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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10536/2019 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Luigi Vassallo, Parte_1
Attrice contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e , in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Pt_1
Convenuti nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 patrocinio dell'Avv. Carmelo Vicente Pucillo,
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , ha convenuto innanzi al Tribunale di Foggia per l'udienza del Parte_1
15.5.2018 il nonché il Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 7 scientifico di per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 CP_3
“accertare e dichiarare l'effettiva verificazione dell'evento dannoso e i danni da esso conseguiti, anche per mezzo di una CTU medico legale sulla persona della giovane Pt_1
comunque mai contestati da parte convenuta;
accertato e dichiarato quanto sopra
[...]
accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nella Parte_2
qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minorenne per tutte le causali Pt_1 libellate in premessa e, per l'effetto, condannare il di , Controparte_3 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., e il , in persona Controparte_5
del p.t., in solido e per le rispettive qualità o come per legge, al risarcimento della CP_2 somma di € 8.138,14 per le lesioni subite dalla stessa alunna in favore dell'attore o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa nel corso del giudizio;
condannare il
, in persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_3 [...]
, in persona del p.t., in solido e per le rispettive qualità o come Controparte_5 CP_2
per legge, al pagamento delle spese e competenze della presente procedura in favore dell'avv. Luca Luigi Vassallo che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscossole seconde”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
- giovane studentessa iscritta e frequentante il Liceo scientifico Parte_1 [...]
di in data 30.11.2015, alle ore 20,40 circa, durante l'esercitazione CP_3 CP_3
scolastica di pallacanestro (attività extracurriculare Progetto Basket – scuola) subiva la frattura scomposta della base del 5° metacarpo, piede dx;
- occorso l'infortunio, prontamente denunciato mediante sottoscrizione di formale denuncia da parte del Dirigente scolastico e del padre della minore, la malattia di quest'ultima ha avuto un decorso di 6 mesi e 10 giorni prima di giungere alla completa guarigione con postumi del 3%;
- nonostante la formalizzata richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito
Cont dell'infortunio, l'assicurazione della scuola ( in data 3.4.2017 Controparte_4 comunicava di non poter indennizzare il danno denunciato poiché l'importo del danno rientrava nella franchigia prevista dalla polizza infortuni sottoscritta pari al 3%, inviando successivamente un assegno di € 943,00, trattenuto in acconto;
- al netto di quanto ricevuto, residuava un risarcimento di euro 8.138,14, di cui euro 346,24 per spese mediche e la restante parte per invalidità permanente e per invalidità temporanea, assoluta e relativa.
pagina 2 di 7 Il ed il si sono costituiti in CP_1 Controparte_3 giudizio per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia ex art. 25 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva del
(essendo legittimato esclusivamente il Controparte_3 [...]
) e l'inammissibilità della domanda ex art. 10 D.P.R. n. Controparte_1
1124/1965; inoltre, i convenuti hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni dell'istituto ( al fine di manlevare Controparte_4
l'Amministrazione da ogni responsabilità e, nel merito, dichiararsi la domanda di parte attrice inammissibile, improcedibile o quantomeno rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento, ovvero, in via gradata e in caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia, condannare la compagnia
[...]
a garantire e manlevare l'Amministrazione da ogni somma che dovesse Controparte_4
essere condannata a corrispondere alla parte attrice.
si è costituita in giudizio, associandosi all'eccezione di Controparte_4 incompetenza sollevata dai convenuti, come pure all'eccezione svolta dagli stessi di inammissibilità della domanda ex D.P.R. n. 1124/1965; inoltre, ha dedotto l'imprevedibilità dell'evento, integrante il caso fortuito;
ha poi chiesto di rigettare la domanda attorea o, in caso di accoglimento anche parziale della stessa, di accertare e dichiarare che la somma di €
934,00 già corrisposta all'attrice risulta rispondente all'obbligazione indennitaria riveniente dalla polizza assicurativa, rigettando la domanda di garanzia proposta ovvero limitando l'obbligazione della compagnia nei limiti del contratto assicurativo invocato.
In corso di causa si è costituita , nelle more divenuta maggiorenne. Parte_1
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 15.4.2019 il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Bari, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Con ricorso depositato il 12.7.2019 la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di
Bari.
Instauratosi il contraddittorio e previa rinuncia di all'eccezione Controparte_4
di estinzione del giudizio inizialmente avanzata in sede di costituzione nel giudizio riassunto, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
pagina 3 di 7 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, la prova testimoniale articolata dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. risulta inammissibile, in quanto, da un lato, verte su questioni di fatto non esplicitate entro il termine di scadenza delle preclusioni assertive (ossia entro il termine di scadenza della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.), come anche eccepito da e, Controparte_4 dall'altro, verte su elementi generici e valutativi (ci si riferisce, in particolare, alla domanda se l'insegnante fosse “distante” dall'alunna e se gli altri alunni fossero “incontrollati” nell'occasione).
Sempre in via preliminare, va osservato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (in favore dell' sollevata dal e da CP_6 CP_1 [...]
avendo l'attrice agito a titolo risarcitorio per culpa in vigilando, onde Controparte_4
la legittimazione spetta al (cfr. Cass. SS.UU. n. 9346/2002). CP_1
Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del essendo legittimato esclusivamente il Controparte_7
, atteso che, secondo la Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e CP_1
non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_8
servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso” (cfr. Cass. n. 3275/2016).
Scendendo al merito, va osservato che la domanda attorea è infondata per le seguenti ragioni.
In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è
pagina 4 di 7 stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. n.
3695/2016).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. n.
8849/2021), e che, sempre in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante, sicché, solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 5118/2023).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'attrice si sia procurata la frattura da sé, durante una fase di gioco, ossia durante l'allenamento nell'ambito dell'attività extracurriculare di pallacanestro in orario serale presso il di Controparte_3 CP_3
Trattasi, dunque, di danno che l'alunna ha procurato a sé stessa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048
c. 2 c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cass. n.
19110/2020), ferma restando l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, circostanze che possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età (cfr. Cass. n. 8811/2020).
Sia nell'atto di citazione sia in sede di precisazione della domanda con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice (dell'età di 15 anni al momento del fatto) si è limitata a dedurre di essersi infortunata durante il gioco, senza apportare ulteriori specificazioni in ordine alle circostanze in cui l'infortunio si è verificato ed al nesso causale tra evento e conseguente pagina 5 di 7 danno: ella, in pratica, ha omesso di allegare e provare in che modo si configuri un inadempimento da parte dell'istituzione scolastica (quale, a titolo esemplificativo, la carenza di cautele rispetto all'attività sportiva svolta o il difetto di vigilanza dell'insegnante). Come sopra visto, nella fattispecie de qua resta a carico del danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. le citate Cass. n. 8849/2021 e n. 5118/2023), che nella specie è risultata indimostrata, anche in considerazione della sopra vista inidoneità della prova orale formulata dall'attrice.
Va da sé che “l'allegazione dell'inadempimento non equivale alla mera affermazione della verificazione del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi;
in mancanza i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa” (Trib. Napoli n. 5142/2019).
In virtù di tanto, non è ravvisabile a monte alcun elemento per affermare una responsabilità ascrivibile a difetto di vigilanza o di controllo del personale scolastico.
Pertanto, va esclusa la responsabilità del convenuto, essendo altresì evidente – in CP_1
base alla stessa prospettazione attorea – che l'evento è addebitabile al caso fortuito
(repentinità ed imprevedibilità dell'evento), tale da non consentire un intervento in via preventiva da parte del personale scolastico, come dedotto dai convenuti e dal terzo chiamato in causa e non contestato dall'attrice; né, diversamente da quanto dedotto da quest'ultima, efficacia dirimente (ai fini dell'ammissione della responsabilità) assume il pagamento ante causam da parte dell'assicurazione della somma di euro 943,00, posto che, anche in base alle precise contestazioni sulla fondatezza della domanda effettuate dalla compagnia di assicurazioni nel presente giudizio, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto (non avvenuto nella specie), non può giammai valere come riconoscimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18/2018).
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii (tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della pagina 6 di 7 non particolare difficoltà delle questioni affrontate, dell'assenza di istruttoria giudiziale e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione del di Controparte_9
CP_3
- rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai convenuti e dal terzo chiamato in causa;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna a rifondere in favore del Parte_1 [...]
nonché del di le Controparte_1 Controparte_3 CP_3
spese processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre eventuali spese anticipate e/o prenotate a debito nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_4
processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10536/2019 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Luigi Vassallo, Parte_1
Attrice contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e , in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Pt_1
Convenuti nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 patrocinio dell'Avv. Carmelo Vicente Pucillo,
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , ha convenuto innanzi al Tribunale di Foggia per l'udienza del Parte_1
15.5.2018 il nonché il Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 7 scientifico di per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 CP_3
“accertare e dichiarare l'effettiva verificazione dell'evento dannoso e i danni da esso conseguiti, anche per mezzo di una CTU medico legale sulla persona della giovane Pt_1
comunque mai contestati da parte convenuta;
accertato e dichiarato quanto sopra
[...]
accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nella Parte_2
qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minorenne per tutte le causali Pt_1 libellate in premessa e, per l'effetto, condannare il di , Controparte_3 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., e il , in persona Controparte_5
del p.t., in solido e per le rispettive qualità o come per legge, al risarcimento della CP_2 somma di € 8.138,14 per le lesioni subite dalla stessa alunna in favore dell'attore o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa nel corso del giudizio;
condannare il
, in persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_3 [...]
, in persona del p.t., in solido e per le rispettive qualità o come Controparte_5 CP_2
per legge, al pagamento delle spese e competenze della presente procedura in favore dell'avv. Luca Luigi Vassallo che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscossole seconde”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
- giovane studentessa iscritta e frequentante il Liceo scientifico Parte_1 [...]
di in data 30.11.2015, alle ore 20,40 circa, durante l'esercitazione CP_3 CP_3
scolastica di pallacanestro (attività extracurriculare Progetto Basket – scuola) subiva la frattura scomposta della base del 5° metacarpo, piede dx;
- occorso l'infortunio, prontamente denunciato mediante sottoscrizione di formale denuncia da parte del Dirigente scolastico e del padre della minore, la malattia di quest'ultima ha avuto un decorso di 6 mesi e 10 giorni prima di giungere alla completa guarigione con postumi del 3%;
- nonostante la formalizzata richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito
Cont dell'infortunio, l'assicurazione della scuola ( in data 3.4.2017 Controparte_4 comunicava di non poter indennizzare il danno denunciato poiché l'importo del danno rientrava nella franchigia prevista dalla polizza infortuni sottoscritta pari al 3%, inviando successivamente un assegno di € 943,00, trattenuto in acconto;
- al netto di quanto ricevuto, residuava un risarcimento di euro 8.138,14, di cui euro 346,24 per spese mediche e la restante parte per invalidità permanente e per invalidità temporanea, assoluta e relativa.
pagina 2 di 7 Il ed il si sono costituiti in CP_1 Controparte_3 giudizio per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia ex art. 25 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva del
(essendo legittimato esclusivamente il Controparte_3 [...]
) e l'inammissibilità della domanda ex art. 10 D.P.R. n. Controparte_1
1124/1965; inoltre, i convenuti hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni dell'istituto ( al fine di manlevare Controparte_4
l'Amministrazione da ogni responsabilità e, nel merito, dichiararsi la domanda di parte attrice inammissibile, improcedibile o quantomeno rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento, ovvero, in via gradata e in caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia, condannare la compagnia
[...]
a garantire e manlevare l'Amministrazione da ogni somma che dovesse Controparte_4
essere condannata a corrispondere alla parte attrice.
si è costituita in giudizio, associandosi all'eccezione di Controparte_4 incompetenza sollevata dai convenuti, come pure all'eccezione svolta dagli stessi di inammissibilità della domanda ex D.P.R. n. 1124/1965; inoltre, ha dedotto l'imprevedibilità dell'evento, integrante il caso fortuito;
ha poi chiesto di rigettare la domanda attorea o, in caso di accoglimento anche parziale della stessa, di accertare e dichiarare che la somma di €
934,00 già corrisposta all'attrice risulta rispondente all'obbligazione indennitaria riveniente dalla polizza assicurativa, rigettando la domanda di garanzia proposta ovvero limitando l'obbligazione della compagnia nei limiti del contratto assicurativo invocato.
In corso di causa si è costituita , nelle more divenuta maggiorenne. Parte_1
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 15.4.2019 il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Bari, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Con ricorso depositato il 12.7.2019 la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di
Bari.
