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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G.7436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 7436/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) nato in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre , Parte_1 precedentemente qualificata;
3) nata in [...] il [...]; Controparte_1 Parte_2
4) nata in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Persona_3
precedentemente qualificata;
[...]
5) nato in [...] il [...]; Per_4 Parte_3
6) nata in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_5 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Persona_6 precedentemente qualificato;
7) , nato in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_7 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Persona_6 precedentemente qualificato;
8) nato in [...] il [...]. Controparte_2
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Riccardo De ON e dall'Avvocato
VA AI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De ON sito in Roma, alla Via
Baldo degli Ubaldi n. 8. RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 04.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di nato il Persona_8
31.01.1855 a MO LI (SA) (cfr. doc. 1) e sposato con la signora (cfr. Controparte_4 doc. 2).
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, allegando tra l'altro il certificato di battesimo di
[...]
(cfr. doc. 4), figlio dell'avo italiano, senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per Per_9 cui non sia stato prodotto il corrispondente certificato di nascita.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
30.09.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione
Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente. 3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che parte ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione, purché tale prova sia fornita con documentazione idonea e adeguata.
In tema di prova della filiazione, l'art. 236 del Codice civile stabilisce che "la filiazione si prova con
l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile" e che "basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio". L'art. 237 c.c. specifica poi che "il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei procedimenti di cittadinanza iure sanguinis il possesso continuo dello stato di figlio rileva quale prova legale della filiazione in tutti i casi in cui manchi l'atto di nascita o questo sia invalido, svolgendo un ruolo strumentale nel quadro della funzione di accertamento dello status. “Quando vi sia stato un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, le dichiarazioni rese dai genitori in atti pubblici stranieri, quali il certificato di matrimonio e il certificato di morte, sono idonee a provare il possesso continuativo dello stato di figlio
e devono essere specificamente valutate dal giudice del merito ai fini dell'accertamento della filiazione"(cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024).
Il certificato di battesimo non può di per sé considerarsi equipollente all'atto di nascita ai fini della dimostrazione della filiazione nei procedimenti di cittadinanza, in quanto attesta l'avvenuta celebrazione del sacramento e non necessariamente il rapporto di filiazione con la precisione e l'attendibilità richieste per l'accertamento dello status civitatis.
L'art. 452 c.c. consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita:” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Pertanto, tale norma presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in cui l'Avvocato produca il certificato di battesimo senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto alla produzione del solo certificato di battesimo in luogo dell'atto di nascita viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
Nel caso di specie, l'insufficienza probatoria non deriva da oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione, ma dalla mancata produzione dell'atto di nascita senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce al Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto esclusivamente il certificato di battesimo di Persona_9
(cfr. doc. 4), per dimostrare la filiazione dall'avo italiano . Non risulta, Persona_8 invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire il corrispondente atto di nascita. In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione della filiazione del primo discendente dall'avo italiano, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 7436/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) nato in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre , Parte_1 precedentemente qualificata;
3) nata in [...] il [...]; Controparte_1 Parte_2
4) nata in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Persona_3
precedentemente qualificata;
[...]
5) nato in [...] il [...]; Per_4 Parte_3
6) nata in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_5 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Persona_6 precedentemente qualificato;
7) , nato in [...] il [...], minore legalmente rappresentato, Persona_7 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre Persona_6 precedentemente qualificato;
8) nato in [...] il [...]. Controparte_2
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Riccardo De ON e dall'Avvocato
VA AI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De ON sito in Roma, alla Via
Baldo degli Ubaldi n. 8. RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 04.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere tutte discendenti di nato il Persona_8
31.01.1855 a MO LI (SA) (cfr. doc. 1) e sposato con la signora (cfr. Controparte_4 doc. 2).
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, allegando tra l'altro il certificato di battesimo di
[...]
(cfr. doc. 4), figlio dell'avo italiano, senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per Per_9 cui non sia stato prodotto il corrispondente certificato di nascita.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
30.09.2025, chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione
Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente. 3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che parte ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, provando il fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione, purché tale prova sia fornita con documentazione idonea e adeguata.
In tema di prova della filiazione, l'art. 236 del Codice civile stabilisce che "la filiazione si prova con
l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile" e che "basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio". L'art. 237 c.c. specifica poi che "il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei procedimenti di cittadinanza iure sanguinis il possesso continuo dello stato di figlio rileva quale prova legale della filiazione in tutti i casi in cui manchi l'atto di nascita o questo sia invalido, svolgendo un ruolo strumentale nel quadro della funzione di accertamento dello status. “Quando vi sia stato un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, le dichiarazioni rese dai genitori in atti pubblici stranieri, quali il certificato di matrimonio e il certificato di morte, sono idonee a provare il possesso continuativo dello stato di figlio
e devono essere specificamente valutate dal giudice del merito ai fini dell'accertamento della filiazione"(cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024).
Il certificato di battesimo non può di per sé considerarsi equipollente all'atto di nascita ai fini della dimostrazione della filiazione nei procedimenti di cittadinanza, in quanto attesta l'avvenuta celebrazione del sacramento e non necessariamente il rapporto di filiazione con la precisione e l'attendibilità richieste per l'accertamento dello status civitatis.
L'art. 452 c.c. consente l'utilizzo di mezzi di prova alternativi solo quando sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita:” se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”. Pertanto, tale norma presuppone che sia dimostrata l'impossibilità di reperire l'atto di nascita per cause oggettive e non dipendenti dalla volontà del richiedente.
Nel caso in cui l'Avvocato produca il certificato di battesimo senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno condotto alla produzione del solo certificato di battesimo in luogo dell'atto di nascita viene meno il presupposto normativo per l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi.
Nel caso di specie, l'insufficienza probatoria non deriva da oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione, ma dalla mancata produzione dell'atto di nascita senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce al Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto esclusivamente il certificato di battesimo di Persona_9
(cfr. doc. 4), per dimostrare la filiazione dall'avo italiano . Non risulta, Persona_8 invece, dedotta o provata l'impossibilità di reperire il corrispondente atto di nascita. In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione della filiazione del primo discendente dall'avo italiano, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino