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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1738/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1738/2023 con OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO
[...] P.IVA_3
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 660/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 01/08/2023.
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e dato atto che, nelle more del presente procedimento, l'odierna attrice è stata ammessa alla conversione, nella Proc. 56/2022 RGEI, Trib. Siena, fondata sul titolo esecutivo impugnato, • nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, previo recepimento delle domande svolte in primo grado, e tenuto conto della fondatezza dei motivi di impugna- zione, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o confermarne la revoca
[...] pronunciata dal Giudice di prime cure;
• per l'effetto, dichiarare tenuta la Sig.ra
[...]
a pagare alla convenuta la minor somma, rispetto a quella ingiunta dalla Parte_2
Banca MPS spa, di Euro 114.594,10, come già rideterminata dal Giudice di prime cure, oltre interessi solo con decorrenza dall'emissione della sentenza di primo grado e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e comunque senza maggiorazione di interessi con decorrenza dal mutuo, sino al saldo;
• per ulteriore effetto condannare la convenu- ta all'integrale pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio, da distrar- si e liquidarsi, in base ai parametri vigenti e, ove ritenuto, con applicazione dell'au- mento percentuale, per la manifesta fondatezza dell'opposizione, in favore del sotto- scritto procuratore, dichiaratosi antistatario, dichiarazione che rinnova in questa se- de;
• altresì condannare la convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., sussistendone i presupposti, per tutti i motivi descritti in premessa, da li- quidarsi in via equitativa dalla Corte, in favore di ” Parte_1
2 Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per i motivi di cui in narrativa, nel merito, respingere l'appello e tutte le do- mande con esso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate per i motivi di cui in narrativa, confermando, per l'effetto, la sentenza del Tri- bunale di Siena n. 660/2023 depositata in Cancelleria in data 01.08.2023. In ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento integrale di spese e competenze professio- nali del presente giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 364/2021 del Tribuna- Parte_1 le di Siena con il quale le era ingiunto il pagamento di € 159.981,15, oltre interessi e spe- se a uale residuo dovuto per il contratto di mutuo Controparte_1 fondiario in data 16 aprile 2010, rilevando ed eccependo:
- che il mutuo fondiario era stato dichiarato nullo per violazione del limite di finan- ziabilità ex art. 38 TUB con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 202/2021, passata in giudicato;
- l'indeterminatezza del credito e l'insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'illegittimità del piano di ammortamento;
- che non era stata scomputato l'importo dovuto dalla banca a titolo di spese legali, quali liquidate nella precedente sentenza 202/2021.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Siena con sentenza n. 660/2023 pubblicata il 01/08/2023 così statuiva:
“accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
condanna a Parte_1 pagare a la somma di € 114.594,10, oltre inte- Controparte_4 ressi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
compensa per metà le spese di
3 lite e, per l'effetto, condanna altresì a rimborsare a Parte_1 [...] metà delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero Controparte_4
- in € 406,50 per spese ed € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_4
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento delle somme derivanti da un contratto di mutuo fondiario, già dichiarato nullo. […]
Sotto questo profilo, si deve considerare che, una volta dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, senza conversione in un ordinario contratto di mutuo ipotecario, viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patri- moniali e, pertanto, si verifica una situazione di indebito oggettivo di cui agli artt. 2033
e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2993). […]
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, è pacifico e documentalmente provato che, per come risultante dal contratto di mutuo dichiarato nullo, la ha conse- CP_4 gnato alla la somma di € 155.832,78. Essendo venuta meno la causa che giusti-
Pt_1 ficava il versamento di tale somma, e salva ogni valutazione sulla correttezza della sua determinazione al momento della stipulazione del contratto di mutuo - questione su cui si avrà modo di soffermarsi infra -, la è tenuta alla sua restituzione, ovviamen-
Pt_1 te previa detrazione delle somme già rimborsate prima della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. […] con riferimento alle somme già corrisposte dalla in esecuzione del contrat-
Pt_1 to di mutuo poi dichiarato nullo, dal prospetto prodotto dalla Banca (doc. 19 fasc.opposta) risulta che la ha versato l'importo di € 21.097,70.
Pt_1
La non ha specificamente contestato tale affermazione, essendosi limitata Pt_1 ad effettuare una simulazione delle somme che avrebbe dovuto versare, ma senza indi- care, né tantomeno provare, le somme effettivamente versate.
La medesima ha invece eccepito in compensazione il proprio credito per le Pt_1 spese legali liquidate dal Giudice nella sentenza n. 202/2021 (doc. 1 fasc.opponenti; doc. 10 fasc.opposta), per complessivi € € 20.140,98, come riconosciuti dalla stessa
4 nel precetto intimato sulla base dell'ordinanza con cui è stata concessa la prov- CP_4 visoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Anche tale somma deve essere dunque detrat- ta dall'importo complessivamente dovuto In conclusione, quindi l'importo dovuto a ti- tolo di capitale è pari ad € 155.832,78 - € 21.097,70 - € 20.140,98 = € 114.594,10.
L'opposizione a decreto ingiuntivo risulta pertanto parzialmente fondata;
quindi, con- siderato che l'importo riconosciuto come dovuto è inferiore a quello indicato nel decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato […]
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi al tasso legale […] in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 comma
2° c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del paga- mento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conse- guirla (cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, per come risultante dall'atto di citazione in opposizione a precetto della (doc. 4 fasc.opposta), il superamento del limite di finanziabilità, Pt_1 che ha costituito la causa della dichiarazione di nullità del mutuo stipulato con
[...]
emergeva già dalla stima effettuata dal tecnico della Controparte_4
, il quale aveva ritenuto che l'immobile ipotecato avesse un valore di € CP_4
172.500,00, a cui corrispondeva un limite massimo di finanziabilità di € 138.000,00 inferiore all'importo finanziato di € 155.832,78. Ne deriva che la era a cono- Pt_1 scenza dell'illegittimità del mutuo sin dalla sua stipulazione e, dunque, versava in con- dizioni di “mala fede”.
Conseguentemente, sulla somma da restituire devono essere applicati gli interes- si, al tasso legale, dalla data del pagamento, ovvero dal 16.4.2010, giorno della stipula- zione del contratto di mutuo poi dichiarato nullo”.
L'appello.
5 2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza grava- Parte_1 ta errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in riferimento al cpv.1) del- la ricostruzione operata dalla sentenza gravata: il giudice di prime cure ha errato dando per scontata la nullità del mutuo, e pronunciandosi sulle conseguenze della stessa, senza considerare che tale aspetto non ha costituito oggetto della domanda della CP_4
2) motivazione illogica e contraddittoria, in relazione al cpv.2) della ricostruzione: mancata valorizzazione dell'invalidità di una pretesa, non suffragata dai reali documenti giustificativi e non provata e determinata nella sua consistenza, rivelatasi notevolmente superiore al richiesto;
3) erronea applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, in relazione al cpv.3) della ricostruzione: il giudice ha erroneamente ritenuto che il giudizio di primo grado avesse ad oggetto una domanda di ripetizione dell'indebito;
4) ultra petizione, e violazione del “ne bis in idem” in relazione al cpv.6) della rico- struzione: il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la ha domandato il ricono- CP_4 scimento degli interessi, con decorrenza dal mutuo, solo in conclusionale, di talché la domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, non può costituire oggetto di pronuncia;
5) motivazione illogica ed incoerente, in relazione al cpv.) 5 della ricostruzione: è infatti pacifico che sia stata la ad aver eccepito la compensazione tra il rispettivo CP_4 credito e le spese legali liquidate nella sentenza n. 202/2021;
6) motivazione gravemente e manifestamente illogica, ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione al cpv.7) della ricostruzione: il Giudice ha deciso la rego- lamentazione delle spese di lite, in aperta contraddizione con le circostanze del caso con- creto e con le emergenze processuali;
7) omessa motivazione sulla lite temeraria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. imaneva contumace;
si costituiva in giudizio Controparte_1
quale cessionaria del credito, che contestava le censure mosse da Controparte_2
6 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla decorrenza degli interessi.
3. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, i primi tre motivi
(“1) omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in riferimento al cpv.1) della ricostruzione operata dalla sentenza gravata: il giudice di prime cure ha errato dando per scontata la nullità del mutuo, e pronunciandosi sulle conseguenze della stessa, sen- za considerare che tale aspetto non ha costituito oggetto della domanda del-la ; CP_4
2) motivazione illogica e contraddittoria, in relazione al cpv.2) della ricostruzione: mancata valorizzazione dell'invalidità di una pretesa, non suffragata dai reali docu- menti giustificativi e non provata e determinata nella sua consistenza, rivelatasi note- volmente superiore al richiesto;
3) erronea applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, in relazione al cpv.3) della ricostruzione: il giudice ha erroneamente ritenuto che il giudizio di primo grado avesse ad oggetto una domanda di ripetizione dell'inde- bito”).
I motivi sono infondati.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, pur non essendo richiamata la sentenza che ave- va dichiarato la nullità del mutuo per ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, le somme richieste erano quantificate con riferimento alla restituzione dell'importo capitale;
anche nell'allegata certificazione ex art. 50 TUB le rate residue do- vute erano computate unicamente con riferimento alla quota capitale.
La causa petendi è stata poi ulteriormente specificata nella comparsa di costituzio- ne nel giudizio di opposizione (“è evidente che il mutuo fondiario alla base del decreto ingiuntivo, seppur dichiarato nullo per il superamento del limite di finanziabilità, può, anzi, deve essere considerato alla stregua di un contratto chirografario o di un atto di
7 riconoscimento di debito;
la ha ricevuto le somme mutuate, le ha ricevute di- Pt_1 nanzi ad un Notaio per atto pubblico, ne ha rilasciato quietanza e tali atti sono più che sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. […] L'azione residuale della ripetizione dell'indebito è appunto residuale rispetto alle ordinarie azioni. La richiesta di decreto ingiuntivo è assolutamente legittima […] Il fatto che lo stesso sia provviso- riamente esecutivo è solo ed esclusivamente poiché è pacifico che le somme siano state erogate dinanzi ad un Pubblico Ufficiale, utilizzate e soprattutto mai restituite”).
4. Parimenti infondato è il quinto motivo (“motivazione illogica ed incoerente, in relazione al cpv.) 5 della ricostruzione: è infatti pacifico che sia stata la ad aver CP_4 eccepito la compensazione tra il rispettivo credito e le spese legali liquidate nella sen- tenza n. 202/2021”): la banca ben poteva agire per il proprio credito, salva l'eccezione di compensazione fondata sul controcredito per le spese legali del precedente giudizio, co- me poi avvenuto con l'atto di citazione in opposizione;
in ogni caso non vi è contestazio- ne in ordine agli importi detratti dal Tribunale.
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il sesto e settimo motivo (“6) motivazione gravemente e manifestamente illogica, ed erronea applicazio- ne dell'art. 92 c.p.c., in relazione al cpv.7) della ricostruzione: il Giudice ha deciso la re- go-lamentazione delle spese di lite, in aperta contraddizione con le circostanze del caso concreto e con le emergenze processuali;
7) omessa motivazione sulla lite temeraria”).
I motivi sono infondati.
La stessa parte appellante riconosce la debenza di € 114.594,10 oltre interessi (vedi conclusioni atto di appello: “dichiarare tenuta la Sig.ra a pagare a Parte_1
, la minor somma rispetto a quella ingiunta dalla Controparte_4
Banca stessa, di Euro 114.594,10, come già rideterminata dal Giudice di prime cure, ol- tre interessi solo con decorrenza dall'emissione della sentenza di primo grado e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia”).
La condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la totale soccombenza (vedi Cass,
19/10/2020, n.22647: “non può farsi luogo all'applicazione della norma sulla respon- sabilità processuale aggravata quando non sussista la totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”), mentre nella fattispecie la banca è stata comunque
8 riconosciuta creditrice per un importo capitale di € 114.594,10 e la parziale soccombenza reciproca con riconoscimento comunque di un credito consistente della convenuta oppo- sta può giustificare anche la condanna dell'attrice in opposizione al pagamento di parte delle spese di giudizio.
6. Fondato è il quarto motivo (“ultra petizione, e violazione del “ne bis in idem” in relazione al cpv.6) della ricostruzione: il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la ha domandato il riconoscimento degli interessi, con decorrenza dal mutuo, solo CP_4 in conclusionale, di talché la domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, non può costituire oggetto di pronuncia”).
Con il ricorso monitorio (con il quale, come esposto, pur non essendo richiamata la precedente sentenza dichiarativa di nullità del mutuo, era domandata la restituzione dei soli importi capitali) erano richiesti gli “interessi legali dalla data del deposito del pre- sente atto al saldo effettivo”.
Il riconoscimento degli interessi legali sin dalla data di inziale erogazione delle somme rappresenta quindi un ultra petita.
Peraltro, non può neppure condividersi, nel merito, la motivazione della sentenza di primo grado.
E' stato chiarito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della do- manda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridi- ca, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (vedi Cass, 18/11/2016, n.23543; ve- di anche Cass 07/05/2024, n.12362: “la mala fede può ritenersi sussistente solo ove ri- sulti provato che l"accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la cer- tezza di non avere diritto a conseguirlo”).
9 Nella fattispecie l'eventuale consapevolezza in ordine al fatto che la somma mutua- ta superasse l'80% del valore dell'immobile non significa che il mutuatario, all'atto della stipula e ricezione somme, nel 2010, fosse anche consapevole e certo della conseguente nullità del mutuo ex art. 38 TUB in correlazione con la delibera CICR del 22 aprile 1995, nullità peraltro poi esclusa dalle Sezioni Unite (vedi Cass. S.U. del 16 novembre 2022 n.
33719).
In parziale riforma della sentenza gli interessi legali devono quindi farsi decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
E' stato chiarito che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudi- zio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca in- tegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente ri- spetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (vedi Cass
27/08/2020, n.17854).
Nella fattispecie, considerato il riconoscimento comunque all'esito del giudizio di un credito di € 114.594,10, oltre interessi, il limitato accoglimento dell'appello, sussisto- no i motivi per la compensazione parziale delle spese nella misura di tre quinti, i residui due quinti delle spese di entrambi i gradi di giudizio devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di e si liquidano, per tale frazione, per il primo Parte_1 grado in € 3.656,80 (intero € 9.142,00, come da pronunzia di primo grado;
due quinti €
3.656,80) e per il presente giudizio di appello in € 2.960,00 (fase di studio € 2.200,00;
10 fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00; totale € 7.400,00; due quinti:
€ 2.960,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 660/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 01/08/2023,
[...] così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) ridetermina la condanna di in € 114.594,10, oltre interessi al tas- Parte_1 so legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura di tre quinti, le spese di giudi- zio;
condanna a rimborsare i residui due quinti delle spese di lite, che li- Parte_1 quida, per tale frazione, per il primo grado in € 3.656,80 e per il presente giudizio di ap- pello in € 2.960,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA co- me per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1738/2023 con OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO
[...] P.IVA_3
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 660/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 01/08/2023.
CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e dato atto che, nelle more del presente procedimento, l'odierna attrice è stata ammessa alla conversione, nella Proc. 56/2022 RGEI, Trib. Siena, fondata sul titolo esecutivo impugnato, • nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, previo recepimento delle domande svolte in primo grado, e tenuto conto della fondatezza dei motivi di impugna- zione, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o confermarne la revoca
[...] pronunciata dal Giudice di prime cure;
• per l'effetto, dichiarare tenuta la Sig.ra
[...]
a pagare alla convenuta la minor somma, rispetto a quella ingiunta dalla Parte_2
Banca MPS spa, di Euro 114.594,10, come già rideterminata dal Giudice di prime cure, oltre interessi solo con decorrenza dall'emissione della sentenza di primo grado e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e comunque senza maggiorazione di interessi con decorrenza dal mutuo, sino al saldo;
• per ulteriore effetto condannare la convenu- ta all'integrale pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio, da distrar- si e liquidarsi, in base ai parametri vigenti e, ove ritenuto, con applicazione dell'au- mento percentuale, per la manifesta fondatezza dell'opposizione, in favore del sotto- scritto procuratore, dichiaratosi antistatario, dichiarazione che rinnova in questa se- de;
• altresì condannare la convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., sussistendone i presupposti, per tutti i motivi descritti in premessa, da li- quidarsi in via equitativa dalla Corte, in favore di ” Parte_1
2 Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per i motivi di cui in narrativa, nel merito, respingere l'appello e tutte le do- mande con esso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate per i motivi di cui in narrativa, confermando, per l'effetto, la sentenza del Tri- bunale di Siena n. 660/2023 depositata in Cancelleria in data 01.08.2023. In ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento integrale di spese e competenze professio- nali del presente giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 364/2021 del Tribuna- Parte_1 le di Siena con il quale le era ingiunto il pagamento di € 159.981,15, oltre interessi e spe- se a uale residuo dovuto per il contratto di mutuo Controparte_1 fondiario in data 16 aprile 2010, rilevando ed eccependo:
- che il mutuo fondiario era stato dichiarato nullo per violazione del limite di finan- ziabilità ex art. 38 TUB con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 202/2021, passata in giudicato;
- l'indeterminatezza del credito e l'insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'illegittimità del piano di ammortamento;
- che non era stata scomputato l'importo dovuto dalla banca a titolo di spese legali, quali liquidate nella precedente sentenza 202/2021.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Siena con sentenza n. 660/2023 pubblicata il 01/08/2023 così statuiva:
“accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
condanna a Parte_1 pagare a la somma di € 114.594,10, oltre inte- Controparte_4 ressi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
compensa per metà le spese di
3 lite e, per l'effetto, condanna altresì a rimborsare a Parte_1 [...] metà delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero Controparte_4
- in € 406,50 per spese ed € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_4
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento delle somme derivanti da un contratto di mutuo fondiario, già dichiarato nullo. […]
Sotto questo profilo, si deve considerare che, una volta dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, senza conversione in un ordinario contratto di mutuo ipotecario, viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patri- moniali e, pertanto, si verifica una situazione di indebito oggettivo di cui agli artt. 2033
e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2993). […]
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, è pacifico e documentalmente provato che, per come risultante dal contratto di mutuo dichiarato nullo, la ha conse- CP_4 gnato alla la somma di € 155.832,78. Essendo venuta meno la causa che giusti-
Pt_1 ficava il versamento di tale somma, e salva ogni valutazione sulla correttezza della sua determinazione al momento della stipulazione del contratto di mutuo - questione su cui si avrà modo di soffermarsi infra -, la è tenuta alla sua restituzione, ovviamen-
Pt_1 te previa detrazione delle somme già rimborsate prima della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. […] con riferimento alle somme già corrisposte dalla in esecuzione del contrat-
Pt_1 to di mutuo poi dichiarato nullo, dal prospetto prodotto dalla Banca (doc. 19 fasc.opposta) risulta che la ha versato l'importo di € 21.097,70.
Pt_1
La non ha specificamente contestato tale affermazione, essendosi limitata Pt_1 ad effettuare una simulazione delle somme che avrebbe dovuto versare, ma senza indi- care, né tantomeno provare, le somme effettivamente versate.
La medesima ha invece eccepito in compensazione il proprio credito per le Pt_1 spese legali liquidate dal Giudice nella sentenza n. 202/2021 (doc. 1 fasc.opponenti; doc. 10 fasc.opposta), per complessivi € € 20.140,98, come riconosciuti dalla stessa
4 nel precetto intimato sulla base dell'ordinanza con cui è stata concessa la prov- CP_4 visoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Anche tale somma deve essere dunque detrat- ta dall'importo complessivamente dovuto In conclusione, quindi l'importo dovuto a ti- tolo di capitale è pari ad € 155.832,78 - € 21.097,70 - € 20.140,98 = € 114.594,10.
L'opposizione a decreto ingiuntivo risulta pertanto parzialmente fondata;
quindi, con- siderato che l'importo riconosciuto come dovuto è inferiore a quello indicato nel decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato […]
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi al tasso legale […] in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 comma
2° c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del paga- mento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conse- guirla (cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, per come risultante dall'atto di citazione in opposizione a precetto della (doc. 4 fasc.opposta), il superamento del limite di finanziabilità, Pt_1 che ha costituito la causa della dichiarazione di nullità del mutuo stipulato con
[...]
emergeva già dalla stima effettuata dal tecnico della Controparte_4
, il quale aveva ritenuto che l'immobile ipotecato avesse un valore di € CP_4
172.500,00, a cui corrispondeva un limite massimo di finanziabilità di € 138.000,00 inferiore all'importo finanziato di € 155.832,78. Ne deriva che la era a cono- Pt_1 scenza dell'illegittimità del mutuo sin dalla sua stipulazione e, dunque, versava in con- dizioni di “mala fede”.
Conseguentemente, sulla somma da restituire devono essere applicati gli interes- si, al tasso legale, dalla data del pagamento, ovvero dal 16.4.2010, giorno della stipula- zione del contratto di mutuo poi dichiarato nullo”.
L'appello.
