Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4112/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
RUOTOLO ALESSANDRO, con domicilio eletto in Via Paolo Borsellino,12 Casagiove
RICORRENTE contro
) CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 03/04/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Nel merito, in via principale:
A) Autorizzi lo scrivente procuratore ad acquisire in forma telematica il format della domanda compilata sul portale del Ministero dell'Interno dal datore di lavoro per poter riscontrare l'esattezza dei dati in essa riportati anche ai fini della notifica del presente ricorso. Accerti e dichiarare la sussistenza in forma specifica del rapporto di lavoro stagionale tra il sig e la società Parte_1 CP_1
B) accerti e dichiari il grave inadempimento posto in essere dalla sia per la mancata stipula del contratto CP_1 di lavoro che per assenza del datore di lavoro alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
e la società fino alla scadenza del visto d'ingresso, condannando per, l'effetto, la
[...] CP_1 alla corresponsione, in favore del ricorrente delle somme spettanti per legge sia a titolo di differenze CP_1 retributive per il suindicato periodo, nonché delle somme dovute a titolo di permessi e ferie non godute per il periodo in nero antecedente alla promessa del contratto;
D) condanni altresì la alla corresponsione, in favore del ricorrente delle somme spettanti per legge CP_1 anche a titolo del periodo di lavoro promesso, nonché alla contestuale regolarizzazione del promissario datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale del lavoratore riferita al periodo stagionale con il versamento dei contributi previdenziali per legge;
E) condanni la alla corresponsione in favore del ricorrente, della somma che questo Ill.mo Tribunale CP_1 adito riterrà equa e satisfattiva;
F) condanni la alla refusione delle spese e competenze di lite del presente Giudizio da distrarre al CP_1 procuratore antistatario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA.
Nessuno si è costituito per CP_1
ha esposto che, ottenuto Parte_1 nullaosta a seguito di richiesta di lavoro subordinato da parte di , inoltrata sul CP_1 portale del ministero dell'Interno, otteneva visto di ingresso valido dal 30 settembre 2024 al 14 ottobre 2025 entrando in Italia il 9 ottobre 2024; si rendeva disponibile a prestare l'attività per conto della convenuta salvo non essere regolarizzato senza così poter perfezionare il titolo di soggiorno quale lavoratore stagionale per rifiuto del datore di lavoro all'assunzione
*
Tanto detto, al fine del decidere deve osservarsi che, come rilevato all'udienza del 3 giugno
2025 a verbale, dalla lettura della visura camerale in atti risulta che già con CP_1 provvedimento del Tribunale di Milano del 22 novembre 2024 è in liquidazione giudiziale.
Il ricorso introduttivo del giudizio, per contro, è stato depositato in data di gran lunga successiva, ovvero il 3 aprile 2025.
Ebbene, come noto, l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi degli articoli 143 ss Codice della Crisi di Impresa, comporta l'attrazione alla procedura di ogni azione individuale dei creditori.
Né valga l'argomentazione difensiva della parte secondo cui sarebbe necessario un giudicato al fine di far valere anche in sede penale le ragioni della parte, trattandosi di questione di merito oramai destinata ad essere valutata in altra sede.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, nulla disponendosi sulle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte convenuta.
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PQM
dichiara il ricorso improcedibile, nulla disponendo sulle spese di lite.
Milano, 03/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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