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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1659/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposto da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Borgia;
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Grazia Chiarelli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- AR e hanno adito Pt_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere genitori di (nata a [...] il [...]). Persona_1
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti (ricorso depositato in data 14/04/2024). In particolare hanno concordato che: R.G.V.G. 1659/2024
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione presso il padre, dove la stessa è già collocata dal 10 Dicembre 2023, e con diritto del padre di trasferire la residenza anagrafica della figlia minore presso di Persona_1 lui e, dovendo la sig.ra trasferirsi Controparte_1 fuori dal comune di residenza, di assumere tutte le decisioni anche straordinarie (ivi compresa la decisione di intraprendere un percorso psicologico) nell'interesse della figlia minore, tenendo informata la sig.ra che, sin da Controparte_1 ora, presta il proprio consenso.
2) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 la figlia minore durante la settimana, il martedì Persona_1
e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20,00 e, a fine settimana alterni, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e sportivi della figlia minore. Inoltre, la figlia minore trascorrerà, con la madre, alternativamente, Persona_1 le festività di Natale, dalla Vigilia ore 15.00 al 26 dicembre ore 20.00, e di Capodanno, dalla Vigilia ore 15.00 al 02 gennaio ore 20.00, e, sempre alternativamente, le festività di Pasqua, dal Venerdì Santo ore 15.00 al giorno di Pasqua ore 20.00, e del
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 del lunedì alle ore 20.00 del martedì; nonché, nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive.
3) In ogni caso, la figlia minore, trascorrerà il Persona_1 giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno dello stesso con il sig. e il giorno della Festa della Parte_1
Mamma e il giorno del compleanno della stessa con la sig.ra il suo compleanno con l'uno e con Controparte_1
l'altro genitore in orari diversi del giorno.
4) I sigg.ri AR e possono Pt_1 Controparte_1 concordare giorni ed orari diversi, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni scolastici, parascolastici, sportivi e ricreativi della figlia.
5) La sig.ra corrisponde al sig. Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...]
l'assegno mensile anticipato di euro 125,00 Persona_1
(centoventicinque/00), entro il 05 di ogni Mese, con aumento annuale secondo gli indici ISTAT;
nonché, nella misura del 50%,
2 R.G.V.G. 1659/2024
le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive, come da “Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie” del 21 Maggio 2018 dell'On. Tribunale di Lecce;
l'Assegno Unico sarà percepito dal sig. nella misura Parte_1 del 100%.
6) I sigg.ri AR e si scambiano, Pt_1 Controparte_1 reciprocamente, eventuali consensi per il rilascio di documento valido per l'espatrio e passaporto turistico.
7) Tutti i suddetti accordi, con la sottoscrizione del presente
Ricorso, sono immediatamente efficaci ed esecutivi tra i sigg.ri
AR e Pt_1 Controparte_1
8) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 09/07/2024, il giudice delegato, sentite le parti, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1659/2024
R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 14/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 10/07/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1659/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposto da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Borgia;
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Grazia Chiarelli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- AR e hanno adito Pt_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere genitori di (nata a [...] il [...]). Persona_1
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti (ricorso depositato in data 14/04/2024). In particolare hanno concordato che: R.G.V.G. 1659/2024
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione presso il padre, dove la stessa è già collocata dal 10 Dicembre 2023, e con diritto del padre di trasferire la residenza anagrafica della figlia minore presso di Persona_1 lui e, dovendo la sig.ra trasferirsi Controparte_1 fuori dal comune di residenza, di assumere tutte le decisioni anche straordinarie (ivi compresa la decisione di intraprendere un percorso psicologico) nell'interesse della figlia minore, tenendo informata la sig.ra che, sin da Controparte_1 ora, presta il proprio consenso.
2) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 la figlia minore durante la settimana, il martedì Persona_1
e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20,00 e, a fine settimana alterni, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e sportivi della figlia minore. Inoltre, la figlia minore trascorrerà, con la madre, alternativamente, Persona_1 le festività di Natale, dalla Vigilia ore 15.00 al 26 dicembre ore 20.00, e di Capodanno, dalla Vigilia ore 15.00 al 02 gennaio ore 20.00, e, sempre alternativamente, le festività di Pasqua, dal Venerdì Santo ore 15.00 al giorno di Pasqua ore 20.00, e del
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 del lunedì alle ore 20.00 del martedì; nonché, nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive.
3) In ogni caso, la figlia minore, trascorrerà il Persona_1 giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno dello stesso con il sig. e il giorno della Festa della Parte_1
Mamma e il giorno del compleanno della stessa con la sig.ra il suo compleanno con l'uno e con Controparte_1
l'altro genitore in orari diversi del giorno.
4) I sigg.ri AR e possono Pt_1 Controparte_1 concordare giorni ed orari diversi, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni scolastici, parascolastici, sportivi e ricreativi della figlia.
5) La sig.ra corrisponde al sig. Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...]
l'assegno mensile anticipato di euro 125,00 Persona_1
(centoventicinque/00), entro il 05 di ogni Mese, con aumento annuale secondo gli indici ISTAT;
nonché, nella misura del 50%,
2 R.G.V.G. 1659/2024
le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive, come da “Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie” del 21 Maggio 2018 dell'On. Tribunale di Lecce;
l'Assegno Unico sarà percepito dal sig. nella misura Parte_1 del 100%.
6) I sigg.ri AR e si scambiano, Pt_1 Controparte_1 reciprocamente, eventuali consensi per il rilascio di documento valido per l'espatrio e passaporto turistico.
7) Tutti i suddetti accordi, con la sottoscrizione del presente
Ricorso, sono immediatamente efficaci ed esecutivi tra i sigg.ri
AR e Pt_1 Controparte_1
8) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 09/07/2024, il giudice delegato, sentite le parti, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1659/2024
R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 14/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 10/07/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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