Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello avverso sentenza Tribunale di Lecce n. 971 del 15.03.2023 Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, iscritta al n. 648/2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Montinaro e Riccardo De Parte_1
Blasi
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Anna Lorusso
APPELLATA
All'udienza del 14.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 13.09.2023, – dipendente di Parte_1 Controparte_1
con contratto a tempo pieno e indeterminato e con mansioni di TE Senior ed applicato
[...] presso la sede CD Lecce Rec. Lequile - impugnava la sentenza del Tribunale di Lecce n. 971/2023, con la quale era stata rigettata sia la sua domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari conservative, comminategli dalla società datrice di lavoro con provvedimenti del 04.11.2020 e del
26.01.2021, nonché la conseguente domanda di condanna della convenuta al pagamento delle somme trattenute a titolo di sanzione. Precisava che entrambe le contestazioni disciplinari, poste a base delle due sanzioni disciplinari impugnate ( sanzione della multa corrispondente a quattro ore di retribuzione
sanzioni disciplinari impugnate dal lavoratore con due distinti ricorsi giudiziari poi riuniti), avevano riguardato il mancato recapito di pezzi di corrispondenza.
A sostegno della impugnazione, ribadiva la correttezza del comportamento tenuto in Parte_1 occasione dei mancati recapiti dei plichi postali di cui alle lettere di contestazione disciplinare e, dunque, l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati. In particolare rilevava che non avrebbe potuto
(e dovuto) recapitare i prodotti postali, in quanto le cassette postali degli stabili, cui erano indirizzati i prodotti, non erano a norma poichè non “collocate al limite della proprietà sulla pubblica via o comunque i luoghi liberamente accessibili” ex art. 21 D.M. 242/2008, sostenendo altresì che, in tali ipotesi, la disciplina di settore imporrebbe all'operatore di procedere alla consegna presso l'ufficio postale ex art. 24 D.M. cit.
Deduceva inoltre che le sanzioni disciplinari de quibus sarebbero, in ogni caso, illegittime perché adottate in violazione del principio di tassatività-tipicità nonché per la carenza dell'elemento soggettivo, avendo il lavoratore agito secondo buona fede ovvero nella consapevolezza di porre essere un comportamento rispettoso degli obblighi contrattualmente assunti.
si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 18.06.2024, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, vinte le spese di lite.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno appellante, dipendente di con mansioni di portalettere, sono state Controparte_1 inflitte due sanzioni disciplinari per non aver portato a termine la consegna di alcuni prezzi di corrispondenza. ha sostenuto, sia durante il procedimento disciplinare ( in sede Parte_1 di audizione all'esito delle contestazioni disciplinati) che in giudizio, di non aver proceduto ai recapiti contestatigli, in quanto i destinatari degli stessi erano sprovvisti di cassette postali all'esterno dei relativi stabili, per cui gli adempimenti delle prestazioni lavorative in questione avrebbero comportato
“una perdita di tempo nella consegna della corrispondenza” (v. verbale di audizione in sede disciplinare del 19 gennaio 2021); che, pertanto, egli aveva restituito i predetti prodotti postali – previa apposizione della dicitura “D.M. 242/2008” (doc. 8, fascicolo di primo grado del ricorrente
RG. 989/21), con l'aggiunta a volte della precisazione “Cassette inaccessibili” (doc. 11, fascicolo di primo grado del ricorrente RG. 4134/21) - ai capisquadra, affinchè si potesse procedere al recapito a mezzo ufficio postale ex art. 24 del D.M. cit.
Le predette motivazioni, addotte dal lavoratore in sede di procedimento disciplinare, non sono state ritenute, dalla società datrice di lavoro, sufficienti a giustificare i comportamenti omissivi contestati ovvero l'inadempimento delle prestazioni lavorative. Incontestato il mancato recapito di un cospicuo numero di plichi postali assegnati al lavoratore per la consegna ai destinatari, la difesa dell'appellante si incentra sulla legittimità delle condotte omissive ( di mancata consegna dei plichi postali), sostenendo che il lavoratore avrebbe agito in ossequio alla normativa di settore e, pertanto, le condotte contestate non avrebbero rilievo disciplinare, non integrando inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la prestazione lavorativa.
A sostegno della legittimità delle condotte contestate, pone le disposizioni degli artt. 21 Parte_1
e 24 D.M. 242/2008.
Nella prima delle due norme, è precisato che “il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà”; sono indicate poi alcune caratteristiche che una cassetta postale dovrebbe presentare per essere ritenuta a norma, tra cui la collocazione “al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione” (art. 21 D.M. cit.).
sostiene che egli procedeva al deposito della corrispondenza presso l'ufficio postale di Parte_1 distribuzione in applicazione della norma di cui all'art. 24 del predetto D.M., che dispone che “la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale di distribuzione” nell'ipotesi in cui “la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art.
21”.
Si osserva che, in apertura, l'articolo 24 cit. precisa che “Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario (…)”. A ciò segue, al comma successivo appunto, un elenco esemplificativo, all'interno del quale è prevista, come sopra rilevato, tra le altre, l'ipotesi del posizionamento irregolare delle caselle postali, richiamata dall'appellante. Per comprendere l'operatività della norma non si può prescindere dalla regola generale appena citata e contenuta nell'incipit della disposizione, rispetto alla quale la collocazione del dispositivo di ricezione in luoghi non accessibili ne costituisce solo una applicazione. La norma prevede un modo alternativo di recapito della corrispondenza (tramite ufficio postale) quando quello principale (di consegna all'indirizzo del destinatario) non è possibile. Ed è proprio il tenore letterale dell'enunciato che fa ragionevolmente supporre che si tratti di una impossibilità oggettiva e non una mera difficoltà superabile da parte del portalettere di recapitare la posta direttamente ai riceventi, non essendo sufficiente che la prestazione lavorativa presenti delle problematicità per essere ritenuta ineseguibile.
Nel caso di specie, per ammissione dello stesso lavoratore, si trattava di una consegna al più gravosa, dato che l'accesso alle cassette postali non era impedito ma avrebbe richiesto tempo per l'attesa dell'apertura dei portoni o per l'arrivo del cliente (giustificazione ex art.
7. L. 300/10 del 26.10.2020, doc. 4 del ricorso RG. 989/21).
A conferma di ciò, la società datrice di lavoro deduce di aver recapitato tutta la posta non consegnata dall'appellante, tranne quelle che presentavano problemi di diversa natura, ovvero mancanza di destinatario. Poste italiane specifica che “durante il giudizio di primo grado è stato ampiamente dimostrato che nella stessa giornata il 24/09/2020, oggetto di contestazione al sig. , il Parte_1 prodotto rinvenuto nel suo casellario veniva affidato alla TE a tempo determinato, sig.ra
, che provvedeva ad effettuare senza particolari difficoltà il recapito di tutti i pezzi Persona_1 meno 3, per i quali non vi era indicazione del nominativo dei destinatari sui citofoni presenti agli indirizzi di spedizione” (la dichiarazione della dipendente è allegata in primo grado, doc. 2, fascicolo della società resistente) e prosegue: “stessa identica cosa per il 02-08/10/2020, il prodotto rinvenuto nel casellario del sig. con la dicitura D.M. 242/2008, veniva poi recapitato dai Parte_1 capisquadra e , che attestavano l'assenza di particolare difficoltà presso Parte_2 Parte_3 gli indirizzi di destinazione” (pag. 5 memoria in appello).
L'avviso apposto in direzione degli stabili in questione, con cui aveva richiesto ai CP_1 residenti di alcuni condomini di rispettare la normativa in materia di posizionamento delle cassette postali in quanto vi erano cassette postali non a norma (doc. 6 del ricorso RG. 989/21), non autorizzava i portalettere, nelle more dell'adeguamento richiesto, a non consegnare i plichi postali presso gli stabili condominiali interessati dal richiamo di . Non è stata infatti dedotta CP_1
l'esistenza di un ordine di servizio di che consentisse ai portalettere di non adempiere CP_1 la prestazione lavorativa della consegna dei plichi postali in presenza di cassette postali che richiedessero adeguamenti alla normativa sopracitata, considerata altresì la permanenza in capo a
, nelle more del richiesto adeguamento, dell'obbligo di recapitare la corrispondenza. CP_1
Non sono state, inoltre, dedotte da parte appellante altre ragioni per cui non avrebbe Parte_1 potuto recapitare la posta come, ad esempio, le dimensioni della stessa (a questo riguardo
[...]
precisa, senza che ci siano contestazioni sul punto, che le cassette postali erano tali da non CP_1 precludere la loro postalizzazione, pag. 5 della memoria di costituzione in appello) ovvero la mancata indicazione dei destinatari (come riferito dal lavoratore nell'ascolto del 26.10.2020 in cui precisava di non aver mai sostenuto “che i destinatari di cui alle contestazioni fossero “sconosciuti” o
“inesistenti” all'indirizzo”).
La violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore giustifica quindi l'esercizio del potere disciplinare della società datrice ex artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL di categoria.
Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta la errata applicazione della normativa collettiva nelle due determinazioni datoriali. È evidenziato, in primis, che la multa sarebbe stata inflitta al di fuori dei dettami dell'art. 54, parte II, lettera e), in cui la sanzione è prevista se l'“inosservanza degli obblighi di servizio che non abbiano causato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società”, mentre, nel caso in analisi, la società avrebbe, invece, fin da subito, riscontrato un danno al regolare svolgimento del servizio. Ne conseguirebbe la lesione del principio di tipicità/tassatività e dunque l'invalidità del provvedimento del 04.11.2020. Venuto meno il primo provvedimento disciplinare, anche la seconda sanzione, quella più grave, sarebbe illegittima, in quanto la sospensione dalla retribuzione è tassativamente prevista dall'art. 54 parte III lettera a) solo in caso di recidiva infrannuale.
Con riguardo alla missiva del 4.11.2020 (con la quale è stata comunicata la sanzione disciplinare all'esito della contestazione del 21 ottobre 2020) e all'applicazione della “sola” multa pari a quattro ore di retribuzione, nonostante i fatti addebitati avessero procurato un pregiudizio al regolare svolgimento del servizio (come riportato nella lettera di contestazione disciplinare del 21 ottobre
2020), si richiama la giurisprudenza citata dallo stesso appellante, per cui “la graduazione della sanzione in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare è espressione di una discrezionalità che rientra nel più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di iniziativa economica privata che l'art. 41 comma 1 Cost. riconosce all'imprenditore” e, dunque, la scelta datoriale, in merito a tale aspetto, non potrebbe comunque essere oggetto di sindacato da parte del Giudice che deve limitarsi a verificare “il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia e, in particolare, del principio inderogabile di cui all'art. 2106 c.c., secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione” (Cass. n. 22150/2015). In ogni caso, si tratta di una eccezione priva di pregio, in quanto la normativa di settore mira ad evitare che il dipendente subisca una conseguenza sanzionatoria peggiorativa, tanto da prevedere il sindacato sulla congruità della reazione datoriale per evitare che la discrezionalità sfoci in arbitrarietà, mentre, come da prospettazione attorea, la società appellata sarebbe ricorsa ad una sanzione meno grave rispetto a quella che avrebbe potuto comminare in base alla disciplina pattizia.
Si osserva che, accertata la sussistenza delle condotte contestate e la riferibilità delle medesime al dipendente, l'elemento soggettivo svolge la funzione di misurare l'adeguatezza del provvedimento datoriale rispetto alla gravità dell'infrazione; è nell'ambito del giudizio di proporzionalità della sanzione che il giudice tiene conto non solo delle circostanze oggettive ma anche delle modalità soggettive della condotta tenuta dal lavoratore in quanto anch'esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi sulla legittimità della sanzione stessa (tra le altre Cass. n.
8679/2006; nella valutazione del profilo soggettivo si fa particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e ai canoni di buona fede e correttezza, Cass. n. 33811/2021). Non può quindi ritenersi che la buona fede del lavoratore possa comportare un giudizio di irrilevanza disciplinare e/o liceità delle condotte contestate, con conseguente illegittimità delle sanzioni disciplinari impugnate, considerato che non si rinviene nella disciplina di settore questo tipo di scriminante, la quale, ad ogni modo, nella fattispecie non ricorrerebbe. Le motivazioni addotte dal lavoratore per la mancata consegna dei pezzi di corrispondenza appaiono fin da subito deboli di fronte a una normativa chiara che richiede la consegna degli invii postali ai destinatari, salvo ipotesi stringenti in cui le cassette postali siano poste in luoghi non accessibili o comunque difficilmente accessibili. La fattibilità della prestazione lavorativa non adempiuta dal è stata avvalorata Parte_1 dal relativo adempimento poi eseguito dai colleghi dell'appellante. Ancora più manifesta è la carenza di diligenza e buona fede dell'appellante al tempo del secondo illecito disciplinare contestatogli, considerato che, come esposto, il lavoratore reiterava l'illecito in questione nonostante le rimostranze datoriali rese note nell'ambito del primo iter disciplinare.
In proposito il Tribunale ha condivisibilmente sottolineato, nella sentenza impegnata, che “si deve ritenere che il comportamento addebitato sia stato posto in essere consapevolmente dal lavoratore”, con ciò pronunciandosi in merito all'eccepito difetto di elemento soggettivo, a seguito del compiuto esame delle circostanze fattuali caratterizzanti l'inadempimento contrattuale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/09/2023 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 15/03/2023 n. Parte_1 Controparte_1
971/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 14/02/2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Mainolfi