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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1544 / 2021 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUA MARCO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
28100 NOVARA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e OP P.IVA_2 difeso dall'Avv. SANVITO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
42 MARTIRI, 165/B 28924 VERBANIA;
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In totale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, n° 696/21 del
19.11.21, pubblicata il 22.11.21, notificata il 24.11.21, per cui è gravame,
In via preliminare
Dichiarare la tardività della domanda riconvenzionale svolta dal ex OP
art. 167 comma 2 c.p.c.;
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara in favore del Tribunale di
Verbania, ex art. 66 comma 2 L.F.;
Nel merito
Dichiarare che ha acquistato il terreno per cui è causa a congruo prezzo di Parte_1
mercato, come stimato alla data del 23.10.13;
Dichiarare che la sentenza gravata si fonda sull'erronea applicazione dei presupposti di legge, a sensi dell'art. 2901 c.c.;
Dichiarare, in particolare, che non sussistono, nella fattispecie concreta, l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis in capo all'odierna appellante, necessari ad integrare la fattispecie che ci occupa;
Riformare integralmente la sentenza gravata, anche in punto condanna alle spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Si domanda a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di voler disporre idonea Ctu, al fine di confermare le considerazioni tecniche ed estimative svolte dal CTP arch. Persona_1
Con il favore delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reiectis contrariis,
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 696/2021 del 19 novembre 2021.
In via istruttoria: se del caso, si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile di Ufficio, volta alla descrizione e quantificazione del mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio di per effetto dell'atto impugnato, ovvero del danno patito dai propri CP_1
creditori.
Rigettare tutti i mezzi istruttori e le prove richieste da Parte_1
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 23.10.2013, alienava a al prezzo di OP Parte_1
€ 317.000 più IVA, una serie di terreni non agricoli in Parruzzaro (NO); contestualmente, concludeva con altri proprietari di terreni confinanti altrettanti atti di acquisto Pt_1 immobiliare in modo da acquisire l'intera proprietà (per mq. 30.495) di un compendio oggetto di un piano urbanistico convenzionato, approvato dal Comune di Parruzzaro, per la realizzazione di un'area industriale.
In precedenza, l'alienante e l'acquirente avevano OP Parte_1
stipulato, riguardo ai predetti terreni di proprietà della prima:
- in data 19.12.2011, in previsione di uno stipulando contratto preliminare, un “contratto di deposito cauzionale infruttifero a garanzia di futuro compromesso/atto” (sic), in forza del quale versava a la somma di € 200.000 a titolo di deposito cauzionale Pt_1 CP_1
cautelativo della promessa di acquisto dei fondi in parola, con facoltà di recesso riconosciuta a con preavviso di 90 giorni;
Pt_1
- in data 12.06.2012, un preliminare di vendita dei terreni, in cui si dava atto dei 200.000 euro già versati sotto forma di deposito cauzionale infruttifero il 30.12.2011 e si trasformava detto importo in caparra confirmatoria;
detto importo risulta annotato nei bilanci di e di per l'anno 2012. Pt_1 CP_1
Il contratto di compravendita, il precedente contratto di deposito cauzionale infruttifero ed il preliminare sono tutti firmati, per , dall'amministratore unico CP_1 Controparte_2
e per dal legale rappresentante . Negli anni tra il 2011 e il 2013, Pt_1 Parte_2
a quando risalgono gli atti citati, ha ricoperto la carica di a.u. di Parte_2 Pt_1
per essere poi sostituito, dal 31.10.2013, dalla figlia . Dalla visura
[...] Persona_2
a Registro delle Imprese alla data del 23.10.2013 (ossia alla data della compravendita)
risulta altresì socio al 75 % della venditrice , mentre il restante Parte_2 CP_1
25 % appartiene a che riveste anche la qualifica di a.u.; il Controparte_2 Pt_2
, negli anni, ha altresì ricoperto la qualifica di consigliere (insieme con i figli
[...] Per_2
e e con la moglie , di presidente del C.d.A. e di Per_3 Persona_4 CP_3
le cui quote sarebbero state acquisite al 100 % da nel CP_1 Controparte_2
2017.
3 1.2 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Novara Parte_3
e chiedendo che fosse dichiarato inefficace ex OP Parte_1
art. 2901 c.c. nei suoi confronti il predetto contratto di compravendita del 23.10.2013, con cui aveva ceduto a la proprietà di tutti i suoi terreni in Parruzzaro. CP_1 Pt_1
L'Agenzia fiscale assumeva che aveva ricevuto una serie di avvisi di addebito e CP_1
cartelle, mai impugnati e i cui importi erano stati iscritti a ruolo, relativi a crediti insoluti sia di natura tributaria che previdenziale, notificati in data successiva alla stipula dell'atto revocando, ma relativi ad anni di imposta precedenti;
con l'atto del 23.10.2013 CP_1
aveva ceduto a la piena proprietà di tutti i suoi immobili non agricoli siti in Parruzzaro Pt_1 al prezzo dichiarato di € 317.000, e di tale atto aveva come beneficiaria la società Pt_1 che all'epoca dell'atto dispositivo, era amministrata dal socio di maggioranza di . CP_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda: il prezzo della vendita era Parte_1 assolutamente congruo e la scientia damni e il consilium fraudis andavano provati dall'attrice con riferimento alla stipula del preliminare del 12.06.2012, che aveva preceduto il contratto del quale veniva chiesta la revoca;
inoltre, non sussisteva il carattere fraudolento dell'atto impugnato in quanto esso era parte di un progetto immobiliare che aveva portato la stessa ad acquisire un ampio compendio in Parruzzaro, di cui quello in proprietà di Parte_1
rappresentava solo una parte;
infine, il patrimonio residuo di CP_1 CP_1
sarebbe stato capiente rispetto al credito vantato da . Parte_3
1.3 - Successivamente all'introduzione del giudizio da parte dell'Agenzia fiscale, il Tribunale di Verbania dichiarava, con sentenza del 18.01.2019, il fallimento di CP_1
La curatela del fallimento si costituiva dando atto di voler fare propria la CP_1 domanda svolta da e subentrando, nell'interesse della Parte_3 massa concorsuale, nell'azione revocatoria proposta e nel giudizio introdotto dal creditore particolare.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito dell'intervento del fallimento Parte_1
e della estromissione di , ha eccepito l'incompetenza Parte_3 territoriale del Tribunale di Novara a favore del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 66 l. fall., come giudice che aveva dichiarato il fallimento di CP_1
1.4 - Il Tribunale, preso atto del subentro della curatela nell'azione già esercitata dal singolo creditore, ha dichiarato improcedibile la domanda svolta da RO
[..
[...] , essendo la curatela fallimentare subentrata nella posizione processuale di
[...] quest'ultima, agendo nell'interesse di tutti i creditori.
Con sent. n. 696/2021, pubblicata in data 22.11.2021, il Tribunale di Novara, in accoglimento della domanda ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. formulata dal fallimento OP
, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di
[...]
compravendita del 23.10.2013, sottoscritto da e CP_1 Parte_1
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da era inammissibile Parte_1
perché tardiva, in quanto formulata solo nella prima memoria istruttoria;
- la prova degli elementi a fondamento della revocatoria incombeva sull'attore e poteva essere pacificamente fornita anche attraverso presunzioni;
- la circostanza che nel caso in esame si fosse verificato un fenomeno successorio, in ragione del subentro del curatore nella posizione del precedente creditore attore, non mutava i presupposti della domanda, alla quale continuava ad applicarsi l'originaria disciplina sostanziale: si doveva, infatti, distinguere tale tipo di azione da quella instaurata ab origine dal curatore ex art. 66 l. fall., con la conseguenza che la necessità di dimostrare l'anteriorità del credito di almeno uno dei creditori ammessi al passivo ed il peculiare onere probatorio proprio dell'azione ex art. 66 l. fall., esercitata ab origine dal curatore, non erano applicabili nel caso di specie;
- la prova del credito risultava per tabulas dalla copia dell'estratto di ruolo integrale e dalla copia riassuntiva del resoconto delle cartelle esattoriali notificate: si trattava di crediti ammessi al passivo fallimentare e in parte riferiti, per importi significativi, all'anno di imposta 2013; tali crediti non risultavano mai essere stati contestati né tanto meno estinti, totalmente o parzialmente, ed inoltre, trattandosi di crediti per l'anno di imposta 2013, dovevano ritenersi antecedenti all'atto dispositivo, compiuto in data 23.10.2013, con la conseguenza che sul piano dell'elemento soggettivo era sufficiente la mera consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto di alienazione;
- esisteva poi l'atto negoziale in forza del quale il debitore aveva modificato, qualitativamente e/o quantitativamente, la propria situazione patrimoniale, ossia la compravendita del 23.10.2013; doveva quindi ritenersi accertato l'eventus damni, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determinava una variazione
5 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, comportando una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
- quanto alle considerazioni svolte dalla difesa di circa la necessità di Parte_1 verificare i requisiti dell'azione al momento della stipula del preliminare, asseritamente intervenuto in data 12.6.2012, anche volendo disattendere la fondata eccezione di inopponibilità dell'atto al fallimento in quanto privo di data certa, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la verifica della sussistenza dell'eventus damni andava compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del consilium fraudis andava valutato con riferimento al contratto preliminare;
- non si poteva ritenere che il patrimonio residuo del debitore, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (23.10.2013), fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
anzi, dalla lettura del verbale di verifica del 20.3.2013 redatto dal collegio sindacale si evinceva che, a quella data, risultavano non versati importi per IVA per quasi 100.000 euro, stipendi ai dipendenti per oltre 200.000 euro ed imposte di esercizio;
il successivo verbale di verifica del 18.6.2013 evidenziava una situazione in progressivo deterioramento in quanto si dava atto del mancato pagamento dell'IVA da settembre a dicembre 2012 per circa 90.000 euro, del mancato pagamento di stipendi per 349.133,89 euro e del mancato pagamento dei contributi previdenziali del CP_5
mese di maggio per oltre 40.000 euro;
- sussisteva, altresì. l'elemento soggettivo: a tal fine, si doveva avere riguardo al contratto definitivo non potendosi tenere conto del contratto preliminare in quanto privo di data certa e dunque inopponibile, e, a questo proposito, non si poteva dubitare dell'esistenza del requisito soggettivo in capo alla società venditrice, la quale non poteva non essere a conoscenza della propria situazione patrimoniale e del fatto che avrebbe privato i creditori della possibilità di agire sui beni oggetto dell'atto impugnato. Per quanto riguardava la posizione dell'acquirente la sussistenza del requisito Parte_1
soggettivo poteva desumersi presuntivamente dalla circostanza che venditrice e compratrice, pur se formalmente costituite da distinti veicoli commerciali, erano riconducibili alla stessa famiglia: al tempo della stipula del definitivo, infatti, presidente del C.d.A. nonché detentore della maggioranza delle quote di era CP_1 Parte_2 che aveva firmato l'atto revocando quale a.u. di per essere poi
[...] Parte_1 sostituito nella carica, pochi giorni dopo la sottoscrizione dell'atto, dalla figlia . Per_2
2. – L'appello di Parte_1
6 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo, l'appellante lamenta la “lacunosità della sentenza di prime cure, per mancata valutazione dell'eccezione di decadenza, ex art. 167 c.p.c., nonché erronea pronunzia sulla questione preliminare di incompetenza territoriale”.
Anzitutto, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla questione preliminare sollevata da relativa alla tardività della domanda svolta dalla curatela: il fallimento si è Parte_1
costituito soltanto in data 28.3.2019, senza rispettare il termine di decadenza stabilito dall'art. 167 c.p.c., e dunque, il fallimento era decaduto da qualsiasi altra domanda riconvenzionale ed eccezione, processuale o di merito, che non fosse rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, si contesta come errata la decisione del primo Giudice in ordine alla tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, dato che l'eccezione è stata sollevata nella memoria prima ex art. 183 co. 6, ossia nel primo atto processuale dopo il tardivo intervento del fallimento.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili, pur dovendo venire corretta la decisione del
Giudice di prime cure.
2.1.1 - Ha affermato la Cass., 02/12/2022, n. 35529, sulla scorta di quanto già ritenuto dalle
Sez. Unite, sent. 17.12.2008, n. 29420:
“Il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti del debitore in bonis a seguito del fallimento di quest'ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore, benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto
l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ciò non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare, perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende. Pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema
7 decidendum), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova”.
Cioè a dire, nel giudizio introdotto con l'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, qualora sopravvenga il fallimento, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l. fall. e, in tal caso, egli accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare;
non si tratta di un procedimento nuovo, posto che l'azione così esercitata dal curatore si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento, come conferma il fatto che, in caso di azione ex art. 2901c.c., proseguita dal curatore del fallimento del debitore, viene altresì meno la legittimazione ad agire (come pure l'interesse) dell'attore originario e la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile.
Se dunque la curatela subentra nell'azione revocatoria iniziata da un singolo creditore prima del fallimento, il processo che prosegue dopo tale evento è identico a quello avviato dal creditore, e non costituisce invece un'azione intrapresa ex novo; e se unico e lo stesso è il processo, non si ha in alcun modo un trasferimento di competenza a favore del giudice che ha dichiarato il fallimento in forza della vis actractiva concursus, ma la competenza resta fissata dalla domanda originaria.
L'eccezione di incompetenza proposta da quindi, anzichè essere dichiarata Parte_1 inammissibile per tardività in rapporto all'art. 38, 1° co., c.p.c. (è stata, in effetti, proposta nella prima difesa utile dopo la costituzione del fallimento e il subentro dell'azione revocatoria), va respinta nel merito.
2.2 - Con il secondo motivo (“Violazione, ovvero falsa applicazione, del disciplinare di cui all'art. 2901 c.c.: sull'insussistenza dell'eventus e della scientia damni e sulla congruità del prezzo pagato da ), si evidenzia che essa appellante ha acquistato l'immobile in Parte_1 esame da al prezzo di mercato e che non v'è stata alcuna vendita a prezzo CP_1
vile, mentre la giurisprudenza richiede, ai fini della prova della scientia damni,
l'accertamento del prezzo della vendita immobiliare e della sua eventuale sperequazione rispetto al valore di mercato;
nella fattispecie, come dimostrerebbe la perizia di parte, i terreni sono stati addirittura pagati più del valore di mercato, essendo stati acquistati nella
8 prospettiva di una (auspicata, e mai realizzata) urbanizzazione a fini industriali in forza del piano di edilizia convenzionata approvato dal Comune di Paruzzaro;
detti terreni sono, in ogni caso, di scarsa appetibilità e cedibilità a terzi.
Anche questo secondo motivo si rivela infondato.
2.2.1 - Ciò che rileva ai fini della configurazione di una lesione della garanzia patrimoniale del creditore conseguente all'atto dispositivo impugnato (eventus damni) non è la sperequazione tra il prezzo pagato ed il valore reale del bene alienato, ma la lesione della garanzia patrimoniale può configurarsi in presenza di una semplice sostituzione, per effetto di tale atto, di un bene facilmente individuabile ed aggredibile come è un immobile con un bene facilmente occultabile ai creditori quale è, invece, il denaro.
La circostanza che il debitore abbia realizzato un corrispettivo adeguato non esclude che l'atto sia pregiudizievole. Come ben evidenziato da Cass., 8.11.1985, n. 5451, “nell'esercizio dell'azione revocatoria non viene in considerazione la vantaggiosità ed opportunità o meno dell'atto di alienazione per il debitore o per il terzo contraente …. , bensì il pregiudizio discendente dal venir meno della garanzia patrimoniale assicurata dall'art. 2740 c.c. ad ogni creditore, il quale si veda esclusa, od anche soltanto resa più difficile, la soddisfazione coattiva del suo credito”; analogamente, secondo la Cass., 9.063.2006, n. 5103, “l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia”; e il pregiudizio, correttamente valutato in termini di pericolo di infruttuosità eventuale dell'azione esecutiva (nello stesso senso, da ultimo, Cass., 29.09.2021, n.
26.310), sussiste già quando un bene autonomamente identificabile come oggetto di esecuzione sia convertito in denaro o in altri beni non attualmente identificabili nel patrimonio del debitore.
2.2.2 - Un quadro della situazione economico-finanziaria in cui si trovava negli CP_1
anni 2012 e 2013 (docc. 7 e 8 fasc. il preliminare è del 12.06.2012, il definitivo, da Pt_1 cui deriva l'eventus damni, è del 23.0.2013) è ben rappresentato dai bilanci relativi (il 2012 chiude con una perdita di esercizio di € 69.520 e un patrimonio netto di poco più di 59 mila euro;
il 2013 con una perdita di esercizio di € 69.715 e un patrimonio netto di poco più di 18 mila euro) e dalle relazioni ai bilanci 2012 e 2013 e, in corso di esercizio, al 20.04.2013 e al
12.09.2013 del collegio sindacale, (cfr. prodd. curatela): il collegio sindacale riferisce, per il
9 2012, di una difficile condizione di per contrazione dei ricavi e conseguente CP_1
mancanza di disponibilità finanziarie, invitando i soci ad una patrimonializzazione della società mediante aumento di capitale e/o conferimenti in conto aumento di capitale onde assicurare le risorse per la continuità dell'attività d'impresa (pag. 222 relaz. al bilancio 2012), nonché di ritardi, a marzo 2013, nel versamento dell'IVA mensile a partire da ottobre 2012
e del mancato pagamento dei salari a partire da ottobre 2012, causa crescenti problemi di liquidità (pag. 216 relaz. 20.03.2013); i ritardi nel versamento dell'IVA mensile, nella relazione di settembre 2013, interessano anche i successivi mesi di maggio, giugno e luglio, elevando così il debito IVA ad € 196.786,20, mentre il debito verso i lavoratori per retribuzioni arretrare raggiunge la cifra di € 346.977,59; nella relazione al bilancio 2013, infine, i sindaci
– destinati di lì a poco a cessare dalle loro funzioni perché il venir meno dei requisiti dimensionali dell'art. 2477 c.c. - si esprimono dicendo che “L'esame del bilancio chiuso al
31.12.2013 potrebbe essere considerato il capolinea dell'attività sociale individuando nello stesso il momento di insorgenza dello stato di insolvenza salvo che i soci intervengano con risorse proprie a sostegno del patrimonio sociale” e segnalano agli amministratori “la valutazione dell'ipotesi di accesso ad una delle procedure concorsuali previste dalla vigente
Legge Fallimentare qualora gli stessi soci, appunto, non vi provvedessero con concrete risorse personali”, invitando l'organo amministrativo “a valutare attentamente l'ipotesi di adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti dal
R.D. 16.03.1942, n. 267 qualora i soci non intervenissero mediante una concreta capitalizzazione” (il monito dei sindaci non viene ascoltato, l'assemblea del 16.09.2014 che approva il bilancio 2013 – presidente il segretario – nega CP_2 Parte_2
la ricapitalizzazione e la possibilità di accesso a procedure di composizione negoziata della crisi e decide di proseguire).
Quanto ai debiti tributari e previdenziali, nel bilancio al 31.12.2012 (il preliminare è del
12.06.2012) risultano debiti vs. il Fisco esigibili nell'esercizio corrente per € 138.119 e verso gli Enti di previdenza per € 39.940 e nel bilancio 2013 (il definitivo è del 23.01.20213) debiti verso il Fisco esigibili nell'esercizio corrente per € 406.227 e verso gli Istituti previdenziali per € 84.654.
Ora, dall'esame del bilancio per l'esercizio 2013 (il definitivo è del 23.10.2013), si evince come il patrimonio di subisca una modificazione qualitativa per effetto dell'atto CP_1 dispositivo revocando, passando la voce “immobilizzazioni materiali – terreni e fabbricati” (e dunque, beni immobili) da 293 mila euro circa al 31.12.2012 a valore “0” al 31.12.2013.
10 E' appunto tale modificazione qualitativa che produce l'eventus damni, risultando, a quel punto, il patrimonio della società composto unicamente da crediti vs. terzi (valore € 259.000 per crediti vs. clienti più € 174.080 per crediti vs. terzi: tutti iscritti a valore nominale, identificato aprioristicamente nel possibile valore di realizzo: così la nota integrativa) e da impianti e magazzino (di difficile realizzo, in rapporto al consistente debito dell'Erario), mentre le disponibilità liquide ammontano a poco meno di 5 mila euro. E' irrilevante il fatto che all'atto dispositivo da revocare, per un valore degli immobili iscritto a bilancio per €
275.555, si sia aggiunto un ulteriore atto di alienazione, non impugnato per revocatoria, con cui era stato dismesso anche l'ultimo immobile, un piccolo appezzamento di terreno ceduto il 21.11.2013 a 22.000 euro a una società terza: vero è, infatti, che comunque la cessione del 23.10.2013, per cui ora è processo, ha spogliato della parte più consistente CP_1
del suo patrimonio immobiliare.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado “ancora sul difetto dei presupposti ex art. 2901 c.c.”, denunciando l'”erronea valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei presupposti del consilium fraudis e della partecipatio fraudis e loro insussistenza nella fattispecie concreta”.
L'acquisto dei terreni in Paruzzaro rientrava in un più ampio progetto immobiliare di essa appellante e tale operazione è iniziato in data di molto anteriore all'acquisto del terreno oggetto di revocatoria, ossia ad aprile 2011. Ben prima dell'atto di compravendita, precisamente il 19.12.2011, e si accordavano per il versamento, da parte CP_1 Pt_1 di essa appellante, a della somma di € 200.000 a titolo di deposito cauzionale Pt_1 cautelativo della promessa di acquisto dell'appezzamento di terreno in parola e tale somma veniva regolarmente addebitata sul c/c di in data 30.12.2011; il contratto di deposito Pt_1 infruttifero ha data certa, in relazione alla data della contabile di bonifico dell'accredito della somma. Dopo circa sei mesi, nel rispetto dei termini previsti dal menzionato contratto di deposito cauzionale infruttifero, il 12.6.2012, le parti concludevano un preliminare di vendita dei terreni in questione;
nel contratto preliminare si dava atto che € 200.000 erano già stati versati sotto forma di deposito cauzionale infruttifero il 30.12.2011 e che, alla firma del preliminare, tale importo sarebbe stato trasformato in caparra confirmatoria;
detto importo risulta regolarmente annotato nei bilanci di e di per l'anno 2012. Pt_1 CP_1
L'esistenza del consilium fraudis andrebbe valutata alla data del 19.12.2011 o, al più tardi, del 12.06.2012 (o al massimo al 30.06.2012, data entro la quale si sarebbe dovuto stipulare il compromesso/atto di compravendita oppure, in caso di mancata definizione, CP_6
[.. avrebbe dovuto restituire a i 200.000 euro fino ad allora versati, cosa che non è Pt_1 accaduta); a quella data, l'intenzione dell'appellante era di acquistare i terreni senza Pt_1
avere cognizione alcuna del (presunto e insussistente) pregiudizio che tale atto di disposizione avrebbe potuto cagionare a terzi creditori di;
il terreno acquistato da CP_1
più in particolare, sarebbe dovuto servire per costruire capannoni commerciali e/o Pt_1
industriali, cosa poi non avvenuta a causa delle vicissitudini burocratiche e degli errori commessi dal Comune di Paruzzaro.
Il motivo è infondato.
2.3.1 – In caso di preliminare bilaterale, la scientia damni, ossia la consapevolezza dell'acquirente di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori dell'alienante, va valutata al tempo del preliminare, quando il debitore-promittente alienante assume l'impegno a trasferire la proprietà del bene, mentre la lesione della garanzia patrimoniale – attesi gli effetti unicamente obbligatori di tale contratto – va determinata in riferimento al definitivo, che sottrae il bene alla garanzia generica ex art. 2740 c.c.; ed è certo, per quanto sopra al
§ 2.2.2, che gli amministratori dell'alienante fossero ben consapevoli già al tempo CP_1 della conclusione del preliminare che l'atto dispositivo di cui si discute fosse in grado di compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori della società, rendendo più difficoltoso il recupero coattivo del loro credito.
Dal raffronto tra la visura storica di e la visura al tempo Parte_4 dell'introduzione della causa risulta che sia al tempo della conclusione del preliminare
(12.06.2012: si prescinde dal problema della data certa) sia al tempo della conclusione del definitivo (23.10.2013) (il quale interviene in entrambi gli atti come a.u. Parte_2
e legale rappresentante della compratrice fosse anche socio di maggioranza, al Pt_1
75 %, della venditrice , insieme con l'a.u. di detta società CP_1 Controparte_2 socio al 25 %; il figura, altresì, come segretario dell'assemblea dei soci di Pt_2
che approva i bilanci per gli anni 2012 e poi 2013, in cui viene compiuto l'atto di CP_1
alienazione impugnato.
2.4 - Con il quarto, articolato motivo, l'appellante sostiene un “ulteriore profilo di infondatezza della sentenza gravata: la posteriorità del credito rispetto al contratto preliminare e alla costituzione del deposito cauzionale”: il primo avviso di addebito è stato notificato a CP_1 in data 24.10.2014, ossia un anno dopo la stipula dell'atto di compravendita, avvenuta il
23.10.2013, e oltre due anni e mezzo dopo la costituzione della caparra confirmatoria
12 (30.12.2011); le prime cartelle di pagamento si riferiscono alla dichiarazione UNICO 2014, sicchè il debito contestato sarebbe relativo all'anno di imposta 2013, ma il deposito cauzionale, poi il preliminare con caparra confirmatoria, che avrebbero data certa, sono stati conclusi il 30.12.2011 e il 12.06.2012; pertanto, anche applicando il criterio dell'anno di imposta, si dovrebbe comunque escludere il presupposto della consapevolezza, in capo alla debitrice alienante e, a maggior ragione, in capo all'acquirente CP_1 Pt_1 dell'ipotetica lesione della garanzia patrimoniale del credito di Parte_3
.
[...]
Ad ogni buon conto, non era affatto vero che le controparti (o in generale qualunque terzo creditore) sarebbero state meglio garantite laddove il cespite fosse rimasto nella disponibilità di essa società cedente, a maggior ragione considerando che il prezzo di vendita dei terreni
è assolutamente congruo e in linea con i valori di mercato dell'epoca.
Il motivo è infondato.
2.4.1 – Occorre anzitutto chiarire che il debito d'imposta sorge al momento del verificarsi del presupposto del tributo, e non nel momento dell'adozione dell'atto impositivo o della sua notificazione, e neppure al momento dell'iscrizione a ruolo o della notifica della cartella, come estratto del ruolo. Lo stesso accade per il debito relativo al pagamento dei contributi obbligatori facenti carico al datore di lavoro, anche per la quota di pertinenza del lavoratore.
Come già specificato sopra, al § 2.2.2., il bilancio di al 31.12.2013 evidenzia debiti CP_1 tributari iscritti per € 406.227 e previdenziali per € 84.654, tutti esigibili nell'esercizio in corso, mentre nel bilancio precedente 2012 sono iscritti debiti fiscali per € 138.119 e verso la
Previdenza pubblica per € 39.940, anch'essi esigibili nell'esercizio corrente: di tale situazione gli organi amministrativi della società erano evidentemente a conoscenza.
Non occorre dare la prova dello stato di insolvenza (scientia decotionis), bensì solo della conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto (scientia damni), pregiudizio che, come già specificato, può derivare dalla semplice maggior difficoltà arrecata al creditore nel realizzo forzoso del suo credito, quando l'atto impugnato ha prodotto la sostituzione di un bene con altro facilmente occultabile ed aggredibile: quella introdotta da e proseguita dal CP_7
curatore del fall. non è, infatti, una revocatoria fallimentare, ma una revocatoria CP_1 ordinaria proseguita dal curatore dopo il fallimento della debitrice alienante. E' cioè innegabile la prova, in capo agli amministratori dell'alienante , della conoscenza CP_1 del pregiudizio arrecato all'Erario e alla Previdenza pubblica con l'atto di alienazione di cui si chiede ora dichiararsi l'inefficacia.
13 2.5 - Con il quinto motivo, sostiene l'insussistenza del requisito soggettivo in Parte_1
capo ad essa appellante: il deposito cauzionale del 19.12.2011 e il contratto preliminare del
12.6.2012 sono stati entrambi sottoscritti dal legale rappresentante di
[...]
e non da , che sono atti aventi data certa e Controparte_8 Parte_2
largamente anteriori ad un rogito che costituiva un atto dovuto, quale esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo validamente posto in essere;
se per una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta, il on era parente o affine del inoltre, non CP_2 Pt_2
si può far riferimento ad un rapporto parentale tra persone fisiche, quando si controverte su contratto intercorso tra persone giuridiche, dotate tra l'altro di autonomia patrimoniale perfetta.
Anche quest'ultimo motivo è da respingere.
La scientia damni del terzo acquirente non è una partecipatio fraudis, ossia una consapevolezza di concorrere col debitore in un atto dispositivo che distrae beni dalla garanzia dei suoi creditori, ma una mera consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che il suo dante causa arreca ai propri creditori, anche semplicemente rendendo più difficoltosa la realizzazione dei loro crediti con una modificazione solo qualitativa del patrimonio dell'obbligato.
E la scientia damni del terzo ben può essere provata per indizi, che possono consistere, quando l'atto dispositivo revocando è intervenuto tra due società, dalla composizione della compagine sociale e degli organi amministrativi delle persone giuridiche acquirente ed alienante e dai legami, anche di carattere personale in relazione alle persone fisiche detentrici delle maggioranze di quote, tra i soci dei due soggetti disponenti. Nel caso in esame, al tempo sia del preliminare che del definitivo il socio di maggioranza (che approva i bilanci ed elegge le cariche sociali) della debitrice alienante era proprio quel CP_1 il che è anche amministratore unico dell'acquirente e che Parte_2 Parte_1 interviene in qualità di segretario all'assemblea dei soci della stessa che approva CP_1 il bilancio per l'esercizio 2013, in cui è compiuto l'atto dispositivo impugnato (assemblea del
16.09.2014), come pure era intervenuto nella stessa veste all'assemblea dei soci di del 18.06.2013, che aveva approvato il bilancio 2012. CP_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
14 Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nei medi tariffari, su un valore indeterminabile (il subentro della curatela nell'azione revocatoria avviata da comporta che il parametro da prendere a riferimento Parte_3 sia l'intera massa passiva, nel cui interesse la curatela subentrante agisce, e non più ex art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014 il solo credito della Agenzia fiscale, ma l'ammontare della massa attiva, non essendo stato ancora chiuso il fallimento, è attualmente indeterminato), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro il avverso Parte_1 CP_1 OP
la sent. n. 696/21 emessa dal Tribunale di Novara in data 19.11.2021, con atto di citazione notificato in data 17.12.2021:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della curatela del fallimento Parte_1 [...]
, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € OP
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1544 / 2021 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUA MARCO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
28100 NOVARA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e OP P.IVA_2 difeso dall'Avv. SANVITO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
42 MARTIRI, 165/B 28924 VERBANIA;
- parte appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In totale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, n° 696/21 del
19.11.21, pubblicata il 22.11.21, notificata il 24.11.21, per cui è gravame,
In via preliminare
Dichiarare la tardività della domanda riconvenzionale svolta dal ex OP
art. 167 comma 2 c.p.c.;
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara in favore del Tribunale di
Verbania, ex art. 66 comma 2 L.F.;
Nel merito
Dichiarare che ha acquistato il terreno per cui è causa a congruo prezzo di Parte_1
mercato, come stimato alla data del 23.10.13;
Dichiarare che la sentenza gravata si fonda sull'erronea applicazione dei presupposti di legge, a sensi dell'art. 2901 c.c.;
Dichiarare, in particolare, che non sussistono, nella fattispecie concreta, l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis in capo all'odierna appellante, necessari ad integrare la fattispecie che ci occupa;
Riformare integralmente la sentenza gravata, anche in punto condanna alle spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Si domanda a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di voler disporre idonea Ctu, al fine di confermare le considerazioni tecniche ed estimative svolte dal CTP arch. Persona_1
Con il favore delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reiectis contrariis,
In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 696/2021 del 19 novembre 2021.
In via istruttoria: se del caso, si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile di Ufficio, volta alla descrizione e quantificazione del mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio di per effetto dell'atto impugnato, ovvero del danno patito dai propri CP_1
creditori.
Rigettare tutti i mezzi istruttori e le prove richieste da Parte_1
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 23.10.2013, alienava a al prezzo di OP Parte_1
€ 317.000 più IVA, una serie di terreni non agricoli in Parruzzaro (NO); contestualmente, concludeva con altri proprietari di terreni confinanti altrettanti atti di acquisto Pt_1 immobiliare in modo da acquisire l'intera proprietà (per mq. 30.495) di un compendio oggetto di un piano urbanistico convenzionato, approvato dal Comune di Parruzzaro, per la realizzazione di un'area industriale.
In precedenza, l'alienante e l'acquirente avevano OP Parte_1
stipulato, riguardo ai predetti terreni di proprietà della prima:
- in data 19.12.2011, in previsione di uno stipulando contratto preliminare, un “contratto di deposito cauzionale infruttifero a garanzia di futuro compromesso/atto” (sic), in forza del quale versava a la somma di € 200.000 a titolo di deposito cauzionale Pt_1 CP_1
cautelativo della promessa di acquisto dei fondi in parola, con facoltà di recesso riconosciuta a con preavviso di 90 giorni;
Pt_1
- in data 12.06.2012, un preliminare di vendita dei terreni, in cui si dava atto dei 200.000 euro già versati sotto forma di deposito cauzionale infruttifero il 30.12.2011 e si trasformava detto importo in caparra confirmatoria;
detto importo risulta annotato nei bilanci di e di per l'anno 2012. Pt_1 CP_1
Il contratto di compravendita, il precedente contratto di deposito cauzionale infruttifero ed il preliminare sono tutti firmati, per , dall'amministratore unico CP_1 Controparte_2
e per dal legale rappresentante . Negli anni tra il 2011 e il 2013, Pt_1 Parte_2
a quando risalgono gli atti citati, ha ricoperto la carica di a.u. di Parte_2 Pt_1
per essere poi sostituito, dal 31.10.2013, dalla figlia . Dalla visura
[...] Persona_2
a Registro delle Imprese alla data del 23.10.2013 (ossia alla data della compravendita)
risulta altresì socio al 75 % della venditrice , mentre il restante Parte_2 CP_1
25 % appartiene a che riveste anche la qualifica di a.u.; il Controparte_2 Pt_2
, negli anni, ha altresì ricoperto la qualifica di consigliere (insieme con i figli
[...] Per_2
e e con la moglie , di presidente del C.d.A. e di Per_3 Persona_4 CP_3
le cui quote sarebbero state acquisite al 100 % da nel CP_1 Controparte_2
2017.
3 1.2 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Novara Parte_3
e chiedendo che fosse dichiarato inefficace ex OP Parte_1
art. 2901 c.c. nei suoi confronti il predetto contratto di compravendita del 23.10.2013, con cui aveva ceduto a la proprietà di tutti i suoi terreni in Parruzzaro. CP_1 Pt_1
L'Agenzia fiscale assumeva che aveva ricevuto una serie di avvisi di addebito e CP_1
cartelle, mai impugnati e i cui importi erano stati iscritti a ruolo, relativi a crediti insoluti sia di natura tributaria che previdenziale, notificati in data successiva alla stipula dell'atto revocando, ma relativi ad anni di imposta precedenti;
con l'atto del 23.10.2013 CP_1
aveva ceduto a la piena proprietà di tutti i suoi immobili non agricoli siti in Parruzzaro Pt_1 al prezzo dichiarato di € 317.000, e di tale atto aveva come beneficiaria la società Pt_1 che all'epoca dell'atto dispositivo, era amministrata dal socio di maggioranza di . CP_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda: il prezzo della vendita era Parte_1 assolutamente congruo e la scientia damni e il consilium fraudis andavano provati dall'attrice con riferimento alla stipula del preliminare del 12.06.2012, che aveva preceduto il contratto del quale veniva chiesta la revoca;
inoltre, non sussisteva il carattere fraudolento dell'atto impugnato in quanto esso era parte di un progetto immobiliare che aveva portato la stessa ad acquisire un ampio compendio in Parruzzaro, di cui quello in proprietà di Parte_1
rappresentava solo una parte;
infine, il patrimonio residuo di CP_1 CP_1
sarebbe stato capiente rispetto al credito vantato da . Parte_3
1.3 - Successivamente all'introduzione del giudizio da parte dell'Agenzia fiscale, il Tribunale di Verbania dichiarava, con sentenza del 18.01.2019, il fallimento di CP_1
La curatela del fallimento si costituiva dando atto di voler fare propria la CP_1 domanda svolta da e subentrando, nell'interesse della Parte_3 massa concorsuale, nell'azione revocatoria proposta e nel giudizio introdotto dal creditore particolare.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito dell'intervento del fallimento Parte_1
e della estromissione di , ha eccepito l'incompetenza Parte_3 territoriale del Tribunale di Novara a favore del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 66 l. fall., come giudice che aveva dichiarato il fallimento di CP_1
1.4 - Il Tribunale, preso atto del subentro della curatela nell'azione già esercitata dal singolo creditore, ha dichiarato improcedibile la domanda svolta da RO
[..
[...] , essendo la curatela fallimentare subentrata nella posizione processuale di
[...] quest'ultima, agendo nell'interesse di tutti i creditori.
