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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliera dott. Giacomo Rota Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1207/2023
PROMOSSA DA
(P.I. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gitto giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre n. 28
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Brigida Lanza giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giarre, Corso Italia n. 121
APPELLATO
E CONTRO
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P.I. , (P.I.
[...] P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. , nato ad [...] l'[...]; P.IVA_4 CP_5 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3087/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2832/2019 promossa dalle , , Parte_2 CP_3 [...]
e ha revocato il suddetto decreto e condannato le predette società CP_4 Parte_1
cooperative a pagare, in favore dell'ingegnere , la somma di Controparte_1
Euro 37.455,39, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione svolta in favore di esse società per la realizzazione di ben 87 alloggi di edilizia residenziale convenzionata;
il
Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda di garanzia azionata dalle predette società nei confronti del terzo chiamato ingegnere compensando, per metà, le spese Parte_3
processuali tra parte opponente e parte opposta e condannando le società opponenti al pagamento della restante metà, domanda incoata sul presupposto che il non avesse CP_1
mai ricevuto alcun incarico da esse società e che eventuali prestazioni professionali erano state da quest'ultimo espletate quale collaboratore del cui era stato conferito l'incarico CP_5
di progettazione ed elargito il relativo compenso.
Avverso la sentenza n. 3087/2023, emessa dal Tribunale di Catania, ha interposto appello la facendo leva su un unico motivo di doglianza: Parte_1
l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia erroneamente condannato la Parte_1
quantunque quest'ultima non avesse conferito alcun mandato all'Ing.
[...]
né sottoscritto la documentazione versata in atti, posto che non aveva preso parte CP_1
al progetto edilizio essendo subentrata nell'assegnazione delle aree in origine di spettanza della soltanto nel 2017 allorché le asserite prestazione Parte_4
espletate dall'Ingegnere si erano abbondantemente concluse. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e instando per il rigetto di quest'ultimo e la conferma della sentenza di primo grado;
nessuno si è costituito per la , Controparte_2
pagina 2 di 8 la , la Controparte_3 Controparte_6
, di talché ne va nella presente sede dichiarata la contumacia.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 2 maggio 2024 la Corte ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza appellata, ritenendo l'impugnazione manifestamente fondata, ed ha rinviato la causa al 7 aprile 2025 per la discussione orale, all'esito della quale il giudizio è stato posto in decisione.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dover accogliere l'appello proposto dalla
[...]
per le ragioni di seguito evidenziate. Parte_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato , per violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che l'eccezione di carenza CP_1
di legittimazione passiva, proposta dall'appellante, non è tardiva.
All'uopo è utile rilevare che nella giurisprudenza di legittimità esistevano due orientamenti:
l'uno maggioritario, che qualificava la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo come attinente al merito di quest'ultimo e, pertanto, integrante un'eccezione in senso stretto con le evidenti conseguenze nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis sono state citate Cass. 27 giugno 2011 n. 14177, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284, Cass. 15 settembre 2008 n. 23670, Cass. 26 settembre 2006 n. 20819,
Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537), e l'altro minoritario, che qualifica tale contestazione una mera difesa svicolata dai limiti cronologici della ammissibilità (cfr. Cass. 10 luglio 2014 n.
15759, Cass. 19 luglio 2011 n. 15832 e Cass. 5 novembre 1997 n. 10843).
Le Sezioni Unite, con la pronuncia del 16 febbraio 2016, n. 2951, sono intervenute per far luce su questo contrasto, aderendo alla tesi minoritaria: è stato in particolare affermato che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare, anche d'ufficio, la carenza di titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo, senza comunque sottacere che la società odierna appellante ha sempre pagina 3 di 8 contestato anche nel giudizio di primo grado di non avere mai conferito alcun mandato al sì da prospettare deduzioni difensive tali da consentire già in quella sede la CP_1
declaratoria di difetto di titolarità passiva nel rapporto di prestazione d'opera professionale dedotto in giudizio in capo alla predetta società appellante.
La soluzione sopra evidenziata è stata seguita anche dalla giurisprudenza più recente della
Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto
di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (si veda l'ordinanza n. 23721 del 01/09/2021): purché risultanti dagli atti di causa come nella presente sede, in cui non si evince alcun conferimento di incarico al ad opera della CP_1 [...]
la quale, come si vedrà nella successiva esposizione, è Parte_1
intervenuta molti anni dopo l'espletamento delle prestazioni professionali, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha poi ammesso la proponibilità in ogni fase del giudizio della contestazione della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione del convenuto assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori, ferme comunque le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili in atti (si veda l'ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di mutatio libelli, ai sensi del già citato art. 345 c.p.c.: come detto in precedenza, l'allegata circostanza del difetto di legittimazione passiva sostanziale non ha determinato alcuna modificazione del thema decidendum che, pertanto, nell'odierna fase di giudizio, è rimasto coincidente con quello di cui al precedente grado, consistente nella pretesa pagina 4 di 8 creditoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e nella negazione del rapporto sottostante.
Passando al merito, con il primo e unico motivo di gravame, la Parte_1
ha censurato la decisione di primo grado per aver il primo giudice erroneamente
[...]
condannato essa società al pagamento del compenso in favore dell'ing. CP_1
quantunque non avesse mai conferito alcun mandato a quest'ultimo né accettato l'operato del professionista mediante sottoscrizione dei progetti e delle tavole predisposte dallo stesso.
La Corte reputa che tale motivo sia da ritenere fondato per i motivi di seguito evidenziati.
All'uopo, va rilevato che nel caso in cui sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto d'opera professionale, come titolo del diritto al proprio compenso, è necessario che sia raggiunta la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di ricorrere della sua attività e opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Pertanto, le parti del contratto non sono necessariamente colui che di fatto svolge l'attività e colui nel cui interesse sia stata eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma coloro che, stipulando il relativo contratto, abbiano rispettivamente conferito e ricevuto l'incarico (cfr.
Cass. 18 luglio 2023, n. 20902).
Premesso ciò, è pacifico che nel caso che ci occupa sia stata raggiunta la prova in ordine sia all'esecuzione della prestazione ad opera del che dell'avvenuto conferimento CP_1
dell'incarico a quest'ultimo ad opera delle società cooperative edilizie opponenti che hanno deciso di non appellare la sentenza di primo grado impugnata con il presente giudizio dalla segnatamente, riguardo al conferimento Parte_1
dell'incarico, il giudice di primo grado ha attribuito valore probatorio alla documentazione progettuale versata nel fascicolo monitorio dalla quale emergono le sottoscrizioni dei progetti e delle relazioni redatte dal ad opera dei rappresentanti legali delle predette società CP_1
opponenti, sulla corretta convinzione che la sottoscrizione delle tavole e dei progetti pagina 5 di 8 depositati presso l'ente comunale abbia costituito espressione e concretizzazione dell'avvenuto conferimento di incarico al professionista da parte dei soggetti che hanno provveduto a firmare tali documenti.
Pertanto, se alla prefata sottoscrizione si deve aver riguardo per determinare i soggetti conferenti l'incarico, è ictu oculi evidente che tra tali sottoscrizioni manchi quella del rappresentante legale della , odierna appellante, in Parte_1
quanto tale società è intervenuta successivamente, essendo subentrata alla
[...]
77 soggetto sottoscrittore, unitamente alle altre società, delle Parte_4
tavole progettuali redatte dall'ing. soltanto nel 2017 allorché le prestazioni svolte CP_1
dal si erano già concluse. CP_1
Le parti di un contratto di prestazione d'opera professionale vanno individuate nel professionista che svolge l'attività per cui è stato conferito l'incarico e nel cliente che ha conferito l'incarico stesso, potendo sussistere una divergenza tra il soggetto che effettivamente beneficia della prestazione svolta ad opera del professionista ed il cliente che ha conferito il mandato il quale resta comunque obbligato a pagare il compenso per la prestazione d'opera espletata: nel caso di specie, la , Parte_1
sebbene possa considerarsi beneficiaria della prestazione svolta dall'ing. in CP_1
quanto nell'anno 2017 aveva visto l'assegnazione in suo favore delle aree inerenti al progetto realizzato dal , non può ciononostante ritenersi “cliente” del professionista odierno CP_1
appellato per l'ovvia ragione che non era una delle società cooperative che avevano conferito a lui l'incarico, non essendo emerso alcun documento agli atti di causa da cui si possa evincere alcuna sottoscrizione di impegno od alcuna assunzione di obbligo od alcun accollo di debito altrui ad opera della odierna società appellante con riguardo alle prestazioni professionali rese dal . CP_1
In definitiva, acclarato che la non ha conferito Parte_1
alcun incarico all'ing. , l'appello formulato va accolto e, pertanto, in riforma della CP_1
sentenza di primo grado, va dichiarata l'inesistenza in capo alla Parte_1
pagina 6 di 8 della pretesa monitoria azionata dall'opposto odierno appellato , con Parte_1 CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti: ciò
detto, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno addossati al nella misura di CP_1
cui al dispositivo, avuto riguardo quanto al primo grado ai parametri minimi dei procedimenti ordinari di cognizione avanti al Tribunale di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00
ridotti ad un quarto del dovuto posto che la odierna appellante è risultata difesa, Parte_1
assieme alle tre odierne contumaci, dal medesimo difensore e, quanto al presente Parte_2
giudizio di appello, ai parametri minimi dei procedimenti ordinari di cognizione avanti alla
Corte d'Appello di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. R.G. 1207/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della , della Controparte_2 [...]
, della Controparte_3 Controparte_4
e di;
CP_6
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 3087/2023 emessa dal Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 2832 del 2019 limitatamente ai rapporti tra l'appellante e l'appellato ; Parte_1 Controparte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1
liquidate quanto al primo grado in Euro 1.763,00 per compenso di avvocato (Euro
319,00 per la fase di studio, Euro 203,50 per la fase introduttiva, Euro 708,75 per la pagina 7 di 8 fase istruttoria ed Euro 531,75 per la fase decisoria) e quanto al grado di appello in
Euro 4.996,00 per compenso di avvocato (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro
709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre su tali somme il rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliera dott. Giacomo Rota Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1207/2023
PROMOSSA DA
(P.I. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gitto giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre n. 28
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Brigida Lanza giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giarre, Corso Italia n. 121
APPELLATO
E CONTRO
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P.I. , (P.I.
[...] P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. , nato ad [...] l'[...]; P.IVA_4 CP_5 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3087/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2832/2019 promossa dalle , , Parte_2 CP_3 [...]
e ha revocato il suddetto decreto e condannato le predette società CP_4 Parte_1
cooperative a pagare, in favore dell'ingegnere , la somma di Controparte_1
Euro 37.455,39, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione svolta in favore di esse società per la realizzazione di ben 87 alloggi di edilizia residenziale convenzionata;
il
Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda di garanzia azionata dalle predette società nei confronti del terzo chiamato ingegnere compensando, per metà, le spese Parte_3
processuali tra parte opponente e parte opposta e condannando le società opponenti al pagamento della restante metà, domanda incoata sul presupposto che il non avesse CP_1
mai ricevuto alcun incarico da esse società e che eventuali prestazioni professionali erano state da quest'ultimo espletate quale collaboratore del cui era stato conferito l'incarico CP_5
di progettazione ed elargito il relativo compenso.
Avverso la sentenza n. 3087/2023, emessa dal Tribunale di Catania, ha interposto appello la facendo leva su un unico motivo di doglianza: Parte_1
l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia erroneamente condannato la Parte_1
quantunque quest'ultima non avesse conferito alcun mandato all'Ing.
[...]
né sottoscritto la documentazione versata in atti, posto che non aveva preso parte CP_1
al progetto edilizio essendo subentrata nell'assegnazione delle aree in origine di spettanza della soltanto nel 2017 allorché le asserite prestazione Parte_4
espletate dall'Ingegnere si erano abbondantemente concluse. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e instando per il rigetto di quest'ultimo e la conferma della sentenza di primo grado;
nessuno si è costituito per la , Controparte_2
pagina 2 di 8 la , la Controparte_3 Controparte_6
, di talché ne va nella presente sede dichiarata la contumacia.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 2 maggio 2024 la Corte ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza appellata, ritenendo l'impugnazione manifestamente fondata, ed ha rinviato la causa al 7 aprile 2025 per la discussione orale, all'esito della quale il giudizio è stato posto in decisione.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dover accogliere l'appello proposto dalla
[...]
per le ragioni di seguito evidenziate. Parte_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato , per violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che l'eccezione di carenza CP_1
di legittimazione passiva, proposta dall'appellante, non è tardiva.
All'uopo è utile rilevare che nella giurisprudenza di legittimità esistevano due orientamenti:
l'uno maggioritario, che qualificava la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo come attinente al merito di quest'ultimo e, pertanto, integrante un'eccezione in senso stretto con le evidenti conseguenze nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis sono state citate Cass. 27 giugno 2011 n. 14177, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284, Cass. 15 settembre 2008 n. 23670, Cass. 26 settembre 2006 n. 20819,
Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537), e l'altro minoritario, che qualifica tale contestazione una mera difesa svicolata dai limiti cronologici della ammissibilità (cfr. Cass. 10 luglio 2014 n.
15759, Cass. 19 luglio 2011 n. 15832 e Cass. 5 novembre 1997 n. 10843).
Le Sezioni Unite, con la pronuncia del 16 febbraio 2016, n. 2951, sono intervenute per far luce su questo contrasto, aderendo alla tesi minoritaria: è stato in particolare affermato che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare, anche d'ufficio, la carenza di titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo, senza comunque sottacere che la società odierna appellante ha sempre pagina 3 di 8 contestato anche nel giudizio di primo grado di non avere mai conferito alcun mandato al sì da prospettare deduzioni difensive tali da consentire già in quella sede la CP_1
declaratoria di difetto di titolarità passiva nel rapporto di prestazione d'opera professionale dedotto in giudizio in capo alla predetta società appellante.
La soluzione sopra evidenziata è stata seguita anche dalla giurisprudenza più recente della
Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto
di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (si veda l'ordinanza n. 23721 del 01/09/2021): purché risultanti dagli atti di causa come nella presente sede, in cui non si evince alcun conferimento di incarico al ad opera della CP_1 [...]
la quale, come si vedrà nella successiva esposizione, è Parte_1
intervenuta molti anni dopo l'espletamento delle prestazioni professionali, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha poi ammesso la proponibilità in ogni fase del giudizio della contestazione della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione del convenuto assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori, ferme comunque le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili in atti (si veda l'ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di mutatio libelli, ai sensi del già citato art. 345 c.p.c.: come detto in precedenza, l'allegata circostanza del difetto di legittimazione passiva sostanziale non ha determinato alcuna modificazione del thema decidendum che, pertanto, nell'odierna fase di giudizio, è rimasto coincidente con quello di cui al precedente grado, consistente nella pretesa pagina 4 di 8 creditoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e nella negazione del rapporto sottostante.
Passando al merito, con il primo e unico motivo di gravame, la Parte_1
ha censurato la decisione di primo grado per aver il primo giudice erroneamente
[...]
condannato essa società al pagamento del compenso in favore dell'ing. CP_1
quantunque non avesse mai conferito alcun mandato a quest'ultimo né accettato l'operato del professionista mediante sottoscrizione dei progetti e delle tavole predisposte dallo stesso.
La Corte reputa che tale motivo sia da ritenere fondato per i motivi di seguito evidenziati.
All'uopo, va rilevato che nel caso in cui sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto d'opera professionale, come titolo del diritto al proprio compenso, è necessario che sia raggiunta la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di ricorrere della sua attività e opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Pertanto, le parti del contratto non sono necessariamente colui che di fatto svolge l'attività e colui nel cui interesse sia stata eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma coloro che, stipulando il relativo contratto, abbiano rispettivamente conferito e ricevuto l'incarico (cfr.
Cass. 18 luglio 2023, n. 20902).
