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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11497/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/10/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 17/4/1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Bonalumi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Roma il 19/1/1956 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Amabile presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 21/9/1980 (anno 1980 atto n. 101 reg. parte II serie A) In comunione dei beni. Dal matrimonio sono nati: - (C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
12/8/1982 cittadino italiano, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per quanto convivente con i genitori;
- (C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._4 cittadino italiano, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_2 Parte_1
a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. ordinare al Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra a partire dal mese di pubblicazione della Pt_2 Pt_1 sentenza compreso a titolo di contributo al mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mesi, la somma di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) mensili. Tale somma è soggetta a rivalutazione Istat annuale.
4. I coniugi convengono che ciascuno sopporterà le spese legali dei propri difensori relative alla presente procedura con rinuncia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 21/9/1980. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG