TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2024 nella causa n. 273/2024 R.G. da
(C.F. , con l'Avv. BALLERINI Parte_1 C.F._1
MARIANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cesano Maderno, Corso
Roma 132; nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. ANTONIELLI D'OULX ANGELICA e con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portofino (GE), in data 29/10/2022,
(atto n. 33, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022); separati consensualmente con Sentenza n. 903/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Pronunziare ai sensi degli artt. 473 bis e 49 c.p.c. sentenza di divorzio decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza pronunciante la separazione personale dei coniugi.
Spese legali compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione, decorsi i termini di legge la contestuale pronuncia di divorzio.
Con Sentenza n. 903/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note scritte congiunte.
Con successive note scritte del 12.12.204, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese legali compensate, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Portofino (GE) Controparte_1
il giorno 29/10/2022 (atto n. 33, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese legali compensate;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2024 nella causa n. 273/2024 R.G. da
(C.F. , con l'Avv. BALLERINI Parte_1 C.F._1
MARIANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cesano Maderno, Corso
Roma 132; nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. ANTONIELLI D'OULX ANGELICA e con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Portofino (GE), in data 29/10/2022,
(atto n. 33, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022); separati consensualmente con Sentenza n. 903/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Pronunziare ai sensi degli artt. 473 bis e 49 c.p.c. sentenza di divorzio decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza pronunciante la separazione personale dei coniugi.
Spese legali compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione, decorsi i termini di legge la contestuale pronuncia di divorzio.
Con Sentenza n. 903/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note scritte congiunte.
Con successive note scritte del 12.12.204, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese legali compensate, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Portofino (GE) Controparte_1
il giorno 29/10/2022 (atto n. 33, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese legali compensate;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2