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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/09/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1555/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
con l'Avv. GIUSTOZZI ANDREA Parte_1 C.F._1
-parte attrice opponente- contro
, con l'Avv. STRONATI Controparte_1 P.IVA_1
SERENA,
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti. a verbale d'udienza del 14.03.25 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi di lite
Per parte opponente nel merito in via principale, rilevato che la società odierna opposta ha eseguito solo parzialmente l'impianto elettrico per cui è causa, preso atto che quella parte di opera realizzata è inidonea all'uso convenuto e non è stata utilizzata, preso atto del grave inadempimento di controparte, dichiarare illegittimo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito ivi richiesto è inesistente per tutti
i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al
1 procedimento monitorio impugnato ed opposto e comunque accertare e dichiarare che nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse parzialmente fondata la ragione di credito dell'opposta, dichiarare che nulla deve l'opponente all'appaltatrice alla luce dell'inadempimento ascrivibile alla in ordine alla Controparte_1
parziale esecuzione dei lavori eseguiti presso l'immobile sito in
Tolentino via Sacharow 39, ovvero ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione.
In ogni caso, un eventuale credito di controparte dovrà essere compensato dai danni subiti dalla odierna attrice per il mancato uso dell'opificio fino ad oggi.”
Per l'opposta :rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con rigetto di tutte le domande avanzate dalla opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della opponente al pagamento delle spese e competenze professionali.
Si fa istanza affinché la opponente venga condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata dal
Giudice ai sensi dell'art.96 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 458(22 Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale su istanza della in persona Controparte_2
del legale rapp.te, per il pagamento a saldo delle fatture n 213/21 e 333/21 azionate con il monitorio opposto .
Il credito riguarda lavori di modifica ed adattamento di un impianto elettrico preesistente, commissionati da , su un opificio industriale Parte_1
dovendo questa trasferire lì la propria ditta individuale .
Lamenta parte opponente che i lavori commissionati alla Parte_2
[...] non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte rendendo l'opera inidonea all'uso convenuto, presentando dei vizi e difetti tanto da costringere il personale a lavorare solo su parte del laboratorio senza poter utilizzare l'intero opificio .
In particolare lamentava il mancato completamento dei lavori, un quadro elettrico fissato in maniera precaria su pezzi di legno, canaline non chiuse adeguatamente e non rispettose delle percentuali di riempimento collegamenti posticci con cavi volanti e la mancanza , anzi la non corrispondenza delle opere al progetto e la inidoneità della dichiarazione di conformità
La società opposta costituitasi regolarmente, ha chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto eccependo la tardività della denuncia dei vizi, avvenuta solo con pec del 21.03.22, a distanza di dieci mesi dall'avvio dell'attività e dopo l'invio della diffida di pagamento del saldo delle fatture .
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art 132 cpc mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi processuali se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
Dalle emergenze probatorie, costituite dalla produzione documentale e dalle prove orali assunte, risulta che alla Artigiana elettrica venissero commissionati i lavori di adeguamento di un impianto elettrico già esistente nell'opificio industriale di Tolentino dove l'opponente doveva trasferire la propria attività di lavanderia .
Appare incontestato che i lavori ebbero inizio ad aprile per consentire alla Pt_1
di poter iniziare a lavorare dal 21.04.21.
Riferiva la che i lavori sarebbero rimasti sospesi e non ultimati tanto Parte_1
da costringere la stessa a non utilizzare una parte dell'opificio per l'inidoneità dell'impianto elettrico .
Tali vizi sarebbero stati riscontrati anche dal tecnico incaricato dalla Parte_1
il 17.03.22 e denunciati alla società esecutrice dei lavori .
