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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6197 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 e vertente TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Luca Mangiavacchi PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(P. IVA: ,
[...] P.IVA_1 con l'avvocato Maurizio Ramundo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7246/2023 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «conclusioni per parte opponente: come rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio da ritenersi integrate dalla preliminare domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente totale revoca dell'avversa ingiunzione di pagamento, ritualmente formulata all'udienza del 20.01.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 28/2010. Si rappresenta, altresì, che controparte ha già ottenuto l'assegnazione della somma complessiva di € 13.915,30 giusta ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di
1 Velletri in data 23.11.2021, a definizione della procedura esecutiva recante n. 1171/2020 R.G.
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e/o comunque disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza dei presupposti ai fini della sua emissione e conseguente violazione degli artt. 633 e ss., c.p.c., per tutti i motivi esposti nei paragrafi I) e II) del presente atto e, per l'effetto, privare la predetta ingiunzione di pagamento di ogni suo giuridico effetto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel paragrafo I) del presente atto, l'inefficacia della risoluzione contrattuale e conseguente decadenza dal beneficio del termine intimata dalla convenuta agli odierni opponenti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento con ogni conseguente effetto, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della stessa, disponendone l'integrale rigetto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti nei paragrafi I) e II) del presente atto, l'assoluta indeterminatezza del petitum di cui al ricorso monitorio in violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento con ogni conseguente effetto, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della stessa;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata dalla convenuta, per mancato assolvimento all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. sulla stessa gravante;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel paragrafo I) del presente atto, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., l'illegittima applicazione da parte della Banca opposta di interessi usurari in dipendenza del contratto per cui è giudizio, in violazione della L. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo n. 015/703037;
- accertare e dichiarare, per i tutti motivi indicati nel paragrafo III), lett. a), b), c) e d) del presente atto, la nullità del contratto di mutuo n. 015/703037, per violazione dell'art. 117 T.U.B., nonché degli artt. 1283, 1284, 1346, c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata dalla convenuta, ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare previo ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero art. 117, comma 7, T.U.B.;
2 - accertare e dichiarare, ex art. 1418 c.c., la nullità assoluta della fideiussione prestata dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1 in data 16.09.2016 a garanzia delle obbligazioni assunte
[...] dalla debitrice principale per i motivi indicati Parte_3 nel paragrafo V) del presente atto, ovvero, in ogni caso e in subordine, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del medesimo contratto, per l'effetto, dichiarando i predetti fideiussori liberi da ogni vincolo e/o obbligazione eventualmente insorti nei confronti dell'opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta decadenza della Banca opposta dal diritto all'esercizio dell'azione volta a ottenere il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo telematico n. 4483/2019 e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo nei confronti del Sigg.ri
e Parte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel paragrafo VI) del presente atto, la contrarietà ai canoni della buona fede e correttezza della condotta della Banca opposta con la quale ha inteso condizionare l'erogazione del mutuo n. 015/703037 al previo rilascio, da parte della mutuataria, di una cambiale c.d. “in bianco”, per l'effetto, condannando la Banca convenuta alla restituzione del titolo ovvero a fornire prova della sua distruzione;
- in ogni caso, dichiarare nullo/inefficace, ovvero annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, privandolo di ogni giuridico effetto nei confronti di tutti gli opponenti, previo integrale rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, qualora dispiegata da controparte. Con piena vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge. conclusioni per parte opposta: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese competenze e onorari. Il decreto ingiuntivo opposto, n. 4483/2019 del 24.02.2019 (6434/2019 R.G.) , recante ingiunzione al pagamento della somma di Euro 53.570,79, oltre interessi successivi al tasso attuale del 3,69% salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, emesso in favore di
[...]
nei confronti di quale Controparte_1 Parte_3 debitore principale e dei sigg. e , quali Parte_1 Parte_2 garanti , ha per oggetto il saldo del mutuo chirografario n. 015/703037 del 16.09.2016, di € 60.000,00. Hanno proposto opposizione gli ingiunti, sulla base dei seguenti motivi:
3 mancata ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
carenza di prova per l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB, per la mancata produzione degli estratti conto, per la impossibilità di evincere quali sarebbero le rate impagate e, quanto agli interessi, quale parte della somma ingiunta debba imputarsi a interessi già maturati e quale a debito residuo per sorte capitale;
illegittima richiesta di tassi moratori sommati a quelli corrispettivi;
ingiustificatezza ed indeterminatezza degli interessi richiesti “al tasso attuale del 3,69%, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura”; difformità dell'ISC dichiarato in contratto rispetto al tasso effettivo e mancata inclusione nell'ISC dei costi di adesione al CONFIDI e della commissione percepita dalla mutuante per consentire l'accesso della a tale meccanismo di Parte_3 finanziamento;
indeterminatezza del tasso corrispettivo, parametrato all'EURIBOR, e del piano di ammortamento, ed illegittimità del parametro per violazione dell'art 2, L. n. 287/1990; indeterminatezza ed anatocismo insiti nel sistema di ammortamento “alla francese”; nullità della fideiussione perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990; decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c. La banca opposta preliminarmente ha eccepito la tardività della opposizione proposta dalla e nel merito ha Pt_2 contestato, richiamando la documentazione prodotta nel fascicolo di parte, la fondatezza dell'opposizione. Il giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata la tardività dell'opposizione della , ha dichiarato Pt_2 provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei soli confronti di questa, e ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito, disattesa la richiesta di CTU proposta da parte opponente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
4 condanna gli opponenti in solido a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 6000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Rilievi preliminari «La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata sollevata dagli opponenti e eccezione di nullità Pt_2 Pt_1 della fideiussione congiuntamente sottoscritta datata 16.09.16, perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzate imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022). Preliminarmente si deve rilevare la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della mediazione, proposta da parte opponente solo dopo la prima udienza, nella quale entrambe le parti si erano limitate a formulare le proprie richieste sulla provvisoria esecutività ed a richiedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; infatti l'improcedibilità' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5 comma 1 bis D. L. vo 4 marzo 2010, n. 28). Sempre in via preliminare si devono rilevare la pacifica tardività dell'opposizione proposta dalla sig.ra – essendole stato notificato per Pt_2 compiuta giacenza il decreto ingiuntivo il 24/03/19 ed avendo essa notificato l'opposizione il 17/05/19 – e l'impossibilità della sua conversione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., richiesta dalla parte;
conversione che, a prescindere dalla sua astratta ammissibilità, è in ogni caso preclusa dalla mancata deduzione di alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti». Eccezione di nullità della fideiussione «Nel merito, la causa ha per oggetto il mutuo chirografario n.