5 2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza grava- Parte_1 ta errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in riferimento al cpv.1) del- la ricostruzione operata dalla sentenza gravata: il giudice di prime cure ha errato dando per scontata la nullità del mutuo, e pronunciandosi sulle conseguenze della stessa, senza considerare che tale aspetto non ha costituito oggetto della domanda della CP_4
2) motivazione illogica e contraddittoria, in relazione al cpv.2) della ricostruzione: mancata valorizzazione dell'invalidità di una pretesa, non suffragata dai reali documenti giustificativi e non provata e determinata nella sua consistenza, rivelatasi notevolmente superiore al richiesto;
3) erronea applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, in relazione al cpv.3) della ricostruzione: il giudice ha erroneamente ritenuto che il giudizio di primo grado avesse ad oggetto una domanda di ripetizione dell'indebito;
4) ultra petizione, e violazione del “ne bis in idem” in relazione al cpv.6) della rico- struzione: il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la ha domandato il ricono- CP_4 scimento degli interessi, con decorrenza dal mutuo, solo in conclusionale, di talché la domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, non può costituire oggetto di pronuncia;
5) motivazione illogica ed incoerente, in relazione al cpv.) 5 della ricostruzione: è infatti pacifico che sia stata la ad aver eccepito la compensazione tra il rispettivo CP_4 credito e le spese legali liquidate nella sentenza n. 202/2021;
6) motivazione gravemente e manifestamente illogica, ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione al cpv.7) della ricostruzione: il Giudice ha deciso la rego- lamentazione delle spese di lite, in aperta contraddizione con le circostanze del caso con- creto e con le emergenze processuali;
7) omessa motivazione sulla lite temeraria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. imaneva contumace;
si costituiva in giudizio Controparte_1
quale cessionaria del credito, che contestava le censure mosse da Controparte_2
6 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla decorrenza degli interessi.
3. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, i primi tre motivi
(“1) omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in riferimento al cpv.1) della ricostruzione operata dalla sentenza gravata: il giudice di prime cure ha errato dando per scontata la nullità del mutuo, e pronunciandosi sulle conseguenze della stessa, sen- za considerare che tale aspetto non ha costituito oggetto della domanda del-la ; CP_4
2) motivazione illogica e contraddittoria, in relazione al cpv.2) della ricostruzione: mancata valorizzazione dell'invalidità di una pretesa, non suffragata dai reali docu- menti giustificativi e non provata e determinata nella sua consistenza, rivelatasi note- volmente superiore al richiesto;
3) erronea applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, in relazione al cpv.3) della ricostruzione: il giudice ha erroneamente ritenuto che il giudizio di primo grado avesse ad oggetto una domanda di ripetizione dell'inde- bito”).
I motivi sono infondati.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, pur non essendo richiamata la sentenza che ave- va dichiarato la nullità del mutuo per ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, le somme richieste erano quantificate con riferimento alla restituzione dell'importo capitale;
anche nell'allegata certificazione ex art. 50 TUB le rate residue do- vute erano computate unicamente con riferimento alla quota capitale.
La causa petendi è stata poi ulteriormente specificata nella comparsa di costituzio- ne nel giudizio di opposizione (“è evidente che il mutuo fondiario alla base del decreto ingiuntivo, seppur dichiarato nullo per il superamento del limite di finanziabilità, può, anzi, deve essere considerato alla stregua di un contratto chirografario o di un atto di
7 riconoscimento di debito;
la ha ricevuto le somme mutuate, le ha ricevute di- Pt_1 nanzi ad un Notaio per atto pubblico, ne ha rilasciato quietanza e tali atti sono più che sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. […] L'azione residuale della ripetizione dell'indebito è appunto residuale rispetto alle ordinarie azioni. La richiesta di decreto ingiuntivo è assolutamente legittima […] Il fatto che lo stesso sia provviso- riamente esecutivo è solo ed esclusivamente poiché è pacifico che le somme siano state erogate dinanzi ad un Pubblico Ufficiale, utilizzate e soprattutto mai restituite”).
4. Parimenti infondato è il quinto motivo (“motivazione illogica ed incoerente, in relazione al cpv.) 5 della ricostruzione: è infatti pacifico che sia stata la ad aver CP_4 eccepito la compensazione tra il rispettivo credito e le spese legali liquidate nella sen- tenza n. 202/2021”): la banca ben poteva agire per il proprio credito, salva l'eccezione di compensazione fondata sul controcredito per le spese legali del precedente giudizio, co- me poi avvenuto con l'atto di citazione in opposizione;
in ogni caso non vi è contestazio- ne in ordine agli importi detratti dal Tribunale.
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il sesto e settimo motivo (“6) motivazione gravemente e manifestamente illogica, ed erronea applicazio- ne dell'art. 92 c.p.c., in relazione al cpv.7) della ricostruzione: il Giudice ha deciso la re- go-lamentazione delle spese di lite, in aperta contraddizione con le circostanze del caso concreto e con le emergenze processuali;
7) omessa motivazione sulla lite temeraria”).
I motivi sono infondati.
La stessa parte appellante riconosce la debenza di € 114.594,10 oltre interessi (vedi conclusioni atto di appello: “dichiarare tenuta la Sig.ra a pagare a Parte_1
, la minor somma rispetto a quella ingiunta dalla Controparte_4
Banca stessa, di Euro 114.594,10, come già rideterminata dal Giudice di prime cure, ol- tre interessi solo con decorrenza dall'emissione della sentenza di primo grado e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia”).
La condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la totale soccombenza (vedi Cass,
19/10/2020, n.22647: “non può farsi luogo all'applicazione della norma sulla respon- sabilità processuale aggravata quando non sussista la totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”), mentre nella fattispecie la banca è stata comunque
8 riconosciuta creditrice per un importo capitale di € 114.594,10 e la parziale soccombenza reciproca con riconoscimento comunque di un credito consistente della convenuta oppo- sta può giustificare anche la condanna dell'attrice in opposizione al pagamento di parte delle spese di giudizio.
6. Fondato è il quarto motivo (“ultra petizione, e violazione del “ne bis in idem” in relazione al cpv.6) della ricostruzione: il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la ha domandato il riconoscimento degli interessi, con decorrenza dal mutuo, solo CP_4 in conclusionale, di talché la domanda, in quanto tardiva ed inammissibile, non può costituire oggetto di pronuncia”).
Con il ricorso monitorio (con il quale, come esposto, pur non essendo richiamata la precedente sentenza dichiarativa di nullità del mutuo, era domandata la restituzione dei soli importi capitali) erano richiesti gli “interessi legali dalla data del deposito del pre- sente atto al saldo effettivo”.
Il riconoscimento degli interessi legali sin dalla data di inziale erogazione delle somme rappresenta quindi un ultra petita.
Peraltro, non può neppure condividersi, nel merito, la motivazione della sentenza di primo grado.
E' stato chiarito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della do- manda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridi- ca, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (vedi Cass, 18/11/2016, n.23543; ve- di anche Cass 07/05/2024, n.12362: “la mala fede può ritenersi sussistente solo ove ri- sulti provato che l"accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la cer- tezza di non avere diritto a conseguirlo”).
9 Nella fattispecie l'eventuale consapevolezza in ordine al fatto che la somma mutua- ta superasse l'80% del valore dell'immobile non significa che il mutuatario, all'atto della stipula e ricezione somme, nel 2010, fosse anche consapevole e certo della conseguente nullità del mutuo ex art. 38 TUB in correlazione con la delibera CICR del 22 aprile 1995, nullità peraltro poi esclusa dalle Sezioni Unite (vedi Cass. S.U. del 16 novembre 2022 n.
33719).
In parziale riforma della sentenza gli interessi legali devono quindi farsi decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
E' stato chiarito che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudi- zio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca in- tegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente ri- spetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (vedi Cass
27/08/2020, n.17854).
Nella fattispecie, considerato il riconoscimento comunque all'esito del giudizio di un credito di € 114.594,10, oltre interessi, il limitato accoglimento dell'appello, sussisto- no i motivi per la compensazione parziale delle spese nella misura di tre quinti, i residui due quinti delle spese di entrambi i gradi di giudizio devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di e si liquidano, per tale frazione, per il primo Parte_1 grado in € 3.656,80 (intero € 9.142,00, come da pronunzia di primo grado;
due quinti €
3.656,80) e per il presente giudizio di appello in € 2.960,00 (fase di studio € 2.200,00;
10 fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00; totale € 7.400,00; due quinti:
€ 2.960,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 660/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 01/08/2023,
[...] così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) ridetermina la condanna di in € 114.594,10, oltre interessi al tas- Parte_1 so legale dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura di tre quinti, le spese di giudi- zio;
condanna a rimborsare i residui due quinti delle spese di lite, che li- Parte_1 quida, per tale frazione, per il primo grado in € 3.656,80 e per il presente giudizio di ap- pello in € 2.960,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA co- me per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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