Con sent. n. 696/2021, pubblicata in data 22.11.2021, il Tribunale di Novara, in accoglimento della domanda ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. formulata dal fallimento OP
, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di
[...]
compravendita del 23.10.2013, sottoscritto da e CP_1 Parte_1
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da era inammissibile Parte_1
perché tardiva, in quanto formulata solo nella prima memoria istruttoria;
- la prova degli elementi a fondamento della revocatoria incombeva sull'attore e poteva essere pacificamente fornita anche attraverso presunzioni;
- la circostanza che nel caso in esame si fosse verificato un fenomeno successorio, in ragione del subentro del curatore nella posizione del precedente creditore attore, non mutava i presupposti della domanda, alla quale continuava ad applicarsi l'originaria disciplina sostanziale: si doveva, infatti, distinguere tale tipo di azione da quella instaurata ab origine dal curatore ex art. 66 l. fall., con la conseguenza che la necessità di dimostrare l'anteriorità del credito di almeno uno dei creditori ammessi al passivo ed il peculiare onere probatorio proprio dell'azione ex art. 66 l. fall., esercitata ab origine dal curatore, non erano applicabili nel caso di specie;
- la prova del credito risultava per tabulas dalla copia dell'estratto di ruolo integrale e dalla copia riassuntiva del resoconto delle cartelle esattoriali notificate: si trattava di crediti ammessi al passivo fallimentare e in parte riferiti, per importi significativi, all'anno di imposta 2013; tali crediti non risultavano mai essere stati contestati né tanto meno estinti, totalmente o parzialmente, ed inoltre, trattandosi di crediti per l'anno di imposta 2013, dovevano ritenersi antecedenti all'atto dispositivo, compiuto in data 23.10.2013, con la conseguenza che sul piano dell'elemento soggettivo era sufficiente la mera consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto di alienazione;
- esisteva poi l'atto negoziale in forza del quale il debitore aveva modificato, qualitativamente e/o quantitativamente, la propria situazione patrimoniale, ossia la compravendita del 23.10.2013; doveva quindi ritenersi accertato l'eventus damni, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determinava una variazione
5 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, comportando una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
- quanto alle considerazioni svolte dalla difesa di circa la necessità di Parte_1 verificare i requisiti dell'azione al momento della stipula del preliminare, asseritamente intervenuto in data 12.6.2012, anche volendo disattendere la fondata eccezione di inopponibilità dell'atto al fallimento in quanto privo di data certa, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la verifica della sussistenza dell'eventus damni andava compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del consilium fraudis andava valutato con riferimento al contratto preliminare;
- non si poteva ritenere che il patrimonio residuo del debitore, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (23.10.2013), fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
anzi, dalla lettura del verbale di verifica del 20.3.2013 redatto dal collegio sindacale si evinceva che, a quella data, risultavano non versati importi per IVA per quasi 100.000 euro, stipendi ai dipendenti per oltre 200.000 euro ed imposte di esercizio;
il successivo verbale di verifica del 18.6.2013 evidenziava una situazione in progressivo deterioramento in quanto si dava atto del mancato pagamento dell'IVA da settembre a dicembre 2012 per circa 90.000 euro, del mancato pagamento di stipendi per 349.133,89 euro e del mancato pagamento dei contributi previdenziali del CP_5
mese di maggio per oltre 40.000 euro;
- sussisteva, altresì. l'elemento soggettivo: a tal fine, si doveva avere riguardo al contratto definitivo non potendosi tenere conto del contratto preliminare in quanto privo di data certa e dunque inopponibile, e, a questo proposito, non si poteva dubitare dell'esistenza del requisito soggettivo in capo alla società venditrice, la quale non poteva non essere a conoscenza della propria situazione patrimoniale e del fatto che avrebbe privato i creditori della possibilità di agire sui beni oggetto dell'atto impugnato. Per quanto riguardava la posizione dell'acquirente la sussistenza del requisito Parte_1
soggettivo poteva desumersi presuntivamente dalla circostanza che venditrice e compratrice, pur se formalmente costituite da distinti veicoli commerciali, erano riconducibili alla stessa famiglia: al tempo della stipula del definitivo, infatti, presidente del C.d.A. nonché detentore della maggioranza delle quote di era CP_1 Parte_2 che aveva firmato l'atto revocando quale a.u. di per essere poi
[...] Parte_1 sostituito nella carica, pochi giorni dopo la sottoscrizione dell'atto, dalla figlia . Per_2
2. – L'appello di Parte_1
6 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo, l'appellante lamenta la “lacunosità della sentenza di prime cure, per mancata valutazione dell'eccezione di decadenza, ex art. 167 c.p.c., nonché erronea pronunzia sulla questione preliminare di incompetenza territoriale”.
Anzitutto, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla questione preliminare sollevata da relativa alla tardività della domanda svolta dalla curatela: il fallimento si è Parte_1
costituito soltanto in data 28.3.2019, senza rispettare il termine di decadenza stabilito dall'art. 167 c.p.c., e dunque, il fallimento era decaduto da qualsiasi altra domanda riconvenzionale ed eccezione, processuale o di merito, che non fosse rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, si contesta come errata la decisione del primo Giudice in ordine alla tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, dato che l'eccezione è stata sollevata nella memoria prima ex art. 183 co. 6, ossia nel primo atto processuale dopo il tardivo intervento del fallimento.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili, pur dovendo venire corretta la decisione del
Giudice di prime cure.
2.1.1 - Ha affermato la Cass., 02/12/2022, n. 35529, sulla scorta di quanto già ritenuto dalle
Sez. Unite, sent. 17.12.2008, n. 29420:
“Il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti del debitore in bonis a seguito del fallimento di quest'ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore, benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto
l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ciò non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare, perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende. Pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema
7 decidendum), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova”.
Cioè a dire, nel giudizio introdotto con l'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, qualora sopravvenga il fallimento, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l. fall. e, in tal caso, egli accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare;
non si tratta di un procedimento nuovo, posto che l'azione così esercitata dal curatore si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento, come conferma il fatto che, in caso di azione ex art. 2901c.c., proseguita dal curatore del fallimento del debitore, viene altresì meno la legittimazione ad agire (come pure l'interesse) dell'attore originario e la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile.
Se dunque la curatela subentra nell'azione revocatoria iniziata da un singolo creditore prima del fallimento, il processo che prosegue dopo tale evento è identico a quello avviato dal creditore, e non costituisce invece un'azione intrapresa ex novo; e se unico e lo stesso è il processo, non si ha in alcun modo un trasferimento di competenza a favore del giudice che ha dichiarato il fallimento in forza della vis actractiva concursus, ma la competenza resta fissata dalla domanda originaria.
L'eccezione di incompetenza proposta da quindi, anzichè essere dichiarata Parte_1 inammissibile per tardività in rapporto all'art. 38, 1° co., c.p.c. (è stata, in effetti, proposta nella prima difesa utile dopo la costituzione del fallimento e il subentro dell'azione revocatoria), va respinta nel merito.
2.2 - Con il secondo motivo (“Violazione, ovvero falsa applicazione, del disciplinare di cui all'art. 2901 c.c.: sull'insussistenza dell'eventus e della scientia damni e sulla congruità del prezzo pagato da ), si evidenzia che essa appellante ha acquistato l'immobile in Parte_1 esame da al prezzo di mercato e che non v'è stata alcuna vendita a prezzo CP_1
vile, mentre la giurisprudenza richiede, ai fini della prova della scientia damni,
l'accertamento del prezzo della vendita immobiliare e della sua eventuale sperequazione rispetto al valore di mercato;
nella fattispecie, come dimostrerebbe la perizia di parte, i terreni sono stati addirittura pagati più del valore di mercato, essendo stati acquistati nella
8 prospettiva di una (auspicata, e mai realizzata) urbanizzazione a fini industriali in forza del piano di edilizia convenzionata approvato dal Comune di Paruzzaro;
detti terreni sono, in ogni caso, di scarsa appetibilità e cedibilità a terzi.
Anche questo secondo motivo si rivela infondato.
2.2.1 - Ciò che rileva ai fini della configurazione di una lesione della garanzia patrimoniale del creditore conseguente all'atto dispositivo impugnato (eventus damni) non è la sperequazione tra il prezzo pagato ed il valore reale del bene alienato, ma la lesione della garanzia patrimoniale può configurarsi in presenza di una semplice sostituzione, per effetto di tale atto, di un bene facilmente individuabile ed aggredibile come è un immobile con un bene facilmente occultabile ai creditori quale è, invece, il denaro.
La circostanza che il debitore abbia realizzato un corrispettivo adeguato non esclude che l'atto sia pregiudizievole. Come ben evidenziato da Cass., 8.11.1985, n. 5451, “nell'esercizio dell'azione revocatoria non viene in considerazione la vantaggiosità ed opportunità o meno dell'atto di alienazione per il debitore o per il terzo contraente …. , bensì il pregiudizio discendente dal venir meno della garanzia patrimoniale assicurata dall'art. 2740 c.c. ad ogni creditore, il quale si veda esclusa, od anche soltanto resa più difficile, la soddisfazione coattiva del suo credito”; analogamente, secondo la Cass., 9.063.2006, n. 5103, “l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia”; e il pregiudizio, correttamente valutato in termini di pericolo di infruttuosità eventuale dell'azione esecutiva (nello stesso senso, da ultimo, Cass., 29.09.2021, n.
26.310), sussiste già quando un bene autonomamente identificabile come oggetto di esecuzione sia convertito in denaro o in altri beni non attualmente identificabili nel patrimonio del debitore.
2.2.2 - Un quadro della situazione economico-finanziaria in cui si trovava negli CP_1
anni 2012 e 2013 (docc. 7 e 8 fasc. il preliminare è del 12.06.2012, il definitivo, da Pt_1 cui deriva l'eventus damni, è del 23.0.2013) è ben rappresentato dai bilanci relativi (il 2012 chiude con una perdita di esercizio di € 69.520 e un patrimonio netto di poco più di 59 mila euro;
il 2013 con una perdita di esercizio di € 69.715 e un patrimonio netto di poco più di 18 mila euro) e dalle relazioni ai bilanci 2012 e 2013 e, in corso di esercizio, al 20.04.2013 e al
12.09.2013 del collegio sindacale, (cfr. prodd. curatela): il collegio sindacale riferisce, per il
9 2012, di una difficile condizione di per contrazione dei ricavi e conseguente CP_1
mancanza di disponibilità finanziarie, invitando i soci ad una patrimonializzazione della società mediante aumento di capitale e/o conferimenti in conto aumento di capitale onde assicurare le risorse per la continuità dell'attività d'impresa (pag. 222 relaz. al bilancio 2012), nonché di ritardi, a marzo 2013, nel versamento dell'IVA mensile a partire da ottobre 2012
e del mancato pagamento dei salari a partire da ottobre 2012, causa crescenti problemi di liquidità (pag. 216 relaz. 20.03.2013); i ritardi nel versamento dell'IVA mensile, nella relazione di settembre 2013, interessano anche i successivi mesi di maggio, giugno e luglio, elevando così il debito IVA ad € 196.786,20, mentre il debito verso i lavoratori per retribuzioni arretrare raggiunge la cifra di € 346.977,59; nella relazione al bilancio 2013, infine, i sindaci
– destinati di lì a poco a cessare dalle loro funzioni perché il venir meno dei requisiti dimensionali dell'art. 2477 c.c. - si esprimono dicendo che “L'esame del bilancio chiuso al
31.12.2013 potrebbe essere considerato il capolinea dell'attività sociale individuando nello stesso il momento di insorgenza dello stato di insolvenza salvo che i soci intervengano con risorse proprie a sostegno del patrimonio sociale” e segnalano agli amministratori “la valutazione dell'ipotesi di accesso ad una delle procedure concorsuali previste dalla vigente
Legge Fallimentare qualora gli stessi soci, appunto, non vi provvedessero con concrete risorse personali”, invitando l'organo amministrativo “a valutare attentamente l'ipotesi di adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti dal
R.D. 16.03.1942, n. 267 qualora i soci non intervenissero mediante una concreta capitalizzazione” (il monito dei sindaci non viene ascoltato, l'assemblea del 16.09.2014 che approva il bilancio 2013 – presidente il segretario – nega CP_2 Parte_2
la ricapitalizzazione e la possibilità di accesso a procedure di composizione negoziata della crisi e decide di proseguire).
Quanto ai debiti tributari e previdenziali, nel bilancio al 31.12.2012 (il preliminare è del
12.06.2012) risultano debiti vs. il Fisco esigibili nell'esercizio corrente per € 138.119 e verso gli Enti di previdenza per € 39.940 e nel bilancio 2013 (il definitivo è del 23.01.20213) debiti verso il Fisco esigibili nell'esercizio corrente per € 406.227 e verso gli Istituti previdenziali per € 84.654.
Ora, dall'esame del bilancio per l'esercizio 2013 (il definitivo è del 23.10.2013), si evince come il patrimonio di subisca una modificazione qualitativa per effetto dell'atto CP_1 dispositivo revocando, passando la voce “immobilizzazioni materiali – terreni e fabbricati” (e dunque, beni immobili) da 293 mila euro circa al 31.12.2012 a valore “0” al 31.12.2013.
10 E' appunto tale modificazione qualitativa che produce l'eventus damni, risultando, a quel punto, il patrimonio della società composto unicamente da crediti vs. terzi (valore € 259.000 per crediti vs. clienti più € 174.080 per crediti vs. terzi: tutti iscritti a valore nominale, identificato aprioristicamente nel possibile valore di realizzo: così la nota integrativa) e da impianti e magazzino (di difficile realizzo, in rapporto al consistente debito dell'Erario), mentre le disponibilità liquide ammontano a poco meno di 5 mila euro. E' irrilevante il fatto che all'atto dispositivo da revocare, per un valore degli immobili iscritto a bilancio per €
275.555, si sia aggiunto un ulteriore atto di alienazione, non impugnato per revocatoria, con cui era stato dismesso anche l'ultimo immobile, un piccolo appezzamento di terreno ceduto il 21.11.2013 a 22.000 euro a una società terza: vero è, infatti, che comunque la cessione del 23.10.2013, per cui ora è processo, ha spogliato della parte più consistente CP_1
del suo patrimonio immobiliare.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado “ancora sul difetto dei presupposti ex art. 2901 c.c.”, denunciando l'”erronea valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei presupposti del consilium fraudis e della partecipatio fraudis e loro insussistenza nella fattispecie concreta”.
L'acquisto dei terreni in Paruzzaro rientrava in un più ampio progetto immobiliare di essa appellante e tale operazione è iniziato in data di molto anteriore all'acquisto del terreno oggetto di revocatoria, ossia ad aprile 2011. Ben prima dell'atto di compravendita, precisamente il 19.12.2011, e si accordavano per il versamento, da parte CP_1 Pt_1 di essa appellante, a della somma di € 200.000 a titolo di deposito cauzionale Pt_1 cautelativo della promessa di acquisto dell'appezzamento di terreno in parola e tale somma veniva regolarmente addebitata sul c/c di in data 30.12.2011; il contratto di deposito Pt_1 infruttifero ha data certa, in relazione alla data della contabile di bonifico dell'accredito della somma. Dopo circa sei mesi, nel rispetto dei termini previsti dal menzionato contratto di deposito cauzionale infruttifero, il 12.6.2012, le parti concludevano un preliminare di vendita dei terreni in questione;
nel contratto preliminare si dava atto che € 200.000 erano già stati versati sotto forma di deposito cauzionale infruttifero il 30.12.2011 e che, alla firma del preliminare, tale importo sarebbe stato trasformato in caparra confirmatoria;
detto importo risulta regolarmente annotato nei bilanci di e di per l'anno 2012. Pt_1 CP_1
L'esistenza del consilium fraudis andrebbe valutata alla data del 19.12.2011 o, al più tardi, del 12.06.2012 (o al massimo al 30.06.2012, data entro la quale si sarebbe dovuto stipulare il compromesso/atto di compravendita oppure, in caso di mancata definizione, CP_6
[.. avrebbe dovuto restituire a i 200.000 euro fino ad allora versati, cosa che non è Pt_1 accaduta); a quella data, l'intenzione dell'appellante era di acquistare i terreni senza Pt_1
avere cognizione alcuna del (presunto e insussistente) pregiudizio che tale atto di disposizione avrebbe potuto cagionare a terzi creditori di;
il terreno acquistato da CP_1
più in particolare, sarebbe dovuto servire per costruire capannoni commerciali e/o Pt_1
industriali, cosa poi non avvenuta a causa delle vicissitudini burocratiche e degli errori commessi dal Comune di Paruzzaro.
Il motivo è infondato.
2.3.1 – In caso di preliminare bilaterale, la scientia damni, ossia la consapevolezza dell'acquirente di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori dell'alienante, va valutata al tempo del preliminare, quando il debitore-promittente alienante assume l'impegno a trasferire la proprietà del bene, mentre la lesione della garanzia patrimoniale – attesi gli effetti unicamente obbligatori di tale contratto – va determinata in riferimento al definitivo, che sottrae il bene alla garanzia generica ex art. 2740 c.c.; ed è certo, per quanto sopra al
§ 2.2.2, che gli amministratori dell'alienante fossero ben consapevoli già al tempo CP_1 della conclusione del preliminare che l'atto dispositivo di cui si discute fosse in grado di compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori della società, rendendo più difficoltoso il recupero coattivo del loro credito.
Dal raffronto tra la visura storica di e la visura al tempo Parte_4 dell'introduzione della causa risulta che sia al tempo della conclusione del preliminare
(12.06.2012: si prescinde dal problema della data certa) sia al tempo della conclusione del definitivo (23.10.2013) (il quale interviene in entrambi gli atti come a.u. Parte_2
e legale rappresentante della compratrice fosse anche socio di maggioranza, al Pt_1
75 %, della venditrice , insieme con l'a.u. di detta società CP_1 Controparte_2 socio al 25 %; il figura, altresì, come segretario dell'assemblea dei soci di Pt_2
che approva i bilanci per gli anni 2012 e poi 2013, in cui viene compiuto l'atto di CP_1
alienazione impugnato.
2.4 - Con il quarto, articolato motivo, l'appellante sostiene un “ulteriore profilo di infondatezza della sentenza gravata: la posteriorità del credito rispetto al contratto preliminare e alla costituzione del deposito cauzionale”: il primo avviso di addebito è stato notificato a CP_1 in data 24.10.2014, ossia un anno dopo la stipula dell'atto di compravendita, avvenuta il
23.10.2013, e oltre due anni e mezzo dopo la costituzione della caparra confirmatoria
12 (30.12.2011); le prime cartelle di pagamento si riferiscono alla dichiarazione UNICO 2014, sicchè il debito contestato sarebbe relativo all'anno di imposta 2013, ma il deposito cauzionale, poi il preliminare con caparra confirmatoria, che avrebbero data certa, sono stati conclusi il 30.12.2011 e il 12.06.2012; pertanto, anche applicando il criterio dell'anno di imposta, si dovrebbe comunque escludere il presupposto della consapevolezza, in capo alla debitrice alienante e, a maggior ragione, in capo all'acquirente CP_1 Pt_1 dell'ipotetica lesione della garanzia patrimoniale del credito di Parte_3
.
[...]
Ad ogni buon conto, non era affatto vero che le controparti (o in generale qualunque terzo creditore) sarebbero state meglio garantite laddove il cespite fosse rimasto nella disponibilità di essa società cedente, a maggior ragione considerando che il prezzo di vendita dei terreni
è assolutamente congruo e in linea con i valori di mercato dell'epoca.
Il motivo è infondato.
2.4.1 – Occorre anzitutto chiarire che il debito d'imposta sorge al momento del verificarsi del presupposto del tributo, e non nel momento dell'adozione dell'atto impositivo o della sua notificazione, e neppure al momento dell'iscrizione a ruolo o della notifica della cartella, come estratto del ruolo. Lo stesso accade per il debito relativo al pagamento dei contributi obbligatori facenti carico al datore di lavoro, anche per la quota di pertinenza del lavoratore.
Come già specificato sopra, al § 2.2.2., il bilancio di al 31.12.2013 evidenzia debiti CP_1 tributari iscritti per € 406.227 e previdenziali per € 84.654, tutti esigibili nell'esercizio in corso, mentre nel bilancio precedente 2012 sono iscritti debiti fiscali per € 138.119 e verso la
Previdenza pubblica per € 39.940, anch'essi esigibili nell'esercizio corrente: di tale situazione gli organi amministrativi della società erano evidentemente a conoscenza.
Non occorre dare la prova dello stato di insolvenza (scientia decotionis), bensì solo della conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto (scientia damni), pregiudizio che, come già specificato, può derivare dalla semplice maggior difficoltà arrecata al creditore nel realizzo forzoso del suo credito, quando l'atto impugnato ha prodotto la sostituzione di un bene con altro facilmente occultabile ed aggredibile: quella introdotta da e proseguita dal CP_7
curatore del fall. non è, infatti, una revocatoria fallimentare, ma una revocatoria CP_1 ordinaria proseguita dal curatore dopo il fallimento della debitrice alienante. E' cioè innegabile la prova, in capo agli amministratori dell'alienante , della conoscenza CP_1 del pregiudizio arrecato all'Erario e alla Previdenza pubblica con l'atto di alienazione di cui si chiede ora dichiararsi l'inefficacia.
13 2.5 - Con il quinto motivo, sostiene l'insussistenza del requisito soggettivo in Parte_1
capo ad essa appellante: il deposito cauzionale del 19.12.2011 e il contratto preliminare del
12.6.2012 sono stati entrambi sottoscritti dal legale rappresentante di
[...]
e non da , che sono atti aventi data certa e Controparte_8 Parte_2
largamente anteriori ad un rogito che costituiva un atto dovuto, quale esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo validamente posto in essere;
se per una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta, il on era parente o affine del inoltre, non CP_2 Pt_2
si può far riferimento ad un rapporto parentale tra persone fisiche, quando si controverte su contratto intercorso tra persone giuridiche, dotate tra l'altro di autonomia patrimoniale perfetta.
Anche quest'ultimo motivo è da respingere.
La scientia damni del terzo acquirente non è una partecipatio fraudis, ossia una consapevolezza di concorrere col debitore in un atto dispositivo che distrae beni dalla garanzia dei suoi creditori, ma una mera consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che il suo dante causa arreca ai propri creditori, anche semplicemente rendendo più difficoltosa la realizzazione dei loro crediti con una modificazione solo qualitativa del patrimonio dell'obbligato.
E la scientia damni del terzo ben può essere provata per indizi, che possono consistere, quando l'atto dispositivo revocando è intervenuto tra due società, dalla composizione della compagine sociale e degli organi amministrativi delle persone giuridiche acquirente ed alienante e dai legami, anche di carattere personale in relazione alle persone fisiche detentrici delle maggioranze di quote, tra i soci dei due soggetti disponenti. Nel caso in esame, al tempo sia del preliminare che del definitivo il socio di maggioranza (che approva i bilanci ed elegge le cariche sociali) della debitrice alienante era proprio quel CP_1 il che è anche amministratore unico dell'acquirente e che Parte_2 Parte_1 interviene in qualità di segretario all'assemblea dei soci della stessa che approva CP_1 il bilancio per l'esercizio 2013, in cui è compiuto l'atto dispositivo impugnato (assemblea del
16.09.2014), come pure era intervenuto nella stessa veste all'assemblea dei soci di del 18.06.2013, che aveva approvato il bilancio 2012. CP_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
14 Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nei medi tariffari, su un valore indeterminabile (il subentro della curatela nell'azione revocatoria avviata da comporta che il parametro da prendere a riferimento Parte_3 sia l'intera massa passiva, nel cui interesse la curatela subentrante agisce, e non più ex art. 5, co. 1, 2° periodo, d.m. 55/2014 il solo credito della Agenzia fiscale, ma l'ammontare della massa attiva, non essendo stato ancora chiuso il fallimento, è attualmente indeterminato), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro il avverso Parte_1 CP_1 OP
la sent. n. 696/21 emessa dal Tribunale di Novara in data 19.11.2021, con atto di citazione notificato in data 17.12.2021:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della curatela del fallimento Parte_1 [...]
, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € OP
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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