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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2742 del ruolo generale degli
Affari Contenziosi in grado di appello dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Morbinati, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-parte appellata contumace-
E CONTRO
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
61/2020 emessa dal Giudice di Pace di Latina in data
03.01.2020, con cui veniva dichiarata inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078. L'appellante, contestando la sentenza per erroneità ed illogicità della motivazione e per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione, ha reiterato le doglianze formulate in
1 primo grado avverso il provvedimento opposto, eccependo in via preliminare la illegittimità della cartella esattoriale per omessa notifica, la prescrizione del credito, nonché la illegittimità della compensazione delle spese processuali liquidate. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 05720110001367078 e per l'effetto, revocarla;
- dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
- dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
- condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L , sede di ed Controparte_1 CP_1 [...]
, ritualmente citate in giudizio, non si Controparte_2 sono costituite, restando contumaci.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 25.10.2024, svolte nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078, ritenendo ogni declaratoria avverso la cartella di pagamento inutiliter data e ritenendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non tempestiva. La parte appellante ha invece censurato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione e nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria
2 decisione una erronea qualificazione della domanda.
, infatti, nel giudizio di primo grado ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011
0001367078, deducendo la mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto per omessa notifica della cartella di pagamento, rappresentando di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale solo mediante consultazione dell'estratto di ruolo, nonché eccependo la prescrizione del credito.
Sulla base di tali motivi di opposizione il giudice di primo grado ha prospettato due diverse qualificazioni della domanda, che avrebbero dovuto condurre in entrambi i casi a dichiarare la inammissibilità della opposizione.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che il giudice di prime cure ha errato, nella prima parte della sentenza, per aver erroneamente affermato che “trattandosi di credito portato da una cartella di pagamento, ogni declaratoria si rivelerebbe inutiliter data permanendo la vigenza dell'atto impugnato di cui, data la natura della domanda, non potrebbe essere dichiarata la nullità”. Si osserva infatti che la impugnazione di una cartella esattoriale per omessa notifica dei prodromici atti impositivi costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
Il giudice di pace ha altresì errato, nella seconda parte della sentenza, nel ritenere che “qualora, invece, l'azione svolta dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c. difetterebbe la sua tempestività non avendo l'opponente dimostrato di aver rispettato il termine di gg. 30 prescritto per la sua proposizione (…)”. Sul punto occorre chiarire che l'art. 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
Ne consegue che, per le ragioni sopra esposte ed in riforma della impugnata sentenza, il primo motivo di appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Parte appellante, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul merito della domanda, ribadendo tutti i motivi di opposizione formulati in primo grado.
ha, in primo luogo, eccepito la nullità della Parte_1 cartella di pagamento n. 057 2011 0001367078 per omessa
3 notifica, allegando di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale impugnata solo dopo aver consultato l'estratto di ruolo. Secondo la tesi di parte appellante l'azione proposta dovrebbe essere qualificata alla stregua di un'azione di accertamento negativo del credito, la quale implica l'onere gravante sull'Amministrazione di dare prova della correttezza della notifica dell'atto presupposto, nonché del deposito della documentazione relativa alle violazioni contestate.
Sul punto si osserva che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5403 del 25/02/2019). Occorre altresì richiamare il principio giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui, ferma restando la ripartizione degli oneri probatori come sopra descritti, l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminando il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito nel presente giudizio, le resistenti non hanno adempiuto agli oneri probatori sulle stesse gravanti, poiché non hanno provveduto a depositare alcuna documentazione a dimostrazione della legittimità del provvedimento opposto.
Nel corso del giudizio di primo grado le amministrazioni non hanno prodotto documentazione attestante l'esistenza e la effettiva notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'appellante, nonché l'effettiva notifica dei prodromici atti impositivi.
4 Ne consegue che le odierne parti appellate, pur prescindendo da una formale costituzione in giudizio ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, 7 c., d.lgs. n. 150/2011, avrebbero dovuto depositare documentazione attestante la effettiva notifica della cartella e del verbale di contestazione nei confronti di quale requisito indefettibile perché Parte_1 il verbale possa acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Tale motivo di opposizione merita quindi accoglimento.
È utile altresì evidenziare che, nel merito, parte opponente in primo grado ha eccepito la prescrizione del diritto dell'ente di procedere alla riscossione. Sul punto si osserva che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018). Inoltre, come sancito dall'art. 209 d.lgs. n. 285/1992, letto in combinato disposto con l'art. 28 della legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla citata legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto dalla parte appellante si evince che le violazioni delle sanzioni amministrative poste a fondamento della cartella di pagamento oggetto di opposizione sono state emesse nell'anno 2010 e l'iscrizione a ruolo della cartella è avvenuta nell'anno 2011. Parte appellante ha allegato di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento solo in data 07.08.2017, quindi a seguito della consultazione dell'estratto di ruolo, quando la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada era già prescritta.
5 A fronte di tale specifica eccezione di prescrizione, le parti opposte nulla hanno dedotto in modo specifico né hanno prodotto validi atti interruttivi della prescrizione. La cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078 con il relativo diritto di riscossione dell'ente era ormai irrimediabilmente prescritto già al momento della proposizione della opposizione.
Dalle precedenti considerazioni derivano l'accoglimento del gravame, la riforma della pronuncia impugnata e, di conseguenza, l'annullamento della opposta cartella di pagamento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, del ridotto svolgimento di attività difensiva. Devono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 61/2020, annulla la cartella di pagamento n. 057 2011 0001367078;
- condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il secondo grado in € 700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 12.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2742 del ruolo generale degli
Affari Contenziosi in grado di appello dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Morbinati, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-parte appellata contumace-
E CONTRO
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
61/2020 emessa dal Giudice di Pace di Latina in data
03.01.2020, con cui veniva dichiarata inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078. L'appellante, contestando la sentenza per erroneità ed illogicità della motivazione e per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione, ha reiterato le doglianze formulate in
1 primo grado avverso il provvedimento opposto, eccependo in via preliminare la illegittimità della cartella esattoriale per omessa notifica, la prescrizione del credito, nonché la illegittimità della compensazione delle spese processuali liquidate. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 05720110001367078 e per l'effetto, revocarla;
- dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
- dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
- condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L , sede di ed Controparte_1 CP_1 [...]
, ritualmente citate in giudizio, non si Controparte_2 sono costituite, restando contumaci.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 25.10.2024, svolte nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078, ritenendo ogni declaratoria avverso la cartella di pagamento inutiliter data e ritenendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non tempestiva. La parte appellante ha invece censurato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione e nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria
2 decisione una erronea qualificazione della domanda.
, infatti, nel giudizio di primo grado ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 057 2011
0001367078, deducendo la mancata tempestiva cognizione dell'atto presupposto per omessa notifica della cartella di pagamento, rappresentando di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale solo mediante consultazione dell'estratto di ruolo, nonché eccependo la prescrizione del credito.
Sulla base di tali motivi di opposizione il giudice di primo grado ha prospettato due diverse qualificazioni della domanda, che avrebbero dovuto condurre in entrambi i casi a dichiarare la inammissibilità della opposizione.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che il giudice di prime cure ha errato, nella prima parte della sentenza, per aver erroneamente affermato che “trattandosi di credito portato da una cartella di pagamento, ogni declaratoria si rivelerebbe inutiliter data permanendo la vigenza dell'atto impugnato di cui, data la natura della domanda, non potrebbe essere dichiarata la nullità”. Si osserva infatti che la impugnazione di una cartella esattoriale per omessa notifica dei prodromici atti impositivi costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
Il giudice di pace ha altresì errato, nella seconda parte della sentenza, nel ritenere che “qualora, invece, l'azione svolta dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c. difetterebbe la sua tempestività non avendo l'opponente dimostrato di aver rispettato il termine di gg. 30 prescritto per la sua proposizione (…)”. Sul punto occorre chiarire che l'art. 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
Ne consegue che, per le ragioni sopra esposte ed in riforma della impugnata sentenza, il primo motivo di appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Parte appellante, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul merito della domanda, ribadendo tutti i motivi di opposizione formulati in primo grado.
ha, in primo luogo, eccepito la nullità della Parte_1 cartella di pagamento n. 057 2011 0001367078 per omessa
3 notifica, allegando di aver avuto conoscenza della cartella esattoriale impugnata solo dopo aver consultato l'estratto di ruolo. Secondo la tesi di parte appellante l'azione proposta dovrebbe essere qualificata alla stregua di un'azione di accertamento negativo del credito, la quale implica l'onere gravante sull'Amministrazione di dare prova della correttezza della notifica dell'atto presupposto, nonché del deposito della documentazione relativa alle violazioni contestate.
Sul punto si osserva che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5403 del 25/02/2019). Occorre altresì richiamare il principio giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui, ferma restando la ripartizione degli oneri probatori come sopra descritti, l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminando il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito nel presente giudizio, le resistenti non hanno adempiuto agli oneri probatori sulle stesse gravanti, poiché non hanno provveduto a depositare alcuna documentazione a dimostrazione della legittimità del provvedimento opposto.
Nel corso del giudizio di primo grado le amministrazioni non hanno prodotto documentazione attestante l'esistenza e la effettiva notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'appellante, nonché l'effettiva notifica dei prodromici atti impositivi.
4 Ne consegue che le odierne parti appellate, pur prescindendo da una formale costituzione in giudizio ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, 7 c., d.lgs. n. 150/2011, avrebbero dovuto depositare documentazione attestante la effettiva notifica della cartella e del verbale di contestazione nei confronti di quale requisito indefettibile perché Parte_1 il verbale possa acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Tale motivo di opposizione merita quindi accoglimento.
È utile altresì evidenziare che, nel merito, parte opponente in primo grado ha eccepito la prescrizione del diritto dell'ente di procedere alla riscossione. Sul punto si osserva che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018). Inoltre, come sancito dall'art. 209 d.lgs. n. 285/1992, letto in combinato disposto con l'art. 28 della legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla citata legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto dalla parte appellante si evince che le violazioni delle sanzioni amministrative poste a fondamento della cartella di pagamento oggetto di opposizione sono state emesse nell'anno 2010 e l'iscrizione a ruolo della cartella è avvenuta nell'anno 2011. Parte appellante ha allegato di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento solo in data 07.08.2017, quindi a seguito della consultazione dell'estratto di ruolo, quando la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada era già prescritta.
5 A fronte di tale specifica eccezione di prescrizione, le parti opposte nulla hanno dedotto in modo specifico né hanno prodotto validi atti interruttivi della prescrizione. La cartella esattoriale n. 057 2011 0001367078 con il relativo diritto di riscossione dell'ente era ormai irrimediabilmente prescritto già al momento della proposizione della opposizione.
Dalle precedenti considerazioni derivano l'accoglimento del gravame, la riforma della pronuncia impugnata e, di conseguenza, l'annullamento della opposta cartella di pagamento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, del ridotto svolgimento di attività difensiva. Devono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 61/2020, annulla la cartella di pagamento n. 057 2011 0001367078;
- condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il secondo grado in € 700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 12.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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