Ordinanza cautelare 20 gennaio 2012
Sentenza 4 febbraio 2013
Ordinanza collegiale 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 06/07/2021, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 02204/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 11/05/2021 da EL GI PP e RU SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Lorenzon, in San Dona' Di Piave, via Cesare Battisti, 10
per la correzione
della sentenza n. 131 del 2013 pronunciata da questo Tribunale sul ricorso R.G. n 2204 del 2011;
Vista la sentenza n. 131 del 2013, pronunciata da questo Tribunale sul ricorso R.G. n. 2204 del 2011;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale presentata dalle parti ricorrenti;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Premesso che gli odierni ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questo Tribunale in epigrafe indicata, nel cui dispositivo sarebbe stato omesso l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia di procedere alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole all'esito del giudizio;
Considerato che la Suprema Corte, in un caso analogo a quello scrutinato, ha osservato che "l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica" (Cass., Sez. 1, 9/09/2005, n. 179770) e che nella specie, attesi i vincoli altrimenti pregiudizievoli connessi al regime della pubblicità immobiliare, occorre disporre la chiesta integrazione” (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020 n.15656);
Ritenuto di dover accogliere l’istanza formulata dalle parti ricorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina la correzione materiale della sentenza n. 131 del 2013, depositata il 4 febbraio 2013, integrando il dispositivo come segue: “Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia la cancellazione della trascrizione del provvedimento del Comune di Caorle, prot. n. 36455 del 14.10.2011, di acquisizione gratuita al Comune del terreno censito al Fg. 34 – particelle 1294 e 1297 Sigg.ri EL IG e RU SI (Riferimento sentenza TAR TO n. 131/2013)” con i seguenti estremi: “Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Registro generale n. 34238 – Registro particolare n. 22108 – Presentazione n. 29 del 26/10/2011”;
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
Ordina alla segreteria l’effettuazione delle annotazione di cui all’art.86, co. 3, cod. proc. amm., integrando il dispositivo come segue: “Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia la cancellazione della trascrizione del provvedimento del Comune di Caorle, prot. n. 36455 del 14.10.2011, di acquisizione gratuita al Comune del terreno censito al Fg. 34 – particelle 1294 e 1297 Sigg.ri EL IG e RU SI (Riferimento sentenza TAR TO n. 131/2013)” con i seguenti estremi: “Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Registro generale n. 34238 – Registro particolare n. 22108 – Presentazione n. 29 del 26/10/2011"