015/703037, denominato “CONTRATTO FINANZIAMENTO IMPRESE A TASSO VARIABILE TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA FIDI, concluso da con di in data Pt_3 Controparte_1 CP_1
16.09.2016, di € 60.000,00 da restituirsi mediante pagamento di 59 rate mensili posticipate, parametrato all'Euribor 6 mesi lettera base 360 tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2,1 punti percentuali, assistito da fideiussione specifica in pari data fino alla concorrenza dell'importo di € 72.000,00 sottoscritta dai sigg. e Pt_2 Pt_1 È logicamente prioritaria, rispetto alla posizione dell'opponente Pt_1 l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata sulla base del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90). Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità
5 Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza). L'eccezione è infondata. Invero l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Ciò significa che solo rispetto ad una fideiussione avente questi caratteri e così qualificata si può invocare la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità. Diversamente, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento e quindi non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. Ne consegue che in merito a queste ultime non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005. Trattandosi nel caso in esame di fideiussione specifica, l'opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'applicazione uniforme, anche con riferimento alla stipulazione di fideiussioni ordinarie, sulla base di una intesa fra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza, del medesimo schema negoziale. In sostanza il principio di diritto posto dalla sentenza delle Sezioni Unite è radicalmente inapplicabile alla fattispecie in esame ed il giudizio sull'eccezione di estinzione ex art 1957 c.c. della fideiussione deve tenere conto della deroga convenuta dalle parti, che è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedendosi la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007), peraltro presente nel documento prodotto in atti. Si deve dunque concludere per la piena validità e per la persistente efficacia della fideiussione prestata dal sig. . Pt_1 Merito dell'opposizione – onere della prova
6 «Nel merito del rapporto garantito e delle censure sollevate con l'opposizione, si osserva quanto segue. Il contratto di mutuo all'art. 8 espressamente onera la banca di eseguire una preventiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o telegramma al mutuatario ed ai garanti presso il domicilio eletto, e la banca ha documentato le comunicazioni eseguite nei confronti del e Pt_1 della società al domicilio indicato nei contratti, che hanno avuto esito negativo. Trova dunque applicazione il principio generale secondo il quale in materia di decadenza dal beneficio del termine, come in materia di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. e la possibilità di esigere immediatamente la prestazione non presuppongono una manifestazione di volontà precedente alla lite, ma possono essere manifestate con lo stesso atto di citazione o col ricorso per ingiunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24330 del 18/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005). Parte opposta ha prodotto il contratto e l'estratto conto, due distinte intimazioni di pagamento, da cui si evincono il capitale erogato, il piano di pagamento rateale, le rate scadute ed insolute, gli importi addebitati a titolo di interessi;
l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e pertanto è inconferente il richiamo dell'art. 50 TUB, ed è carico del convenuto l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti. In materia di usura la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). Alla luce di questi criteri la relativa censura risulta carente, prima ancora che di prova, di idonea allegazione». Anatocismo «Il contratto di mutuo prevede che su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto e non pagata siano corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria a favore della banca e che tali interessi non sono suscettibili di capitalizzazione periodica.
7 Parte attrice assume che la disposizione, prevedendo la maturazione degli interessi sull'intero importo della rata, compresa la quota interessi, realizzi un fenomeno anatocisitico al di fuori dei casi consentiti. Infatti si verte in ipotesi di mutuo ad ammortamento, nel quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni, di capitale ed interessi. Questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, ed in effetti la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, poiché il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengano compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento ne' vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 06/05/1977; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 06/12/1974). Ma l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute è espressamente autorizzata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000: “1.Nelle operazioni di finanziamento per le quali previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.” Secondo il principio stabilito dalla recente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile. Tale assunto è anche confermato dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori
8 hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2014 n. 3968). In conclusione, la misura del tasso d'interesse in questione risulta pienamente determinabile e validamente approvata per iscritto, ai sensi degli artt. 117 TUB, 1284, terzo comma, e 1346 c.c. Pare appena il caso di aggiungere che necessariamente, trattandosi di mutuo a tasso variabile, la quota interessi delle rate non può essere indicata nel contratto ma deve essere determinata in base al parametro ad ogni scadenza, e che necessariamente il piano di ammortamento allegato deve fare riferimento al tasso determinato al momento della stipula, ed è quindi soggetto a successive variazioni, senza che questo possa comportare indeterminatezza dell'oggetto del contratto. L'ipotesi di manipolazione dell'indice Euribor in virtù di un accordo di cartello fra le maggiori banche europee è solo genericamente richiamata, non trova riscontro in atti né tanto meno risulta che tra tali banche sia ricompresa la banca convenuta. In ogni caso si deve osservare che essa non inciderebbe né sulla determinatezza né sulla validità della clausola, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo ed alla sfera di controllo delle parti. Del resto l'EURIBOR, anche se certamente agganciato a determinazioni assunte da un complesso di istituti di credito, prevede un coinvolgimento così ampio di banche e con finalità tanto divergenti dall'erogazione dei mutui da escludere, in difetto di serie argomentazioni di segno opposto, un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto di credito;
l'indicizzazione all'EURIBOR del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si profila piuttosto come mero criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari. Le contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese fanno riferimento sia alla violazione del divieto di anatocismo sia alla violazione delle regole di trasparenza. In sintesi parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non accettato dal cliente, dipendente dalla scelta del regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato. Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota- interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
9 5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
10 In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. E' evidente dunque che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). Concludendo sul punto si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo». Decisione «Parte opposta ha provato, depositando sin dalla fase monitoria il contratto, il piano di ammortamento, le diffide al pagamento nonché l'estratto conto certificati ex art. 50 del D.Lgs. 358/93 del mutuo, il proprio credito. Le contestazioni di parte opponente invece sono risultate infondate. Alla genericità o al difetto di prova di tali contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Pertanto l'opposizione proposta da deve essere Parte_2 dichiarata inammissibile e le opposizioni proposte da e Parte_1 Pt_3 rigettate».
