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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 394/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso L'Avv. Strolin il quale precisa le conclusioni come in atti. Precisa che la morosità persiste e che il convenuto non ha ancora libero l'immobile. Insiste per l'accoglimento della domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento. Vinte le spese di giudizio, gli esborsi ammontano a € 210,56 conferma di ordinanza provvisoria di rilascio già emessa
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti
Con atto ritualmente notificato -premesso che con contratto del 21/12/2023 Parte_1 regolarmente registrato concedeva in locazione per uso abitativo l'immobile sito in Comune di
Vezzano sul Crostolo via matildica, 30/1 – NCEU foglio 18 Mapp. 364 sub 4 - per il canone mensile di
€ 250,00 a , che si era reso moroso nel pagamento del corrispettivo relativo alle Controparte_1 mensilità da gennaio 2024 alla data dell'intimazione gli intimava lo sfratto per finita locazione avendo azionato la clausola risoluti espressa per l'inadempimento presente nel contratto di locazione.
Instaurato il contraddittorio, l'intimata compariva personalmente non opponendosi alla convalida.
Disposto il mutamento del rito, previa emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per l'accertamento dell'inadempimento e non la scadenza del contratto nella sua durata come da sfratto per finita locazione ex art. 657 c.p.c. come azionato dalla parte attrice, la sola intimante depositava memoria integrativa.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata con la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento con il deposito della memoria integrativa.
Il resistente, che aveva l'onere di provare di aver pagato, è rimasto contumace disinteressandosi al giudizio, ma anzi ha riconosciuto in udienza la morosità e il debito.
pagina 2 di 3 Si ritiene equo, attesa la precedente ordinanza già esecutiva di rilascio, che fissava la data dell'esecuzione al 6 Aprile 2025, confermare la detta ordinanza
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
- confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio, dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione in corso tra le parti e per l'effetto ordina a CP_1
di rilasciare nella disponibilità di l'immobile sito in Comune di
[...] Parte_1
Vezzano sul Crostolo via matildica, 30/1 – NCEU foglio 18 Mapp. 364 sub 4 -, mantenendo la data già fissata per l'esecuzione del 6 aprile 2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.200,00 per competenze € 193,18 per esborsi oltre spese generali CPA e IVA.
Reggio Emilia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 394/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 12 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso L'Avv. Strolin il quale precisa le conclusioni come in atti. Precisa che la morosità persiste e che il convenuto non ha ancora libero l'immobile. Insiste per l'accoglimento della domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento. Vinte le spese di giudizio, gli esborsi ammontano a € 210,56 conferma di ordinanza provvisoria di rilascio già emessa
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti
Con atto ritualmente notificato -premesso che con contratto del 21/12/2023 Parte_1 regolarmente registrato concedeva in locazione per uso abitativo l'immobile sito in Comune di
Vezzano sul Crostolo via matildica, 30/1 – NCEU foglio 18 Mapp. 364 sub 4 - per il canone mensile di
€ 250,00 a , che si era reso moroso nel pagamento del corrispettivo relativo alle Controparte_1 mensilità da gennaio 2024 alla data dell'intimazione gli intimava lo sfratto per finita locazione avendo azionato la clausola risoluti espressa per l'inadempimento presente nel contratto di locazione.
Instaurato il contraddittorio, l'intimata compariva personalmente non opponendosi alla convalida.
Disposto il mutamento del rito, previa emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per l'accertamento dell'inadempimento e non la scadenza del contratto nella sua durata come da sfratto per finita locazione ex art. 657 c.p.c. come azionato dalla parte attrice, la sola intimante depositava memoria integrativa.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata con la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento con il deposito della memoria integrativa.
Il resistente, che aveva l'onere di provare di aver pagato, è rimasto contumace disinteressandosi al giudizio, ma anzi ha riconosciuto in udienza la morosità e il debito.
pagina 2 di 3 Si ritiene equo, attesa la precedente ordinanza già esecutiva di rilascio, che fissava la data dell'esecuzione al 6 Aprile 2025, confermare la detta ordinanza
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
- confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio, dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione in corso tra le parti e per l'effetto ordina a CP_1
di rilasciare nella disponibilità di l'immobile sito in Comune di
[...] Parte_1
Vezzano sul Crostolo via matildica, 30/1 – NCEU foglio 18 Mapp. 364 sub 4 -, mantenendo la data già fissata per l'esecuzione del 6 aprile 2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.200,00 per competenze € 193,18 per esborsi oltre spese generali CPA e IVA.
Reggio Emilia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
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