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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/09/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/10/2023
DA
Parte_1
Con Avv. DI PRIMA ALESSANDRA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. BATTIPAGLIA MASSIMO e MUSCILLOCATERINA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via preliminare:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre, e successivamente confermare, la sospensione dell'ordinanza opposta sussistendo giusti motivi in relazione alle deduzioni di cui al ricorso, attese le gravissime e sproporzionate conseguenze patrimoniali che potrebbe patire il ricorrente in assenza di provvedimento di sospensione.
Nel merito in principalità:
Voglia il Giudicante, in accoglimento dei motivi di cui al ricorso, annullare e/o invalidare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione e allegata in atti nr. 162/2023 del
19.09.2023 (doc. sub 0), dichiarando che nulla deve il signor all'ITL a titolo di Parte_1
sanzione amministrativa. Spese rifuse a favore del procuratore antistatario. Rifuso anche il contributo unificato versato.
In via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle circostanze di fatto che rendono applicabile il minimo di legge, applicati eventuali benefici del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/81, in virtù di quanto previsto all'art. 11 del medesimo dettato normativo, annullare e/o revocare le ordinanze ingiunzione opposte e rideterminare le eventuali sanzioni amministrative applicabili nella misura minima e proporzionata alla condotta sanzionata.
Con rifusione di spese.
PER IL RESISTENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettarsi il ricorso perché infondato e confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese rifuse ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/10/2023 in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore signor spiegava opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n° 162/2023 dd. 19/09/2023 emessa dal convenuto Controparte_2
chiedendone l'annullamento.
[...]
Ciò premesso, rileva l'adito Tribunale come all'esito di una accurata disamina delle risultanze processuali appare conforme a giustizia limitare l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa alla misura minima di € 1.800,00 oltre € 21,10 per costo di notifica.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della promossa opposizione
1) Annulla l'ordinanza-ingiunzione N. 162/2023 d.d. 19/9/2023 emessa dal convenuto limitando l'importo dovuto a Controparte_3
titolo di sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.800,00 oltre € 21,10 per costo di notifica.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/10/2023
DA
Parte_1
Con Avv. DI PRIMA ALESSANDRA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. BATTIPAGLIA MASSIMO e MUSCILLOCATERINA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via preliminare:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre, e successivamente confermare, la sospensione dell'ordinanza opposta sussistendo giusti motivi in relazione alle deduzioni di cui al ricorso, attese le gravissime e sproporzionate conseguenze patrimoniali che potrebbe patire il ricorrente in assenza di provvedimento di sospensione.
Nel merito in principalità:
Voglia il Giudicante, in accoglimento dei motivi di cui al ricorso, annullare e/o invalidare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione e allegata in atti nr. 162/2023 del
19.09.2023 (doc. sub 0), dichiarando che nulla deve il signor all'ITL a titolo di Parte_1
sanzione amministrativa. Spese rifuse a favore del procuratore antistatario. Rifuso anche il contributo unificato versato.
In via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto delle circostanze di fatto che rendono applicabile il minimo di legge, applicati eventuali benefici del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/81, in virtù di quanto previsto all'art. 11 del medesimo dettato normativo, annullare e/o revocare le ordinanze ingiunzione opposte e rideterminare le eventuali sanzioni amministrative applicabili nella misura minima e proporzionata alla condotta sanzionata.
Con rifusione di spese.
PER IL RESISTENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettarsi il ricorso perché infondato e confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese rifuse ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/10/2023 in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore signor spiegava opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n° 162/2023 dd. 19/09/2023 emessa dal convenuto Controparte_2
chiedendone l'annullamento.
[...]
Ciò premesso, rileva l'adito Tribunale come all'esito di una accurata disamina delle risultanze processuali appare conforme a giustizia limitare l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa alla misura minima di € 1.800,00 oltre € 21,10 per costo di notifica.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della promossa opposizione
1) Annulla l'ordinanza-ingiunzione N. 162/2023 d.d. 19/9/2023 emessa dal convenuto limitando l'importo dovuto a Controparte_3
titolo di sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.800,00 oltre € 21,10 per costo di notifica.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci