Articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 70Articolo 72
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19 aprile 1942
Art. 71.

Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice e' tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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