Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 marzo 1953
Art. 12. (Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali)

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente