 d.lgs. 150/2011; in
via principale;
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione confermare l'atto di
ingiunzione di pagamento in questa sede impugnato mandando da Parte_4
qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
in via subordinata
3) condannare il sito in (C.F. ) in Parte_3 Pt_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro - tempore Rag. al pagamento in favore di CP_2 CP_1
della somma di € 94.822,33 oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato
[...]
e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa mandando
assolta a qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
In ogni caso CP_1
4) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge ivi compreso il diritto
al rimborso forfettario”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base dei documenti in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione tramite lettura del dispositivo,
previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'eccezione, sollevata dalla parte opponente nelle memorie conclusive,
relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'opposto in quanto attinente al rispetto del termine per la costituzione della parte convenuta di cui all'art 167 c.p.c., che essendo perentorio può
essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che - pur rilevando la tardività della costituzione di
– la domanda subordinata di relativa al ricalcolo del credito in misura uguale o Pt_1 Pt_1
inferiore a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento non sia una domanda riconvenzionale, in quanto l'opposta si è limitata a confermare la domanda proposta nell'ingiunzione, chiedendo eventualmente una pronuncia in senso diminutivo in caso di parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. Pt_1
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da Pt_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere Pt_1
rigettata.
Un profilo connesso a quest'ultimo è relativo alla questione (rilevabile anche d'ufficio) della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 6 di 11 Si osserva infatti che la notificazione dell'ingiunzione è stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale;
pertanto, essa deve ritenersi nulla perché realizzata da soggetto non Pt_1
abilitato come da precedente orientamento di questo Tribunale.
Ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, fra le quali non figurano le società di diritto privato che, come CP_1
gestiscono servizi pubblici.
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recita: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
La natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, Pt_1
la qualificazione di pubblica amministrazione poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata, non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario, lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art. 14 del
D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione contabile pagina 7 di 11 per l'azione di responsabilità degli amministratori delle società in house (cfr. art. 13 D.lgs. n.
175/2016).
Nello stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come Pt_1
amministrazione pubblica sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29
luglio 2014 e n. 86363 del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910.
Da ciò consegue la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento eseguita da Pt_1
tramite il servizio postale.
Tuttavia, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente il sollecito a pagare una determinata somma di denaro, quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1
notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
pagina 8 di 11 La nullità della notifica dell'ingiunzione non esime comunque il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente.
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Passando ad analizzare il merito della questione, è necessario richiamare l'art. B.35.2) del
R.S.I.I., secondo cui “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del
proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto
eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che
abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere
richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di
depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La
fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come
consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B.
35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la Regolamento del
Servizio Idrico Integrato Pagina 18 di 44 sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con
proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o
dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”.
Nel caso di specie è pacifico che l'anomalia dei consumi fosse imputabile ad una perdita idrica non segnalata tempestivamente da Pt_1
A tal proposito deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in materia di perdite occulte, secondo cui “(…) il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali
registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna segnalazione del
loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per
l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo
pagina 9 di 11 modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo
da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale
perdita occulta. L'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento
dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude la sussistenza
dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei
consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno”
(Cass. Civ., Ord. 24904/2021).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che il gestore del servizio idrico abbia violato i principi della correttezza e della buona fede contrattuale poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico palesemente anomalo, con un aumento da 11,61 mc/g a 94.05 mc/g rispetto ai precedenti periodi, aveva omesso di segnalare l'anomalia all'utente, limitandosi ad inviare la fattura nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della lettura dei consumi.
L'inadempimento degli obblighi del RSII, imputabile al gestore del servizio idrico, non ha consentito né ad di fatturare i reali consumi né all'utente di controllare la funzionalità Pt_1
dell'impianto e provvedere tempestivamente alla riparazione di eventuali perdite occulte all'interno delle proprie condutture idriche.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che trattandosi di una perdita occulta che ha causato la dispersione dell'acqua nel giardino andranno decurtati dal credito spettante al Gestore i CP_3
canoni fognari e di depurazione.
In base alla fattura per cui è causa gli importi indicati a tale titolo dallo stesso Gestore
ammontano complessivamente ad euro 18.119,95 (euro 5.210,62 fognatura + euro 12.909,33
depurazione), che andranno decurtati dall'importo fatturato di 94.822,33 (94.822,33 – 18.119,95 =
76.702,38).
pagina 10 di 11 Infine, questo Tribunale ritiene che l'inadempimento da parte di abbia causato all'utente Pt_1
un pregiudizio che, non potendo essere quantificato nel suo preciso ammontare, viene determinato equitativamente nella misura del 10 per cento dei consumi stimati dal gestore, esclusi gli importi per i canoni di fognatura e depurazione, che deve pertanto essere detratto dall'importo di cui sopra
(76.702,38 - 10 % = 69.032,00 euro oltre agli interessi come da RSII).
Le spese di lite sostenute dall'opponente - liquidate in dispositivo per le quattro fasi in misura minima in base al valore della causa - sono poste per 2/3 a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
2. accertato il credito di come in premessa, condanna il CP_1 [...]
a pagare ad l'importo di euro 69.032,00 Parte_3 CP_1
oltre interessi dalla domanda al saldo calcolati come da RSII;
3. condanna il a rifondere ad Parte_3
l'importo complessivo di euro 4.702,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA CP_1
come per legge, pari ai 2/3 delle spese processuali, rimanendo compensata la restante parte.
Cagliari, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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