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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/11/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1419/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA NC;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_2 CodiceFiscale_2
Cerboni;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.11.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 9.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 454/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data
03/06/2025, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2023.
Più in particolare, la richiesta modifica ha ad oggetto i punti da 1) a 10) del relativo regolamento, sul presupposto del prossimo trasferimento del ricorrente appartenente alla Polizia Parte_1
Di Stato ed attualmente in forza presso la Questura di Grosseto, nella città di Catania (cfr. doc. 2 ricorso). Le parti hanno dato atto di essere concordi nel consentire al ricorrente ed alla figlia minore pagina 1 di 3 , ad oggi sedicenne e domiciliata presso la madre, di procedere al suddetto trasferimento e Per_1 conseguentemente a modificare le condizioni di divorzio in punto di domiciliazione e mantenimento.
Hanno quindi chiesto in via congiunta disporsi, a modifica dei punti da 1) a 10) delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 454/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 03/06/2025,
l'omologa delle seguenti condizioni:
"1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente tra i genitori, ciascuno dei quali Per_2 Per_1 eserciterà la potestà genitoriale sulla figlia convivente per tutte le decisioni ordinarie, nonché per le decisioni straordinarie in ordine alle scelte scolastiche, sportive e di svago, nonché di piccola cura medica, comunque previamente consultando o, se non possibile per le circostanze, immediatamente informando l'altro genitore delle scelte assunte.
2)La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori secondo le modalità di cui al precedente art. 1.
3)La figlia minore risiederà presso l'abitazione materna, attualmente sita in Grosseto, alla Via Per_2
OL n.16, mentre la figlia , a decorrere dal mese di Gennaio 2026, risiederà presso l'a- Per_1 bitazione che il padre reperirà in Catania e della quale si impegna a comunicare tempestivamente l'indirizzo; fin tanto che l'abitazione non fosse reperita, la minore risulterà domiciliata, unitamente al padre, presso la residenza dei nonni paterni, in Sant' Agata Li Battiati (CT), via OL n. 6.
4)Al fine di determinare una continuità di frequentazione tra il genitore e la figlia non convivente e tra le stesse due figlie, il Sig. , a propria cura e spese si impegna a recarsi, almeno una volta al Pt_1 mese, preferibilmente nel fine settimana, in Grosseto, unitamente alla figlia , venendo ospitato, Per_1 unitamente alla figlia, presso l'abitazione della madre;
la Sig.ra , a propria cura e spese, con Pt_2 la figlia si impegna a recarsi, almeno una volta al mese, preferibilmente nel fine settimana, a Per_2
Catania, venendo ospitata, unitamente alla figlia, presso l'abitazione del padre;
le date e la specifica durata dei predetti soggiorni saranno concordati di volta in volta tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici e ludico ricreativi delle minori, avendo cura di interporre, per quanto possibile, similari intervalli di tempo tra una visita e l'altra.
5)Salvo diverso accordo, comunque, le minori trascorreranno, insieme, le vacanze natalizie alternativamente dal 25 dicembre alle ore 10,00 al 31 dicembre mattina presso l'uno, e da131 dicembre sino al 6 gennaio (compreso) presso l'altro, specificando che le minori, ove possibile, passeranno la notte della Vigilia con il genitore con cui non trascorreranno il Natale.
6)Ad anni alterni le minori trascorreranno, insieme, le intere festività di Pasqua e Pasquetta presso l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 3 7)Salvo diverso accordo, ciascun genitore nel periodo estivo potrà tenere con sé le due figlie per quindici giorni anche non consecutivi tra loro. Periodo, questo ultimo, da fissarsi tra genitori con largo anticipo e comunque entro il 31/05 di ogni anno.
8)A Decorrere dal mese del trasferimento del Sig. e della figlia a Catania e fin tanto che Pt_1 Per_1 perdurerà il sopra descritto assetto di collocamento delle due figlie, nulla sarà più dovuto dal Sig.
a titolo di contributo nel mantenimento, ordinario e straordinario, delle figlie minori, restando Pt_1 difatti inteso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, sia ordinario che straordinario, delle figlie residenti presso ciascuno, ossia la Sig.ra per la figlia e il Sig. per Pt_2 Per_2 Pt_1 la figlia . Si precisa che le parti avranno diritto a percepire in ragione del 50 % l'Assegno Unico Per_1 erogato dall' per i figli minori". CP_1
Il tutto, ferme restando le ulteriori condizioni di cui alla medesima sentenza n. 454/2025 emessa dal
Tribunale di Grosseto in data 03/06/2025, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2023.