Instauratosi il contraddittorio e previa rinuncia di all'eccezione Controparte_4
di estinzione del giudizio inizialmente avanzata in sede di costituzione nel giudizio riassunto, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
pagina 3 di 7 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, la prova testimoniale articolata dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. risulta inammissibile, in quanto, da un lato, verte su questioni di fatto non esplicitate entro il termine di scadenza delle preclusioni assertive (ossia entro il termine di scadenza della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.), come anche eccepito da e, Controparte_4 dall'altro, verte su elementi generici e valutativi (ci si riferisce, in particolare, alla domanda se l'insegnante fosse “distante” dall'alunna e se gli altri alunni fossero “incontrollati” nell'occasione).
Sempre in via preliminare, va osservato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (in favore dell' sollevata dal e da CP_6 CP_1 [...]
avendo l'attrice agito a titolo risarcitorio per culpa in vigilando, onde Controparte_4
la legittimazione spetta al (cfr. Cass. SS.UU. n. 9346/2002). CP_1
Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del essendo legittimato esclusivamente il Controparte_7
, atteso che, secondo la Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e CP_1
non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_8
servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso” (cfr. Cass. n. 3275/2016).
Scendendo al merito, va osservato che la domanda attorea è infondata per le seguenti ragioni.
In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è
pagina 4 di 7 stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. n.
3695/2016).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. n.
8849/2021), e che, sempre in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante, sicché, solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 5118/2023).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'attrice si sia procurata la frattura da sé, durante una fase di gioco, ossia durante l'allenamento nell'ambito dell'attività extracurriculare di pallacanestro in orario serale presso il di Controparte_3 CP_3
Trattasi, dunque, di danno che l'alunna ha procurato a sé stessa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048
c. 2 c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cass. n.
19110/2020), ferma restando l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, circostanze che possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età (cfr. Cass. n. 8811/2020).
Sia nell'atto di citazione sia in sede di precisazione della domanda con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice (dell'età di 15 anni al momento del fatto) si è limitata a dedurre di essersi infortunata durante il gioco, senza apportare ulteriori specificazioni in ordine alle circostanze in cui l'infortunio si è verificato ed al nesso causale tra evento e conseguente pagina 5 di 7 danno: ella, in pratica, ha omesso di allegare e provare in che modo si configuri un inadempimento da parte dell'istituzione scolastica (quale, a titolo esemplificativo, la carenza di cautele rispetto all'attività sportiva svolta o il difetto di vigilanza dell'insegnante). Come sopra visto, nella fattispecie de qua resta a carico del danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. le citate Cass. n. 8849/2021 e n. 5118/2023), che nella specie è risultata indimostrata, anche in considerazione della sopra vista inidoneità della prova orale formulata dall'attrice.
Va da sé che “l'allegazione dell'inadempimento non equivale alla mera affermazione della verificazione del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi;
in mancanza i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa” (Trib. Napoli n. 5142/2019).
In virtù di tanto, non è ravvisabile a monte alcun elemento per affermare una responsabilità ascrivibile a difetto di vigilanza o di controllo del personale scolastico.
Pertanto, va esclusa la responsabilità del convenuto, essendo altresì evidente – in CP_1
base alla stessa prospettazione attorea – che l'evento è addebitabile al caso fortuito
(repentinità ed imprevedibilità dell'evento), tale da non consentire un intervento in via preventiva da parte del personale scolastico, come dedotto dai convenuti e dal terzo chiamato in causa e non contestato dall'attrice; né, diversamente da quanto dedotto da quest'ultima, efficacia dirimente (ai fini dell'ammissione della responsabilità) assume il pagamento ante causam da parte dell'assicurazione della somma di euro 943,00, posto che, anche in base alle precise contestazioni sulla fondatezza della domanda effettuate dalla compagnia di assicurazioni nel presente giudizio, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto (non avvenuto nella specie), non può giammai valere come riconoscimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18/2018).
Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii (tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della pagina 6 di 7 non particolare difficoltà delle questioni affrontate, dell'assenza di istruttoria giudiziale e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione del di Controparte_9
CP_3
- rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dai convenuti e dal terzo chiamato in causa;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna a rifondere in favore del Parte_1 [...]
nonché del di le Controparte_1 Controparte_3 CP_3
spese processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre eventuali spese anticipate e/o prenotate a debito nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_4
processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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