Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 5 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 27372/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PANICO ANTONIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. LEMBO FRANCESCO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva che aveva lavorato alle dipendenze Parte_1
della dal 13 aprile 2020 al 31 dicembre 2022, quale dipendente turnista. Controparte_1
Sosteneva che la propria prestazione lavorativa era articolata su tre turni per sei giorni lavorativi su sette, specificatamente: turno mattutino di sei ore dalle ore 08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00.
Riferiva che tale articolazione della prestazione lavorativa assicurava che il servizio presso cui era addetto risultasse operativo H24.
Esponeva che fino alla data del 01.04.2011, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, provvedeva a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001”. Lamentava che “dal 01.04.2011, per la loro prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva più né a riconoscere il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000 successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018.
Allegava di aver svolto prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni dettagliatamente specificati nel prospetto riepilogativo allegato, per il periodo dal 13 aprile 2020 al
31 dicembre 2022. Quantificava il proprio credito complessivo in € 3.055,59, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 34, commi 7-8, del C.C.N.L. 7 aprile 1999 e dell'art. 39 del C.C.N.L. 20 settembre 2001.
Concludeva per: “accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione - al pagamento delle in favore Controparte_1
del ricorrente per il periodo 13.04.2020 al 31.12.2022 dell'importo di € 3.055,59 oltre interessi da quantificarsi”.
Si costituiva che evidenziava: Controparte_1
In via preliminare, la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
Nel merito, l' argomentava che;
Parte_2
la predetta norma contrattuale non può trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per così dire de plano, ossia per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario, perché ciò accada, che tale attività sia stata 'straordinariamente' prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa;
mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per il dipendente turnista, invece, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia, o meno, verificato un surplus lavorativo;
Contestava il quantum sostenendo che “parte ricorrente chiede comunque il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni in cui risulta essergli stato già retribuito o che sono stati compensati con riposi”.
Concludeva per: “dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Sulle note di parte la causa veniva quindi decisa come da sentenza di cui si dava lettura.
Non è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo per non aver formulato, nei termini di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001 (ora art. 29, comma 6, CCNL 2016-
2018), la richiesta di riposo compensativo o di compenso per lavoro straordinario. La norma contrattuale invocata, infatti, non prevede un termine di decadenza per l'esercizio del diritto al 3
compenso per lavoro straordinario, bensì un termine entro il quale il dipendente deve comunicare la sua scelta tra riposo compensativo e compenso per lavoro straordinario festivo.
La disposizione recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà di scelta nel termine previsto è il trasferimento della stessa al datore di lavoro, in applicazione analogica dell'art. 1287 c.c. in tema di obbligazioni alternative. Non può, invece, ritenersi che il mancato esercizio della facoltà di scelta comporti la perdita del diritto al compenso o al riposo previsti dalla norma contrattuale. Come correttamente sostenuto dal ricorrente, l'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001 (e l'analogo art. 29 CCNL 2016-18) configura un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli artt. 1284 c.c. e seguenti, ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1289 c.c., la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. L'eccezione di decadenza va, dunque, rigettata.
Nel merito la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949
(poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del 4
contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”. L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi [...] ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”. Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL
7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività [...] pari al 30% della retribuzione oraria [...]. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”). 5
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi della resistente Cont
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 (ora art. 29) non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma
17). Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 (ora 86) si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
“particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 (ora 86) va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9
(ora 29), che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Tale interpretazione è stata definitivamente avallata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato il principio della cumulabilità tra l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL 1995 (ora art. 86, comma 13, CCNL 2016-18) e il compenso per lavoro straordinario festivo (o il riposo compensativo alternativo) previsto dall'art. 9 CCNL 2001 (ora art. 29, comma 6, CCNL 2016-18) per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n. 33126/2021; Cass. n. 2006/2022; Cass. n.
20743/2023). La Suprema Corte ha chiarito che i due istituti hanno finalità diverse e compensano disagi distinti: l'indennità di turno compensa la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni disagiati (notturni o festivi) nell'ambito dell'orario ordinario, mentre il compenso ex art. 9/29 (o il 6
riposo) compensa il sacrificio di lavorare in un giorno destinato per legge al riposo civile, diritto spettante a tutti i lavoratori, turnisti inclusi.
La tesi della resistente, secondo cui il diritto ex art. 9 e 29 spetterebbe solo in caso di superamento dell'orario ordinario settimanale o mensile, non trova fondamento né nella lettera né nella ratio della norma contrattuale, né nella giurisprudenza di legittimità consolidata. A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, richiamato implicitamente dalla difesa della perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della Cont
clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo [...] e, pertanto, [...] non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 4878/2015).
Nel caso di specie l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dai “Cartellini Sanitari” e dai fogli di servizio prodotti in atti, documenti che non sono oggetto di specifica contestazione quanto all'effettivo svolgimento della prestazione nelle date indicate. Ne consegue che il sig. Parte_1
ha diritto a vedersi riconosciuto il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
[...]
festiva per le ore prestate nelle festività infrasettimanali indicate nel ricorso, non avendo optato per il riposo compensativo.
Quanto alla quantificazione del credito, il ricorrente ha elaborato conteggi analitici basati sui criteri dettati dall'art. 31, commi 7 e 8, CCNL 2016-2018, pervenendo alla somma di € 3.055,59.
La resistente ha contestato il quantum in modo generico nella memoria di costituzione, Cont
limitandosi ad affermare che “nel calcolo vengono incluse ore di straordinario già remunerate, con le maggiorazioni dovute” con riferimento alle giornate del 25/12/2020, 25/04/2021, 15/08/2021 e
18/04/2022, senza tuttavia fornire prova documentale specifica che tali pagamenti si riferissero proprio al titolo richiesto e non ad altre causali (es. straordinario per superamento orario giornaliero/settimanale ordinario o indennità di turno).
La ricorrente, nelle note autorizzate, ha contestato la specificità di tale eccezione, rilevando che
“per la giornata del 25.12.2020 nessun orario è indicato come pagato nel prospetto di cui si discute, mentre, per la giornata del 18.4.2022 gli importi non trovano riscontro in busta paga” e che “l'indicazione 25.04.2021 e 15.08.2021 costituisce un mero errore, come ben potrà evincersi dai cartellini marcatempo in atti allegati e dai quali si evince che ha lavorato nelle giornate del
5.4.2021 e 2.6.2021”.
In assenza di una prova contraria specifica e documentata da parte della resistente, i conteggi Cont
elaborati dalla ricorrente, fondati sui corretti parametri contrattuali, devono ritenersi attendibili.
Pertanto l' deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 7
maturate a titolo di maggiorazione per straordinario ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-18).
Corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di sufficiente e specifica contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma di € 3.055,59. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 e dell'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, per le prestazioni rese nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
Per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del sig. della somma complessiva di € 3.055,59, oltre Parte_1
interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo effettivo;
Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
5 giugno 2025 dott. Ciro Cardellicchio