CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ IV CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la requisitoria scritta del PG SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1954 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 06/12/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 settembre 2022, con cui Annunziata AN KA era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro centottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si imposses- sava di energia elettrica per kwh 65.226, di proprietà dell'Enel, che sottraeva all'ente erogatore per l'immobile ubicato in San Marzano Sul Sarno, v. C:. Battisti n. 24, va- lendosi di mezzo fraudolento (realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica) e usando violenza sulle cose (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi) - in San Marzano Sul Sarno il 19 novembre 2015. In ordine alla procedibilità, la Corte di appello ha rilevato che, anche a seguito della cd. riforma Cartabia, che ha introdotto la perseguibilità a querela del furto ag- gravato (tranne alcune fattispecie diverse da quella in oggetto), il reato de quo risul- tava perseguibile d'ufficio, in quanto il furto di energia elettrica è aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.. Peraltro, non poteva obiettarsi il difetto della contestazione della circostanza ag- gravante in oggetto, in quanto essa risultava contestata in fatto, dalla descrizione dell'imputazione, essendo chiaro ed esplicito il riferimento all'energia elettrica e non si trattava di circostanza a contenuto valutativo. 2. La Annunziata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen.. Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la cir- costanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio non è corretta- mente contestata, quando nel capo di imputazione non sia esposta esplicitamente la natura dei beni sottratti o direttamente o non siano impiegate formule equivalenti. Nel caso in esame, pertanto, la mera indicazione della tipologia del bene sottratto (energia elettrica) non era sufficiente, occorrendo una contestazione formale e spe- cifica. Pertanto, non avendo la società di distribuzione dell'energia elettrica proposto querela entro il termine di tre mesi decorrente dall'entrata in vigore dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, il reato doveva essere dichiarato non procedibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va rilevato che, in base al recente e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di furto, è configurabile l'aggra- vante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipen- dentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla for- nitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia men- tre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane arche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, Tomasello, non massimata;
Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, Mellina, non massimata;
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). Le ipotesi descritte nell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a deter- minate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro desti- nazione;
in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elet- trodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, far- maci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). E' irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale. Il significato letterale dell'indicazione normativa ex art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen. e la ratio delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanz:onatorie, inducono ad avvalorare un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, con- dizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'a- zione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617). 2. Quanto alle modalità di contestazione di tale circostanza aggravante, deve ritenersi ammissibile la c.d. contestazione in fatto, quando vengano valorizzati com- portamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti de- terminati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli ele- menti costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato 4 ck esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 dei 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335). Tale principio ha trovato concreta applicazione nelle seguenti fattispecie crimi- nose: Sez. 4, n. 13210 del 09/03/2022, Nistor, non massimata;
b) Sez. 3, n. 2241 del 07/10/2021, dep. 2022, Esposito, non massimata, in cui la contestazione dell'ag- gravante del numero delle persone prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata desunta dalla mera elencazione nominativa nel relativo capo di imputa- zione dei nominativi di dieci associati;
c) Sez. 5, n. 7225 del 14/01/2021, Bisello, non massimata;
d) Sez. 7, Ord. n. 24646 del 15/01/2020, Porcedcia, non massimata, vicenda in cui l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 8, cod. pen. è stata riconosciuta per essere stato indicato nel capo di imputazione che il furto concerneva "n. 3 capre, n. 15 capretti svezzati, n. 1 agnello, n. 8 maialetti svezzati"; e) Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta sussi- stente la circostanza aggravante della premeditazione in conseguenza della sola in- dicazione nei capo di imputazione delle modalità della condotta e, cioè, "predispo- nendo mezzi e pianificando l'azione delittuosa con largo anticipo". In linea coi suesposti principi giurisprudenziali in materia e con la casistica ap- pena riportata, va osservato che la Corte territoriale ha considerato la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. inerente al furto su cose destinate a pubblico servizio correttamente contestata "in fatto". Canne sopra illustrato, quando l'oggetto del furto consiste in energia elettrica, la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o pri- vata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'ap- parecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla sommini- strazione di energia ad altri utenti. L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pub- blica del servizio (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, Graziano, non massimata). L'im- putazione contiene chiaramente tutti gli elementi fattuali e norrnativi necessari, per cui consente di ritenere l'imputato edotto della specifica contestazione formulata, anche sotto lo specifico profilo circostanziale, specificamente rappresentato. L'aggra- vante, peraltro, è stata comunque indicata nell'imputazione, sebbene in modo gene- rico, con l'indicazione della sola disposizione dell'art. 625 cod. pen., senza specifica- zione del connma e del numero. In sostanza, il furto di energia elettrica è suscettibile di un unico, ben definito, signìficato, poiché l'oggetto della sottrazione è indefettibilmente destinato a pubblico servizio e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e 5 dettagliata esplicazione, per cui la sua contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione della condotta incriminata, deve considerarsi ritualmente avvenuta. Dovendosi ritenere già ritualmente configurata ab origine l'aggravante in og- getto, la "contestazione" effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. può essere agevolmente considerata una mera precisazione, del tutto ini- donea a ledere il diritto di difesa in genere e il diritto dell'imputato alla corrispondenza tra reato contestato e reato per cui vi è condanna. L'esistenza ab origine dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. rende il reato perseguibile d'ufficio, per cui la Corte distrettuale l'ha corretta- mente considerata pienamente evincibile dal capo di imputazione. Deve richiamarsi, infine, la recente condivisibile pronunzia di questa Corte - che si ritiene di richiamare integralmente - contenente ulteriori riferimenti giurispruden- ziali relativi alle tematiche giuridiche esaminate nella presente sede (vedi Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, non ancora nnassimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la requisitoria scritta del PG SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1954 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 06/12/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 settembre 2022, con cui Annunziata AN KA era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro centottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si imposses- sava di energia elettrica per kwh 65.226, di proprietà dell'Enel, che sottraeva all'ente erogatore per l'immobile ubicato in San Marzano Sul Sarno, v. C:. Battisti n. 24, va- lendosi di mezzo fraudolento (realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica) e usando violenza sulle cose (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi) - in San Marzano Sul Sarno il 19 novembre 2015. In ordine alla procedibilità, la Corte di appello ha rilevato che, anche a seguito della cd. riforma Cartabia, che ha introdotto la perseguibilità a querela del furto ag- gravato (tranne alcune fattispecie diverse da quella in oggetto), il reato de quo risul- tava perseguibile d'ufficio, in quanto il furto di energia elettrica è aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.. Peraltro, non poteva obiettarsi il difetto della contestazione della circostanza ag- gravante in oggetto, in quanto essa risultava contestata in fatto, dalla descrizione dell'imputazione, essendo chiaro ed esplicito il riferimento all'energia elettrica e non si trattava di circostanza a contenuto valutativo. 2. La Annunziata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen.. Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la cir- costanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio non è corretta- mente contestata, quando nel capo di imputazione non sia esposta esplicitamente la natura dei beni sottratti o direttamente o non siano impiegate formule equivalenti. Nel caso in esame, pertanto, la mera indicazione della tipologia del bene sottratto (energia elettrica) non era sufficiente, occorrendo una contestazione formale e spe- cifica. Pertanto, non avendo la società di distribuzione dell'energia elettrica proposto querela entro il termine di tre mesi decorrente dall'entrata in vigore dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, il reato doveva essere dichiarato non procedibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va rilevato che, in base al recente e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di furto, è configurabile l'aggra- vante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipen- dentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla for- nitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia men- tre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane arche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, Tomasello, non massimata;
Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, Mellina, non massimata;
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). Le ipotesi descritte nell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a deter- minate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro desti- nazione;
in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elet- trodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, far- maci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). E' irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale. Il significato letterale dell'indicazione normativa ex art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen. e la ratio delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanz:onatorie, inducono ad avvalorare un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, con- dizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'a- zione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617). 2. Quanto alle modalità di contestazione di tale circostanza aggravante, deve ritenersi ammissibile la c.d. contestazione in fatto, quando vengano valorizzati com- portamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti de- terminati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli ele- menti costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato 4 ck esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 dei 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335). Tale principio ha trovato concreta applicazione nelle seguenti fattispecie crimi- nose: Sez. 4, n. 13210 del 09/03/2022, Nistor, non massimata;
b) Sez. 3, n. 2241 del 07/10/2021, dep. 2022, Esposito, non massimata, in cui la contestazione dell'ag- gravante del numero delle persone prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata desunta dalla mera elencazione nominativa nel relativo capo di imputa- zione dei nominativi di dieci associati;
c) Sez. 5, n. 7225 del 14/01/2021, Bisello, non massimata;
d) Sez. 7, Ord. n. 24646 del 15/01/2020, Porcedcia, non massimata, vicenda in cui l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 8, cod. pen. è stata riconosciuta per essere stato indicato nel capo di imputazione che il furto concerneva "n. 3 capre, n. 15 capretti svezzati, n. 1 agnello, n. 8 maialetti svezzati"; e) Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta sussi- stente la circostanza aggravante della premeditazione in conseguenza della sola in- dicazione nei capo di imputazione delle modalità della condotta e, cioè, "predispo- nendo mezzi e pianificando l'azione delittuosa con largo anticipo". In linea coi suesposti principi giurisprudenziali in materia e con la casistica ap- pena riportata, va osservato che la Corte territoriale ha considerato la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. inerente al furto su cose destinate a pubblico servizio correttamente contestata "in fatto". Canne sopra illustrato, quando l'oggetto del furto consiste in energia elettrica, la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o pri- vata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'ap- parecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla sommini- strazione di energia ad altri utenti. L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pub- blica del servizio (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, Graziano, non massimata). L'im- putazione contiene chiaramente tutti gli elementi fattuali e norrnativi necessari, per cui consente di ritenere l'imputato edotto della specifica contestazione formulata, anche sotto lo specifico profilo circostanziale, specificamente rappresentato. L'aggra- vante, peraltro, è stata comunque indicata nell'imputazione, sebbene in modo gene- rico, con l'indicazione della sola disposizione dell'art. 625 cod. pen., senza specifica- zione del connma e del numero. In sostanza, il furto di energia elettrica è suscettibile di un unico, ben definito, signìficato, poiché l'oggetto della sottrazione è indefettibilmente destinato a pubblico servizio e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e 5 dettagliata esplicazione, per cui la sua contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione della condotta incriminata, deve considerarsi ritualmente avvenuta. Dovendosi ritenere già ritualmente configurata ab origine l'aggravante in og- getto, la "contestazione" effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. può essere agevolmente considerata una mera precisazione, del tutto ini- donea a ledere il diritto di difesa in genere e il diritto dell'imputato alla corrispondenza tra reato contestato e reato per cui vi è condanna. L'esistenza ab origine dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. rende il reato perseguibile d'ufficio, per cui la Corte distrettuale l'ha corretta- mente considerata pienamente evincibile dal capo di imputazione. Deve richiamarsi, infine, la recente condivisibile pronunzia di questa Corte - che si ritiene di richiamare integralmente - contenente ulteriori riferimenti giurispruden- ziali relativi alle tematiche giuridiche esaminate nella presente sede (vedi Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, non ancora nnassimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.