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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 98/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata e difesa dall' Avv. Giulia Artini, con C.F._1
studio in Vittoria nella Via Milano n. 247, giusta procura a margine del ricorso, e , nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 [...]
), rappresentato, elettivamente domiciliato e difeso dall' Avv. C.F._2
Margherita Di Caro, con studio in Vittoria, nella via G. Garibaldi n. 10/A, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 CP_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 06 agosto 2015, in Vittoria (RG), dal quale erano nati i figli (il 18/01/2017) e Per_1
(il 10/10/2021), alle stesse condizioni di cui alla sentenza di Per_2 separazione, essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra di essi, ed essendo decorsi i termini di legge dalla cessazione della loro convivenza coniugale, a far data dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, l' 08.11.2023, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 324/24, emessa in data 19.02.2024.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ragusa, il 08.11.2023, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 324/24, emessa in data
19.02.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nessuna ulteriore statuizione dovrà essere emessa sotto il profilo economico, essendo i figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, e stante la reciproca autonomia economica delle parti, le quali dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra. 4
In merito infine alla richiesta concorde delle parti di assegnazione della casa coniugale alla (titolare di essa), insieme ai figli maggiorenni, CP_2 stante l'avvenuta indipendenza economica di questi ultimi, questo Collegio non può che prenderne atto (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 ord.n.
27374/2022).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 06 agosto 2015, in Vittoria, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a Vittoria (Rg) il 20/03/1991 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2015, p. II, Serie A, atto n. 81);
prende atto della pattuizione delle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
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- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 18 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti