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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.1.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Simona Ordioni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Varedo, Via Beatrice
d'Este n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
1 – Collocamento della FI e rapporti tra la FI ed il padre a) vivrà collocata presso la madre nella casa in Desio di proprietà comune tra le parti. ed il Per_1 Per_1 padre in considerazione dell'età della prima - regoleranno in via autonoma il loro rapporto in relazione ad incontri e permanenza della FI presso il genitore.
2 - mantenimento della FI
a) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra - a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 della FI - la somma mensile di €650,00; detta somma subirà – come per legge - la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della emananda sentenza;
b) ancora stabilire che il predetto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino a quando la FI avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
c) il SI. si obbliga a provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie della FI, purché Pt_2 preventivamente concordate previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente ritrascritto e che le parti dichiarano di conoscere. La SI.ra provvederà al pagamento del restante 30%; Pt_1
d) Le parti concordemente decidono che ogni altro eventuale beneficio fiscale riconducibile alla FI (a titolo di esempio non esaustivo detrazione, deduzione, indennità, ecc.) sarà posto a favore dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
3 – Casa famigliare a) la casa famigliare in Desio Via Monsignor Castelli viene a tutti gli effetti di legge assegnata alla SI.ra
[...]
fino alla piena indipendenza economica di e comunque fino a quando deciderà di Pt_1 Per_1 Per_1 abitarla;
4 - Rapporti economici tra le parti a) Il SI. si obbliga a lasciare la casa famigliare entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza Pt_2 asportando tutti i propri effetti personali e quelli di cui al seguente punto c);
b) i coniugi – di comune accordo stabiliscono che tutti i mobili e le suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare resteranno in proprietà alla SI.ra , ad eccezione dei beni personali del SI. , Pt_1 Pt_2 salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
c) le parti, riconoscendone la proprietà comune, provvederanno ad attuare una divisione esattamente a metà di tutte le sostanze finanziarie indipendentemente dall'attuale intestazione delle stesse e pertanto si obbligano
– entro la data di deposito del presente ricorso – a chiedere a lo svincolo dei fondi di CP_1 investimento. Poiché gli accantonamenti a titolo assicurativo e previdenziale in essere a nome del SI. Pt_2 sono superiori a quelli della SI.ra il primo si impegna a d attuare le dovute compensazioni a favore Pt_1 pagina 2 di 4 della seconda tenuto conto del valore degli accantonamenti alla data di presentazione del presente ricorso.
La compensazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
d) a far data dal 01/02/2025 resteranno a carico delle parti, ognuna per sé stessa, tutte le spese inerenti i finanziamenti o i debiti contratti a proprio nome e le spese (di qualsiasi genere e natura) riferibili alla attività lavorativa di ciascuna parte;
e) le parti - salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c) - si danno atto di aver già diviso tra loro le sostanze economiche comuni e pertanto dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
f) Altresì le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta dichiarando di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o causa;
5) – Pattuizioni transitorie a) fino a quando il SI. non lascerà l'abitazione coniugale le parti convengono di mantenere aperto il Pt_2 conto corrente comune con una provvista pari ad €5.000,00 con il fine di provvedere alle spese di gestione della casa e della FI.
Entro 15 giorni dal trasferimento del SI. anche il predetto conto corrente verrà chiuso dividendo la Pt_2 somma residua a metà tra le parti.
6) Le parti si obbligano in solido tra loro a saldare le competenze del legale.
- le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.9.1995 a Parte_1 Parte_2
Desio;
- Dall'unione è nata , in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della FI ( , 26.10.2000) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 31.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Desio in data 2.9.1995 (Atto n. 97, Parte II, Serie A
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.1.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Simona Ordioni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Varedo, Via Beatrice
d'Este n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
1 – Collocamento della FI e rapporti tra la FI ed il padre a) vivrà collocata presso la madre nella casa in Desio di proprietà comune tra le parti. ed il Per_1 Per_1 padre in considerazione dell'età della prima - regoleranno in via autonoma il loro rapporto in relazione ad incontri e permanenza della FI presso il genitore.
2 - mantenimento della FI
a) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra - a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 della FI - la somma mensile di €650,00; detta somma subirà – come per legge - la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della emananda sentenza;
b) ancora stabilire che il predetto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino a quando la FI avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
c) il SI. si obbliga a provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie della FI, purché Pt_2 preventivamente concordate previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente ritrascritto e che le parti dichiarano di conoscere. La SI.ra provvederà al pagamento del restante 30%; Pt_1
d) Le parti concordemente decidono che ogni altro eventuale beneficio fiscale riconducibile alla FI (a titolo di esempio non esaustivo detrazione, deduzione, indennità, ecc.) sarà posto a favore dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
3 – Casa famigliare a) la casa famigliare in Desio Via Monsignor Castelli viene a tutti gli effetti di legge assegnata alla SI.ra
[...]
fino alla piena indipendenza economica di e comunque fino a quando deciderà di Pt_1 Per_1 Per_1 abitarla;
4 - Rapporti economici tra le parti a) Il SI. si obbliga a lasciare la casa famigliare entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza Pt_2 asportando tutti i propri effetti personali e quelli di cui al seguente punto c);
b) i coniugi – di comune accordo stabiliscono che tutti i mobili e le suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare resteranno in proprietà alla SI.ra , ad eccezione dei beni personali del SI. , Pt_1 Pt_2 salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
c) le parti, riconoscendone la proprietà comune, provvederanno ad attuare una divisione esattamente a metà di tutte le sostanze finanziarie indipendentemente dall'attuale intestazione delle stesse e pertanto si obbligano
– entro la data di deposito del presente ricorso – a chiedere a lo svincolo dei fondi di CP_1 investimento. Poiché gli accantonamenti a titolo assicurativo e previdenziale in essere a nome del SI. Pt_2 sono superiori a quelli della SI.ra il primo si impegna a d attuare le dovute compensazioni a favore Pt_1 pagina 2 di 4 della seconda tenuto conto del valore degli accantonamenti alla data di presentazione del presente ricorso.
La compensazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
d) a far data dal 01/02/2025 resteranno a carico delle parti, ognuna per sé stessa, tutte le spese inerenti i finanziamenti o i debiti contratti a proprio nome e le spese (di qualsiasi genere e natura) riferibili alla attività lavorativa di ciascuna parte;
e) le parti - salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c) - si danno atto di aver già diviso tra loro le sostanze economiche comuni e pertanto dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
f) Altresì le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta dichiarando di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o causa;
5) – Pattuizioni transitorie a) fino a quando il SI. non lascerà l'abitazione coniugale le parti convengono di mantenere aperto il Pt_2 conto corrente comune con una provvista pari ad €5.000,00 con il fine di provvedere alle spese di gestione della casa e della FI.
Entro 15 giorni dal trasferimento del SI. anche il predetto conto corrente verrà chiuso dividendo la Pt_2 somma residua a metà tra le parti.
6) Le parti si obbligano in solido tra loro a saldare le competenze del legale.
- le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.9.1995 a Parte_1 Parte_2
Desio;
- Dall'unione è nata , in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della FI ( , 26.10.2000) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 31.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Desio in data 2.9.1995 (Atto n. 97, Parte II, Serie A
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4