La società esecutrice contesta il fatto che i lavori siano rimasti sospesi
3 nonché eccepisce la tardività della denuncia dei presunti vizi,
Si evidenzia come a fronte delle fatture emesse a giugno 2021, a seguito dell'estratto del conto dei lavori svolti per l'importo complessivo di euro
16.354,45 , provvedesse a corrispondere un primo acconto di euro Parte_1
4..000,00 . Solo successivamente, in data 21.03.22, a seguito della relazione dell'ing incaricato dalla committente, veniva formalizzata la denuncia Per_1
di inidoneità dell'impianto per assenza di un progetto , e per la mancata chiusura di alcune canaline nonché il precario posizionamento del quadro elettrico mancante di idonea basamento.
Appare meritevole di accoglimento la eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, secondo il disposto di cui all''art 1667 cc, potendo il rapporto configurarsi come contratto d'opera e dovendosi ritenere i vizi descritti dalla opponente come evidenti (il basamento del quadro elettrico o le canaline non chiuse), soprattutto laddove la opponente afferma che dal maggio 2021 era costretta a lavorare solo su una parte dell'opificio non potendo utilizzare l'intero laboratorio in quanto inadeguato.
In ogni caso riguardo alle contestazioni mosse dall'opponente la CTU,
,disposta in corso di causa, ne ha evidenziato la modesta rilevanza, anche in termini di costo ( euro 399,00) di alcune difettosità, verificando che per alcune opere indicate come mancanti, non risultavano previste da progetto e nell'incarico commissionato.
Riguardo alla dichiarazione di conformità, risulta in atti, che questa è stata rilasciata dalla ditta esecutrice come provato dall'invio a mezzo mail ad agosto
2021,( cfr allegato al fascicolo di parte opposta).
Come riscontrato dall'ausiliare del Giudice nella relazione peritale in atti alla quale si rimanda per comodità espositiva, “sussistono delle difformità tra quanto riportato nella tavola grafica di progetto e quanto realizzato;
in particolare per la disposizione e numero di corpi illuminanti e prese interbloccate”
E ancora, “analizzando l'impianto realizzato, e contestualizzandolo con le attività produttive esistenti che asserve, si può affermare che detta difformità
4 non è causata da un errore della ditta esecutrice nel seguire la tavola di progetto ma di diverse indicazioni fornite alla stessa dalla DL/committenza, al fine di soddisfare nuove esigenze. In tal senso detta ditta dovrebbe riemettere la certificazione di conformità, una volta avuto l'aggiornamento as build da parte del progettista, quest'ultimo a carico della committenza” ( si veda relazione a firma del geom in atti) Per_2
Come pure precisato dal CT, è possibile la effettuazione di varianti al progetto, in corso d'opera, in particolare se richiesto o consentito dal Dl o dal committente, tuttavia al termine è necessario aggiornare la tavola grafica allo stato effettivo di quanto realizzato, per poi inserirla dentro la conformità.
Specifica ancora il consulente che l'aggiornamento della tavola grafica è a carico del progettista, su indicazioni del DL ( o comunque del committente) e non della ditta esecutrice.
Esaminato il DM 37/08 , la normativa nel prevedere che la dichiarazione di conformità va rilasciata dalla ditta installatrice o comunque esecutrice delle opere (tanto che al punto 3 dell'art 7 precisa che, in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, debbono riferirsi alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.), con riguardo alla dichiarazione di conformità l'art 7 al punto 2 dispone che “ Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera”.
Nel caso in esame la dichiarazione di conformità rilasciata , reca come allegato una tavola grafica del progetto originariamente realizzato dall'Ing Per_3
quale progettista, oltre al progetto del quadro elettrico, redatto dalla
[...]
ditta cablatrice, che ne attesta la conformità .
5 Le opere, non risultano tuttavia conformi al progetto elaborato inizialmente dal tecnico incaricato Ing in quanto come è emerso in giudizio sono state Per_3
apportate delle modifiche o aggiunte in corso d'opera.
