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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 644/2022 promossa in grado di appello d a nella qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'avv. Antonino Marra.
APPELLANTE IN PROSECUZIONE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Rizzo e Maria Chara Marras. CP_1
APPELLATO
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 26/5/2021 aveva agito dinanzi al G.L del Tribunale di Persona_1
MA chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito sull'indennità di accompagnamento percepito tra il mese di gennaio del 2019 ed il mese di giugno del 2020 per un totale complessivo di € 8.815,43 accertato dall' sul presupposto della CP_1 incompatibilità della predetta prestazione assistenziale con l'assegno di accompagnamento che l'assistito aveva contestualmente percepito. CP_2
Il aveva dedotto in particolare l'applicabilità della disciplina di favore regolatrice Per_1 dell'indebito previdenziale/assistenziale di cui all'art. 52 Legge n. 88/89 e l'irripetibilità dell'indebito stante che la circostanza ostativa addotta risultava rientrare nella disponibilità conoscitiva dell'ente. Con sentenza del 9/12/2021 il G.L. ha rigettato il ricorso . In particolare il Tribunale ha osservato che l'accertata situazione di incompatibilità risultava insensibile al funzionamento della sanatoria di cui all'art. 52 cit. stante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15759/2019) a tenore del quale in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie».
--che in ogni caso non sussisteva alcun legittimo affidamento da tutelare stante che dalla documentazione in atti era risultato che, al momento di avviare la pratica volta al riconoscimento della indennità di accompagnamento , lo stesso ricorrente aveva CP_1 dichiarato di non essere titolare di altre prestazioni di indennità di accompagnamento contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
La sentenza di prime cure è stata impugnata dal il quale ripropone in forma di Per_1 doglianza i motivi posti a base dell'originario ricorso. Si è costituito l che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il decesso dell'appellante, onde il giudizio è stato proseguito dalla coniuge avente causa . Parte_1
All'esito dell'odierna udienza tenuta nelle forma della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO L'appello è infondato. La norma regolatrice della situazione di incompatibilità tra le prestazioni in oggetto nella L. n° 407 del 29 dicembre 1990,che all'art. 3, comma 1 (come integrato dalla L. 30 dicembre 1991 n° 412, art. 12) , sancisce testualmente : «Le prestazioni pensionistiche erogate dal dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi CP_3 totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito d'invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole», per ricondurvi l'applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 2033.c.c. in luogo di quella di maggior favore di cui all'art. 52 della Legge n. 88/89.. A tale conclusione il G.L. è pervenuto sulla scorta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15759/2019) laddove si è precisato che in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata «alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie».
Ciò in quanto «[..]non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto [..]» perché «le situazioni d'incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.[..] Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, [..] dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui "In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. ». La conclusione che precede merita di essere confermata con alcune precisazioni. Non ignora infatti questa Corte che secondo un indirizzo da ultimo invalso presso la S.C. nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito , la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Ha chiarito la Corte che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. n. 4668/2021; Cass. n. 10642/2019). Orbene, poiché la coesistenza tra le prestazioni in oggetto – accompagnamento e CP_2 accompagnamento - era stata taciuta dall'interessato al momento della richiesta CP_1 dell'indennità di accompagnamento (cfr. dichiarazione in atti) dovendosi a tale CP_1 comportamento riconoscere una connotazione significativa della consapevolezza della insussistenza delle esigenze assistenziali poste a base del beneficio, ne discende l'inapplicabilità al caso di specie oltre che della disciplina dettata dal combinato disposto degli art. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge n. 412/1991, anche del regime di particolare favore funzionale a differire la ripetibilità dell'indebito al momento dell'accertamento. Da quanto ritenuto e considerato si trae la conferma della sentenza impugnata. La parte soccombente va tenuta indenne dall'onere dele spese processuali sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 920/2021 emessa dal Tribunale di MA in data 9 dicembre 2021. Dichiara non dovute dalla le spese del presente grado del giudizio. Pt_1
Palermo 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco