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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERDINANDO PESCARINI
ATTORE contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv.to ROBERTO EMANUELE DE FELICE
CONVENUTO
Udienza di p.c.: 4.2.2025
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni parte attrice:
“Rigettata ogni domanda eccezione e deduzione introdotta da parte resistente-convenuta posta anche in via riconvenzionale voglia il Tribunale
1. accertare e dichiarare che il Sig. , meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Rossano Veneto (VI)-Via Cartiera 67, distinto al Catasto Edilizio Urbano: a) Foglio 5 mapp. 621 sub 5 P. T -1, scala T, cat A 7 cl. 1 vani 14,5 RC
1.198,18; b) Foglio 5 mapp. 621 sub 6 P. 1 Cat. C 6 cl. 2 mq 37 70,70; c) Foglio 5 mapp. 621 sub 3 corte comune ai sub 5 e 6;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. Spese solo in caso di ingiusta opposizione”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Vicenza: A) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto
pagina 1 di 6 B) Condannare a risarcire il danno patito dalla a causa della temerarietà della lite, da Parte_1 CP_1 liquidare d'ufficio ex articolo 96 C.p.c. C) Condannare al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di cui Parte_1 CP_1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55”;
5) spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi Parte_1 riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile ubicato in Rossano
Veneto in Via Cartiera n. 67, censito al C.F. al foglio 5, mapp. 621, sub 5, sub 6 e sub 3 (corte comune), allegando di averlo posseduto uti dominus per oltre vent'anni.
Nello specifico l'attore allegava che l'immobile predetto, in comproprietà tra la di lui madre e i suoi fratelli, era stato trasferito con atto di compravendita del 28.5.2002 alla società B.S. S.r.l. in forza di una procura a vendere, conferita all'avv.to Zarbo di Padova dall'attore e dai detti familiari in data
31.7.2001 – che rappresentavano essere stata revocata a pochi giorni di distanza dalla cessione di tutti i beni. Seguiva introduzione di giudizio, con debita trascrizione della domanda in data 23.12.2002, volto ad ottenere la declaratoria di nullità della lettera di intenti conferita al legale e, a cascata, delle successive cessioni.
ulteriormente allegava che nel settembre dell'anno 2002 aveva costruito a propria cura e Parte_1 spese, con l'impresa edile Cavedon Fabrizio di Caltrano, una duplice rete di recinzione, l'una che impediva l'accesso all'abitazione dall'apertura del capannone sito al civico n. 69, già trasferito alla società convenuta, e l'altra che impediva l'accesso all'abitazione dal piazzale del capannone – in modo da impedire ai neoacquirenti di accedere all'immobile. Specificava, infine, l'attore che in sede di compravendita notarile era stato costituito diritto di abitazione in favore della madre, . CP_2
L'attore instava per emissione di sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ventennale in ragione del possesso sull'immobile succitato esercitato sin dall'anno 2002, sottolineando l'avvenuta interversione del possesso in suo favore, quantomeno dal settembre del detto anno, concretizzatosi da stabilimento ivi della propria residenza e, in ogni caso, utilizzo dell'immobile come dimora abituale, oltrechè attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (segnatamente apposizione recinzione con il confinante capannone), dimettendo in atti relative fatture;
enfatizzava, da ultimo, la circostanza che alcuna richiesta di restituzione del bene era mai stata rivolta nei suoi confronti nello scorso ventennio.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Parte_1
pagina 2 di 6 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio B.S.
s.r.l. allegando, in fatto, che con atto notarile del 28.5.2002, autenticato notaio di Persona_1
Cittadella rep. n. 4.007, registrato a Cittadella il 5.6.2002 al n. 109/2V, (madre dell'attore) CP_2
per la quota di 20/30 e i di lei figli, , e Parte_1 CP_3 CP_4 CP_3
, per la quota di 2/30 ciascuno, vendevano a B.S. S.r.l. l'immobile oggetto di domanda, CP_5
consistente in villino con garage e cortile esclusivo di pertinenza, contestualmente ivi prevedendo la riserva del diritto di abitazione in favore di . La convenuta allegava ulteriormente che, CP_2
dalla data della compravendita, aveva continuato a (con)vivere con la madre Parte_1 CP_2
nel villino di cui trattasi in forza del diritto di abitazione ad ella riservato, ivi stabilendo anche la propria residenza come da certificazione anagrafica che dimetteva in atti.
B.S. S.r.l. preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per difetto di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ne chiedeva il rigetto ritenendo non configurabile un possesso e/o compossesso utile ad usucapire in capo all'attore: sottolineava, da un lato, che l'immobile oggetto di domanda era stato adibito da a propria residenza solo in ragione del diritto di abitazione spettante alla madre;
Parte_1 dall'altro, riteneva non configurarsi nemmeno alcun valido atto di interversione del possesso, non potendo valere l'installazione della recinzione a confine tra abitazione e capannone ad esprimere la cessazione dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui, e segnare l'inizio dell'esercizio del possesso in nome proprio.
Quanto alla domanda di nullità del contratto del 28.5.2002 di cui all'atto di citazione trascritto in data
23.12.2002 menzionato da parte attrice, ne riteneva l'irrilevanza ai fini del decidere dimettendo sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa con cui la domanda veniva rigettata, sancendo la regolarità e legittimità dell'operato dell'avv.to Zarbo.
B.S. s.r.l. concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
3. All'esito della prima udienza di comparizione che si teneva in data 4.7.2023 il G.I. assegnava alle parti termine per introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava la causa alla successiva udienza del 24.10.2023. Indi venivano assegnati, su richiesta, i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., all'esito dello spirare dei quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. Ivi i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 E' pacifico, e in ogni caso documentato, che il bene immobile oggetto di domanda, ossia villino ubicato in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 67, sia stato acquistato da B.S. s.r.l. in data 28.5.2002, danti causa
, , e , oltre a , a favore della quale era nella Parte_1 CP_3 CP_4 CP_3 Per_1 CP_2
medesima sede riservato il diritto di abitazione. Del pari pacifico, e comunque documentato, che Pt_1
risiede dal 2002 presso detto immobile, unitamente alla madre (cfr. doc. 4 certificato stato di
[...]
famiglia).
Se ne trae necessariamente che l'utilizzo di fatto del bene immobile di cui trattasi da parte dell'attore non è configurabile come possesso, bensì come mera detenzione: può ragionevolmente ritenersi che egli abbia abitato nell'immobile solo in quanto discendente legittimo (figlio) di , titolare di CP_2
diritto di abitazione sul medesimo, con ciò escludendosi la presunzione di possesso di cui all'art. 1141, co. 1, c.c. (secondo cui “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”). In questo senso cfr. Cass. civ., 24.11.2020, n. 26688 secondo cui la presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
nonché Cass. civ., 14.6.2012, n. 9786 in materia di stabile convivenza di famiglia di fatto, principio valevole anche nel caso di specie).
Sotto altro profilo, in ogni caso non è configurabile possesso alcuno in capo a : difatti il Parte_1
diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. è concesso per i bisogni del titolare e della sua famiglia, ricomprendendo l'art. 1023 c.c. nell'ambito della famiglia anche i figli nati “dopo che è cominciato il diritto d'uso o di abitazione”, e quindi a maggior ragione l'odierno attore.
Trova quindi applicazione il comma secondo del citato art. 1141 c.c. secondo cui: “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, necessitandosi quindi la prova della interversione del possesso in capo all'attore.
Al riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (ex pagina 4 di 6 multis Cassazione civile, sez. II, 20/09/2022, n. 27404; conf. Cass. civ., 13.10.2022, n. 30134; Cass. civ., 25.2.2022, n. 6330).
Tanto non risulta nel caso di specie: l'apposizione della recinzione a confine tra abitazione (oggetto di domanda di usucapione) e capannone limitrofo (già di proprietà della società convenuta) non integra opposizione all'esercizio del possesso contro il possessore (ossia la madre dell'attore, titolare del diritto di abitazione), trattandosi di condotta che ella avrebbe ben potuto legittimamente porre in essere quale titolare del diritto di abitazione- e quindi logicamente incompatibile con l'opposizione all'altrui esercizio del possesso.
Assente la prova del mutamento della detenzione in possesso in capo a , il fatto che egli si Parte_1 sia fatto carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ove conviveva con la madre non assume rilievo decisivo, dovendo detto comportamento ricondursi a compartecipazione degli obblighi in capo al titolare di diritto di abitazione (la madre), e/o prestazione resa in adempimento di obbligazione naturale.
Da ultimo, la spiegata azione giudiziale – volta a paralizzare gli effetti dell'alienazione dell'immobile oggetto di causa, sul presupposto della invalidità della procura a vendere che ha originato, appunto, la cessione – nemmeno possiede le caratteristiche come richieste dalla giurisprudenza succitata ossia manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, da cui desumersi che abbia cessato Parte_1
di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
In definitiva, per tutti questi motivi, la domanda non merita accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi delle cause ordinarie, scaglione di valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, sulla scorta della rendita catastale dell'immobile oggetto di domanda, ex art. 15 c.p.c. Tenuto conto del valore della domanda in relazione all'ampiezza dello scaglione in considerazione, si giustifica il riconoscimento dei compensi in misura intermedia tra minimi e medi.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non potendo discendere dalla sola prospettazione di tesi giuridiche ritenute errate dal giudice, presupponendo pur sempre il riconoscimento del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'avversario (Cass. civ. n.
15629/2010).
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda attorea;
pagina 5 di 6 2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
7.450,00 per compenso professionale (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERDINANDO PESCARINI
ATTORE contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv.to ROBERTO EMANUELE DE FELICE
CONVENUTO
Udienza di p.c.: 4.2.2025
Oggetto: usucapione di beni immobili
Conclusioni parte attrice:
“Rigettata ogni domanda eccezione e deduzione introdotta da parte resistente-convenuta posta anche in via riconvenzionale voglia il Tribunale
1. accertare e dichiarare che il Sig. , meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Rossano Veneto (VI)-Via Cartiera 67, distinto al Catasto Edilizio Urbano: a) Foglio 5 mapp. 621 sub 5 P. T -1, scala T, cat A 7 cl. 1 vani 14,5 RC
1.198,18; b) Foglio 5 mapp. 621 sub 6 P. 1 Cat. C 6 cl. 2 mq 37 70,70; c) Foglio 5 mapp. 621 sub 3 corte comune ai sub 5 e 6;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. Spese solo in caso di ingiusta opposizione”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Vicenza: A) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto
pagina 1 di 6 B) Condannare a risarcire il danno patito dalla a causa della temerarietà della lite, da Parte_1 CP_1 liquidare d'ufficio ex articolo 96 C.p.c. C) Condannare al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di cui Parte_1 CP_1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55”;
5) spese e competenze di causa rifuse in caso di opposizione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi Parte_1 riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile ubicato in Rossano
Veneto in Via Cartiera n. 67, censito al C.F. al foglio 5, mapp. 621, sub 5, sub 6 e sub 3 (corte comune), allegando di averlo posseduto uti dominus per oltre vent'anni.
Nello specifico l'attore allegava che l'immobile predetto, in comproprietà tra la di lui madre e i suoi fratelli, era stato trasferito con atto di compravendita del 28.5.2002 alla società B.S. S.r.l. in forza di una procura a vendere, conferita all'avv.to Zarbo di Padova dall'attore e dai detti familiari in data
31.7.2001 – che rappresentavano essere stata revocata a pochi giorni di distanza dalla cessione di tutti i beni. Seguiva introduzione di giudizio, con debita trascrizione della domanda in data 23.12.2002, volto ad ottenere la declaratoria di nullità della lettera di intenti conferita al legale e, a cascata, delle successive cessioni.
ulteriormente allegava che nel settembre dell'anno 2002 aveva costruito a propria cura e Parte_1 spese, con l'impresa edile Cavedon Fabrizio di Caltrano, una duplice rete di recinzione, l'una che impediva l'accesso all'abitazione dall'apertura del capannone sito al civico n. 69, già trasferito alla società convenuta, e l'altra che impediva l'accesso all'abitazione dal piazzale del capannone – in modo da impedire ai neoacquirenti di accedere all'immobile. Specificava, infine, l'attore che in sede di compravendita notarile era stato costituito diritto di abitazione in favore della madre, . CP_2
L'attore instava per emissione di sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ventennale in ragione del possesso sull'immobile succitato esercitato sin dall'anno 2002, sottolineando l'avvenuta interversione del possesso in suo favore, quantomeno dal settembre del detto anno, concretizzatosi da stabilimento ivi della propria residenza e, in ogni caso, utilizzo dell'immobile come dimora abituale, oltrechè attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (segnatamente apposizione recinzione con il confinante capannone), dimettendo in atti relative fatture;
enfatizzava, da ultimo, la circostanza che alcuna richiesta di restituzione del bene era mai stata rivolta nei suoi confronti nello scorso ventennio.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Parte_1
pagina 2 di 6 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio B.S.
s.r.l. allegando, in fatto, che con atto notarile del 28.5.2002, autenticato notaio di Persona_1
Cittadella rep. n. 4.007, registrato a Cittadella il 5.6.2002 al n. 109/2V, (madre dell'attore) CP_2
per la quota di 20/30 e i di lei figli, , e Parte_1 CP_3 CP_4 CP_3
, per la quota di 2/30 ciascuno, vendevano a B.S. S.r.l. l'immobile oggetto di domanda, CP_5
consistente in villino con garage e cortile esclusivo di pertinenza, contestualmente ivi prevedendo la riserva del diritto di abitazione in favore di . La convenuta allegava ulteriormente che, CP_2
dalla data della compravendita, aveva continuato a (con)vivere con la madre Parte_1 CP_2
nel villino di cui trattasi in forza del diritto di abitazione ad ella riservato, ivi stabilendo anche la propria residenza come da certificazione anagrafica che dimetteva in atti.
B.S. S.r.l. preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per difetto di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ne chiedeva il rigetto ritenendo non configurabile un possesso e/o compossesso utile ad usucapire in capo all'attore: sottolineava, da un lato, che l'immobile oggetto di domanda era stato adibito da a propria residenza solo in ragione del diritto di abitazione spettante alla madre;
Parte_1 dall'altro, riteneva non configurarsi nemmeno alcun valido atto di interversione del possesso, non potendo valere l'installazione della recinzione a confine tra abitazione e capannone ad esprimere la cessazione dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui, e segnare l'inizio dell'esercizio del possesso in nome proprio.
Quanto alla domanda di nullità del contratto del 28.5.2002 di cui all'atto di citazione trascritto in data
23.12.2002 menzionato da parte attrice, ne riteneva l'irrilevanza ai fini del decidere dimettendo sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa con cui la domanda veniva rigettata, sancendo la regolarità e legittimità dell'operato dell'avv.to Zarbo.
B.S. s.r.l. concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
3. All'esito della prima udienza di comparizione che si teneva in data 4.7.2023 il G.I. assegnava alle parti termine per introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava la causa alla successiva udienza del 24.10.2023. Indi venivano assegnati, su richiesta, i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., all'esito dello spirare dei quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. Ivi i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 E' pacifico, e in ogni caso documentato, che il bene immobile oggetto di domanda, ossia villino ubicato in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 67, sia stato acquistato da B.S. s.r.l. in data 28.5.2002, danti causa
, , e , oltre a , a favore della quale era nella Parte_1 CP_3 CP_4 CP_3 Per_1 CP_2
medesima sede riservato il diritto di abitazione. Del pari pacifico, e comunque documentato, che Pt_1
risiede dal 2002 presso detto immobile, unitamente alla madre (cfr. doc. 4 certificato stato di
[...]
famiglia).
Se ne trae necessariamente che l'utilizzo di fatto del bene immobile di cui trattasi da parte dell'attore non è configurabile come possesso, bensì come mera detenzione: può ragionevolmente ritenersi che egli abbia abitato nell'immobile solo in quanto discendente legittimo (figlio) di , titolare di CP_2
diritto di abitazione sul medesimo, con ciò escludendosi la presunzione di possesso di cui all'art. 1141, co. 1, c.c. (secondo cui “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”). In questo senso cfr. Cass. civ., 24.11.2020, n. 26688 secondo cui la presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
nonché Cass. civ., 14.6.2012, n. 9786 in materia di stabile convivenza di famiglia di fatto, principio valevole anche nel caso di specie).
Sotto altro profilo, in ogni caso non è configurabile possesso alcuno in capo a : difatti il Parte_1
diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. è concesso per i bisogni del titolare e della sua famiglia, ricomprendendo l'art. 1023 c.c. nell'ambito della famiglia anche i figli nati “dopo che è cominciato il diritto d'uso o di abitazione”, e quindi a maggior ragione l'odierno attore.
Trova quindi applicazione il comma secondo del citato art. 1141 c.c. secondo cui: “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, necessitandosi quindi la prova della interversione del possesso in capo all'attore.
Al riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (ex pagina 4 di 6 multis Cassazione civile, sez. II, 20/09/2022, n. 27404; conf. Cass. civ., 13.10.2022, n. 30134; Cass. civ., 25.2.2022, n. 6330).
Tanto non risulta nel caso di specie: l'apposizione della recinzione a confine tra abitazione (oggetto di domanda di usucapione) e capannone limitrofo (già di proprietà della società convenuta) non integra opposizione all'esercizio del possesso contro il possessore (ossia la madre dell'attore, titolare del diritto di abitazione), trattandosi di condotta che ella avrebbe ben potuto legittimamente porre in essere quale titolare del diritto di abitazione- e quindi logicamente incompatibile con l'opposizione all'altrui esercizio del possesso.
Assente la prova del mutamento della detenzione in possesso in capo a , il fatto che egli si Parte_1 sia fatto carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ove conviveva con la madre non assume rilievo decisivo, dovendo detto comportamento ricondursi a compartecipazione degli obblighi in capo al titolare di diritto di abitazione (la madre), e/o prestazione resa in adempimento di obbligazione naturale.
Da ultimo, la spiegata azione giudiziale – volta a paralizzare gli effetti dell'alienazione dell'immobile oggetto di causa, sul presupposto della invalidità della procura a vendere che ha originato, appunto, la cessione – nemmeno possiede le caratteristiche come richieste dalla giurisprudenza succitata ossia manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, da cui desumersi che abbia cessato Parte_1
di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
In definitiva, per tutti questi motivi, la domanda non merita accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi delle cause ordinarie, scaglione di valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, sulla scorta della rendita catastale dell'immobile oggetto di domanda, ex art. 15 c.p.c. Tenuto conto del valore della domanda in relazione all'ampiezza dello scaglione in considerazione, si giustifica il riconoscimento dei compensi in misura intermedia tra minimi e medi.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non potendo discendere dalla sola prospettazione di tesi giuridiche ritenute errate dal giudice, presupponendo pur sempre il riconoscimento del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'avversario (Cass. civ. n.
15629/2010).
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda attorea;
pagina 5 di 6 2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
7.450,00 per compenso professionale (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 6 di 6