Versione
3 giugno 1994
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27 ottobre 2007
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Art. 468. (( (Trasferimento per incompatibilita' ambientale) )) (( 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , attuativo della direttiva 2000/78/CE , puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto ))
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , attuativo della direttiva 2000/78/CE , puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto ))
Commentari • 3
- 1. Atto pubblico, pubblico ufficiale, nozione, effettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2011 · 14.559472
Giurisprudenza • 54
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 228Provvedimento: […] A distanza di pochi giorni, alla stessa veniva comunicato altresì il decreto direttoriale Parte_3 che la sospendeva dal servizio ex art. 468 D.lgs. n. 297/1994, con sospensione della retribuzione e riconoscimento del solo assegno alimentare ex art. 500 D.lgs. n. 297/1994. […] Inoltre, parte ricorrente ritiene insoddisfatti i requisiti cui l'art. 468 D.lgs. 297/1994 subordina il trasferimento, potendosi parlare di una situazione di “sostanziale ingovernabilità” dell'istituzione scolastica solo laddove le contestazioni all'operato del dirigente provengano dalla quasi totalità dei dipendenti, individuati anche numericamente rispetto al complessivo dell'organico.Leggi di più...
- diritto di accesso agli atti·
- art. 19 D.lgs. 165/2001·
- criteri di viciniorità e raggiungibilità·
- diritto di partecipazione·
- assegno alimentare·
- sospensione dal servizio·
- art. 468 D.lgs. 297/1994·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- art. 3 D.M. 60/1996·
- incompatibilità ambientale·
- trasferimento d'ufficio·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto di difesa