Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 10348/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni quindici, assegnato alle parti come da ordinanza resa in data 06/02/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10348 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. rapp.ta e difesa dall'avv. ELEONORA C.F._1 C.F._2
VILARDI, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via preliminare e urgente: disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011; nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei
- 1 -
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza del 30/03/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio di una carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto figlia della cittadina brasiliana , nata il [...], coniugata con il Persona_1 cittadino italiano , nato il giorno 08/04/1962. Persona_2
Con provvedimento recante prot. nr. 116/2024, reso in data 20/03/2024 e notificato all'odierna ricorrente in data 10/05/2024, il Questore ha dichiarato inammissibile la suddetta istanza e ne ha disposto la relativa archiviazione, comunicando, altresì, all'interessata che non era più autorizzata a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica dell'atto de quo e che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto, nei suoi confronti, alla valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva 115/2008 CE. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 09/06/2024 e depositato il giorno 13/06/2024, ha impugnato il provvedimento di inammissibilità, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 11 dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata accolta con decreto reso in data 19/07/2024, le cui motivazioni, per brevità, devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte. Con il suddetto decreto è stata altresì fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 06/02/2025. La p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 28/01/2025, depositando una relazione predisposta dall II Controparte_3
Affari legali e contenzioso della Questura di e rassegnando le sue conclusioni come CP_1 da pagg. 1 e 2 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 06/02/2025 (comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 07/02/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stato assegnato alle parti un termine di giorni quindici per il deposito di memorie conclusionali. Spirato il suddetto termine, entro il quale nulla è pervenuto, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
- 2 - IN DIRITTO
L'impugnazione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
a) Dei motivi posti a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 e ne ha disposto la relativa archiviazione. In particolare, la p.a., dopo aver premesso che l'istante ha fatto ingresso in Italia per fini turistici e dopo aver richiamato il disposto dell'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 30/2007 (così come modificato dall'art. 18-ter d.l. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 103/2023), ha chiarito di aver tenuto conto del contenuto della «circolare nr. 400.B/2023/1 Div. 1 Sez. del Controparte_4 del 13/09/2023 che, nel ribadire la differenza tra
[...] cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. italiani statici) e cittadini italiani che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini italiani “mobili”) ha confermato differenti modalità di trattamento delle due fattispecie, escludendo l'applicazione del d.lgs. 30/2007 ai familiari di cittadini italiani “statici”» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 116/2024 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). Ha dunque precisato che «il familiare italiano sig. non ha esercitato il diritto alla Persona_2 libera circolazione ai sensi dell'art. 23, co. 1, del citato d.lgs. 30/2007 e che quindi la posizione della richiedente non corrisponde alla descrizione fatta nella norma in questione» (ibidem). Ha poi rilevato che «la richiedente non rientra neanche nell'ipotesi prevista dall'art. 23 co.
1-bis del d.lgs. 30/2007 per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 29 del T.U. 286/98 in quanto non appartiene alla categoria dei familiari per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare ovvero coniuge, genitore a carico, figlio minorenne o figlio maggiorenne a carico che non può provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per ragioni di salute che comportino invalidità totale» (ibidem). Ha quindi constatato che «dalla documentazione depositata non si rileva la condizione di invalidità totale richiesta ai sensi del predetto art. 29, co. 1, lett. c del T.U.» (ibidem) e che «non risultano sussistere, in ordine all'odierna istante, i presupposti di fatto né le ragioni minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia e non appare emergere, in relazione alla posizione giuridica della suddetta, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998» (ibidem) La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto:
− che, nel caso di specie, si verte in materia di diritti soggettivi, essendo i permessi di soggiorno per motivi familiari finalizzati alla tutela del più ampio diritto all'unità familiare (pag. 3 del ricorso);
- 3 - − che «il quadro normativo rilevante nel caso concreto sia da ricercarsi nel d.lgs. 30/2007 che disciplina la libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari, sia che si ritenga applicabile al caso di specie la sua attuale formulazione, in vigore al momento della adozione del provvedimento impugnato, sia che si ritenga applicabile quella precedente alle modifiche di agosto 2023, vigente al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno» (pag. 4 del ricorso);
− che «non vi è dubbio che in base alla legge vigente al tempo della presentazione della domanda
[ella] avrebbe avuto diritto al rilascio della carta di soggiorno richiesta, trattandosi di “familiare” ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30/2007. L'Amministrazione procedente decideva la richiesta [da lei] avanzata … praticamente un anno dopo la sua presentazione, senza addurre alcuna motivazione per tale macroscopico ritardo, certamente non riferibile ad un [suo] comportamento
… Nelle more, intervenivano le modifiche sopra evidenziate, con l'entrata in vigore, l'11.08.2023, della l. 103/2023. Il motivo dell'asserita inammissibilità dell'istanza [da lei] presentata … è quindi sopraggiunto in una fase del procedimento protrattasi ben oltre il termine stabilito per la sua conclusione» (pag. 5 del ricorso);
− che «ben potrebbe ritenersi ancora applicabile in capo alla ricorrente la normativa previgente alle modifiche intervenute nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, atteso che il diritto al rilascio della carta di soggiorno richiesta ex art 10 d.lgs. 30/2007 è sorto al momento della presentazione della domanda, non già al momento della sua valutazione, tardiva, da parte della Amministrazione procedente» (pagg. 5 e 6 del ricorso);
− che «se diverso è il titolo di soggiorno che spetta al familiare di cittadino italiano “statico” o
“dinamico”, in base rispettivamente ai commi 1 e 1 bis dell'art. 23, d.lgs. 30/2007, la platea di
“familiari” che ne hanno diritto è identica, dovendosi fare riferimento in entrambi i casi all'elenco di cui all'art. 2 e 3 del medesimo e d.lgs. 30/2007» (pag. 7 del ricorso);
− che «ove non sia diversamente indicato – e non lo è nel caso concreto – ai fini della interpretazione delle disposizioni normative debba farsi riferimento alle definizioni che fornisce la normativa stessa e, solo in assenza di queste, potrà farsi rimando, per analogia, ad altre definizioni previste in normative analoghe. Nel caso del disposto di cui all'art. 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007, peraltro, non è rinvenibile alcun richiamo esplicito – ma nemmeno implicito – alla normativa del Testo Unico Immigrazione, tale da indurre a ritenere applicabile la definizione di “familiari” di cui all'elencazione prevista ex art. 29 d.lgs. 286/98, come inteso dalla Amministrazione nel provvedimento impugnato. Ma v'è di più: l'art. 23, co. 1 bis d.lgs. 30/2007 contiene sì un richiamo alle norme del Testo Unico Immigrazione, ma limitatamente alle modalità tecniche di rilascio del permesso di soggiorno (si tratta del formato elettronico ex art. 5, co. 8 d.lgs. 286/98 e dell'esenzione dal pagamento del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo). Laddove il legislatore avesse voluto statuire che al ricongiungimento familiare chiesto dal cittadino italiano
“statico” si applicano le relative norme del Testo Unico Immigrazione, ben avrebbe potuto adottare la medesima tecnica legislativa di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. 30/207, che opera un richiamo integrale all'art. 30 comma 5 del d.lgs. 286/98. Parimenti, qualora il legislatore avesse
- 4 - voluto escludere una interpretazione estensiva della nozione di “familiare” a cui spetta il permesso di soggiorno “FAMIT”, restringendone il campo di applicazione all'elenco di cui all'art. 29 d.lgs. 286/98, avrebbe dovuto e potuto darne una indicazione esplicita in tal senso, richiamando altra e specifica normativa. Pertanto, l'unica interpretazione lineare e logica del richiamo alla nozione di “familiare” operata dall'art. 23 co. 1 bis è che essa si riferisca alla definizione contenuta nel medesimo testo normativo, ossia nell'art. 2 del d.lgs. 30/2007, ove esplicitamente si forniscono le definizioni utili ai fini della interpretazione ed applicazione del decreto stesso» (pagg.
7-8 del ricorso);
− che «ammettere l'interpretazione fornita dalla Questura di in merito alla individuazione CP_1 dei soggetti beneficiari del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23, co. 1 bis d.lgs. 30/2007 nei soggetti di cui al più ristretto elenco previsto dal Testo Unico Immigrazione si porrebbe in netto contrasto con la norma sopra richiamata che individua nella parità di trattamento tra i cittadini italiani e quelli europei un principio guida dell'opera del legislatore, anche nel caso in cui si verta in situazioni meramente interne» (pag. 9 del ricorso);
− che «la [sua] posizione … rientra pienamente nella definizione di familiare di cui all'art. 2 del d.lgs. 30/2007, segnatamente alla lett. b) n. 3, quale discendente diretta della sig.ra Per_1 moglie del sig. cittadino italiano, in ragione della necessità di tutelare i diritti Per_2 fondamentali della ricorrente e dei suoi familiari, non pare che la stessa possa rimanere priva di una autorizzazione al soggiorno, sia essa la carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, che aveva pieno diritto ad ottenere prima delle modifiche intervenute se la domanda fosse stata esaminata in tempi ragionevoli, o il permesso di soggiorno per motivi familiari denominato
“FAMIT” di cui all'art. 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007, che ha titolo ad ottenere in ragione della novellata normativa. Da ciò discende l'illegittimità del provvedimento impugnato» (pag. 9 del ricorso). La p.a., in corso di causa, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che l'odierna ricorrente, avendo fatto ingresso in Italia già ventenne, versa in una condizione non sussumibile nell'art. 31 T.U.I. né può essere considerata tra «'i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner' ai sensi dell'art. 2 lett. b) n. 3 del d.lgs. 30/2007 dopo le modifiche introdotte dalla l. 10 agosto 2023 n. 103 (…) la legge in questione ha operato una revisione sostanziale dell'articolo 23 del predetto decreto modificando il comma 1 e aggiungendo il comma 1-bis (…) la ricorrente non rientra in nessuna delle due ipotesi, infatti il marito della mamma non risulta avere esercitato la libera circolazione in ambito europeo (cittadino c.d. statico) né la ricorrente rientra tra i famigliari elencati nell'art. 29 del d.lgs. 286/1998 (…) non è [la p.a.] che decide la cronologia degli appuntamenti ma gli stessi vengono fissati direttamente da al momento della spedizione dell'istanza (…) CP_5 il termine di 60 giorni per l'emissione del titolo di soggiorno indicato nell'art. 5 co. 9 del d.lgs. 286/1998, ed invocato nel ricorso, oltre che essere puramente ordinatorio, non risponde neanche ai mutamenti che sono avvenuti in questi ultimi anni in ordine all'aumento esponenziale di richieste che gravano sugli uffici immigrazione (…) In ossequio al principio del tempus regit actum l'Amministrazione aveva il dovere di valutare l'istanza applicando la normativa vigente al momento in cui ha adottato il provvedimento ora
- 5 - impugnato, e non al tempo in cui era stata inviata l'istanza, e questo perché lo ius superveniens comporta una diversa valutazione degli interessi pubblici, sottesi all'azione amministrativa, effettuata dal legislatore, e che l'Amministrazione non solo non può ignorare, ma alla quale deve ottemperare. Nel caso in esame, oltretutto, la nuova norma applicata scaturiva da una procedura di infrazione per non essersi adeguato, il nostro Paese, ad una interpretazione corretta del testo comunitario, cioè la direttiva 2004/38/CE cui è stata data attuazione in Italia solo con il d.lgs. 30/2007 (…) è evidente che il permesso di soggiorno individuato dal comma 1-bis è un nuovo tipo di permesso di soggiorno, denominato
“famit” come comunicato con note esplicative diramate con nota del 13.09.2023 del
[...]
Controparte_4
Ed altrettanto chiaro è che riguardi categorie diverse di famigliari rispetto a quelli descritti negli
[...] artt. 2 e 3 del d.lgs. 30/2007. Anzitutto perché il nuovo titolo è denominato “permesso di soggiorno” mentre quello rilasciato dal d.lgs. 30/2007 è denominato “carta di soggiorno” (…) seguendo [il ragionamento] esposto dalla ricorrente il comma 1-bis verrebbe totalmente svuotato di significato perché imporrebbe all'Amministrazione di emettere due titoli di soggiorno identici, con gli stessi presupposti solo denominati diversamente. Risponde, al contrario, alle intenzioni del legislatore, distinguere le due situazioni. Quella del cittadino cosiddetto “dinamico” che ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo al cui famigliare extracomunitario (individuato negli artt. 2 e 3) potrà essere concessa una carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.ls. 30/2007 dalla differente posizione del cittadino cosiddetto
“statico” che non ha esercitato il diritto di libera circolazione, al cui famigliare extracomunitario (individuato nell'art. 29) potrà essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi del d.lgs. 286/1998. Dunque il richiamo all'art. 5 co. 8 del d.lgs. 286/1998 inserito nell'art. 23 co.
1-bis del d.lgs. 30/2007 non si risolve certamente solo in una diversa modalità tecnica di emissione del titolo, ma proprio una diversa fattispecie giuridica (…) Se, come indicato nella premessa del ricorso, la ricorrente è entrata in Italia per motivi di studio ben avrebbe potuto munirsi di visto di ingresso in tal senso mentre non è possibile accogliere l'istanza per motivi di famiglia» (relazione predisposta dall II Controparte_3
Affari legali e contenzioso della Questura di recante prot. N. 359/24 Div. Imm. CP_1
Cat. A12/24 – Cont.so e datata 02/07/2024 depositata unitamente alla comparsa di costituzione della p.a.). In corso di causa, parte ricorrente ha ribadito le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, aggiungendo, da ultimo, che «il riferimento al principio del tempus regit actum non possa trovare applicazione nel caso di specie, atteso che il diritto al rilascio di un permesso per motivi familiari – nella specie la carta di soggiorno per cittadini extraeuropei familiari di cittadini europei ex art 10 d.lgs. 30/2007 – ha natura di diritto soggettivo» (v. note di trattazione scritta depositate in data 05/02/2025).