Il CT nel quantificarne il costo di riemissione della dichiarazione di conformità con il progetto aggiornato , determinava un costo pari a zero per la committente , qualora la dichiarazione venga rilasciata dalla ditta Artigiana Elettrica, tuttavia
è onere della committenza provvedere alla modifica del progetto, aggiornato con le varianti commissionate. Diversamente se ad effettuare la certificazione di un impianto esistente fosse una ditta terza (che non ha effettuato i lavori), il costo è stato determinato in misura di circa euro 5.0000,00 dal CT .
Questa seconda ipotesi, non può trovare seguito per vari ordini di ragioni, prime fra tutte le problematiche, pure ammesse dal CT, nel caso in cui fosse una ditta terza, non esecutrice delle opere, a rilasciare la dichiarazione di conformità
( a riguardo il sopra richiamato DM37/08 prevede che la dichiarazione di conformità debba essere rilasciata dalla ditta istallatrice, contemplando in via eccezionale la possibilità di effettuare una “dichiarazione di rispondenza” da parte di altro professionista solo per opere effettuate prima dell'entrata in vigore della vigente normativa e qualora non sia più reperibile la dichiarazione di conformità).
Deve altresì darsi atto che la ditta esecutrice ha manifestato espressamente la propria disponibilità, ribadita anche in corso di causa, al rilascio di una nuova dichiarazione di conformità, previa modifica del progetto originario, pertanto non appare giustificata una detrazione dell'importo, come quantificata dal CT , per costi che allo stato non appaiono dovuti. In particolare si osserva come la dichiarazione di conformità può essere riemessa solo dopo l'aggiornamento del progetto a cura della committenza
Per quanto sopra esposto e motivato deve rigettarsi l'opposizione proposta con la conseguente conferma del decreto opposto .
6 Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite della fase di opposizione liquidate come in dispositivo mentre devono ritenersi compensate tra le parti i costi di CT tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciandosi, in composizione monocratica, sulla domanda:
-disattesa e respinta ogni diversa istanza,
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n Parte_1
458/22 che per l'effetto si conferma.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 2.100,00 oltre rimborso forfetario, Iva e cap
Compensate tra le parti le spese di CT
Così deciso in Macerata il 14/09/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1555/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
con l'Avv. GIUSTOZZI ANDREA Parte_1 C.F._1
-parte attrice opponente- contro
, con l'Avv. STRONATI Controparte_1 P.IVA_1
SERENA,
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti. a verbale d'udienza del 14.03.25 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi di lite
Per parte opponente nel merito in via principale, rilevato che la società odierna opposta ha eseguito solo parzialmente l'impianto elettrico per cui è causa, preso atto che quella parte di opera realizzata è inidonea all'uso convenuto e non è stata utilizzata, preso atto del grave inadempimento di controparte, dichiarare illegittimo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito ivi richiesto è inesistente per tutti
i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al
1 procedimento monitorio impugnato ed opposto e comunque accertare e dichiarare che nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse parzialmente fondata la ragione di credito dell'opposta, dichiarare che nulla deve l'opponente all'appaltatrice alla luce dell'inadempimento ascrivibile alla in ordine alla Controparte_1
parziale esecuzione dei lavori eseguiti presso l'immobile sito in
Tolentino via Sacharow 39, ovvero ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione.
In ogni caso, un eventuale credito di controparte dovrà essere compensato dai danni subiti dalla odierna attrice per il mancato uso dell'opificio fino ad oggi.”
Per l'opposta :rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con rigetto di tutte le domande avanzate dalla opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della opponente al pagamento delle spese e competenze professionali.
Si fa istanza affinché la opponente venga condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata dal
Giudice ai sensi dell'art.96 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 458(22 Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale su istanza della in persona Controparte_2
del legale rapp.te, per il pagamento a saldo delle fatture n 213/21 e 333/21 azionate con il monitorio opposto .
Il credito riguarda lavori di modifica ed adattamento di un impianto elettrico preesistente, commissionati da , su un opificio industriale Parte_1
dovendo questa trasferire lì la propria ditta individuale .
Lamenta parte opponente che i lavori commissionati alla Parte_2
[...] non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte rendendo l'opera inidonea all'uso convenuto, presentando dei vizi e difetti tanto da costringere il personale a lavorare solo su parte del laboratorio senza poter utilizzare l'intero opificio .
In particolare lamentava il mancato completamento dei lavori, un quadro elettrico fissato in maniera precaria su pezzi di legno, canaline non chiuse adeguatamente e non rispettose delle percentuali di riempimento collegamenti posticci con cavi volanti e la mancanza , anzi la non corrispondenza delle opere al progetto e la inidoneità della dichiarazione di conformità
La società opposta costituitasi regolarmente, ha chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto eccependo la tardività della denuncia dei vizi, avvenuta solo con pec del 21.03.22, a distanza di dieci mesi dall'avvio dell'attività e dopo l'invio della diffida di pagamento del saldo delle fatture .
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art 132 cpc mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi processuali se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
Dalle emergenze probatorie, costituite dalla produzione documentale e dalle prove orali assunte, risulta che alla Artigiana elettrica venissero commissionati i lavori di adeguamento di un impianto elettrico già esistente nell'opificio industriale di Tolentino dove l'opponente doveva trasferire la propria attività di lavanderia .
Appare incontestato che i lavori ebbero inizio ad aprile per consentire alla Pt_1
di poter iniziare a lavorare dal 21.04.21.
Riferiva la che i lavori sarebbero rimasti sospesi e non ultimati tanto Parte_1
da costringere la stessa a non utilizzare una parte dell'opificio per l'inidoneità dell'impianto elettrico .
Tali vizi sarebbero stati riscontrati anche dal tecnico incaricato dalla Parte_1
il 17.03.22 e denunciati alla società esecutrice dei lavori .
La società esecutrice contesta il fatto che i lavori siano rimasti sospesi
3 nonché eccepisce la tardività della denuncia dei presunti vizi,
Si evidenzia come a fronte delle fatture emesse a giugno 2021, a seguito dell'estratto del conto dei lavori svolti per l'importo complessivo di euro
16.354,45 , provvedesse a corrispondere un primo acconto di euro Parte_1
4..000,00 . Solo successivamente, in data 21.03.22, a seguito della relazione dell'ing incaricato dalla committente, veniva formalizzata la denuncia Per_1
di inidoneità dell'impianto per assenza di un progetto , e per la mancata chiusura di alcune canaline nonché il precario posizionamento del quadro elettrico mancante di idonea basamento.
Appare meritevole di accoglimento la eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, secondo il disposto di cui all''art 1667 cc, potendo il rapporto configurarsi come contratto d'opera e dovendosi ritenere i vizi descritti dalla opponente come evidenti (il basamento del quadro elettrico o le canaline non chiuse), soprattutto laddove la opponente afferma che dal maggio 2021 era costretta a lavorare solo su una parte dell'opificio non potendo utilizzare l'intero laboratorio in quanto inadeguato.
In ogni caso riguardo alle contestazioni mosse dall'opponente la CTU,
,disposta in corso di causa, ne ha evidenziato la modesta rilevanza, anche in termini di costo ( euro 399,00) di alcune difettosità, verificando che per alcune opere indicate come mancanti, non risultavano previste da progetto e nell'incarico commissionato.
Riguardo alla dichiarazione di conformità, risulta in atti, che questa è stata rilasciata dalla ditta esecutrice come provato dall'invio a mezzo mail ad agosto
2021,( cfr allegato al fascicolo di parte opposta).
