Articolo 504 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 504. Lavori e forniture urgenti 1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unita' requisita.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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