Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4699/2024, promossa con ricorso depositato l'11/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Marco Salvo Mammano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Ciro Trama e Federica Cilotti;
con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il [...]. Persona_1
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Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 11/11/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2- entrambi i genitori ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio, riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute saranno prese di comune accordo tenendo conto della capacità e delle inclinazioni del minore;
3- il diritto di visita del padre sarà esercitato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
16.30 alle ore 21.30 e dalle ore 16.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica in alternanza con la settimana seguente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore
16.30 alle ore 21.30 e fine settimana con la madre;
nel periodo estivo Per_1
trascorrerà una settimana di vacanza con ciascun genitore previa comunicazione del luogo di permanenza e dei giorni di partenza e di arrivo entro il mese di giugno;
nelle festività natalizie rimarrà, ad anni alterni, con un genitore Per_1
la sera della Vigilia di Natale sino alle ore 17.00 del giorno di Natale e con l'altro dalle ore 17.00 del giorno di Natale sino alle ore 17.00 del Giorno di Santo
Stefano; l'ultimo e il primo dell'anno rimarrà ad anni alterni con Per_1
ciascun genitore dalle ore 17.00 del 31 Dicembre alle ore 17.00 del primo
Gennaio- in alternanza annuale;
in alternanza annuale il giorno dell'Epifania;
Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, secondo l'alternanza già in essere;
trascorrerà il giorno del compleanno Per_1
possibilmente con entrambi i genitori, ma in caso di disaccordo ad anni alterni con ciascuno, iniziando con il padre, secondo l'alternanza già in essere;
4- il sig. corrisponderà alla Signora entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 300,00 a titolo mantenimento di , Per_1
oltre al costo dei buoni pasto, oltre al 75 % delle spese straordinarie previste dal
Protocollo della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Varese;
l'assegno unico sarà percepito dalla madre e il padre si impegna a sottoscriverne e agevolarne la richiesta;
pagina 2 di 3 5- entrambi i genitori prestano l'assenso al reciproco rinnovo dei documenti d'identità e di espatrio ed al rilascio degli analoghi documenti per il figlio.
6- il sig. , entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del Parte_2
presente ricorso si impegna irrevocabilmente ad ottenere e consegnare la liberatoria di della sig.ra dalla fideiussione di € 40.000 Controparte_1 Pt_1
dalla medesima concessa in favore del sig. ad il Per_1 Controparte_1
29.07.2009.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/11/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Pt_1 Parte_2
25/01/1982, parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del minore anto dalla lor unione, , nato a [...] il Persona_1
24/06/2017, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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