Come riscontrato dall'ausiliare del Giudice nella relazione peritale in atti alla quale si rimanda per comodità espositiva, “sussistono delle difformità tra quanto riportato nella tavola grafica di progetto e quanto realizzato;
in particolare per la disposizione e numero di corpi illuminanti e prese interbloccate”
E ancora, “analizzando l'impianto realizzato, e contestualizzandolo con le attività produttive esistenti che asserve, si può affermare che detta difformità
4 non è causata da un errore della ditta esecutrice nel seguire la tavola di progetto ma di diverse indicazioni fornite alla stessa dalla DL/committenza, al fine di soddisfare nuove esigenze. In tal senso detta ditta dovrebbe riemettere la certificazione di conformità, una volta avuto l'aggiornamento as build da parte del progettista, quest'ultimo a carico della committenza” ( si veda relazione a firma del geom in atti) Per_2
Come pure precisato dal CT, è possibile la effettuazione di varianti al progetto, in corso d'opera, in particolare se richiesto o consentito dal Dl o dal committente, tuttavia al termine è necessario aggiornare la tavola grafica allo stato effettivo di quanto realizzato, per poi inserirla dentro la conformità.
Specifica ancora il consulente che l'aggiornamento della tavola grafica è a carico del progettista, su indicazioni del DL ( o comunque del committente) e non della ditta esecutrice.
Esaminato il DM 37/08 , la normativa nel prevedere che la dichiarazione di conformità va rilasciata dalla ditta installatrice o comunque esecutrice delle opere (tanto che al punto 3 dell'art 7 precisa che, in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, debbono riferirsi alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.), con riguardo alla dichiarazione di conformità l'art 7 al punto 2 dispone che “ Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera”.
Nel caso in esame la dichiarazione di conformità rilasciata , reca come allegato una tavola grafica del progetto originariamente realizzato dall'Ing Per_3
quale progettista, oltre al progetto del quadro elettrico, redatto dalla
[...]
ditta cablatrice, che ne attesta la conformità .
5 Le opere, non risultano tuttavia conformi al progetto elaborato inizialmente dal tecnico incaricato Ing in quanto come è emerso in giudizio sono state Per_3
apportate delle modifiche o aggiunte in corso d'opera.
Il CT nel quantificarne il costo di riemissione della dichiarazione di conformità con il progetto aggiornato , determinava un costo pari a zero per la committente , qualora la dichiarazione venga rilasciata dalla ditta Artigiana Elettrica, tuttavia
è onere della committenza provvedere alla modifica del progetto, aggiornato con le varianti commissionate. Diversamente se ad effettuare la certificazione di un impianto esistente fosse una ditta terza (che non ha effettuato i lavori), il costo è stato determinato in misura di circa euro 5.0000,00 dal CT .
Questa seconda ipotesi, non può trovare seguito per vari ordini di ragioni, prime fra tutte le problematiche, pure ammesse dal CT, nel caso in cui fosse una ditta terza, non esecutrice delle opere, a rilasciare la dichiarazione di conformità
( a riguardo il sopra richiamato DM37/08 prevede che la dichiarazione di conformità debba essere rilasciata dalla ditta istallatrice, contemplando in via eccezionale la possibilità di effettuare una “dichiarazione di rispondenza” da parte di altro professionista solo per opere effettuate prima dell'entrata in vigore della vigente normativa e qualora non sia più reperibile la dichiarazione di conformità).
Deve altresì darsi atto che la ditta esecutrice ha manifestato espressamente la propria disponibilità, ribadita anche in corso di causa, al rilascio di una nuova dichiarazione di conformità, previa modifica del progetto originario, pertanto non appare giustificata una detrazione dell'importo, come quantificata dal CT , per costi che allo stato non appaiono dovuti. In particolare si osserva come la dichiarazione di conformità può essere riemessa solo dopo l'aggiornamento del progetto a cura della committenza
Per quanto sopra esposto e motivato deve rigettarsi l'opposizione proposta con la conseguente conferma del decreto opposto .
6 Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite della fase di opposizione liquidate come in dispositivo mentre devono ritenersi compensate tra le parti i costi di CT tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciandosi, in composizione monocratica, sulla domanda:
-disattesa e respinta ogni diversa istanza,
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n Parte_1
458/22 che per l'effetto si conferma.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 2.100,00 oltre rimborso forfetario, Iva e cap
Compensate tra le parti le spese di CT
Così deciso in Macerata il 14/09/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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