Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 12. (Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali)
Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/07/2009, n. 4154Provvedimento: N. 02018/1990 REG.RIC. N. 04154/2009 REG.SEN. N. 02018/1990 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso, numero di registro generale 2018 del 1990, proposto da: “Centro Residenziale Badia di Cava s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AN Accarino, con domicilio eletto, in RN, alla piazza San Tommaso d'Aquino, presso il Tribunale Amministrativo Regionale; contro Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
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