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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 653/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
26.3.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato SPATA EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Berchet n. 11
con tro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore,
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato MAZZAROLO STEFANIA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Viale
Monte Grappa n. 6
OG GET TO: Li cenzi am ent o i ndi vi dual e per gi ust . m ot i vo sogget t i vo .
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Società convenuta e che il datore di lavoro ha illegittimamente risolto il rapporto di lavoro in data 5.10.2023 prima della scadenza del termine prevista per il 31.10.2023, per i motivi di cui in esposizione,
CONDANNARSI
la Società convenuta a risarcire i danni al ricorrente nella misura delle retribuzioni mensili comprese tra il 5.10.2023 e il 31.12.2023 pari ad € 3.289,42 con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà
di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario,
chiedendone la distrazione a suo favore con la maggiorazione del 30% essendo stato redatto il presente ricorso con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia 37/2018.
Per parte resistente:
previa ogni declaratoria incidentale e/o preliminare, in accoglimento delle difese ed eccezioni proposte:
- respingersi il ricorso;
- in via subordinata, accertata la revoca del licenziamento 5.10.23, l'impossibilità della ricostituzione del rapporto per fatto e colpa del lavoratore e la comminazione del licenziamento
21.10.23, disconoscersi ogni risarcimento richiesto dal sig. per tutte le ragioni esposte in Pt_1
narrativa;
- in via di ulteriore subordine, ridursi il risarcimento in applicazione dell'art. 1227 cc;
- in via subordinatissima, riconoscersi un credito del ricorrente in misura non superiore ad €
3.009,54 lordi.
- spese di causa ed onorari rifusi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta sulla scorta di contratto a tempo determinato dal 4.3.2023 con scadenza pattuita al 31.12.2023, nel corso del quale in data 5.10.2023 riceveva comunicazione del licenziamento intimato per asserita giusta causa per aver proferito gravi offese alla dignità
2 dei superiori e dei colleghi di lavoro, oltre ad insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso. Premesso di aver tempestivamente impugnato detto licenziamento in via stragiudiziale, sosteneva l'illegittimità del provvedimento per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e comunque per mancanza di previa contestazione ex art. 7 L. 300/70, e da ciò desumeva il diritto al risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni fino alla scadenza, convenuta al 31.12.2023, e del conseguente TFR, per importo di € 3.289,42. Agiva in giudizio dunque per condanna della convenuta al pagamento di detto importo, maggiorato di accessori dal dovuto al saldo.
2. La società convenuta costituendosi in giudizio sosteneva che effettivamente il ricorrente si era reso responsabile della condotta indicata nella lettera di licenziamento, che gli era stata inviata all'indirizzo da lui comunicato all'atto di assunzione in Crotone ove però non veniva ritirata per compiuta giacenza, sicché dopo aver ricevuto l'impugnativa stragiudiziale essa aveva provveduto a revocare il licenziamento ed a redigere lettera di contestazione per i medesimi fatti, comunicazioni che venivano inviate alla residenza anagrafica del lavoratore in Torino ove tuttavia risultava irreperibile da cui nuova notifica ai sensi dell'art. 413 c.p.c. con deposito presso la casa comunale in data 11.1.2024 e successivo provvedimento di licenziamento pure notificato ex art. 143 c.p.c. in data
9.2.2024. Da ciò sosteneva l'infondatezza della domanda di cui al ricorso per essersi il rapporto risolto comunque efficacemente per effetto del secondo licenziamento, mai impugnato, e comunque perché la tempestiva revoca del licenziamento non aveva prodotto i suoi effetti per concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c.; per altro verso, sosteneva l'infondatezza dell'azione risarcitoria, che comunque contestava nel quantum, in assenza di messa in mora e di allegazione e prova del danno subito.
3. La causa perveniva inizialmente in decisione all'udienza del 14.11.2023, previo deposito di note, ed ivi rinviata all'udienza odierna per la necessità di acquisire informazioni da
INPS e dal Centro per l'Impiego
§ § § § § § § § § § § § § § § §
3 4. E' pacifico che il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 5.10.2023 sia illegittimo perché comminato per motivi disciplinari ma non preceduto da lettera di contestazione.
5. La revoca del licenziamento essendo stata notificata ex art. 143 c.p.c. oltre il termine di scadenza del contratto non può avere alcun effetto di rimozione degli effetti lesivi del provvedimento originario.
6. Non convince l'argomentazione della società secondo cui il danno eventualmente subito dal ricorrente gli sarebbe addebitabile per non aver comunicato una residenza effettiva al momento dell'assunzione, presso la quale avrebbe potuto essere celermente raggiunto dalla revoca del licenziamento.
6.1 Innanzitutto va rilevato che l'indirizzo ove si è proceduto al primo invio della lettera di licenziamento (in Crotone, presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore al momento dell'assunzione) si è rivelato essere effettivo, posto che la relativa missiva è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, il che in uno con le annotazioni del postino sulla raccomandata a proposito di un avviso in data 10.10.2023 (cfr. doc. 5) consentono di ritenere che in detto luogo siano stati rinvenuti elementi di collegamento con il ricorrente;
per contro, le comunicazioni nel luogo di residenza anagrafica (in Torino) vennero restituite al mittente con indicazione di sua irreperibilità. Ciò significa che il datore di lavoro avrebbe ben potuto utilizzare il medesimo indirizzo di Crotone per effettuare anche la notifica della revoca del licenziamento.
6.2 Inoltre, come il licenziamento venne conosciuto dal ricorrente nonostante la mancata consegna della lettera del 5.10.2023 – che venne restituita al mittente -, è del tutto verosimile che l'azienda avesse la possibilità di comunicare in altro modo al ricorrente la
4 revoca del licenziamento, ove ne avesse avuto veramente intenzione: telefonicamente o anche attraverso il sindacato tramite il quale era avvenuta l'impugnativa stragiudiziale.
6.3 La mancata effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro risulta per quanto detto assegnabile ad esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
7. In ordine alla effettiva sussistenza di un danno in capo al ricorrente ed alla sua quantificazione si rileva che, nel caso di licenziamento illegittimamente comminato ante
tempus nel corso di rapporto di lavoro a tempo determinato, a fronte della pacifica cessazione dell'attività lavorativa e della corresponsione delle retribuzioni di cui sia responsabile il datore di lavoro (come nel caso di specie) il danno può validamente presumersi nella perdita conseguente per il lavoratore, e dunque nelle retribuzioni e quota di TFR non corrisposti dal licenziamento fino al termine pattuito, salvo prova di un aliunde
perceptum idoneo a ridurre il danno teorico, ed a prescindere da un atto di formale messa in mora perché la mancata prestazione pur contrattualmente prevista fino alla scadenza consegue ad una condotta illegittima del datore di lavoro.
8. Avendo parte resistente formulato, tempestivamente, istanza di acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. onde verificare l'eventuale successiva occupazione del ricorrente, si è dato corso alla relativa istruttoria dalla quale è emerso che nel periodo dal
5.10.2023 al 31.12.2023 egli non ha intrattenuto alcun rapporto di lavoro, ed ha fruito di indennità Naspi da novembre 2023. Dovendo escludersi la computabilità della Naspi quale
aliunde perceptum, ne consegue la prova del danno subito dal ricorrente nell'importo di €
5 3.289,42, ritenuto corretto quello indicato in ricorso comprensivo anche dei ratei di tredicesima mensilità (cfr. doc. 6 ric.).
9. In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 3.289,42, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si
è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.289,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 maggiorate del 30% (D.M.
n. 55/2014 art. 4, co.
1-bis), oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 05/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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