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 7.11 e
20.11.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1419/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA NC;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_2 CodiceFiscale_2
Cerboni;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.11.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 9.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 454/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data
03/06/2025, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2023.
Più in particolare, la richiesta modifica ha ad oggetto i punti da 1) a 10) del relativo regolamento, sul presupposto del prossimo trasferimento del ricorrente appartenente alla Polizia Parte_1
Di Stato ed attualmente in forza presso la Questura di Grosseto, nella città di Catania (cfr. doc. 2 ricorso). Le parti hanno dato atto di essere concordi nel consentire al ricorrente ed alla figlia minore pagina 1 di 3 , ad oggi sedicenne e domiciliata presso la madre, di procedere al suddetto trasferimento e Per_1 conseguentemente a modificare le condizioni di divorzio in punto di domiciliazione e mantenimento.
Hanno quindi chiesto in via congiunta disporsi, a modifica dei punti da 1) a 10) delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 454/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 03/06/2025,
l'omologa delle seguenti condizioni:
"1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente tra i genitori, ciascuno dei quali Per_2 Per_1 eserciterà la potestà genitoriale sulla figlia convivente per tutte le decisioni ordinarie, nonché per le decisioni straordinarie in ordine alle scelte scolastiche, sportive e di svago, nonché di piccola cura medica, comunque previamente consultando o, se non possibile per le circostanze, immediatamente informando l'altro genitore delle scelte assunte.
2)La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori secondo le modalità di cui al precedente art. 1.
3)La figlia minore risiederà presso l'abitazione materna, attualmente sita in Grosseto, alla Via Per_2
OL n.16, mentre la figlia , a decorrere dal mese di Gennaio 2026, risiederà presso l'a- Per_1 bitazione che il padre reperirà in Catania e della quale si impegna a comunicare tempestivamente l'indirizzo; fin tanto che l'abitazione non fosse reperita, la minore risulterà domiciliata, unitamente al padre, presso la residenza dei nonni paterni, in Sant' Agata Li Battiati (CT), via OL n. 6.
4)Al fine di determinare una continuità di frequentazione tra il genitore e la figlia non convivente e tra le stesse due figlie, il Sig. , a propria cura e spese si impegna a recarsi, almeno una volta al Pt_1 mese, preferibilmente nel fine settimana, in Grosseto, unitamente alla figlia , venendo ospitato, Per_1 unitamente alla figlia, presso l'abitazione della madre;
la Sig.ra , a propria cura e spese, con Pt_2 la figlia si impegna a recarsi, almeno una volta al mese, preferibilmente nel fine settimana, a Per_2
Catania, venendo ospitata, unitamente alla figlia, presso l'abitazione del padre;
le date e la specifica durata dei predetti soggiorni saranno concordati di volta in volta tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici e ludico ricreativi delle minori, avendo cura di interporre, per quanto possibile, similari intervalli di tempo tra una visita e l'altra.
5)Salvo diverso accordo, comunque, le minori trascorreranno, insieme, le vacanze natalizie alternativamente dal 25 dicembre alle ore 10,00 al 31 dicembre mattina presso l'uno, e da131 dicembre sino al 6 gennaio (compreso) presso l'altro, specificando che le minori, ove possibile, passeranno la notte della Vigilia con il genitore con cui non trascorreranno il Natale.
6)Ad anni alterni le minori trascorreranno, insieme, le intere festività di Pasqua e Pasquetta presso l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 3 7)Salvo diverso accordo, ciascun genitore nel periodo estivo potrà tenere con sé le due figlie per quindici giorni anche non consecutivi tra loro. Periodo, questo ultimo, da fissarsi tra genitori con largo anticipo e comunque entro il 31/05 di ogni anno.
8)A Decorrere dal mese del trasferimento del Sig. e della figlia a Catania e fin tanto che Pt_1 Per_1 perdurerà il sopra descritto assetto di collocamento delle due figlie, nulla sarà più dovuto dal Sig.
a titolo di contributo nel mantenimento, ordinario e straordinario, delle figlie minori, restando Pt_1 difatti inteso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, sia ordinario che straordinario, delle figlie residenti presso ciascuno, ossia la Sig.ra per la figlia e il Sig. per Pt_2 Per_2 Pt_1 la figlia . Si precisa che le parti avranno diritto a percepire in ragione del 50 % l'Assegno Unico Per_1 erogato dall' per i figli minori". CP_1
Il tutto, ferme restando le ulteriori condizioni di cui alla medesima sentenza n. 454/2025 emessa dal
Tribunale di Grosseto in data 03/06/2025, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. 1650/2023.
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 7.11 e
20.11.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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