Premesso ciò, è pacifico che nel caso che ci occupa sia stata raggiunta la prova in ordine sia all'esecuzione della prestazione ad opera del che dell'avvenuto conferimento CP_1
dell'incarico a quest'ultimo ad opera delle società cooperative edilizie opponenti che hanno deciso di non appellare la sentenza di primo grado impugnata con il presente giudizio dalla segnatamente, riguardo al conferimento Parte_1
dell'incarico, il giudice di primo grado ha attribuito valore probatorio alla documentazione progettuale versata nel fascicolo monitorio dalla quale emergono le sottoscrizioni dei progetti e delle relazioni redatte dal ad opera dei rappresentanti legali delle predette società CP_1
opponenti, sulla corretta convinzione che la sottoscrizione delle tavole e dei progetti pagina 5 di 8 depositati presso l'ente comunale abbia costituito espressione e concretizzazione dell'avvenuto conferimento di incarico al professionista da parte dei soggetti che hanno provveduto a firmare tali documenti.
Pertanto, se alla prefata sottoscrizione si deve aver riguardo per determinare i soggetti conferenti l'incarico, è ictu oculi evidente che tra tali sottoscrizioni manchi quella del rappresentante legale della , odierna appellante, in Parte_1
quanto tale società è intervenuta successivamente, essendo subentrata alla
[...]
77 soggetto sottoscrittore, unitamente alle altre società, delle Parte_4
tavole progettuali redatte dall'ing. soltanto nel 2017 allorché le prestazioni svolte CP_1
dal si erano già concluse. CP_1
Le parti di un contratto di prestazione d'opera professionale vanno individuate nel professionista che svolge l'attività per cui è stato conferito l'incarico e nel cliente che ha conferito l'incarico stesso, potendo sussistere una divergenza tra il soggetto che effettivamente beneficia della prestazione svolta ad opera del professionista ed il cliente che ha conferito il mandato il quale resta comunque obbligato a pagare il compenso per la prestazione d'opera espletata: nel caso di specie, la , Parte_1
sebbene possa considerarsi beneficiaria della prestazione svolta dall'ing. in CP_1
quanto nell'anno 2017 aveva visto l'assegnazione in suo favore delle aree inerenti al progetto realizzato dal , non può ciononostante ritenersi “cliente” del professionista odierno CP_1
appellato per l'ovvia ragione che non era una delle società cooperative che avevano conferito a lui l'incarico, non essendo emerso alcun documento agli atti di causa da cui si possa evincere alcuna sottoscrizione di impegno od alcuna assunzione di obbligo od alcun accollo di debito altrui ad opera della odierna società appellante con riguardo alle prestazioni professionali rese dal . CP_1
In definitiva, acclarato che la non ha conferito Parte_1
alcun incarico all'ing. , l'appello formulato va accolto e, pertanto, in riforma della CP_1
sentenza di primo grado, va dichiarata l'inesistenza in capo alla Parte_1
pagina 6 di 8 della pretesa monitoria azionata dall'opposto odierno appellato , con Parte_1 CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti: ciò
detto, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno addossati al nella misura di CP_1
cui al dispositivo, avuto riguardo quanto al primo grado ai parametri minimi dei procedimenti ordinari di cognizione avanti al Tribunale di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00
ridotti ad un quarto del dovuto posto che la odierna appellante è risultata difesa, Parte_1
assieme alle tre odierne contumaci, dal medesimo difensore e, quanto al presente Parte_2
giudizio di appello, ai parametri minimi dei procedimenti ordinari di cognizione avanti alla
Corte d'Appello di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. R.G. 1207/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della , della Controparte_2 [...]
, della Controparte_3 Controparte_4
e di;
CP_6
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 3087/2023 emessa dal Tribunale di Catania, revoca il decreto ingiuntivo n. 2832 del 2019 limitatamente ai rapporti tra l'appellante e l'appellato ; Parte_1 Controparte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1
liquidate quanto al primo grado in Euro 1.763,00 per compenso di avvocato (Euro
319,00 per la fase di studio, Euro 203,50 per la fase introduttiva, Euro 708,75 per la pagina 7 di 8 fase istruttoria ed Euro 531,75 per la fase decisoria) e quanto al grado di appello in
Euro 4.996,00 per compenso di avvocato (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro
709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre su tali somme il rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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