Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7864 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello in materia di contratti bancari
TRA
(c.f. e p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barone
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa CP_1 C.F._1
Monti
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 32/2023 del 2-01-2023 del Giudice di Pace di CP_1
Barra con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte attrice con condanna di essa al pagamento della somma di Euro 1.700,oo oltre Parte_1 interessi legali dall'evento al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali.
L'appellante, con articolati motivi di gravame, ha dedotto la erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice, sulla base della documentazione esibita, avrebbe dovuto escludere qualsiasi sua responsabilità e riconoscere la responsabilità in capo alla stessa
Par parte attrice per i prelievi non da lei autorizzati effettuati dalla carta ad essa intestata.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle trascritte conclusioni, la causa veniva spedita a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
I fatti storici che hanno dato origine al presente giudizio risultano sostanzialmente incontestati tra le parti avendo , nella comparsa di costituzione nel Parte_1
giudizio di primo grado e sulla base delle stesse prospettazioni della originaria parte attrice, correttamente escluso (ma di ciò non sembra avere avuto contezza il primo giudice) che la originaria parte attrice è stata vittima del reato informatico di phishing. I fatti, per altro, risultano documentati anche dalla denuncia effettuata dalla originaria parte attrice.
Nel caso di specie è del tutto superfluo argomentare (come invece sembra aver fatto il primo giudice) in ordine al fenomeno del phishing;
per altro dalla documentazione esibita emerge che ha diffuso alla propria clientela, anche attraverso il proprio Parte_1
sito, comunicati nei quali ha avvisato che non avrebbe mandato alcun documento che richieda l'inserimento di dati sensibili e password via e-mail o via telefonica.
In particolare è la stessa originaria parte attrice a dedurre (cfr. citazione introduttiva del giudizio di primo grado) che in data 23-12-2020 mentre si trovava presso un esercizio commerciale per fare degli acquisti si era accorta verso le ore 16,oo di aver “subito il furto del portafoglio dove si trovavano documenti …nonché la carta banco posta” e di aver provveduto nella immediatezza, “accortasi del furto… alle ore 16,07 a bloccare la carta banco posta…tramite il servizio call center”; l'attrice ha aggiunto che si era accorta di un acquisto illegittimo effettuato dalla sua carta per importo di Euro 1.100,oo “nonostante avesse già bloccato la carta” e di due prelievi precedenti (sempre non autorizzati) alle ore
16,01 per Euro 350,oo e per Euro 250,oo.
La originaria parte convenuta ha dedotto che la parte attrice aveva sostanzialmente essa stessa fornito seppure involontariamente (ma per sua colpa grave) a terzi i dati sensibili che hanno consentito i prelievi non autorizzati.
In via generale può rilevarsi come la fattispecie in esame rientra nella tematica dell'uso non autorizzato di strumenti elettronici di pagamento e va decisa sulla scorta delle disposizioni in materia dettate dal dlgs. n. 11/2010 attuativo della direttiva 2007/64/CE.
In punto di suddivisione delle responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate
(e di ciò, conformemente a quanto dedotto dall'appellante, non ha tenuto conto debitamente il primo giudice) il citato dlgs n. 11/2010 richiede che si valuti da un lato il comportamento del cliente rispetto agli obblighi di diligenza nella custodia dello strumento di pagamento e dei dispositivi ad esso collegati, dall'altro la condotta dell'intermediario tenuto ad adempiere il proprio mandato con la diligenza professionale e qualificata dell'art. 1176, comma 2, cc, attraverso la predisposizione di misure di sicurezza adeguate ai più evoluti standard tecnici per prevenire possibili frodi.
La normativa disciplina all'art. 12 la responsabilità del titolare dello strumento di pagamento per il caso di uso non autorizzato del medesimo conseguente a smarrimento, sottrazione o indebito utilizzo qualora questi non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi previsti dall'art. 7 tra cui quello di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento.
Resta fermo poi l'obbligo dell'intermediario di dimostrare la correttezza delle operazioni di pagamento sotto il profilo tecnico e contabile, il dolo o la colpa grave del cliente, nonché, in termini più generali, l'affidabilità del servizio erogato occorrendo perciò stabilire se il cliente abbia violato, con grave ed inescusabile negligenza, gli obblighi di custodia dello strumento e di riservatezza dei dispositivi personalizzati ad esso abbinati o se, piuttosto, sia stato l'intermediario ad aver contravvenuto all'obbligo di adeguare il servizio erogato agli standard di sicurezza più evoluti, secondo la tecnologia attualmente in uso (in uso cioè al momento delle operazioni contestate).
Nel caso di specie il primo giudice non ha tenuto adeguatamente conto da un lato che la originaria parte convenuta e attuale appellante ha specificamente dedotto la violazione degli obblighi di custodia gravanti sul cliente (da intendere in senso ampio anche come colpevole diffusione dei propri dati sensibili) ed ha specificamente ricondotto tale violazione alla colpa grave;
dall'altro lato che la originaria parte convenuta, cui incombeva il relativo onere, ha fornito piena dimostrazione (cfr. documentazione esibita) di aver predisposto adeguati strumenti idonei a prevenire l'uso non autorizzato dal titolare della carta.
In particolare nel caso di specie non si è trattato di acquisti on line ma di acquisti “fisici”
e le operazioni non autorizzate non sarebbero state possibili se non con l'utilizzo del PIN che, presumibilmente (atteso che come dedotto e dimostrato dall'appellante le operazioni sono state effettuate con inserimento del PIN al primo tentativo), era conservato (come spesso imprudentemente accade al fine di evitare di dimenticare ricordarsi il codice) insieme alla carta nel portafoglio illecitamente sottratto alla attrice. Tale “ingenua” eventuale diffusione a terzi dei dati sensibili della carta, atteso che il furto del portafogli rientra tra gli eventi prevedibili, non è solo contraria alla ordinaria prudenza e diligenza ma anche specificamente violativa delle previsioni delle condizioni contrattuali della
Carta.
Le operazioni in oggetto (non autorizzate dalla originaria parte istante ma conseguenza del furto della carta perpetrato ai suoi danni da terzi rimasti sconosciuti) erano state (come dedotto e dimostrato fin dal primo grado di giudizio dall'attuale appellante) sottoposte a tutti i controlli di sicurezza contrattualmente previsti ed approvate dal sistema mediante inserimento del PIN digitato manualmente.
Con riferimento all'ultima delle operazioni contestate (quella per Euro 1.100,oo delle ore
16,16) ha dimostrato in via documentale che pure questa è successiva Parte_1
alla richiesta del blocco della carta. La circostanza riferita dalla parte attrice (e che parrebbe confermata dai testi escussi in primo grado) secondo cui la richiesta di blocco della carta è stata fatta alle 16,07 (e non già come dedotto e documentato da alle Pt_1
16,16) avrebbe potuto essere dimostrata dalla originaria parte attrice attraverso il deposito della schermata del cellulare (da cui è partita detta chiamata). In effetti i due testi escussi
(figlio e nuora della istante) hanno riferito che la telefonata sarebbe stata fatta effettivamente alle ore 16,07 (secondo quanto riferito ad essi dal marito dell'attrice che la avrebbe materialmente effettuata) ma hanno anche dichiarato di non essere stati presenti alla telefonata in quanto in giro per il centro commerciale proprio per cercare il portafogli della istante. D'altra parte il tutto si è verificato in pochi minuti atteso che, come riferito dai testi, la attrice si accorse solo verso le ore 16,oo di non avere più il portafoglio.
In definitiva, essendo stato dimostrato l'adempimento da parte di agli Parte_1
obblighi di protezione e sicurezza imposti dalla legge, ed essendo stato ammesso dalla originaria parte attrice che si è trattato di un furto del portafogli dove era custodita la carta
(evento certamente non imputabile a ) e presumibilmente anche il PIN Parte_1
(con un comportamento integrante, come sopra detto, la colpa grave) deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della originaria parte convenuta (cfr. in termini analoghi ed in fattispecie simili Cass. Ordinanza n. 7214/2023; Cass. sentenza n. 3780/2024).
In tali sensi va riformata la sentenza impugnata dovendosi rigettare la domanda proposta dalla originaria parte attrice.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia e la esistenza di numerosi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in parte contrastanti tra loro costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (anche per questa parte riformandosi la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: accoglie l'appello avverso la sentenza n. 32/2023 del Giudice di Pace di Barra e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
e compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
[...]
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 7 febbraio 2025
dott. Giovanni Tedesco