[...] Spese «Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”, in riforma della sentenza n. 7246/2023 emessa in data 23.03.2023, e pubblicata in data 08.05.2023, dal Tribunale di Roma, Sezione XVII (Tribunale delle imprese), non notificata, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata: a) in rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato previo esperimento, da parte dell' , del Pt_4 procedimento di mediazione;
b) ulteriormente in rito, accertare il difetto dei presupposti per l'azione monitoria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa;
c) nel merito, rigettare la pretesa creditoria dell' Pt_4 perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
d) ulteriormente nel merito, in ipotesi di accoglimento della suddetta pretesa creditoria, rideterminarne il quantum in considerazione dell'importo di euro 13.915,30 già percepito dall' in executivis nei confronti della Sig.ra . Pt_4 Pt_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
La di ha resistito al Controparte_1 CP_1 gravame ed ha chiesto:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare respingere la richiesta di sospensione delle esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Pt_1 perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato previo esperimento, da parte dell , del Pt_4 procedimento di mediazione. La parte appellante censura la parte della sentenza di prime cure in cui il Giudice ha respinto l'eccezione, sollevata dall'odierno appellante stesso, relativa all'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione.
12 Rileva a tal proposito l'appellante che, alla luce della scansione temporale degli eventi processuali, il Tribunale
“avrebbe dovuto correttamente applicare le disposizioni dell'art. 5 d.lgs. 04.03.2010 n. 28” e, in particolare, la deroga prevista per il rito monitorio dal comma 4, in eccezione alla regola generale di cui al comma 1 bis. Sulla base della corretta applicazione di tali disposizioni, sostiene l'appellante, la “prima udienza” non andava identificata, come ha invece fatto il Giudice di prime cure, con
“quella celebrata in data 23.01.2020”, bensì “in quella successiva all'udienza dove il giudicante ha assunto i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo”, e quindi, nel caso di specie, con l'udienza tenutasi il giorno 20.01.2021. Conseguentemente, afferma l'appellante, l'eccezione di improcedibilità contenuta nelle note dallo stesso depositate in data 19.01.2021 non era dunque tardiva e doveva comportare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione.
2. Difetto di certezza e liquidità del credito vantato dall'Istituto. In secondo luogo, l'appellante censura la valutazione, che afferma viziata e contraddittoria, operata dal Tribunale in merito alle prove documentali offerte dalla controparte. Lamenta la parte che la documentazione sulla base della quale il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della Banca, abbia invero un contenuto “fuorviante ed equivoco”. Segnatamente, in primo luogo, in merito alle due intimazioni di pagamento la parte rileva che, con la prima, l' ha azionato la clausola risolutiva espressa, estinguendo Pt_4 così il rapporto negoziale e facendo nascere la diversa obbligazione restitutoria per il solo capitale residuo finanziato;
con la seconda intimazione, l' ha poi nuovamente dichiarato di Pt_4 avvalersi della clausola risolutiva espressa, pur avendo già precedentemente risolto il contratto. Nonostante ciò, l'appellante riporta che la controparte avrebbe comunque “continuato indebitamente a far decorrere il relativo piano di ammortamento, sebbene questo avesse dovuto ritenersi privo di effetti a seguito dell'estinzione del rapporto negoziale”. Secondariamente, la parte appellante riscontra un'incongruenza in merito alla quantificazione del debito societario anche nel piano di rientro formulato dalla Banca, in cui
“emergono perfino due importi distinti contrassegnati come
13 capitale residuo da restituire”, comunque difformi da quelli contenuti nelle menzionate intimazioni di pagamento. Infine, l'appellante afferma che, benché l'importo debitorio indicato nel “saldo-conto prodotto ai sensi dell'art. 50 t.u.b. e datato 11.01.2019” sia quello su cui poi è stato effettivamente basato il decreto ingiuntivo opposto, nondimeno, il Tribunale ha ritenuto il medesimo saldo-conto “inidoneo ai fini della concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio”, affermandone il carattere non analitico. La pretesa creditoria, pertanto, non sarebbe mai stata indicata e provata con certezza nel suo quantum. Aggiunge, inoltre, l'appellante che, anche in caso di rigetto del presente motivo, si dovrà tener conto della somma di euro 13.915,30 già riscossa in via esecutiva nelle more del giudizio di opposizione nei confronti della sig.ra Pt_2
§ 5. — L'appello è fondato quanto al primo motivo. Deve premettersi che non è motivo di contestazione tra le parti la qualificazione del presente giudizio quale causa avente ad oggetto “contratti bancari”, e quindi soggetta, ai sensi dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 28/2010, al tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità del giudizio. La suddetta qualificazione risulta operata dallo stesso giudice di primo grado, nella parte di motivazione in cui, richiamando l'art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010, ha ritenuto non tempestiva l'eccezione sollevata dall'opponente. Va confermato quanto ritenuto da questa Corte in sede di concessione di sospensiva, ossia che, celebrata la prima udienza in data 23.1.2020, in esito alla quale il giudice si è riservato, la prima udienza successiva al provvedimento riservato sulla concessione della provvisoria esecuzione e sull'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., adottato dal Tribunale con ordinanza del 27.1.2020, è stata quella del 20.1.2021, cartolarizzata, rispetto alla quale gli opponenti hanno depositato note autorizzate in data 19.1.2021 contenenti l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Tale eccezione deve ritenersi tempestiva. Infatti, ai sensi degli artt. 5 co. 1 bis e 4 del decreto d.lgs. 04.03.2010 n. 28, la “prima udienza”, nel rito monitorio, va individuata in quella successiva all'udienza in cui il giudicante ha assunto i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
14 Deve pertanto ritenersi errata la motivazione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la decadenza dell'opponente dall'eccezione, perché proposta dopo la prima udienza. Infatti il primo giudice non ha dato applicazione al disposto di cui al citato decreto legislativo, laddove all'art. 5 comma 6 prevede: “6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis”. Nel caso in questione, alla prima udienza in data 23.1.2020, a fronte della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. avanzata dalla banca opposta già in comparsa di costituzione e risposta, si è riservato ed ha provveduto con l'ordinanza in data 27.1.2020 sulla sospensiva;
tuttavia, disattendendo il disposto di cui all'art. 5 bis del citato decreto, secondo il quale: “il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”, il primo giudice ha omesso di disporre il rinvio successivo all'esperimento della mediazione, ma ha invece concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, che ha contestato la tardività dell'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dall'opponente, deve invece ritenersi che l'eccezione sia stata tempestivamente invece sollevata dagli opponenti attraverso le note scritte depositate del 19.1.2021 per l'udienza immediatamente successiva al provvedimento sulla provvisoria esecuzione, ossia a quella del 20.1.2021; invero ai sensi dell'art. 5 comma 2 è disposto che:
“L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, mentre secondo l'appellata, nel caso in questione l'eccezione doveva sollevarsi entro la prima difesa, e quindi, esclusa la prima udienza nella quale il giudice si è riservato sulla provvisoria esecuzione, entro la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. depositata nei termini decorrenti dall'ordinanza in data 27.1.2020. Tuttavia questa interpretazione non appare corretta, in quanto a norma delle disposizioni del decreto legislativo sopra citato, il riferimento al termine di decadenza è all'udienza, e non alla difesa, e, dunque,
15 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'udienza entro la quale va proposta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione non può essere che quella alla quale il giudice ha rinviato la causa dopo aver provveduto sulla provvisoria esecuzione. Va poi esclusa la fondatezza della tesi dell'appellata secondo la quale, non avendo il Tribunale invitato le parti alla mediazione con assegnazione del termine per la sua introduzione, l'eccezione dell'opponente sarebbe infondata perché non si può imputare all'opposta onerata alcuna inattività al riguardo. Invero, la suddetta tesi non si misura con il dettato normativo secondo il quale, eccepito tempestivamente dall'opponente il mancato esperimento della mediazione alla prima udienza successiva al provvedimento sulla provvisoria esecuzione, il giudizio è improcedibile e tale effetto non può essere posto nel nulla dalla mancata assegnazione del termine per l'introduzione della mediazione da parte del giudice. Quanto poi al rilievo dell'appellata circa la proposizione dell'istanza di rimessione in termini in data 1.3.2021 depositata dall'opposta, sulla quale tuttavia il giudice di primo grado non ha provveduto e ha invece rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, va osservato che l'istanza è da ritenersi tardiva, dovendo la stessa essere proposta non oltre la precedente udienza del 20.1.2021, ossia quella immediatamente successiva all'ordinanza sulla provvisoria esecuzione del d.i. Osserva peraltro la Corte che neppure era necessaria la rimessione in termini da parte del Tribunale: invero, a seguito della sentenza delle SS.UU. n. 19596/2020 del 18.9.2020 era ormai stabilito il principio secondo il quale: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Pertanto la parte opposta, odierna appellata, ben poteva, prima dell'udienza del 20.1.2021, promuovere la procedura di mediazione. Né vale il rilievo secondo il quale l'istanza di remissione in termini era ampiamente giustificata dalla considerazione che il termine per attivare il procedimento di mediazione sarebbe spirato
16 in data 07/02/2020 (se il G.I. avesse concesso il termine di 15 giorni dall'udienza di discussione sulla provvisoria esecuzione, tenuta in data 23/01/2020). La S.C. ha infatti ritenuto che l'inosservanza del termine anzidetto non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio: La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo. Cass. n. 32454 del 13/12/2024. Nel caso in questione, poi, neppure veniva in rilievo il superamento del termine di quindici giorni, atteso che, come si è visto, il giudice di primo grado ha provveduto con l'ordinanza del 27.1.2020 sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., ma ha disatteso il disposto dell'art. 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, omettendo di fissare l'udienza successiva allo scadere del termine di durata del procedimento di mediazione. Pertanto, come si è detto, dalla pubblicazione della sentenza delle S.U. in data 18.9.2020 fino all'udienza successiva del 20.1.2021, la parte opposta ben poteva esperire il tentativo di mediazione.
In conclusione, il primo motivo va accolto, e di conseguenza, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio e va revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di . Parte_1
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti. Alla parziale riforma della sentenza impugnata segue una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado rispetto all'odierno appellante . Parte_1
Esse seguono la soccombenza dell'odierna appellata e si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA.
17 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellata. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di;
Parte_1
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA;
3. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14.07.2025. Il presidente estensore
18
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Luca Mangiavacchi PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(P. IVA: ,
[...] P.IVA_1 con l'avvocato Maurizio Ramundo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7246/2023 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «conclusioni per parte opponente: come rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio da ritenersi integrate dalla preliminare domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente totale revoca dell'avversa ingiunzione di pagamento, ritualmente formulata all'udienza del 20.01.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 28/2010. Si rappresenta, altresì, che controparte ha già ottenuto l'assegnazione della somma complessiva di € 13.915,30 giusta ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di
1 Velletri in data 23.11.2021, a definizione della procedura esecutiva recante n. 1171/2020 R.G.
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e/o comunque disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza dei presupposti ai fini della sua emissione e conseguente violazione degli artt. 633 e ss., c.p.c., per tutti i motivi esposti nei paragrafi I) e II) del presente atto e, per l'effetto, privare la predetta ingiunzione di pagamento di ogni suo giuridico effetto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel paragrafo I) del presente atto, l'inefficacia della risoluzione contrattuale e conseguente decadenza dal beneficio del termine intimata dalla convenuta agli odierni opponenti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento con ogni conseguente effetto, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della stessa, disponendone l'integrale rigetto;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti nei paragrafi I) e II) del presente atto, l'assoluta indeterminatezza del petitum di cui al ricorso monitorio in violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento con ogni conseguente effetto, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della stessa;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata dalla convenuta, per mancato assolvimento all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. sulla stessa gravante;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel paragrafo I) del presente atto, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., l'illegittima applicazione da parte della Banca opposta di interessi usurari in dipendenza del contratto per cui è giudizio, in violazione della L. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo n. 015/703037;
- accertare e dichiarare, per i tutti motivi indicati nel paragrafo III), lett. a), b), c) e d) del presente atto, la nullità del contratto di mutuo n. 015/703037, per violazione dell'art. 117 T.U.B., nonché degli artt. 1283, 1284, 1346, c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata dalla convenuta, ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare previo ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero art. 117, comma 7, T.U.B.;
2 - accertare e dichiarare, ex art. 1418 c.c., la nullità assoluta della fideiussione prestata dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1 in data 16.09.2016 a garanzia delle obbligazioni assunte
[...] dalla debitrice principale per i motivi indicati Parte_3 nel paragrafo V) del presente atto, ovvero, in ogni caso e in subordine, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del medesimo contratto, per l'effetto, dichiarando i predetti fideiussori liberi da ogni vincolo e/o obbligazione eventualmente insorti nei confronti dell'opposta;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta decadenza della Banca opposta dal diritto all'esercizio dell'azione volta a ottenere il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo telematico n. 4483/2019 e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo nei confronti del Sigg.ri
e Parte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel paragrafo VI) del presente atto, la contrarietà ai canoni della buona fede e correttezza della condotta della Banca opposta con la quale ha inteso condizionare l'erogazione del mutuo n. 015/703037 al previo rilascio, da parte della mutuataria, di una cambiale c.d. “in bianco”, per l'effetto, condannando la Banca convenuta alla restituzione del titolo ovvero a fornire prova della sua distruzione;
- in ogni caso, dichiarare nullo/inefficace, ovvero annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, privandolo di ogni giuridico effetto nei confronti di tutti gli opponenti, previo integrale rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, qualora dispiegata da controparte. Con piena vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge. conclusioni per parte opposta: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese competenze e onorari. Il decreto ingiuntivo opposto, n. 4483/2019 del 24.02.2019 (6434/2019 R.G.) , recante ingiunzione al pagamento della somma di Euro 53.570,79, oltre interessi successivi al tasso attuale del 3,69% salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, emesso in favore di
[...]
nei confronti di quale Controparte_1 Parte_3 debitore principale e dei sigg. e , quali Parte_1 Parte_2 garanti , ha per oggetto il saldo del mutuo chirografario n. 015/703037 del 16.09.2016, di € 60.000,00. Hanno proposto opposizione gli ingiunti, sulla base dei seguenti motivi:
3 mancata ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
carenza di prova per l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB, per la mancata produzione degli estratti conto, per la impossibilità di evincere quali sarebbero le rate impagate e, quanto agli interessi, quale parte della somma ingiunta debba imputarsi a interessi già maturati e quale a debito residuo per sorte capitale;
illegittima richiesta di tassi moratori sommati a quelli corrispettivi;
ingiustificatezza ed indeterminatezza degli interessi richiesti “al tasso attuale del 3,69%, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura”; difformità dell'ISC dichiarato in contratto rispetto al tasso effettivo e mancata inclusione nell'ISC dei costi di adesione al CONFIDI e della commissione percepita dalla mutuante per consentire l'accesso della a tale meccanismo di Parte_3 finanziamento;
indeterminatezza del tasso corrispettivo, parametrato all'EURIBOR, e del piano di ammortamento, ed illegittimità del parametro per violazione dell'art 2, L. n. 287/1990; indeterminatezza ed anatocismo insiti nel sistema di ammortamento “alla francese”; nullità della fideiussione perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990; decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c. La banca opposta preliminarmente ha eccepito la tardività della opposizione proposta dalla e nel merito ha Pt_2 contestato, richiamando la documentazione prodotta nel fascicolo di parte, la fondatezza dell'opposizione. Il giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata la tardività dell'opposizione della , ha dichiarato Pt_2 provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei soli confronti di questa, e ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito, disattesa la richiesta di CTU proposta da parte opponente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
4 condanna gli opponenti in solido a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 6000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Rilievi preliminari «La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata sollevata dagli opponenti e eccezione di nullità Pt_2 Pt_1 della fideiussione congiuntamente sottoscritta datata 16.09.16, perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzate imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022). Preliminarmente si deve rilevare la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della mediazione, proposta da parte opponente solo dopo la prima udienza, nella quale entrambe le parti si erano limitate a formulare le proprie richieste sulla provvisoria esecutività ed a richiedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; infatti l'improcedibilità' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5 comma 1 bis D. L. vo 4 marzo 2010, n. 28). Sempre in via preliminare si devono rilevare la pacifica tardività dell'opposizione proposta dalla sig.ra – essendole stato notificato per Pt_2 compiuta giacenza il decreto ingiuntivo il 24/03/19 ed avendo essa notificato l'opposizione il 17/05/19 – e l'impossibilità della sua conversione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., richiesta dalla parte;
conversione che, a prescindere dalla sua astratta ammissibilità, è in ogni caso preclusa dalla mancata deduzione di alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti». Eccezione di nullità della fideiussione «Nel merito, la causa ha per oggetto il mutuo chirografario n.
015/703037, denominato “CONTRATTO FINANZIAMENTO IMPRESE A TASSO VARIABILE TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA FIDI, concluso da con di in data Pt_3 Controparte_1 CP_1
16.09.2016, di € 60.000,00 da restituirsi mediante pagamento di 59 rate mensili posticipate, parametrato all'Euribor 6 mesi lettera base 360 tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2,1 punti percentuali, assistito da fideiussione specifica in pari data fino alla concorrenza dell'importo di € 72.000,00 sottoscritta dai sigg. e Pt_2 Pt_1 È logicamente prioritaria, rispetto alla posizione dell'opponente Pt_1 l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata sulla base del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90). Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità
5 Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza). L'eccezione è infondata. Invero l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Ciò significa che solo rispetto ad una fideiussione avente questi caratteri e così qualificata si può invocare la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità. Diversamente, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento e quindi non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. Ne consegue che in merito a queste ultime non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005. Trattandosi nel caso in esame di fideiussione specifica, l'opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'applicazione uniforme, anche con riferimento alla stipulazione di fideiussioni ordinarie, sulla base di una intesa fra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza, del medesimo schema negoziale. In sostanza il principio di diritto posto dalla sentenza delle Sezioni Unite è radicalmente inapplicabile alla fattispecie in esame ed il giudizio sull'eccezione di estinzione ex art 1957 c.c. della fideiussione deve tenere conto della deroga convenuta dalle parti, che è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedendosi la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007), peraltro presente nel documento prodotto in atti. Si deve dunque concludere per la piena validità e per la persistente efficacia della fideiussione prestata dal sig. . Pt_1 Merito dell'opposizione – onere della prova
6 «Nel merito del rapporto garantito e delle censure sollevate con l'opposizione, si osserva quanto segue. Il contratto di mutuo all'art. 8 espressamente onera la banca di eseguire una preventiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o telegramma al mutuatario ed ai garanti presso il domicilio eletto, e la banca ha documentato le comunicazioni eseguite nei confronti del e Pt_1 della società al domicilio indicato nei contratti, che hanno avuto esito negativo. Trova dunque applicazione il principio generale secondo il quale in materia di decadenza dal beneficio del termine, come in materia di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. e la possibilità di esigere immediatamente la prestazione non presuppongono una manifestazione di volontà precedente alla lite, ma possono essere manifestate con lo stesso atto di citazione o col ricorso per ingiunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24330 del 18/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005). Parte opposta ha prodotto il contratto e l'estratto conto, due distinte intimazioni di pagamento, da cui si evincono il capitale erogato, il piano di pagamento rateale, le rate scadute ed insolute, gli importi addebitati a titolo di interessi;
l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e pertanto è inconferente il richiamo dell'art. 50 TUB, ed è carico del convenuto l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti. In materia di usura la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). Alla luce di questi criteri la relativa censura risulta carente, prima ancora che di prova, di idonea allegazione». Anatocismo «Il contratto di mutuo prevede che su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto e non pagata siano corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria a favore della banca e che tali interessi non sono suscettibili di capitalizzazione periodica.
7 Parte attrice assume che la disposizione, prevedendo la maturazione degli interessi sull'intero importo della rata, compresa la quota interessi, realizzi un fenomeno anatocisitico al di fuori dei casi consentiti. Infatti si verte in ipotesi di mutuo ad ammortamento, nel quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni, di capitale ed interessi. Questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, ed in effetti la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, poiché il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengano compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento ne' vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 06/05/1977; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 06/12/1974). Ma l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute è espressamente autorizzata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000: “1.Nelle operazioni di finanziamento per le quali previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.” Secondo il principio stabilito dalla recente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile. Tale assunto è anche confermato dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori
8 hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2014 n. 3968). In conclusione, la misura del tasso d'interesse in questione risulta pienamente determinabile e validamente approvata per iscritto, ai sensi degli artt. 117 TUB, 1284, terzo comma, e 1346 c.c. Pare appena il caso di aggiungere che necessariamente, trattandosi di mutuo a tasso variabile, la quota interessi delle rate non può essere indicata nel contratto ma deve essere determinata in base al parametro ad ogni scadenza, e che necessariamente il piano di ammortamento allegato deve fare riferimento al tasso determinato al momento della stipula, ed è quindi soggetto a successive variazioni, senza che questo possa comportare indeterminatezza dell'oggetto del contratto. L'ipotesi di manipolazione dell'indice Euribor in virtù di un accordo di cartello fra le maggiori banche europee è solo genericamente richiamata, non trova riscontro in atti né tanto meno risulta che tra tali banche sia ricompresa la banca convenuta. In ogni caso si deve osservare che essa non inciderebbe né sulla determinatezza né sulla validità della clausola, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo ed alla sfera di controllo delle parti. Del resto l'EURIBOR, anche se certamente agganciato a determinazioni assunte da un complesso di istituti di credito, prevede un coinvolgimento così ampio di banche e con finalità tanto divergenti dall'erogazione dei mutui da escludere, in difetto di serie argomentazioni di segno opposto, un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto di credito;
l'indicizzazione all'EURIBOR del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si profila piuttosto come mero criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari. Le contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese fanno riferimento sia alla violazione del divieto di anatocismo sia alla violazione delle regole di trasparenza. In sintesi parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non accettato dal cliente, dipendente dalla scelta del regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato. Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota- interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
9 5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
10 In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. E' evidente dunque che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). Concludendo sul punto si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo». Decisione «Parte opposta ha provato, depositando sin dalla fase monitoria il contratto, il piano di ammortamento, le diffide al pagamento nonché l'estratto conto certificati ex art. 50 del D.Lgs. 358/93 del mutuo, il proprio credito. Le contestazioni di parte opponente invece sono risultate infondate. Alla genericità o al difetto di prova di tali contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Pertanto l'opposizione proposta da deve essere Parte_2 dichiarata inammissibile e le opposizioni proposte da e Parte_1 Pt_3 rigettate».
[...] Spese «Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”, in riforma della sentenza n. 7246/2023 emessa in data 23.03.2023, e pubblicata in data 08.05.2023, dal Tribunale di Roma, Sezione XVII (Tribunale delle imprese), non notificata, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata: a) in rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato previo esperimento, da parte dell' , del Pt_4 procedimento di mediazione;
b) ulteriormente in rito, accertare il difetto dei presupposti per l'azione monitoria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa;
c) nel merito, rigettare la pretesa creditoria dell' Pt_4 perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
d) ulteriormente nel merito, in ipotesi di accoglimento della suddetta pretesa creditoria, rideterminarne il quantum in considerazione dell'importo di euro 13.915,30 già percepito dall' in executivis nei confronti della Sig.ra . Pt_4 Pt_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
La di ha resistito al Controparte_1 CP_1 gravame ed ha chiesto:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare respingere la richiesta di sospensione delle esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Pt_1 perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato previo esperimento, da parte dell , del Pt_4 procedimento di mediazione. La parte appellante censura la parte della sentenza di prime cure in cui il Giudice ha respinto l'eccezione, sollevata dall'odierno appellante stesso, relativa all'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione.
12 Rileva a tal proposito l'appellante che, alla luce della scansione temporale degli eventi processuali, il Tribunale
“avrebbe dovuto correttamente applicare le disposizioni dell'art. 5 d.lgs. 04.03.2010 n. 28” e, in particolare, la deroga prevista per il rito monitorio dal comma 4, in eccezione alla regola generale di cui al comma 1 bis. Sulla base della corretta applicazione di tali disposizioni, sostiene l'appellante, la “prima udienza” non andava identificata, come ha invece fatto il Giudice di prime cure, con
“quella celebrata in data 23.01.2020”, bensì “in quella successiva all'udienza dove il giudicante ha assunto i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo”, e quindi, nel caso di specie, con l'udienza tenutasi il giorno 20.01.2021. Conseguentemente, afferma l'appellante, l'eccezione di improcedibilità contenuta nelle note dallo stesso depositate in data 19.01.2021 non era dunque tardiva e doveva comportare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione.
2. Difetto di certezza e liquidità del credito vantato dall'Istituto. In secondo luogo, l'appellante censura la valutazione, che afferma viziata e contraddittoria, operata dal Tribunale in merito alle prove documentali offerte dalla controparte. Lamenta la parte che la documentazione sulla base della quale il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della Banca, abbia invero un contenuto “fuorviante ed equivoco”. Segnatamente, in primo luogo, in merito alle due intimazioni di pagamento la parte rileva che, con la prima, l' ha azionato la clausola risolutiva espressa, estinguendo Pt_4 così il rapporto negoziale e facendo nascere la diversa obbligazione restitutoria per il solo capitale residuo finanziato;
con la seconda intimazione, l' ha poi nuovamente dichiarato di Pt_4 avvalersi della clausola risolutiva espressa, pur avendo già precedentemente risolto il contratto. Nonostante ciò, l'appellante riporta che la controparte avrebbe comunque “continuato indebitamente a far decorrere il relativo piano di ammortamento, sebbene questo avesse dovuto ritenersi privo di effetti a seguito dell'estinzione del rapporto negoziale”. Secondariamente, la parte appellante riscontra un'incongruenza in merito alla quantificazione del debito societario anche nel piano di rientro formulato dalla Banca, in cui
“emergono perfino due importi distinti contrassegnati come
13 capitale residuo da restituire”, comunque difformi da quelli contenuti nelle menzionate intimazioni di pagamento. Infine, l'appellante afferma che, benché l'importo debitorio indicato nel “saldo-conto prodotto ai sensi dell'art. 50 t.u.b. e datato 11.01.2019” sia quello su cui poi è stato effettivamente basato il decreto ingiuntivo opposto, nondimeno, il Tribunale ha ritenuto il medesimo saldo-conto “inidoneo ai fini della concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio”, affermandone il carattere non analitico. La pretesa creditoria, pertanto, non sarebbe mai stata indicata e provata con certezza nel suo quantum. Aggiunge, inoltre, l'appellante che, anche in caso di rigetto del presente motivo, si dovrà tener conto della somma di euro 13.915,30 già riscossa in via esecutiva nelle more del giudizio di opposizione nei confronti della sig.ra Pt_2
§ 5. — L'appello è fondato quanto al primo motivo. Deve premettersi che non è motivo di contestazione tra le parti la qualificazione del presente giudizio quale causa avente ad oggetto “contratti bancari”, e quindi soggetta, ai sensi dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 28/2010, al tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità del giudizio. La suddetta qualificazione risulta operata dallo stesso giudice di primo grado, nella parte di motivazione in cui, richiamando l'art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010, ha ritenuto non tempestiva l'eccezione sollevata dall'opponente. Va confermato quanto ritenuto da questa Corte in sede di concessione di sospensiva, ossia che, celebrata la prima udienza in data 23.1.2020, in esito alla quale il giudice si è riservato, la prima udienza successiva al provvedimento riservato sulla concessione della provvisoria esecuzione e sull'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., adottato dal Tribunale con ordinanza del 27.1.2020, è stata quella del 20.1.2021, cartolarizzata, rispetto alla quale gli opponenti hanno depositato note autorizzate in data 19.1.2021 contenenti l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Tale eccezione deve ritenersi tempestiva. Infatti, ai sensi degli artt. 5 co. 1 bis e 4 del decreto d.lgs. 04.03.2010 n. 28, la “prima udienza”, nel rito monitorio, va individuata in quella successiva all'udienza in cui il giudicante ha assunto i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
14 Deve pertanto ritenersi errata la motivazione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la decadenza dell'opponente dall'eccezione, perché proposta dopo la prima udienza. Infatti il primo giudice non ha dato applicazione al disposto di cui al citato decreto legislativo, laddove all'art. 5 comma 6 prevede: “6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis”. Nel caso in questione, alla prima udienza in data 23.1.2020, a fronte della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. avanzata dalla banca opposta già in comparsa di costituzione e risposta, si è riservato ed ha provveduto con l'ordinanza in data 27.1.2020 sulla sospensiva;
tuttavia, disattendendo il disposto di cui all'art. 5 bis del citato decreto, secondo il quale: “il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”, il primo giudice ha omesso di disporre il rinvio successivo all'esperimento della mediazione, ma ha invece concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, che ha contestato la tardività dell'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dall'opponente, deve invece ritenersi che l'eccezione sia stata tempestivamente invece sollevata dagli opponenti attraverso le note scritte depositate del 19.1.2021 per l'udienza immediatamente successiva al provvedimento sulla provvisoria esecuzione, ossia a quella del 20.1.2021; invero ai sensi dell'art. 5 comma 2 è disposto che:
“L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, mentre secondo l'appellata, nel caso in questione l'eccezione doveva sollevarsi entro la prima difesa, e quindi, esclusa la prima udienza nella quale il giudice si è riservato sulla provvisoria esecuzione, entro la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. depositata nei termini decorrenti dall'ordinanza in data 27.1.2020. Tuttavia questa interpretazione non appare corretta, in quanto a norma delle disposizioni del decreto legislativo sopra citato, il riferimento al termine di decadenza è all'udienza, e non alla difesa, e, dunque,
15 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'udienza entro la quale va proposta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione non può essere che quella alla quale il giudice ha rinviato la causa dopo aver provveduto sulla provvisoria esecuzione. Va poi esclusa la fondatezza della tesi dell'appellata secondo la quale, non avendo il Tribunale invitato le parti alla mediazione con assegnazione del termine per la sua introduzione, l'eccezione dell'opponente sarebbe infondata perché non si può imputare all'opposta onerata alcuna inattività al riguardo. Invero, la suddetta tesi non si misura con il dettato normativo secondo il quale, eccepito tempestivamente dall'opponente il mancato esperimento della mediazione alla prima udienza successiva al provvedimento sulla provvisoria esecuzione, il giudizio è improcedibile e tale effetto non può essere posto nel nulla dalla mancata assegnazione del termine per l'introduzione della mediazione da parte del giudice. Quanto poi al rilievo dell'appellata circa la proposizione dell'istanza di rimessione in termini in data 1.3.2021 depositata dall'opposta, sulla quale tuttavia il giudice di primo grado non ha provveduto e ha invece rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, va osservato che l'istanza è da ritenersi tardiva, dovendo la stessa essere proposta non oltre la precedente udienza del 20.1.2021, ossia quella immediatamente successiva all'ordinanza sulla provvisoria esecuzione del d.i. Osserva peraltro la Corte che neppure era necessaria la rimessione in termini da parte del Tribunale: invero, a seguito della sentenza delle SS.UU. n. 19596/2020 del 18.9.2020 era ormai stabilito il principio secondo il quale: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Pertanto la parte opposta, odierna appellata, ben poteva, prima dell'udienza del 20.1.2021, promuovere la procedura di mediazione. Né vale il rilievo secondo il quale l'istanza di remissione in termini era ampiamente giustificata dalla considerazione che il termine per attivare il procedimento di mediazione sarebbe spirato
16 in data 07/02/2020 (se il G.I. avesse concesso il termine di 15 giorni dall'udienza di discussione sulla provvisoria esecuzione, tenuta in data 23/01/2020). La S.C. ha infatti ritenuto che l'inosservanza del termine anzidetto non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio: La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo. Cass. n. 32454 del 13/12/2024. Nel caso in questione, poi, neppure veniva in rilievo il superamento del termine di quindici giorni, atteso che, come si è visto, il giudice di primo grado ha provveduto con l'ordinanza del 27.1.2020 sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., ma ha disatteso il disposto dell'art. 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, omettendo di fissare l'udienza successiva allo scadere del termine di durata del procedimento di mediazione. Pertanto, come si è detto, dalla pubblicazione della sentenza delle S.U. in data 18.9.2020 fino all'udienza successiva del 20.1.2021, la parte opposta ben poteva esperire il tentativo di mediazione.
In conclusione, il primo motivo va accolto, e di conseguenza, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio e va revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di . Parte_1
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti. Alla parziale riforma della sentenza impugnata segue una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado rispetto all'odierno appellante . Parte_1
Esse seguono la soccombenza dell'odierna appellata e si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA.
17 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellata. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di;
Parte_1
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, Iva e CPA;
3. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14.07.2025. Il presidente estensore
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