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato
- 6 - dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessata avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta alla p.a. non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Della fattispecie normativa di riferimento alla luce del regime intertemporale
Premesso, quanto al substrato fattuale della vicenda che qua ci occupa, che la ricorrente, figlia di cittadina brasiliana coniugata con cittadino italiano, ha chiesto, in data 30/03/2023, il rilascio di una carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 e che è pacifico tra le parti che , coniuge della madre della ricorrente, non ha Persona_2 esercitato il diritto di libera circolazione nell'UE, ritiene questo Giudice che la normativa applicabile al caso di specie debba essere individuata alla luce dei principi di diritto già enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 29459/2019. Si richiamano, in particolare, le seguenti argomentazioni che, per logicità e coerenza, il Tribunale ritiene valide anche per la risoluzione della controversia in esame. «Indubbiamente in base alla combinazione dell'art. 73 Cost. e dell'art. 10 delle preleggi il tempo dell'applicabilità della legge non può che coincidere con quello del vigore di essa;
sicché effettivamente l'applicazione immediata di una nuova norma è la regola vincolante per gli interpreti e non richiede conferme nel testo normativo da applicare (…) La nuova norma, divenuta vigente, è senz'altro immediatamente applicabile;
ma quel che si discute è se essa sia, o no, retroattiva. Rileva, allora, il principio generale d'irretroattività, che non gode di copertura costituzionale nella materia in questione, ma che è pur sempre stabilito, salvo deroghe, dall'art. 11 delle preleggi. Esso, di là da distinzioni, di rilievo eminentemente descrittivo, tra retroattività in senso proprio e retroattività in senso improprio, è volto a tutelare non già fatti, bensì diritti: quel che il divieto di retroattività garantisce è il divieto di modificazione della rilevanza giuridica dei fatti che già si siano compiutamente verificati (nel caso di fattispecie istantanea)
o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel caso di fattispecie durevole non completata all'epoca dell'abrogazione). La retroattività consente alla legge di regolare diversamente fatti avvenuti
- 7 - precedentemente, quando la legge vigente era un'altra: essa, quindi, postula la vigenza della legge successiva, ma non si esaurisce in essa, in quanto, per mezzo della retroattività, la legge successiva amplia a ritroso il tempo della propria applicabilità. L'applicabilità ai giudizi già in corso del d.l. n. 113/18 [nel caso di specie del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103] implicherebbe quindi, e ineludibilmente, la retroattività in parte qua del decreto. (…) il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è soltanto accertato;
se insussistente, esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento. Il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità [rectius, avuto riguardo al caso di specie, le circostanze previste in astratto dalla norma quali condizioni per la sua applicabilità] quale sussumibile nella fattispecie allora vigente e irrilevante è che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea». Ritenere che, in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, il diritto all'unità familiare, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa (Cass., Sez. 1, sentenza n. 5380 del 11/03/2006), in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione, «non è espressione della natura costitutiva dell'accertamento, … ma dell'estensione dei poteri di accertamento. Al momento della decisione devono sussistere i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda, ossia deve risultare la fondatezza di essa;
ma, in virtù dell'irretroattività della novella, è salvaguardato il diritto che la rilevanza giuridica di tali fatti risponda alle norme previgenti. Questa ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza delle sezioni unite. Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774; 28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria [nel caso di specie, per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007] ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria [nel caso di specie, al rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007], nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore. Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. (…) Di qui la coerenza del consolidato orientamento della giurisprudenza [delle] sezioni unite …, che relegano la discrezionalità, anche del legislatore, al solo accertamento e all'individuazione delle modalità di esercizio del diritto. (…) A indirizzare la scelta ermeneutica sulla natura della disposizione senz'altro milita la considerazione che la retroattività debba trovare 'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale
- 8 - bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata' (così, in particolare, Corte cost. 22 febbraio 2017, n. 73, nonché, tra le ultime, 12 luglio 2019, n. 174). Laddove, nel caso in esame, la diversa valutazione giuridica dei fatti già accaduti, e posti a base del riconoscimento per via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno …, ossia, appunto, la retroattività, conseguirebbe l'effetto di escludere il diritto al rilascio del permesso in questione, della cui inerenza all'area dei diritti fondamentali
… non si dubita. Effetto, che, al cospetto della riduzione dell'area di tutela che il legislatore della riforma intende perseguire, … rischierebbe di entrare in frizione con la tenuta dei valori costituzionalmente tutelati (…) la consistenza della situazione soggettiva già maturata e le criticità di tenuta costituzionale della scelta di retroattività impongono di pervenire alla soluzione opposta [rispetto a quella di ritenere che il legislatore avrebbe inteso escludere che alle situazioni pendenti siano da applicare le norme ormai modificate]. Né infine giova alla tesi ivi sostenuta il riferimento all'orientamento (affermato, in particolare, da Cass., sez. un., 28 novembre 2016, n. 21691, seguita, tra varie, da Cass. 28 febbraio 2017, n. 5226), che ammette l'applicazione del ius superveniens ai giudizi in corso, anche qualora sia intervenuto dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Ciò perché la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente al caso in cui la legge sopravvenuta sia dotata di efficacia retroattiva. Benché il diritto … nasca quando [se ne verificano i presupposti], è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo … da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela … va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (…) Non vale addurre che il principio di eguaglianza sarebbe violato dalla differenziazione normativa tra coloro che abbiano presentato la domanda entro il 5 ottobre 2018 [nel caso di specie, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103] e coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, non l'abbiano fatto. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme (tra varie, Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194 e 23 maggio 2018, n. 104). Ed è ragionevole che si applichino regole diverse a seconda del momento in cui il titolare della situazione soggettiva innesti il procedimento indirizzato alla tutela di essa, diversamente disciplinato nel tempo dal legislatore. Irragionevole sarebbe, invece, assegnare diverso trattamento normativa a situazioni soggettive sostanziali già sorte e fatte valere con la domanda, per il solo fatto che qualcuna di esse, al momento di entrata in vigore della novella, per ragioni che sfuggono alle possibilità di controllo dei rispettivi titolari, sia stata già favorevolmente delibata nel corso di un procedimento, il quale, va ribadito, è chiamato a svolgere mera funzione ricognitiva. La divaricazione delle tutele, destinata a durare e, quindi, di carattere strutturale, sarebbe difatti incoerentemente ancorata a un criterio eccentrico, perché contingente, rispetto alla fattispecie disciplinata (…) L'interpretazione costituzionalmente conforme della novella impone allora che, a fronte di tale sussistenza, recessiva sia la circostanza che vi sia stato un accertamento, meramente ricognitivo». Sicché, tirando le fila del ragionamento sinora esposto e venendo nuovamente alla fattispecie
- 9 - concreta, si ritiene che non soltanto nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, la Questura abbia già ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge, ma anche in quello in cui l'accertamento sia comunque in itinere il titolo di soggiorno dovrà rispondere alle modalità previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda. La permanente rilevanza della situazione in cui versava l'odierna ricorrente discende, in particolare, dalla irretroattività della ed è coerente, poi, con la natura ricognitiva dell'accertamento Pt_2 posto in essere prima dalla p.a. e, in caso di impugnazione, dal Tribunale adito. In sintesi, il diritto ad ottenere la carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 sorge al momento in cui si verificano le circostanze previste in astratto dalla norma come condizione per la sua applicabilità e la domanda volta ad ottenere il suddetto titolo di soggiorno attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che il d.l. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, non trova applicazione in relazione a domande proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della regolamentazione esistente al momento della loro presentazione e, in tali ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno de quo comporterà il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, così come disciplinato anteriormente alla Novella in commento. In conclusione, , in quanto “discendente di età inferiore a 21 anni Parte_1
… del coniuge” di un cittadino dell'UE, è considerata “familiare” di un cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 30/2007 e, stante la mancata contestazione dei requisiti di merito per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 (la p.a., sul punto, nulla ha dedotto o eccepito sia in sede procedimentale che, poi, in sede processuale), ha diritto al rilascio del relativo titolo di soggiorno secondo la disciplina in vigore al momento della presentazione della domanda (avvenuta in data 30/03/2023). L'accoglimento del ricorso nei termini che precedono rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via alternativa.
c) Delle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in considerazione dell'assoluta novità della questione e stante l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di regime intertemporale dell'art. 23 d.lgs. n. 30/2007, nella sua più recente formulazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda formulata da , nata il Parte_1
19/06/2003 a Joao Pessoa (Brasile), C.F. , C.U.I. C.F._1 Nume_1
- 10 - volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007 secondo la disciplina vigente al 30/03/2023, data di presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. COMPENSA integralmente le spese processuali;
-. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 05/03/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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