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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1292/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'Avv. Luca Graldi Parte_1 Per l'Avv. Anna Teresa Dianese e l'Avv. De Pasquale Vincenzo in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Pulejo
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusionali depositate. Ribadisce lo svolgimento di mansioni riconducibili alla declaratoria quadri di cui all'allegato 8 alla luce delle prove orali assunte e del sistema di classificazione dei dipendenti civili basi USA, nonché della struttura organizzativa delle stesse, discutendo oralmente la causa sul punto e richiamando, oltre che la documentazione prodotta, la tabella riepilogativa delle funzioni esprimendo le ragioni per le quali le attività svolte rientrerebbero nel livello Q1 o, al più, nel livello Q2. Contestando le note conclusionali avversarie (pag. 26 e ss.) sostiene che il regolamento interno riguardante i punteggi che determinano la progressione di carriera non ha valore cogente perché è atto unilaterale datoriale, privo di valore probatorio e non potendo porsi in contrasto con il contratto collettivo che regola in Italia il rapporto di lavoro. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate. Quanto al metodo di classificazione tramite punteggi ribadisce che questi sono richiamati espressamente dalle condizioni di impiego e, quindi, dal contratto collettivo applicabili, di cui agli allegati 38 e 39 memoria. Discute oralmente richiamando le prove orali assunte ribadendo come il lavoro svolto dalla ricorrente rimane di natura esecutiva ed amministrativa, privo di iniziativa ed autonomia decisionale. Sostiene che il riferimento all'assistente capo del direttore nelle declaratorie è da intendersi quale riferimento al vicedirettore, non alla ricorrente che non partecipava al processo decisionale, circostanza essenziale al riconoscimento del livello quadro secondo la giurisprudenza di merito depositata unitamente alle note conclusive, sostiene l'irrilevanza di contatti professionali con i superiori perché di natura subordinata. Ribadisce che il titolo riconosciuto alla ricorrente è di administrative officer, non responsabile del personale, peraltro non essendo decisivo il titolo esemplificativo ai fini del riconoscimento del livello, ai fini del quale occorre considerare l'attività effettivamente svolto. Contesta quindi quanto ex adverso dedotto e per il resto si riporta ai rispettivi atti. Parte ricorrente contesta quando affermato dalla controparte discutendo oralmente e ribadendo le attività svolte alla luce del mansionario, a tal fine essendo irrilevante quanto affermato da che ha CP_2 prestato la propria attività lavorativa a partire dal 2014.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GRALDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 36100 Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6 PARTE RICORRENTE contro
, legalmente rappresentati dal Sig. , rappresentati e Controparte_1 Persona_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. FRANCESCA PULEJO, nonché dall'Avv. ANNA TERESA DIANESE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Dianese in Vicenza, Contrà S. Antonio, 3.
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.10.2023 , quale ex dipendente del Governo degli Stati Parte_1
Uniti d'America, presso l'ufficio del personale Controparte_3
di Vicenza- dal 1999 e, in particolare, dal 21.12.2002 con mansioni impiegatizie presso l'ufficio
[...] risorse umane nelle basi di Camp Ederle a Vicenza e Camp Darby a Livorno e dal febbraio 2010 presso il Direttorato dei Lavori Pubblici dell'USAG (United States Army Garrison Italy), ovvero l'organizzazione suddivisa in Direttorati che ha la responsabilità di gestire le basi USA di Vicenza e di Livorno, con mansioni di impiegata, chiedeva: “1) Accertato che la sig.ra ha Parte_1 prestato la propria opera alle dipendenze del Governo USA presso il Comando USA SETAF di Vicenza svolgendo quantomeno da febbraio 2010 le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro Q 1 (secondo l'accordo sindacale 8/09/2005 e il CCNL) dichiararsi lo Stato convenuto tenuto a riconoscere al la ricorrente la qualifica superiore e a corrisponderle gli arretrati e le differenze retributive dal 1/02/2010 al la data odierna, pari alla differenza tra il trattamento economico proprio della qualifica di Quadro Q 1 spettante al la ricorrente e quella minore riconosciuta di impiegato U 1, per complessivi € 230.215,00 (di cui € 214.336,00 per arretrati di retribuzione ed € 15.879,00 per incidenza sul TFR), ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU , oltre ulteriori differenze maturande da ottobre 2023 in poi;
in via subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q 2 e quella minore riconosciutagli di impiegato U 1, per complessivi € 163.760,00 (di cui € 152.466,00 per arretrati di retribuzione ed € 11.294,00 per incidenza sul TFR), ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU, oltre ulteriori differenze maturande da ottobre 2023 in poi. 2) Condannarsi comunque lo stato convenuto a pagare su tutte le somme risultanti dovute la rivalutazione e gli interessi di legge sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo, con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è, ex art. 1284, comma 4 c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. 3)Spese e compensi rifusi oltre al rimborso spese generali al Spese e compensi rifusi oltre al rimborso spese generali al 1515 % oltre IVA e CPA. (..)”. Sosteneva, in particolare, di essere stata inserita nel Direttorato del Lavori Pubblici (Directorate of Public Works DPW) dal febbraio 2010 con la mansione di Administrative Services Specialist (e inquadramento dapprima al livello U 03 e dopo 12 mesi di formazione , al livello U 02 ) e dal 1/02/2015 con riconoscimento del massimo livello impiegatizio U 0 1 con la mansione di “ Administrative Officer ”. Sosteneva di aver avuto dal febbraio 2010 la piena responsabilità del personale civile impiegato nelle basi di Vicenza e di Livorno, quale consulente del Direttore dei Lavori Pubblici e, di fatto, di aver svolto dal 2010 le attività descritte nel mansionario consegnatole nel febbraio 2015 e corrispondenti al livello U1, nonché di aver svolto la funzione di coordinatore risorse umane con conseguente diritto all'inquadramento nel livello Quadro 2 e diritto alle relative differenze retributive, formulando riserva di domanda di risarcimento del danno pensionistico.
Si costituivano tempestivamente gli contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1 rappresentando come la ricorrente avesse svolto le mansioni descritte nei mansionari via via a lei affidati durante le progressioni di carriera. In particolare, come previsto nel mansionario corrispondente al livello U1, conseguito dalla ricorrente nel febbraio 2015, la stessa assisteva il Direttore del DPW nella gestione del personale del Direttorato curando, a tal fine, la parte amministrativa delle azioni relative al personale, compilando i relati moduli per conto e su indicazione del Direttore del DPW e del suo Vice e trasmettendoli all'Ufficio del Personale che ne curava la elaborazione e la finale approvazione. Contestava che la ricorrente avesse offerto consulenza al direttore del DPW in materia di gestione del personale atteso che la gestione del personale degli uffici facenti capo al Comando USAG della di Vicenza, ivi incluso il Direttorato dei Lavori Pubblici, era riservata all'Ufficio del Pt_2
Personale della la “Civilian Human Resource Agency” (in breve “CHRA”), al contrario Pt_2 supportando il Direttore ed i Capi Divisione del Direttorato nel processare le azioni relative al personale curando la compilazione della relativa documentazione che poi trasmetteva all'Ufficio del Personale che si occupava di verificare e finalizzare tali azioni. Sosteneva dunque la non riconducibilità delle mansioni della ricorrente al livello quadri come descritto dall'Accordo Sindacati/Comandi del settembre 2005 stante la mancanza del relativo potere decisionale ed autonomia di giudizio ed il punteggio attribuitole in virtù dei singoli fattori” indicativi della complessità delle mansioni svolte e della ampiezza delle responsabilità a lei attribuite previsti nel settore del pubblico impiego americano.
La causa, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna, previa concessione di termine per note, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Trattandosi di domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute in virtù del diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 rispetto a quello riconosciuto (U1), valga il principio secondo cui il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura ed il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass.1012/2003). Quanto alle ragioni di coincidenza delle mansioni svolte con quelle del livello superiore invocato, in particolare, è onere del lavoratore specificare gli elementi per cui l'attività lavorativa svolta coinciderebbe con la declaratoria contrattuale superiore in relazione ai tratti differenziali rispetto a quella di inquadramento evincibili dal contratto collettivo. A tal proposito secondo la giurisprudenza:
“Non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). Invero, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, "Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr., fra le altre, Cass. 27 settembre 2010 n. 20272).
Ebbene, nel caso in esame il ricorso è sfornito di allegazione con riferimento alle ragioni per le quali le mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente a partire dal 2010 coinciderebbero con quelle indicate nella declaratoria rivendicata, con particolare riferimento agli elementi differenziali fra questa e quella di inquadramento, parimenti non indicati. Difatti, la parte ricorrente si è limitata a sostenere che le attività svolte coinciderebbero con quelle indicate nel mansionario 2015 (pag. 5 ricorso) che, seppur proprio del livello di inquadramento (U1), sarebbe sufficiente a dimostrare il diritto al riconoscimento del livello Q1 o, in subordine, Q2, tuttavia senza specificare le differenze fra il livello U1 e quadro né le ragioni per cui, alla luce di questi, le attività svolte rientrerebbero nei livelli quadro.
Invero, la ricorrente sostiene di aver avuto “piena responsabilità della gestione del personale” (pag. 3 ricorso) e di aver diritto all'inquadramento nel livello Q1 “per aver prestato consulenza ai direttori che si sono succeduti e ai capi di visione per risolvere ogni problema in materia, gestione del personale: progressioni di carriera, adeguamenti di mansioni, riconoscimento di distribuzione dei premi di produzione (..), riconoscimento dell'indennità per impiegati o operai (..)”. (pag. 6 ricorso), riportando poi il mansionario affidato lei in data 1.2.2015, le cui attività avrebbe svolto sin dal 2010, oltre che la relativa scheda di valutazione.
Riportando poi la declaratoria contrattuale del livello Q1 sostiene la riconducibilità a questa delle mansioni svolte in quanto prevede, far i profili esemplificativi, quello di “coordinatore risorse umane” nonché essendo stata “l'unica assistente del direttore che svolge in campo amministrativo funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi”.
Ebbene, in mancanza di ulteriori elementi, quali, come sopra detto, le caratteristiche differenziali del livello Q1 rivendicato e l'analitica descrizione delle attività asseritamente svolte, anche laddove provato, lo svolgimento di attività di consulenza a favore del Direttore in materia di personale, in mancanza di allegazione e prova del tipo di autonomia decisionale e del grado di conoscenze richiesto a tal fine, non basterebbe, da sola, a dimostrare il diritto all'inquadramento nel livello Q1 o Q2, come neppure lo svolgimento delle mansioni di “coordinatore delle risorse umane”, ovvero lo svolgimento di attività di rilevante importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi, parimenti non specificati.
Tale originario difetto di allegazione non può dirsi colmato dalle prove orali assunte. Sono infatti generiche le dichiarazioni testimoniali rese da nella parte in cui ha dichiarato, Testimone_1 peraltro con riferimento al periodo che va dall'assunzione della ricorrente sino al 2012, che “la ricorrente forniva supporto al direttore in merito alle normative applicabili al personale” quale
“responsabile amministrativa” e ciò in mancanza di indicazione, oltre che del tipo di supporto fornito (attività non allegata in ricorso), come neppure della frequenza di tale attività, peraltro non avendo conoscenza diretta dei fatti. Trattasi poi di valutazioni le dichiarazioni del seguente tenore: “È possibile che consigliasse in merito a modifiche organizzative di organigramma, nel senso che nel modello organizzativo l'organigramma della singola base viene adattato alle specificità del luogo e del caso concreto per cui la ricorrente si occupava dell'adattamento del modello di organigramma (..) Siccome la ricorrente era responsabile amministrativa si assicurava che quel che io avevo presentato e avevo scritto fosse conforme ai regolamenti vigenti.”. Peraltro, avuto riguardo alle dichiarazioni del testimone, l'attività di consulenza asseritamente prestata dalla ricorrente in materia di personale concerneva la modalità di redazione della richiesta e, dunque riguardava la forma della stessa, anziché il suo contenuto, deciso invece autonomamente dai superiori e di cui lei controllava la conformità alla normativa. In particolare, sul punto ha riferito: “Confermo che svolgeva consulenza Testimone_1 al direttore dei capi divisione per risolvere problematiche afferenti la gestione del personale. Quanto alle progressioni di carriera dava, il suo contributo nel senso che quando il capo divisione descriveva il lavoro del dipendente per una promozione ad esempio, lei dava il suo parere sulle modalità con le quali era stata scritta la richiesta e sulle giustificazioni a supporto al fine di sottoporla all'ufficio del personale. Si anche con riferimento agli adeguamenti mansioni e premi produzioni controllava la modalità di redazione delle richieste che però venivano redatte dai capi divisione, controllava in particolare la forma nel senso della lingua e della chiarezza della richiesta.”. Inoltre, il testimone ha specificato che era compito della ricorrente trascrivere le richieste di riconoscimento dell'indennità redatte a mano dai capi divisione in formato digitale, come pure faceva in relazione ad altre richieste in materia di personale (request for personel action) compilate secondo le indicazioni dei capi divisione e propedeutiche alla pubblicazione dell'offerta di lavoro a cura dell'ufficio del personale. In mancanza dell'indicazione della frequenza e del tipo di attività svolta, è poi irrilevante, perché generica, la circostanza da questo riferita, che la ricorrente abbia “Preparato per il direttore gli studi relativi all'aggiornamento del TDA. Ne sono a conoscenza perché venivano discusse le modifiche del TDA, ad esempio quando è stata inaugurata la base dal (..)”, attività peraltro neppure descritta in ricorso, Pt_3 come neppure quella di esprimere pareri in merito alle modifiche dell'assetto organizzativo della divisione, ovvero della conformità a diritto delle richieste in materia di personale, come invece riferito dal testimone sentito. Parimenti generiche sono poi le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_2 che, confermando il capitolo n. 21 indicato in ricorso ha dichiarato che la stessa si interfacciava con i direttori via via succedutisi negli anni, mancando sufficiente allegazione e prova, come sopra detto, dei rapporti professionali intercorsi fra la ricorrente ed i superiori.
Neppure i testimoni sentiti hanno confermato le mansioni svolte, come descritte dalla parte ricorrente in ricorso ed all'udienza dell'11.11.2024 in replica alle difese avversarie.
Invero, sentito quale vice capo del Direttorato Lavori Pubblici dal 2014 al 2020 ha Testimone_2 dichiarato che “tutte le decisioni venivano prese dal Direttore del DPW, dal suo vice e dai singoli capi delle divisioni, e la signora non aveva alcun ruolo nel processo decisionale, il suo ruolo Parte_1 era esclusivamente quello di riferire le decisioni prese all'ufficio deputato alla gestione del personale e compilare specifici moduli con riferimento al personale, inoltre doveva caricare su un sistema informatico tutti i moduli in tal modo compilati. Le decisioni sul personale venivano prese dai Direttori, vice direttori e capi divisioni e poi elaborate dal CHRA (..) Aveva un ruolo meramente esecutivo, non partecipava alla fase decisionale.;”, come peraltro confermato anche da Tes_1
, il quale ha dichiarato: “Io come capo di divisione sottomettevo la richiesta in merito allo
[...] straordinario da richiedere in anticipo all'inizio del mese al direttore attraverso la , lo Parte_1 stesso per quanto riguarda le varie indennità. Tutte queste indennità dovevano passare al vaglio dalla firma del direttore perché comportanti una spesa. Non si occupava della gestione del materiale necessario al personale. (..) Confermo che si occupava del mantenimento dei database aziendali, ma non si occupava dei premi e degli incentivi, quella era la responsabilità dei capi di visione che avevano la responsabilità degli incentivi assegnati al personale”. Anche sentito come testimone Tes_3 con riferimento al periodo 2017-2024 (che parte ricorrente assume essere stato caratterizzato dalle stesse mansioni svolte dal 2010) ha confermato che la ricorrente non godeva di alcuna autonomia decisionale, soltanto “compilava i moduli per conto del direttore del DPW” dichiarando, in particolare:
“Ricordo che riceveva ordini dal capo dei lavori pubblici e li eseguiva. Confermo che trasmetteva le indicazioni impartite dal direttore dei lavori pubblici all'Ufficio del personale. (..) preparava i moduli per le richieste di indennità, sempre su istruzioni impartite dal capo dei lavori pubblici. Riceveva l'ordine di preparare la richiesta di indennità che veniva inoltrata agli uffici competenti. Ne sono a conoscenza perché ero capo divisione per cui quando era necessario coprire delle posizioni chiedevo a
di preparare tutti i documenti necessari per l'assunzione (..) era lei che si occupava Parte_1 di tutte le azioni per il personale, che trasmetteva al capo divisione tutte le richieste del personale e trasmetteva all'ufficio del personale tutte le decisioni del capo divisione in merito. Era l'ufficio del personale che informava il dipendente, no la ricorrente non si interfacciava direttamente con il dipendente. (..) Confermo che il direttore dei lavori pubblici decideva a chi dare i premi e che la ricorrente inseriva i dati relativi a chi meritava il premio in AutoNoa, come avveniva per le indennità, dati che poi venivano trasmessi all'ufficio del personale che processava di nuovo questa richiesta fino all'atto finale del pagamento.”.
In definitiva, si ritiene raggiunta la prova che la ricorrente abbia svolto attività di compilazione delle azioni del personale tramite applicativo AutoNoa, sulla scorta delle dettagliate indicazioni del direttore e dei capi divisione che ne stabilivano il contenuto, facendo da tramite fra questi e l'ufficio del personale, senza che sia emersa la prova dell'autonomia decisionale o del grado di iniziativa richiesti nello svolgimento delle mansioni a lei assegnate (non allegato), peraltro mancando la prova delle attività svolte nel periodo 2010-2015 in cui la ricorrente sostiene di aver svolto le attività descritte nel mansionario 2015, solo parzialmente coperto dai testi sentiti (2010-2012 , 2014-2015 Tes_1 Tes_2
.
[...]
A tal proposito, infatti, si ritengono insufficienti le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_4
perché generiche e non espressione di conoscenza diretta dei fatti, svolgendo la testimone
[...] un'attività lavorativa diversa da quella della ricorrente. In particolare, la stessa ha dichiarato: “Nel 2010 noi lavoravamo direi quasi parallelamente e avevamo due uffici in corridoio, io lavoravo nella parte operativa del direttorato dell'antiterrorismo, lei si occupava del personale, Prima del 2013 gestivo io la base del , l'ho gestita per un anno nel senso che gestivo la parte ingegneristica, tutti i Pt_4 fabbricati, le riparazioni etc successive alla sua costruzione e ci relazionavamo con il comando dei paracadutisti, ma quello era il mio lavoro, era sempre al personale. Dico che lavoravamo Pt_1 parallelamente perché io e lei eravamo lo staff del direttore (..) Quanto al fatto se i suoi compiti sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2021 non so dire perché lei si interfacciava con il direttore ed i capi divisione, mentre io ero al suo stesso livello”, riferendo, dunque, di non avere conoscenza diretta dei fatti dichiarati con dichiarazioni del seguente tenore: “Confermo che rappresentava il direttore nel suo ambito alle riunioni. Non ho mai presenziato a riunioni sulla revisione del TDA ma so che andava a queste riunioni con il direttore, (..)” e contraddicendosi allorquando ha poi riferito: “Si qualche volta ci interfacciavamo nello svolgimento dell'attività lavorativa ma avevamo un mansionario completamente diverso, anche se il direttore parlava con ambedue, eravamo sempre insieme”.
Alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla testimone, oltre che per non avere la stessa conoscenza diretta dei fatti di causa, si ritiene l'inattendibilità delle stesse del seguente tenore:
“si molto spesso mi ricordo che consigliava modifiche dell'organigramma in caso di qualche spostamento del personale”, avendo prima dichiarato di non saper riferire specificatamente delle attività lavorative svolte per essere del suo stesso livello ed interfacciandosi la ricorrente con il direttore o i capi divisione.
Per lo stesso motivo, si ritiene poi irrilevante, oltre che generico, quanto riferito dalla testimone in riferimento all'attività di consulenza in merito alla gestione del personale, ovvero alla partecipazione alla selezione del personale (peraltro smentita dagli altri testimoni sentiti). In particolare, la testimone ha dichiarato: “Confermo che aveva contatti giornalieri con il direttore, di cui era l' come Pt_5 anche con i capi divisione perché aveva una grande conoscenza del personale. Ne sono a conoscenza perché lo presenziavo alle riunioni, molto frequenti, con i capi divisioni in cui era lei che spiegava i concetti e indicava tutte le azioni da intraprendere sia per il personale italiano che per quello americano. (..) Confermo che era l'assistente principale, la consulente e portavoce del direttore in materia di gestione del personale, sin dal 2010, da quando è entrata. (..) Quanto all'attività di consulenza per il direttore posso dire che ha portato tutta la sua conoscenza in materia di personale, perché lei era prima all'interno dell'ufficio del personale civile per cui conosceva sia il sistema italiano che americano”.
Infine, quanto alle assunzioni del personale, è emerso dalle prove orali assunte che la ricorrente
“compilava la “Request for Personnel Action” per coprire una posizione vacante a richiesta dei Capi Divisione e secondo le indicazioni di questi ultimi;
la sottopone per la firma al Direttore del DPW e la inserisce nel sistema AutoNOA;
l'Ufficio del Personale provvede poi a mettere a bando la posizione ed a raccogliere le candidature” (cfr. testimonianza , senza partecipare al procedimento CP_2 decisionale, né ai colloqui di assunzione (testimonianza , ad esclusione di quello della Tes_5 segretaria (cfr. testimonianza . Tes_4
Peraltro, secondo quanto si legge nel piano di inquadramento unico presente in atti (all. 35 res.) “Tutti i dipendenti Quadri, Impiegati e Operai delle Forze Armate USA in Italia, indipendentemente dalla gestione finanziaria – governativa o autonoma – che eroga la retribuzione, sono classificati in base al presente piano di inquadramento. I compiti e le responsabilità primari assegnati ad una posizione costituiscono la base esclusiva per la sua classificazione. Il piano è composto da declaratorie di livello, da profili professionali e da titoli rappresentativi. Una posizione verrà collocata ad uno specifico livello quando rispecchia il contenuto della declaratoria di livello”.
In particolare, la categoria dei quadri “è costituita da quelle posizioni di lavoro subordinato nel campo tecnico, scientifico, amministrativo, professionale, o commerciale, che pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in Italia, nei limiti dell'autorità delegate oppure soggetto ad approvazione finale da parte del direttore dell'attività/ente. Per tutte le posizioni, è richiesta la conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, delle loro gerarchie di comando, e degli specifici concetti di lavoro e sistemi gestionali Le posizioni che rientrano in questa categoria sono classificate ad uno dei tre livelli Quadri, i quali sono identificati, in ordine decrescente, come QX, Q1 e Q2.”. Nel caso di specie, come sopra detto manca sufficiente allegazione e prova delle ragioni per cui l'attività della ricorrente costituirebbe una funzione di rilevante importanza per gli obiettivi dell'Ente, non indicati, come pure manca allegazione e prova “dell'autorità delegata”, parimenti non specificata in ricorso, ovvero del grado di conoscenza richiesta, se “approfondita” parimenti non descritta in ricorso.
Inoltre, secondo le declaratorie ivi riportate rientrano nei Quadri Q1 le posizioni che “svolgono le loro funzioni seguendo le direttive amministrative impartite, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine ma nell'ambito delle direttive ricevute. Alle posizioni è richiesta una conoscenza generale dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o CP_1 di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonchè della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di alto rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. (..)”. Posta come sopra detto, la mancata allegazione e prova delle conoscenze in possesso della ricorrente e, in particolare, della conoscenza, oltre alla legge e giurisprudenza, dei sistemi o delle operazioni proprie degli e dell'Italia, CP_1 ovvero degli accordi o protocolli internazionali, come richiesto dalla declaratoria sopra riportata, manca altresì allegazione e prova del tipo di direttive ricevute nello svolgimento dei suoi compiti primari ( e, in ogni caso, la prova orale assunta ha smentito la sussistenza in capo alla ricorrente di iniziativa e autonomia decisionale, del resto sfornita di allegazione) e, dunque, del grado di autonomia decisionale che caratterizza le funzioni di quadro.
Manca, in definitiva, allegazione e prova del grado di autonomia (come pure del tipo di direttive ricevute) della ricorrente nello svolgimento dei “compiti e responsabilità primari”, che secondo il piano di inquadramento unico, costituiscono la base esclusiva per la classificazione, idonei a giustificare l'inquadramento richiesto, neppure potendosi ritenere raggiunta la prova del possesso in capo alla ricorrente di “iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione”, smentita dal tenore dettagliato delle indicazioni impartite dai capi divisione ed essendosi limitata la ricorrente, alla luce delle prove orali assunte, alla formalizzazione delle richieste dei superiori ed alla loro trasmissione, tramite applicativo, all'ufficio del personale. Del resto, in mancanza di ulteriori elementi relativi, oltre che al tipo, alla frequenza dell'attività svolta, l'attività di consulenza in merito alla normativa applicabile riferita dalla testimone e -neppure Tes_4 Tes_1 allegata in ricorso- non trattandosi di attività prevalente e, dunque, primaria e non essendo indicativa, in mancanza di ulteriori elementi, di iniziativa o autonomia decisionale, non può valere a dimostrare il diritto all'inquadramento superiore oggetto del giudizio.
In definitiva, alla luce delle prove orali assunte, neppure si ritiene raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento, da parte ricorrente ed a partire dal 2010, dei compiti corrispondenti al mansionario di funzionario amministrativo (all. 6 ric.) quali, in particolare, la pianificazione del lavoro “in modo indipendente”, lo sviluppo di “metodi analitici e procedure dettagliate”, l'attività di consulenza del direttore dei lavori pubblici, peraltro in via primaria, la rappresentanza del direttore nelle riunioni, l'attività di consiglio sulle modifiche alle strutture organizzative, agli organigrammi e alle dichiarazioni di missione e di funzione in caso di riorganizzazioni, la partecipazione alle decisioni in merito alla distribuzione ottimale delle funzioni, della struttura organizzativa e del personale, o alle esigenze del personale, alle competenze richieste, ai movimenti interni, ecc, all'elaborazione di studi in merito alla gestione del personale, alla concessione delle indennità, raccomandazione di piani d'azione, come neppure è emersa la prova che la ricorrente abbia avuto la “responsabilità dell'organizzazione dell'amministrazione e del coordinamento del personale DPWs e della gestione delle posizioni, della gestione della manodopera e delle prestazioni del personale”, come invece rivendicato in ricorso. Al contrario, è emerso dalle prove orali assunte come la ricorrente abbia, di fatto, svolto una funzione amministrativa ed esecutiva (cfr. testimonianze e nell'attività di coordinamento con i CP_2 Tes_5 superiori e con l'ufficio del personale civile per assicurare le azioni del personale ed il buon fine dei processi dei premi monetari in collaborazione con i capi divisione redigendo materialmente la richiesta tramite applicativo, trasmettendola all'ufficio del personale.
Valga solo la pena osservare che, a tal fine, in mancanza di espresso richiamo e di indicazione delle ragioni del loro rilievo probatorio, sono irrilevanti i documenti prodotti dal ricorrente (all. 7 ric.), senza ulteriori precisazioni e specifico richiamo a ciascuno di essi, peraltro non tradotti. Al contrario, secondo la giurisprudenza: “In virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Al riguardo, non è, peraltro, sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni” (Cass. 2076/2002). Peraltro, avuto riguardo a quanto rappresentato in ricorso, la sottoscrizione dei provvedimenti di conferma o eliminazione delle indennità dovute al personale non vale a dimostrare l'autonomia decisionale relativa, contraddetta dai testimoni sentiti i quali hanno riferito, come sopra detto, che la decisione competeva ai superiori della ricorrente, nonché dalla stessa corrispondenza con l'Ufficio del personale del 2021 in cui, secondo quanto dedotto nello stesso ricorso, veniva richiesta la sottoscrizione dei provvedimenti della ricorrente da parte del suo superiore gerarchico (punto c. pag. 6 ricorso). In particolare, la teste sul punto ha Tes_4 dichiarato: “Confermo che preparava e firmava le richieste di indennità. Ne sono a conoscenza perché so che chiedevano la firma del direttore ma lei diceva “Le firmo io, tanto le accettano lo stesso”. ADR No, non le sottoponeva all'esame del direttore le mandava avanti. Lo dico perché il direttore dell'ufficio del personale dopo un po' di tempo ha cominciato a rimandargliele indietro perché voleva la firma del direttore. ADR Dopo un po' di anni. Penso che dopo aver introdotto la causa le abbia anche sottomesse le richieste firmate da lei stessa perché me lo diceva lei”, con ciò confermando che non aveva la relativa autonomia decisionale e che, una volta identificate le richieste non sottoposte al superiore gerarchico, queste le vennero restituite.
Inoltre, in mancanza dell'indicazione dei tratti caratterizzanti il profilo GS12, neppure si può ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente siano riconducibili a detto livello di inquadramento statunitense o che, in mancanza della prova della partecipazione al processo decisionale, queste possano ritenersi riconducibili a quelle del livello Q2, come sopra detto e ciò anche laddove si volessero ritenere equiparabili al livello Gs-12, come vorrebbe la ricorrente.
Infine, con riferimento ai “fattori” indicativi della complessità delle mansioni svolte e dell'ampiezza delle responsabilità ed allo specifico punteggio attribuito alla ricorrente, in mancanza di allegazioni sul punto contenute in ricorso, valga il principio sopra espresso per cui non spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto inquadramento, bensì al lavoratore che agisce per ottenere quanto spettante in virtù dell'inquadramento superiore, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto con la conseguenza che, mancando sufficiente allegazione e prova degli elementi caratterizzanti i livelli Q1 e Q2, ovvero il diritto ad un punteggio superiore, utile ai fini dell'inquadramento in un livello diverso da quello attribuito (GS), il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Pertanto, per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.376,50, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 20 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1292/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'Avv. Luca Graldi Parte_1 Per l'Avv. Anna Teresa Dianese e l'Avv. De Pasquale Vincenzo in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Pulejo
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusionali depositate. Ribadisce lo svolgimento di mansioni riconducibili alla declaratoria quadri di cui all'allegato 8 alla luce delle prove orali assunte e del sistema di classificazione dei dipendenti civili basi USA, nonché della struttura organizzativa delle stesse, discutendo oralmente la causa sul punto e richiamando, oltre che la documentazione prodotta, la tabella riepilogativa delle funzioni esprimendo le ragioni per le quali le attività svolte rientrerebbero nel livello Q1 o, al più, nel livello Q2. Contestando le note conclusionali avversarie (pag. 26 e ss.) sostiene che il regolamento interno riguardante i punteggi che determinano la progressione di carriera non ha valore cogente perché è atto unilaterale datoriale, privo di valore probatorio e non potendo porsi in contrasto con il contratto collettivo che regola in Italia il rapporto di lavoro. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate. Quanto al metodo di classificazione tramite punteggi ribadisce che questi sono richiamati espressamente dalle condizioni di impiego e, quindi, dal contratto collettivo applicabili, di cui agli allegati 38 e 39 memoria. Discute oralmente richiamando le prove orali assunte ribadendo come il lavoro svolto dalla ricorrente rimane di natura esecutiva ed amministrativa, privo di iniziativa ed autonomia decisionale. Sostiene che il riferimento all'assistente capo del direttore nelle declaratorie è da intendersi quale riferimento al vicedirettore, non alla ricorrente che non partecipava al processo decisionale, circostanza essenziale al riconoscimento del livello quadro secondo la giurisprudenza di merito depositata unitamente alle note conclusive, sostiene l'irrilevanza di contatti professionali con i superiori perché di natura subordinata. Ribadisce che il titolo riconosciuto alla ricorrente è di administrative officer, non responsabile del personale, peraltro non essendo decisivo il titolo esemplificativo ai fini del riconoscimento del livello, ai fini del quale occorre considerare l'attività effettivamente svolto. Contesta quindi quanto ex adverso dedotto e per il resto si riporta ai rispettivi atti. Parte ricorrente contesta quando affermato dalla controparte discutendo oralmente e ribadendo le attività svolte alla luce del mansionario, a tal fine essendo irrilevante quanto affermato da che ha CP_2 prestato la propria attività lavorativa a partire dal 2014.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA GRALDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 36100 Vicenza, Piazza Pontelandolfo 6 PARTE RICORRENTE contro
, legalmente rappresentati dal Sig. , rappresentati e Controparte_1 Persona_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. FRANCESCA PULEJO, nonché dall'Avv. ANNA TERESA DIANESE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Dianese in Vicenza, Contrà S. Antonio, 3.
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.10.2023 , quale ex dipendente del Governo degli Stati Parte_1
Uniti d'America, presso l'ufficio del personale Controparte_3
di Vicenza- dal 1999 e, in particolare, dal 21.12.2002 con mansioni impiegatizie presso l'ufficio
[...] risorse umane nelle basi di Camp Ederle a Vicenza e Camp Darby a Livorno e dal febbraio 2010 presso il Direttorato dei Lavori Pubblici dell'USAG (United States Army Garrison Italy), ovvero l'organizzazione suddivisa in Direttorati che ha la responsabilità di gestire le basi USA di Vicenza e di Livorno, con mansioni di impiegata, chiedeva: “1) Accertato che la sig.ra ha Parte_1 prestato la propria opera alle dipendenze del Governo USA presso il Comando USA SETAF di Vicenza svolgendo quantomeno da febbraio 2010 le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro Q 1 (secondo l'accordo sindacale 8/09/2005 e il CCNL) dichiararsi lo Stato convenuto tenuto a riconoscere al la ricorrente la qualifica superiore e a corrisponderle gli arretrati e le differenze retributive dal 1/02/2010 al la data odierna, pari alla differenza tra il trattamento economico proprio della qualifica di Quadro Q 1 spettante al la ricorrente e quella minore riconosciuta di impiegato U 1, per complessivi € 230.215,00 (di cui € 214.336,00 per arretrati di retribuzione ed € 15.879,00 per incidenza sul TFR), ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU , oltre ulteriori differenze maturande da ottobre 2023 in poi;
in via subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q 2 e quella minore riconosciutagli di impiegato U 1, per complessivi € 163.760,00 (di cui € 152.466,00 per arretrati di retribuzione ed € 11.294,00 per incidenza sul TFR), ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU, oltre ulteriori differenze maturande da ottobre 2023 in poi. 2) Condannarsi comunque lo stato convenuto a pagare su tutte le somme risultanti dovute la rivalutazione e gli interessi di legge sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo, con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è, ex art. 1284, comma 4 c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. 3)Spese e compensi rifusi oltre al rimborso spese generali al Spese e compensi rifusi oltre al rimborso spese generali al 1515 % oltre IVA e CPA. (..)”. Sosteneva, in particolare, di essere stata inserita nel Direttorato del Lavori Pubblici (Directorate of Public Works DPW) dal febbraio 2010 con la mansione di Administrative Services Specialist (e inquadramento dapprima al livello U 03 e dopo 12 mesi di formazione , al livello U 02 ) e dal 1/02/2015 con riconoscimento del massimo livello impiegatizio U 0 1 con la mansione di “ Administrative Officer ”. Sosteneva di aver avuto dal febbraio 2010 la piena responsabilità del personale civile impiegato nelle basi di Vicenza e di Livorno, quale consulente del Direttore dei Lavori Pubblici e, di fatto, di aver svolto dal 2010 le attività descritte nel mansionario consegnatole nel febbraio 2015 e corrispondenti al livello U1, nonché di aver svolto la funzione di coordinatore risorse umane con conseguente diritto all'inquadramento nel livello Quadro 2 e diritto alle relative differenze retributive, formulando riserva di domanda di risarcimento del danno pensionistico.
Si costituivano tempestivamente gli contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1 rappresentando come la ricorrente avesse svolto le mansioni descritte nei mansionari via via a lei affidati durante le progressioni di carriera. In particolare, come previsto nel mansionario corrispondente al livello U1, conseguito dalla ricorrente nel febbraio 2015, la stessa assisteva il Direttore del DPW nella gestione del personale del Direttorato curando, a tal fine, la parte amministrativa delle azioni relative al personale, compilando i relati moduli per conto e su indicazione del Direttore del DPW e del suo Vice e trasmettendoli all'Ufficio del Personale che ne curava la elaborazione e la finale approvazione. Contestava che la ricorrente avesse offerto consulenza al direttore del DPW in materia di gestione del personale atteso che la gestione del personale degli uffici facenti capo al Comando USAG della di Vicenza, ivi incluso il Direttorato dei Lavori Pubblici, era riservata all'Ufficio del Pt_2
Personale della la “Civilian Human Resource Agency” (in breve “CHRA”), al contrario Pt_2 supportando il Direttore ed i Capi Divisione del Direttorato nel processare le azioni relative al personale curando la compilazione della relativa documentazione che poi trasmetteva all'Ufficio del Personale che si occupava di verificare e finalizzare tali azioni. Sosteneva dunque la non riconducibilità delle mansioni della ricorrente al livello quadri come descritto dall'Accordo Sindacati/Comandi del settembre 2005 stante la mancanza del relativo potere decisionale ed autonomia di giudizio ed il punteggio attribuitole in virtù dei singoli fattori” indicativi della complessità delle mansioni svolte e della ampiezza delle responsabilità a lei attribuite previsti nel settore del pubblico impiego americano.
La causa, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna, previa concessione di termine per note, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Trattandosi di domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute in virtù del diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 rispetto a quello riconosciuto (U1), valga il principio secondo cui il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura ed il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass.1012/2003). Quanto alle ragioni di coincidenza delle mansioni svolte con quelle del livello superiore invocato, in particolare, è onere del lavoratore specificare gli elementi per cui l'attività lavorativa svolta coinciderebbe con la declaratoria contrattuale superiore in relazione ai tratti differenziali rispetto a quella di inquadramento evincibili dal contratto collettivo. A tal proposito secondo la giurisprudenza:
“Non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). Invero, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, "Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr., fra le altre, Cass. 27 settembre 2010 n. 20272).
Ebbene, nel caso in esame il ricorso è sfornito di allegazione con riferimento alle ragioni per le quali le mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente a partire dal 2010 coinciderebbero con quelle indicate nella declaratoria rivendicata, con particolare riferimento agli elementi differenziali fra questa e quella di inquadramento, parimenti non indicati. Difatti, la parte ricorrente si è limitata a sostenere che le attività svolte coinciderebbero con quelle indicate nel mansionario 2015 (pag. 5 ricorso) che, seppur proprio del livello di inquadramento (U1), sarebbe sufficiente a dimostrare il diritto al riconoscimento del livello Q1 o, in subordine, Q2, tuttavia senza specificare le differenze fra il livello U1 e quadro né le ragioni per cui, alla luce di questi, le attività svolte rientrerebbero nei livelli quadro.
Invero, la ricorrente sostiene di aver avuto “piena responsabilità della gestione del personale” (pag. 3 ricorso) e di aver diritto all'inquadramento nel livello Q1 “per aver prestato consulenza ai direttori che si sono succeduti e ai capi di visione per risolvere ogni problema in materia, gestione del personale: progressioni di carriera, adeguamenti di mansioni, riconoscimento di distribuzione dei premi di produzione (..), riconoscimento dell'indennità per impiegati o operai (..)”. (pag. 6 ricorso), riportando poi il mansionario affidato lei in data 1.2.2015, le cui attività avrebbe svolto sin dal 2010, oltre che la relativa scheda di valutazione.
Riportando poi la declaratoria contrattuale del livello Q1 sostiene la riconducibilità a questa delle mansioni svolte in quanto prevede, far i profili esemplificativi, quello di “coordinatore risorse umane” nonché essendo stata “l'unica assistente del direttore che svolge in campo amministrativo funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi”.
Ebbene, in mancanza di ulteriori elementi, quali, come sopra detto, le caratteristiche differenziali del livello Q1 rivendicato e l'analitica descrizione delle attività asseritamente svolte, anche laddove provato, lo svolgimento di attività di consulenza a favore del Direttore in materia di personale, in mancanza di allegazione e prova del tipo di autonomia decisionale e del grado di conoscenze richiesto a tal fine, non basterebbe, da sola, a dimostrare il diritto all'inquadramento nel livello Q1 o Q2, come neppure lo svolgimento delle mansioni di “coordinatore delle risorse umane”, ovvero lo svolgimento di attività di rilevante importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi, parimenti non specificati.
Tale originario difetto di allegazione non può dirsi colmato dalle prove orali assunte. Sono infatti generiche le dichiarazioni testimoniali rese da nella parte in cui ha dichiarato, Testimone_1 peraltro con riferimento al periodo che va dall'assunzione della ricorrente sino al 2012, che “la ricorrente forniva supporto al direttore in merito alle normative applicabili al personale” quale
“responsabile amministrativa” e ciò in mancanza di indicazione, oltre che del tipo di supporto fornito (attività non allegata in ricorso), come neppure della frequenza di tale attività, peraltro non avendo conoscenza diretta dei fatti. Trattasi poi di valutazioni le dichiarazioni del seguente tenore: “È possibile che consigliasse in merito a modifiche organizzative di organigramma, nel senso che nel modello organizzativo l'organigramma della singola base viene adattato alle specificità del luogo e del caso concreto per cui la ricorrente si occupava dell'adattamento del modello di organigramma (..) Siccome la ricorrente era responsabile amministrativa si assicurava che quel che io avevo presentato e avevo scritto fosse conforme ai regolamenti vigenti.”. Peraltro, avuto riguardo alle dichiarazioni del testimone, l'attività di consulenza asseritamente prestata dalla ricorrente in materia di personale concerneva la modalità di redazione della richiesta e, dunque riguardava la forma della stessa, anziché il suo contenuto, deciso invece autonomamente dai superiori e di cui lei controllava la conformità alla normativa. In particolare, sul punto ha riferito: “Confermo che svolgeva consulenza Testimone_1 al direttore dei capi divisione per risolvere problematiche afferenti la gestione del personale. Quanto alle progressioni di carriera dava, il suo contributo nel senso che quando il capo divisione descriveva il lavoro del dipendente per una promozione ad esempio, lei dava il suo parere sulle modalità con le quali era stata scritta la richiesta e sulle giustificazioni a supporto al fine di sottoporla all'ufficio del personale. Si anche con riferimento agli adeguamenti mansioni e premi produzioni controllava la modalità di redazione delle richieste che però venivano redatte dai capi divisione, controllava in particolare la forma nel senso della lingua e della chiarezza della richiesta.”. Inoltre, il testimone ha specificato che era compito della ricorrente trascrivere le richieste di riconoscimento dell'indennità redatte a mano dai capi divisione in formato digitale, come pure faceva in relazione ad altre richieste in materia di personale (request for personel action) compilate secondo le indicazioni dei capi divisione e propedeutiche alla pubblicazione dell'offerta di lavoro a cura dell'ufficio del personale. In mancanza dell'indicazione della frequenza e del tipo di attività svolta, è poi irrilevante, perché generica, la circostanza da questo riferita, che la ricorrente abbia “Preparato per il direttore gli studi relativi all'aggiornamento del TDA. Ne sono a conoscenza perché venivano discusse le modifiche del TDA, ad esempio quando è stata inaugurata la base dal (..)”, attività peraltro neppure descritta in ricorso, Pt_3 come neppure quella di esprimere pareri in merito alle modifiche dell'assetto organizzativo della divisione, ovvero della conformità a diritto delle richieste in materia di personale, come invece riferito dal testimone sentito. Parimenti generiche sono poi le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_2 che, confermando il capitolo n. 21 indicato in ricorso ha dichiarato che la stessa si interfacciava con i direttori via via succedutisi negli anni, mancando sufficiente allegazione e prova, come sopra detto, dei rapporti professionali intercorsi fra la ricorrente ed i superiori.
Neppure i testimoni sentiti hanno confermato le mansioni svolte, come descritte dalla parte ricorrente in ricorso ed all'udienza dell'11.11.2024 in replica alle difese avversarie.
Invero, sentito quale vice capo del Direttorato Lavori Pubblici dal 2014 al 2020 ha Testimone_2 dichiarato che “tutte le decisioni venivano prese dal Direttore del DPW, dal suo vice e dai singoli capi delle divisioni, e la signora non aveva alcun ruolo nel processo decisionale, il suo ruolo Parte_1 era esclusivamente quello di riferire le decisioni prese all'ufficio deputato alla gestione del personale e compilare specifici moduli con riferimento al personale, inoltre doveva caricare su un sistema informatico tutti i moduli in tal modo compilati. Le decisioni sul personale venivano prese dai Direttori, vice direttori e capi divisioni e poi elaborate dal CHRA (..) Aveva un ruolo meramente esecutivo, non partecipava alla fase decisionale.;”, come peraltro confermato anche da Tes_1
, il quale ha dichiarato: “Io come capo di divisione sottomettevo la richiesta in merito allo
[...] straordinario da richiedere in anticipo all'inizio del mese al direttore attraverso la , lo Parte_1 stesso per quanto riguarda le varie indennità. Tutte queste indennità dovevano passare al vaglio dalla firma del direttore perché comportanti una spesa. Non si occupava della gestione del materiale necessario al personale. (..) Confermo che si occupava del mantenimento dei database aziendali, ma non si occupava dei premi e degli incentivi, quella era la responsabilità dei capi di visione che avevano la responsabilità degli incentivi assegnati al personale”. Anche sentito come testimone Tes_3 con riferimento al periodo 2017-2024 (che parte ricorrente assume essere stato caratterizzato dalle stesse mansioni svolte dal 2010) ha confermato che la ricorrente non godeva di alcuna autonomia decisionale, soltanto “compilava i moduli per conto del direttore del DPW” dichiarando, in particolare:
“Ricordo che riceveva ordini dal capo dei lavori pubblici e li eseguiva. Confermo che trasmetteva le indicazioni impartite dal direttore dei lavori pubblici all'Ufficio del personale. (..) preparava i moduli per le richieste di indennità, sempre su istruzioni impartite dal capo dei lavori pubblici. Riceveva l'ordine di preparare la richiesta di indennità che veniva inoltrata agli uffici competenti. Ne sono a conoscenza perché ero capo divisione per cui quando era necessario coprire delle posizioni chiedevo a
di preparare tutti i documenti necessari per l'assunzione (..) era lei che si occupava Parte_1 di tutte le azioni per il personale, che trasmetteva al capo divisione tutte le richieste del personale e trasmetteva all'ufficio del personale tutte le decisioni del capo divisione in merito. Era l'ufficio del personale che informava il dipendente, no la ricorrente non si interfacciava direttamente con il dipendente. (..) Confermo che il direttore dei lavori pubblici decideva a chi dare i premi e che la ricorrente inseriva i dati relativi a chi meritava il premio in AutoNoa, come avveniva per le indennità, dati che poi venivano trasmessi all'ufficio del personale che processava di nuovo questa richiesta fino all'atto finale del pagamento.”.
In definitiva, si ritiene raggiunta la prova che la ricorrente abbia svolto attività di compilazione delle azioni del personale tramite applicativo AutoNoa, sulla scorta delle dettagliate indicazioni del direttore e dei capi divisione che ne stabilivano il contenuto, facendo da tramite fra questi e l'ufficio del personale, senza che sia emersa la prova dell'autonomia decisionale o del grado di iniziativa richiesti nello svolgimento delle mansioni a lei assegnate (non allegato), peraltro mancando la prova delle attività svolte nel periodo 2010-2015 in cui la ricorrente sostiene di aver svolto le attività descritte nel mansionario 2015, solo parzialmente coperto dai testi sentiti (2010-2012 , 2014-2015 Tes_1 Tes_2
.
[...]
A tal proposito, infatti, si ritengono insufficienti le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_4
perché generiche e non espressione di conoscenza diretta dei fatti, svolgendo la testimone
[...] un'attività lavorativa diversa da quella della ricorrente. In particolare, la stessa ha dichiarato: “Nel 2010 noi lavoravamo direi quasi parallelamente e avevamo due uffici in corridoio, io lavoravo nella parte operativa del direttorato dell'antiterrorismo, lei si occupava del personale, Prima del 2013 gestivo io la base del , l'ho gestita per un anno nel senso che gestivo la parte ingegneristica, tutti i Pt_4 fabbricati, le riparazioni etc successive alla sua costruzione e ci relazionavamo con il comando dei paracadutisti, ma quello era il mio lavoro, era sempre al personale. Dico che lavoravamo Pt_1 parallelamente perché io e lei eravamo lo staff del direttore (..) Quanto al fatto se i suoi compiti sono rimasti gli stessi dal 2010 al 2021 non so dire perché lei si interfacciava con il direttore ed i capi divisione, mentre io ero al suo stesso livello”, riferendo, dunque, di non avere conoscenza diretta dei fatti dichiarati con dichiarazioni del seguente tenore: “Confermo che rappresentava il direttore nel suo ambito alle riunioni. Non ho mai presenziato a riunioni sulla revisione del TDA ma so che andava a queste riunioni con il direttore, (..)” e contraddicendosi allorquando ha poi riferito: “Si qualche volta ci interfacciavamo nello svolgimento dell'attività lavorativa ma avevamo un mansionario completamente diverso, anche se il direttore parlava con ambedue, eravamo sempre insieme”.
Alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla testimone, oltre che per non avere la stessa conoscenza diretta dei fatti di causa, si ritiene l'inattendibilità delle stesse del seguente tenore:
“si molto spesso mi ricordo che consigliava modifiche dell'organigramma in caso di qualche spostamento del personale”, avendo prima dichiarato di non saper riferire specificatamente delle attività lavorative svolte per essere del suo stesso livello ed interfacciandosi la ricorrente con il direttore o i capi divisione.
Per lo stesso motivo, si ritiene poi irrilevante, oltre che generico, quanto riferito dalla testimone in riferimento all'attività di consulenza in merito alla gestione del personale, ovvero alla partecipazione alla selezione del personale (peraltro smentita dagli altri testimoni sentiti). In particolare, la testimone ha dichiarato: “Confermo che aveva contatti giornalieri con il direttore, di cui era l' come Pt_5 anche con i capi divisione perché aveva una grande conoscenza del personale. Ne sono a conoscenza perché lo presenziavo alle riunioni, molto frequenti, con i capi divisioni in cui era lei che spiegava i concetti e indicava tutte le azioni da intraprendere sia per il personale italiano che per quello americano. (..) Confermo che era l'assistente principale, la consulente e portavoce del direttore in materia di gestione del personale, sin dal 2010, da quando è entrata. (..) Quanto all'attività di consulenza per il direttore posso dire che ha portato tutta la sua conoscenza in materia di personale, perché lei era prima all'interno dell'ufficio del personale civile per cui conosceva sia il sistema italiano che americano”.
Infine, quanto alle assunzioni del personale, è emerso dalle prove orali assunte che la ricorrente
“compilava la “Request for Personnel Action” per coprire una posizione vacante a richiesta dei Capi Divisione e secondo le indicazioni di questi ultimi;
la sottopone per la firma al Direttore del DPW e la inserisce nel sistema AutoNOA;
l'Ufficio del Personale provvede poi a mettere a bando la posizione ed a raccogliere le candidature” (cfr. testimonianza , senza partecipare al procedimento CP_2 decisionale, né ai colloqui di assunzione (testimonianza , ad esclusione di quello della Tes_5 segretaria (cfr. testimonianza . Tes_4
Peraltro, secondo quanto si legge nel piano di inquadramento unico presente in atti (all. 35 res.) “Tutti i dipendenti Quadri, Impiegati e Operai delle Forze Armate USA in Italia, indipendentemente dalla gestione finanziaria – governativa o autonoma – che eroga la retribuzione, sono classificati in base al presente piano di inquadramento. I compiti e le responsabilità primari assegnati ad una posizione costituiscono la base esclusiva per la sua classificazione. Il piano è composto da declaratorie di livello, da profili professionali e da titoli rappresentativi. Una posizione verrà collocata ad uno specifico livello quando rispecchia il contenuto della declaratoria di livello”.
In particolare, la categoria dei quadri “è costituita da quelle posizioni di lavoro subordinato nel campo tecnico, scientifico, amministrativo, professionale, o commerciale, che pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in Italia, nei limiti dell'autorità delegate oppure soggetto ad approvazione finale da parte del direttore dell'attività/ente. Per tutte le posizioni, è richiesta la conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, delle loro gerarchie di comando, e degli specifici concetti di lavoro e sistemi gestionali Le posizioni che rientrano in questa categoria sono classificate ad uno dei tre livelli Quadri, i quali sono identificati, in ordine decrescente, come QX, Q1 e Q2.”. Nel caso di specie, come sopra detto manca sufficiente allegazione e prova delle ragioni per cui l'attività della ricorrente costituirebbe una funzione di rilevante importanza per gli obiettivi dell'Ente, non indicati, come pure manca allegazione e prova “dell'autorità delegata”, parimenti non specificata in ricorso, ovvero del grado di conoscenza richiesta, se “approfondita” parimenti non descritta in ricorso.
Inoltre, secondo le declaratorie ivi riportate rientrano nei Quadri Q1 le posizioni che “svolgono le loro funzioni seguendo le direttive amministrative impartite, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine ma nell'ambito delle direttive ricevute. Alle posizioni è richiesta una conoscenza generale dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o CP_1 di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonchè della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di alto rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. (..)”. Posta come sopra detto, la mancata allegazione e prova delle conoscenze in possesso della ricorrente e, in particolare, della conoscenza, oltre alla legge e giurisprudenza, dei sistemi o delle operazioni proprie degli e dell'Italia, CP_1 ovvero degli accordi o protocolli internazionali, come richiesto dalla declaratoria sopra riportata, manca altresì allegazione e prova del tipo di direttive ricevute nello svolgimento dei suoi compiti primari ( e, in ogni caso, la prova orale assunta ha smentito la sussistenza in capo alla ricorrente di iniziativa e autonomia decisionale, del resto sfornita di allegazione) e, dunque, del grado di autonomia decisionale che caratterizza le funzioni di quadro.
Manca, in definitiva, allegazione e prova del grado di autonomia (come pure del tipo di direttive ricevute) della ricorrente nello svolgimento dei “compiti e responsabilità primari”, che secondo il piano di inquadramento unico, costituiscono la base esclusiva per la classificazione, idonei a giustificare l'inquadramento richiesto, neppure potendosi ritenere raggiunta la prova del possesso in capo alla ricorrente di “iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione”, smentita dal tenore dettagliato delle indicazioni impartite dai capi divisione ed essendosi limitata la ricorrente, alla luce delle prove orali assunte, alla formalizzazione delle richieste dei superiori ed alla loro trasmissione, tramite applicativo, all'ufficio del personale. Del resto, in mancanza di ulteriori elementi relativi, oltre che al tipo, alla frequenza dell'attività svolta, l'attività di consulenza in merito alla normativa applicabile riferita dalla testimone e -neppure Tes_4 Tes_1 allegata in ricorso- non trattandosi di attività prevalente e, dunque, primaria e non essendo indicativa, in mancanza di ulteriori elementi, di iniziativa o autonomia decisionale, non può valere a dimostrare il diritto all'inquadramento superiore oggetto del giudizio.
In definitiva, alla luce delle prove orali assunte, neppure si ritiene raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento, da parte ricorrente ed a partire dal 2010, dei compiti corrispondenti al mansionario di funzionario amministrativo (all. 6 ric.) quali, in particolare, la pianificazione del lavoro “in modo indipendente”, lo sviluppo di “metodi analitici e procedure dettagliate”, l'attività di consulenza del direttore dei lavori pubblici, peraltro in via primaria, la rappresentanza del direttore nelle riunioni, l'attività di consiglio sulle modifiche alle strutture organizzative, agli organigrammi e alle dichiarazioni di missione e di funzione in caso di riorganizzazioni, la partecipazione alle decisioni in merito alla distribuzione ottimale delle funzioni, della struttura organizzativa e del personale, o alle esigenze del personale, alle competenze richieste, ai movimenti interni, ecc, all'elaborazione di studi in merito alla gestione del personale, alla concessione delle indennità, raccomandazione di piani d'azione, come neppure è emersa la prova che la ricorrente abbia avuto la “responsabilità dell'organizzazione dell'amministrazione e del coordinamento del personale DPWs e della gestione delle posizioni, della gestione della manodopera e delle prestazioni del personale”, come invece rivendicato in ricorso. Al contrario, è emerso dalle prove orali assunte come la ricorrente abbia, di fatto, svolto una funzione amministrativa ed esecutiva (cfr. testimonianze e nell'attività di coordinamento con i CP_2 Tes_5 superiori e con l'ufficio del personale civile per assicurare le azioni del personale ed il buon fine dei processi dei premi monetari in collaborazione con i capi divisione redigendo materialmente la richiesta tramite applicativo, trasmettendola all'ufficio del personale.
Valga solo la pena osservare che, a tal fine, in mancanza di espresso richiamo e di indicazione delle ragioni del loro rilievo probatorio, sono irrilevanti i documenti prodotti dal ricorrente (all. 7 ric.), senza ulteriori precisazioni e specifico richiamo a ciascuno di essi, peraltro non tradotti. Al contrario, secondo la giurisprudenza: “In virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Al riguardo, non è, peraltro, sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni” (Cass. 2076/2002). Peraltro, avuto riguardo a quanto rappresentato in ricorso, la sottoscrizione dei provvedimenti di conferma o eliminazione delle indennità dovute al personale non vale a dimostrare l'autonomia decisionale relativa, contraddetta dai testimoni sentiti i quali hanno riferito, come sopra detto, che la decisione competeva ai superiori della ricorrente, nonché dalla stessa corrispondenza con l'Ufficio del personale del 2021 in cui, secondo quanto dedotto nello stesso ricorso, veniva richiesta la sottoscrizione dei provvedimenti della ricorrente da parte del suo superiore gerarchico (punto c. pag. 6 ricorso). In particolare, la teste sul punto ha Tes_4 dichiarato: “Confermo che preparava e firmava le richieste di indennità. Ne sono a conoscenza perché so che chiedevano la firma del direttore ma lei diceva “Le firmo io, tanto le accettano lo stesso”. ADR No, non le sottoponeva all'esame del direttore le mandava avanti. Lo dico perché il direttore dell'ufficio del personale dopo un po' di tempo ha cominciato a rimandargliele indietro perché voleva la firma del direttore. ADR Dopo un po' di anni. Penso che dopo aver introdotto la causa le abbia anche sottomesse le richieste firmate da lei stessa perché me lo diceva lei”, con ciò confermando che non aveva la relativa autonomia decisionale e che, una volta identificate le richieste non sottoposte al superiore gerarchico, queste le vennero restituite.
Inoltre, in mancanza dell'indicazione dei tratti caratterizzanti il profilo GS12, neppure si può ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente siano riconducibili a detto livello di inquadramento statunitense o che, in mancanza della prova della partecipazione al processo decisionale, queste possano ritenersi riconducibili a quelle del livello Q2, come sopra detto e ciò anche laddove si volessero ritenere equiparabili al livello Gs-12, come vorrebbe la ricorrente.
Infine, con riferimento ai “fattori” indicativi della complessità delle mansioni svolte e dell'ampiezza delle responsabilità ed allo specifico punteggio attribuito alla ricorrente, in mancanza di allegazioni sul punto contenute in ricorso, valga il principio sopra espresso per cui non spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto inquadramento, bensì al lavoratore che agisce per ottenere quanto spettante in virtù dell'inquadramento superiore, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto con la conseguenza che, mancando sufficiente allegazione e prova degli elementi caratterizzanti i livelli Q1 e Q2, ovvero il diritto ad un punteggio superiore, utile ai fini dell'inquadramento in un livello diverso da quello attribuito (GS), il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Pertanto, per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.376,50, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 20 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri