Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 26 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03241/2025REG.PROV.COLL.
N. 08754/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8754 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino e Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I- bis ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal decreto del 12 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- dalla graduatoria definitiva della mobilità pubblicata sul portale “Mobilita.gov.it” in data 30 dicembre 2016;
- da ogni altro atto presupposto e/o consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla sig.ra -OMISSIS- sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 e del decreto della funzione pubblica del 14 settembre 2014 artt. 7 e 8, violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992, nonché della circolare del 6 dicembre 2010 n. 13 del Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni – Servizio trattamento personale, eccesso di potere per parzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, travisamento, carente istruttoria, carente e/o contraddittoria motivazione, ingiustizia grave e manifesta.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il Ta.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a un unico articolato motivo così rubricato: violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 e del decreto della funzione pubblica del 14 settembre 2014 artt. 7 e 8, violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992, nonché della circolare del 6 dicembre 2010 n. 13 del Dipartimento funzione pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni – Servizio trattamento personale e degli artt. 1, 3 e 19 della l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 71 del d.P.R. n. 445/2000, eccesso di potere per parzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, travisamento, carente istruttoria, carente e/o contraddittoria motivazione, ingiustizia grave e manifesta.
5. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 7234 del 26 agosto 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ed autorizzata la notifica per pubblici proclami
7. Con nota del 27 dicembre 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. L’odierna appellante, già dipendente dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ha dedotto:
- di aver preso parte alla procedura di mobilità collettiva indetta dall’ENIT per la ricollocazione del suo personale presso altre Amministrazioni;
- di aver provveduto, nel corso della procedura, ad aggiornare la propria scheda individuale, segnalando il suo diritto a fruire dei benefici della l.n. 104/1992, avendo presentato all’ente di appartenenza, in data 28 novembre 2016, apposita istanza per poter assistere la sorella, persona in condizioni di disabilità grave, ed avendo già goduto delle relative agevolazioni dal dicembre 2016;
- di essere risultata, anche grazie al suddetto titolo di precedenza, settima nella graduatoria provvisoria della procedura, vedendosi, però, successivamente “retrocessa” al 39° posto sulla base del fatto - riportato dall’Amministrazione - per cui alcuni dipendenti avrebbero “comunicato di aver commesso alcuni errori nell’indicazione di informazioni che influivano a loro vantaggio nel punteggio ”;
- di aver evidenziato all’Amministrazione di non aver commesso nelle sue dichiarazioni, ai fini della partecipazione alla procedura, alcuna imprecisione o errore;
- di avere chiesto all’Amministrazione, senza ricevere risposta, di ripristinare in via di autotutela la sua corretta collocazione in graduatoria;
- di essere stata, quindi, costretta ad impugnare la graduatoria stessa e tutti gli atti connessi, e, dinanzi al rigetto del ricorso di primo grado, di aver adito il Consiglio di Stato per ottenere la riforma della pronuncia del T.a.r. ed il riconoscimento del suo diritto al beneficio in esame, che le avrebbe consentito di essere assegnata non al Ministero dell’economia e delle finanze, come in concreto avvenuto, ma all’Agenzia delle dogane (Amministrazione di sua prima scelta).
10. L’odierna appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso che ella si trovasse “nelle condizioni previste dalla legge n. 104/1992 per il godimento delle agevolazioni per l’assistenza al familiare disabile”, non ritenendola “beneficiaria di un provvedimento del datore di lavoro in tal senso”, bensì ammessa al godimento dei benefici stessi “in via del tutto eccezionale e nelle more della conclusione dell’istruttoria”. Al riguardo l’originaria ricorrente ha, in particolare, evidenziato di aver regolarmente “autocertificato” il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e di aver “fruito dei permessi di cui alla legge n. 104/1992…in quanto ne aveva diritto e non in via provvisoria, non esistendo nella fattispecie in esame un’ipotesi di provvisorietà del diritto a poter godere dei ridetti benefici di legge”. In tali circostanze, l’Amministrazione, che non aveva in alcun modo dimostrato di possedere “risultanze documentali” in grado di smentire quanto da lei attestato, non avrebbe potuto, dunque, modificare, nella ricostruzione dei fatti proposta dalla originaria ricorrente, la graduatoria provvisoria, attribuendole il 39° posto in luogo del settimo.
11. L’odierna appellante ha anche dedotto di aver successivamente impugnato davanti al giudice del lavoro anche l’atto conclusivo del procedimento, con cui il suo ente di appartenenza si era pronunciato negativamente sulla sua istanza “visto che la situazione di disabilità grave accertata dalla Commissione Medica della ASL RMD con riferimento alla … sorella germana …(era) cessata a far data dal 14.12.2016, non essendo stata presentata dall’interessata ulteriore certificazione attestante il protrarsi della disabilità…” e di aver ottenuto presso la nuova sede di lavoro (il Ministero dell’economia e delle finanze) i benefici richiesti, a riprova dell’illegittimità del precedente diniego, non sufficientemente valorizzata dal T.a.r.
12. Le suddette censure sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
13. Il T.a.r. per il Lazio risulta aver rigettato il ricorso di primo grado reputando che l’ammissione al godimento delle agevolazioni in questione fosse stata concessa dall’ENIT alla ricorrente solo in via provvisoria - come indicato nella nota dell’ente del 19 dicembre 2016, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – in attesa di un provvedimento definitivo sull’istanza, all’esito della verifica della sussistenza dei previsti presupposti (poi effettivamente conclusasi in senso negativo con il diniego del 20 aprile 2017) e che tale condizione, non definitiva, non potesse giovare alla odierna appellante ai fini dell’integrazione del titolo di preferenza in questione.
14. Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro - che pure ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il definitivo diniego dell’ENIT – è stato, però, sottolineato come l’odierna appellante abbia effettivamente goduto dei permessi della legge n. 104/1992 mentre si trovava alle dipendenze dell’ENIT e la suddetta circostanza, congiuntamente al fatto che per usufruire delle agevolazioni in esame non sia necessario tanto un provvedimento formale del datore di lavoro, quanto piuttosto la prova del possesso di tutti i requisiti di legge, conduce a ritenere che la ricorrente si trovasse effettivamente, al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, già nelle condizioni per vedersi riconosciuto il titolo di precedenza previsto dalla legge 104/1992 per i familiari che assistono persone affette da disabilità gravi, con conseguente illegittimità della modifica alla graduatoria, che la aveva fatta retrocedere al 39° posto.
15. Come previsto, infatti, dall’art. 33 co. 3 della legge n. 104/1992: “... A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.
16. In applicazione della suddetta normativa, in base agli atti di causa, l’odierna appellante risulta, dunque, aver regolarmente dimostrato la sussistenza dei presupposti per usufruire dei permessi, conformandosi anche a quanto specificato dalla circolare del 6 dicembre 2010 n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica al punto 7 che, in relazione agli “oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni”, chiarisce che “Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al precedente paragrafo 5, lett. a). Inoltre, l'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.”.
17. Tali oneri risultano essere stati esattamente assolti dalla originaria ricorrente, senza che l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nello svolgimento dell’iter di revisione possa ridondare in danno degli aventi diritto, anche ai sensi della circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, applicativa della legge n. 114/2014.
18. La suddetta ricostruzione della vicenda non è, in verità, efficacemente smentita neppure dalla citata nota dell’ENIT che, successiva alla graduatoria definitiva, rappresenta soltanto una semplice comunicazione dell’Agenzia nazionale per il turismo alla Presidenza del Consiglio circa il carattere asseritamente non definitivo dell’ammissione stessa.
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché, come detto, sia al momento dell’inoltro della sua richiesta di partecipazione alla procedura di mobilità sia alla conclusione del procedimento la originaria ricorrente ha dimostrato di essersi trovata ad usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992, avendone i requisiti, provando dunque il proprio diritto al titolo di precedenza previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 del d.m. 14 settembre 2019, l’appello deve essere accolto, con accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento della graduatoria definitiva in parte qua e potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla fattispecie relativa alla originaria ricorrente conformemente ai principi di cui in motivazione.
20. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, annullando la graduatoria impugnata in parte qua.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione, in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.