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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4710/2022
A trattazione cartolare
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 15.55 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate nel termine concesso dalla parte opposta, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2022 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe De Lio;
opponente contro
(C.F./P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Mariotti;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1420/22 del 9.9.22 (RG 3852/22)
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo, Tribunale di Perugia in via preliminare negare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Nel merito: accertato e dichiarato, il grave inadempimento della , dichiarare che nulla è dovuto alla stessa Controparte_2 da parte dell'odierna attrice e quindi revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n.
1420/2022 RG 3852/2022 Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'istruttoria del presente giudizio dovesse evidenziare una qualche legittimità delle pretese creditorie della rideterminare la somma dovuta dalle in Controparte_2 Pt_1 relazione alla merce effettivamente consegnata dalla odierna comparente;
In via istruttoria : si riserva la specificazione nei termini per le memorie 183 VI comma c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio” Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, Rigettare Parte l'opposizione proposta dalla società , perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1420/2022 – R.G. n. 3852/2022, Tribunale di Perugia. Condannare, altresì, l'opponente al risarcimento del danno ed al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice, ex art. 96, commi 1 e 4, c.p.c., per pagina 2 di 6 aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ad intento unicamente dilatorio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 1420/2022 RG 3852/2022 emesso dal Tribunale di Perugia su ricorso di per la somma di € 8.976,50 per fornitura di merce di cui alle fatture azionate, Controparte_2
oltre interessi di mora ex art. 5 Dlgs 231/2002 e spese di procedura, era opposto dalla ingiunta
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato. Pt_1
Eccepiva l'opponente la mancanza di qualità del prodotto fornito da Controparte_2
nonché la consegna dei prodotti in quantità inferiore rispetto a quella ordinata. Concludeva per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva l'opposta con articolata comparsa, alla quale si rimanda, contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto delle domande formulate. Contestava la documentazione prodotta dall'opponente, evidenziando una condotta diversa nelle relazioni commerciali tra le parti, ed eccependo la tardività delle contestazioni svolte.
Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ammesse le prove orali, erano escussi i testi di parte opposta. Parte opponente rinunciava ai testi. Fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
pagina 3 di 6 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ciò posto, dalla espletata istruttoria emerge in maniera inconfutabile la infondatezza della spiegata opposizione, non risultando provate le circostanze dedotte dall'opponente in citazione.
D'altro verso, la convenuta opposta ha fornito la prova che, nel corso del rapporto di fornitura intercorso tra le parti, vi erano stati solo due episodi in cui aveva subito Controparte_1
contestazioni da sulla qualità della merce consegnata e che entrambi erano stati definiti Pt_1
bonariamente, prima del ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che le somme relative non erano state oggetto di ingiunzione di pagamento (evidenzia in comparsa conclusionale l'opposta che il primo episodio era riferito alla contestazione di gennaio 2022, con riguardo alla fornitura di “scampi
Danimarca”, di cui al DDT 3087 del 18.01.2022, per il quale la fornitrice emetteva la nota di credito
242/2022 del 31.01.2022 (all. 2 comparsa); la seconda ed ultima, relativa ad una fornitura di tonno di cui al DDT n. 15702 del 10.03.2022 consegnato in data 11.03.2022 (all. 3 comparsa) per il quale, come risulta dalla fattura 3950 del 31.03.2022 (all. 4 comparsa) è stata consegnata merce omaggio per €
132,00.)
Il teste agente di vendita che si occupava di dichiara di avere ricevuto una Tes_1 Pt_1 sola contestazione relativa alla fornitura di scampi Danimarca che ha recuperato mediante l'emissione della nota di credito 242/2022 del 31.01.2022; gli altri testimoni confermano di non aver mai ricevuto ulteriori contestazioni da il teste confermava di aver avuto diverse Parte_1 Testimone_2
conversazioni telefoniche con i referenti della e, che, non solo questi non le avevano Parte_2
mai mosso alcuna contestazione della merce consegnata, ma precisava che la società si riconosceva debitrice della fornitrice e, al fine di ripianare il debito contratto, prometteva di consegnare CP_2
“prima un titolo a saldo di tutto, poi ci hanno proposto anche il rilascio di cambiali, mai consegnate”
pagina 4 di 6 (Ud. 29.05.2025). Specificava, inoltre, che le persone principali con cui la stessa aveva avuto contatti erano i Sigg.ri e , i quali si occupavano dei pagamenti. Pt_3 Pt_4
Evidenzia correttamente la opposta che il dato è riscontrabile dai DDT in atti, peraltro mai disconosciuti dalla controparte, che riportano tutti, come riferimento per la società i Pt_1
nominativi ed i contatti telefonici proprio delle persone indicate dalla testimone Tes_2
In ordine alle comunicazioni inviate, a dire dell'opponente, a mezzo telefax dalla società
[...]
per la contestazione di parte della fornitura, di cui ai documenti n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegati Pt_1 all'atto di citazione dell'opponente e contestati e disconosciuti dall'odierna opposta, il teste Tes_3
tecnico informatico della che si occupa della verifica e del funzionamento del Parte_5 telefax dell'azienda, ha dichiarato che, dopo aver analizzato i report del telefax, estrapolati da lui stesso, per il periodo marzo - giugno 2022, non aveva rinvenuto alcun fax proveniente dall'utenza di
081.8905800. Chiariva di essere certo di ciò e ricordava che non ci fossero fax in entrata da Parte_6 quell'utenza, perché era stato proprio lui ad aver eseguito i controlli sui report del fax: “Verso fine anno
2022 mi è stato chiesto di verificare l'esistenza dei fax di quel periodo e ho potuto verificare che non ve ne erano” (Ud. 29.05.2025).
Ciò conferma, come correttamente rilevato nello scritto defensionale finale dall'opposta, il contenuto dei report dei fax ricevuti dall'utenza telefonica della società opposta elaborato direttamente dal telefax, allegati da nella comparsa di costituzione e risposta (all. 5), da cui si evince che CP_2
nelle date in cui l'opponente riferisce di aver inviato le contestazioni delle fatture a mezzo telefax,
(08.03.2022, 29.03.2022,07.04.2022, 28.04.2022, 10.05.2022 e 09.06.2022) non sono pervenuti fax dalla ovvero comunque dall'utenza telefonica che si evince nei documenti prodotti. Inoltre, Parte_1 tutti i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce risultano controfirmati dall'addetto alla ricezione della società opponente (all. 9 comparsa).
L'istruttoria, come detto sopra, ha evidenziato la infondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, rimaste al rango della mera asserzione. Ne consegue che il credito azionato con il ricorso alla procedura monitoria, anche alla luce dei soprarichiamati principi in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta ampiamente provato.
Tutte le altre domande sono respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
1420/22 del 9.9.22 (RG 3852/22) dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
pagina 5 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., liquidate in complessivi € 4.000,00 per spese e compensi CP_1
professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge. Respinge le altre domande.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 5 giugno 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4710/2022
A trattazione cartolare
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 15.55 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate nel termine concesso dalla parte opposta, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2022 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe De Lio;
opponente contro
(C.F./P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Mariotti;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1420/22 del 9.9.22 (RG 3852/22)
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo, Tribunale di Perugia in via preliminare negare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Nel merito: accertato e dichiarato, il grave inadempimento della , dichiarare che nulla è dovuto alla stessa Controparte_2 da parte dell'odierna attrice e quindi revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n.
1420/2022 RG 3852/2022 Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'istruttoria del presente giudizio dovesse evidenziare una qualche legittimità delle pretese creditorie della rideterminare la somma dovuta dalle in Controparte_2 Pt_1 relazione alla merce effettivamente consegnata dalla odierna comparente;
In via istruttoria : si riserva la specificazione nei termini per le memorie 183 VI comma c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio” Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, Rigettare Parte l'opposizione proposta dalla società , perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1420/2022 – R.G. n. 3852/2022, Tribunale di Perugia. Condannare, altresì, l'opponente al risarcimento del danno ed al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice, ex art. 96, commi 1 e 4, c.p.c., per pagina 2 di 6 aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ad intento unicamente dilatorio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 1420/2022 RG 3852/2022 emesso dal Tribunale di Perugia su ricorso di per la somma di € 8.976,50 per fornitura di merce di cui alle fatture azionate, Controparte_2
oltre interessi di mora ex art. 5 Dlgs 231/2002 e spese di procedura, era opposto dalla ingiunta
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato. Pt_1
Eccepiva l'opponente la mancanza di qualità del prodotto fornito da Controparte_2
nonché la consegna dei prodotti in quantità inferiore rispetto a quella ordinata. Concludeva per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva l'opposta con articolata comparsa, alla quale si rimanda, contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto delle domande formulate. Contestava la documentazione prodotta dall'opponente, evidenziando una condotta diversa nelle relazioni commerciali tra le parti, ed eccependo la tardività delle contestazioni svolte.
Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ammesse le prove orali, erano escussi i testi di parte opposta. Parte opponente rinunciava ai testi. Fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
pagina 3 di 6 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ciò posto, dalla espletata istruttoria emerge in maniera inconfutabile la infondatezza della spiegata opposizione, non risultando provate le circostanze dedotte dall'opponente in citazione.
D'altro verso, la convenuta opposta ha fornito la prova che, nel corso del rapporto di fornitura intercorso tra le parti, vi erano stati solo due episodi in cui aveva subito Controparte_1
contestazioni da sulla qualità della merce consegnata e che entrambi erano stati definiti Pt_1
bonariamente, prima del ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che le somme relative non erano state oggetto di ingiunzione di pagamento (evidenzia in comparsa conclusionale l'opposta che il primo episodio era riferito alla contestazione di gennaio 2022, con riguardo alla fornitura di “scampi
Danimarca”, di cui al DDT 3087 del 18.01.2022, per il quale la fornitrice emetteva la nota di credito
242/2022 del 31.01.2022 (all. 2 comparsa); la seconda ed ultima, relativa ad una fornitura di tonno di cui al DDT n. 15702 del 10.03.2022 consegnato in data 11.03.2022 (all. 3 comparsa) per il quale, come risulta dalla fattura 3950 del 31.03.2022 (all. 4 comparsa) è stata consegnata merce omaggio per €
132,00.)
Il teste agente di vendita che si occupava di dichiara di avere ricevuto una Tes_1 Pt_1 sola contestazione relativa alla fornitura di scampi Danimarca che ha recuperato mediante l'emissione della nota di credito 242/2022 del 31.01.2022; gli altri testimoni confermano di non aver mai ricevuto ulteriori contestazioni da il teste confermava di aver avuto diverse Parte_1 Testimone_2
conversazioni telefoniche con i referenti della e, che, non solo questi non le avevano Parte_2
mai mosso alcuna contestazione della merce consegnata, ma precisava che la società si riconosceva debitrice della fornitrice e, al fine di ripianare il debito contratto, prometteva di consegnare CP_2
“prima un titolo a saldo di tutto, poi ci hanno proposto anche il rilascio di cambiali, mai consegnate”
pagina 4 di 6 (Ud. 29.05.2025). Specificava, inoltre, che le persone principali con cui la stessa aveva avuto contatti erano i Sigg.ri e , i quali si occupavano dei pagamenti. Pt_3 Pt_4
Evidenzia correttamente la opposta che il dato è riscontrabile dai DDT in atti, peraltro mai disconosciuti dalla controparte, che riportano tutti, come riferimento per la società i Pt_1
nominativi ed i contatti telefonici proprio delle persone indicate dalla testimone Tes_2
In ordine alle comunicazioni inviate, a dire dell'opponente, a mezzo telefax dalla società
[...]
per la contestazione di parte della fornitura, di cui ai documenti n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegati Pt_1 all'atto di citazione dell'opponente e contestati e disconosciuti dall'odierna opposta, il teste Tes_3
tecnico informatico della che si occupa della verifica e del funzionamento del Parte_5 telefax dell'azienda, ha dichiarato che, dopo aver analizzato i report del telefax, estrapolati da lui stesso, per il periodo marzo - giugno 2022, non aveva rinvenuto alcun fax proveniente dall'utenza di
081.8905800. Chiariva di essere certo di ciò e ricordava che non ci fossero fax in entrata da Parte_6 quell'utenza, perché era stato proprio lui ad aver eseguito i controlli sui report del fax: “Verso fine anno
2022 mi è stato chiesto di verificare l'esistenza dei fax di quel periodo e ho potuto verificare che non ve ne erano” (Ud. 29.05.2025).
Ciò conferma, come correttamente rilevato nello scritto defensionale finale dall'opposta, il contenuto dei report dei fax ricevuti dall'utenza telefonica della società opposta elaborato direttamente dal telefax, allegati da nella comparsa di costituzione e risposta (all. 5), da cui si evince che CP_2
nelle date in cui l'opponente riferisce di aver inviato le contestazioni delle fatture a mezzo telefax,
(08.03.2022, 29.03.2022,07.04.2022, 28.04.2022, 10.05.2022 e 09.06.2022) non sono pervenuti fax dalla ovvero comunque dall'utenza telefonica che si evince nei documenti prodotti. Inoltre, Parte_1 tutti i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce risultano controfirmati dall'addetto alla ricezione della società opponente (all. 9 comparsa).
L'istruttoria, come detto sopra, ha evidenziato la infondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, rimaste al rango della mera asserzione. Ne consegue che il credito azionato con il ricorso alla procedura monitoria, anche alla luce dei soprarichiamati principi in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta ampiamente provato.
Tutte le altre domande sono respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
1420/22 del 9.9.22 (RG 3852/22) dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
pagina 5 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., liquidate in complessivi € 4.000,00 per spese e compensi CP_1
professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge. Respinge le altre domande.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 5 giugno 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 6 di 6