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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6920/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campana - Ufficio Tributi 87061 Campana CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22102420 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22102418 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22101883 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, relative ad IMU 2015, 2016 e 2019, deducendone la illegittimità per :
- Mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi,
- Lesione del diritto di difesa
- Infondatezza del credito
- Inosservanza del termine triennale per la notifica del titolo esecutivo;
- Prescrizione
Si costituiva in giudizio Area RL, che contestava le deduzioni di parte ricorrente ed evidenziava di aver tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento ed interrotto il termine tramite la notifica dei solleciti di pagamento, per cui eccepiva l'inammissibilità delle doglianze non tempestivamente proposte e concludeva per il rigetto del ricorso, nei seguenti termini: IN VIA PRELIMINARE, Dichiarare l'inammissibilità delle domande non aventi ad oggetto vizi propri dell'atto opposto nel presente procedimento, con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento;
NEL MERITO: - In via principale, Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
- In via ulteriormente subordinata, Per il solo denegato caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria;
rideterminare il quantum debeatur, condannando e comunque dichiarare tenuto il ricorrente al pagamento della somma che il Giudice avrà ritenuto essere certa liquida ed esigibile.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c."
Il comune di Campana non si costituiva.
Il ricorrente depositava memorie difensive, in cui contestava la riferibilità delle notifica prodotta agli avvisi di accertamento, atteso che la produzione ha riguardato una sola raccomandata, che non corrisponde a quella inviata per l'avviso del 2019 e che non risulta essere legate agli altri due avvisi, ed osservava che la produzione documentale era stata effettuata in copia, che le notifiche non erano efficaci, mancando l'invio della raccomandata informativa, ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve osservare che, come correttamente osservato dal ricorrente, non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento asseritamente consegnati a mezzo posta nel 2020, visto che i tre documenti che contengono gli allegati per la notifica riportano la medesima fotocopia della ricevuta di ritorno di una raccomandata, il cui numero non è indicato negli avvisi per il 2015 e 2016 ed è diverso da quello dell'avviso del 2019.
Tuttavia, Area RL ha dimostrato di aver notificato i solleciti i pagamento relativi a ciascun avviso, a mezzo di raccomandata A/R rifiutate dal ricorrente e da questi non contestate.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2023, primo atto con il quale la parte ricorrente era venuta a consocenza delle cartelle sottese, sono ormai inammissibili tutte le doglianze relative alla fase di accertamento dei tributi, alla decadenza ed alla prescrizione della pretesa tributaria, (per la prescrizione, limitatamente a quella intervenuta prima della notifica dei solleciti).
Inoltre, si deve escludere la prescrizione successiva alla notifica del sollecito, non essendo decorso un quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, che è costituito appunto dal sollecito.
Infine, non sussiste un vizio di motivazione, atteso che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, ossia un atto che preannuncia l'esecuzione, e la motivazione della imposizione è invece contenuta nei solleciti, notificati al ricorrente e richiamati nell'atto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Area RL, liquidate in base al valore del giudizio e dell'attività svolta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 233,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa, da distrarsin favore del procuratore del resistente Area RL, ove richiesto.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6920/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campana - Ufficio Tributi 87061 Campana CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22102420 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22102418 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22101883 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, relative ad IMU 2015, 2016 e 2019, deducendone la illegittimità per :
- Mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi,
- Lesione del diritto di difesa
- Infondatezza del credito
- Inosservanza del termine triennale per la notifica del titolo esecutivo;
- Prescrizione
Si costituiva in giudizio Area RL, che contestava le deduzioni di parte ricorrente ed evidenziava di aver tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento ed interrotto il termine tramite la notifica dei solleciti di pagamento, per cui eccepiva l'inammissibilità delle doglianze non tempestivamente proposte e concludeva per il rigetto del ricorso, nei seguenti termini: IN VIA PRELIMINARE, Dichiarare l'inammissibilità delle domande non aventi ad oggetto vizi propri dell'atto opposto nel presente procedimento, con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento;
NEL MERITO: - In via principale, Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
- In via ulteriormente subordinata, Per il solo denegato caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria;
rideterminare il quantum debeatur, condannando e comunque dichiarare tenuto il ricorrente al pagamento della somma che il Giudice avrà ritenuto essere certa liquida ed esigibile.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c."
Il comune di Campana non si costituiva.
Il ricorrente depositava memorie difensive, in cui contestava la riferibilità delle notifica prodotta agli avvisi di accertamento, atteso che la produzione ha riguardato una sola raccomandata, che non corrisponde a quella inviata per l'avviso del 2019 e che non risulta essere legate agli altri due avvisi, ed osservava che la produzione documentale era stata effettuata in copia, che le notifiche non erano efficaci, mancando l'invio della raccomandata informativa, ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve osservare che, come correttamente osservato dal ricorrente, non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento asseritamente consegnati a mezzo posta nel 2020, visto che i tre documenti che contengono gli allegati per la notifica riportano la medesima fotocopia della ricevuta di ritorno di una raccomandata, il cui numero non è indicato negli avvisi per il 2015 e 2016 ed è diverso da quello dell'avviso del 2019.
Tuttavia, Area RL ha dimostrato di aver notificato i solleciti i pagamento relativi a ciascun avviso, a mezzo di raccomandata A/R rifiutate dal ricorrente e da questi non contestate.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2023, primo atto con il quale la parte ricorrente era venuta a consocenza delle cartelle sottese, sono ormai inammissibili tutte le doglianze relative alla fase di accertamento dei tributi, alla decadenza ed alla prescrizione della pretesa tributaria, (per la prescrizione, limitatamente a quella intervenuta prima della notifica dei solleciti).
Inoltre, si deve escludere la prescrizione successiva alla notifica del sollecito, non essendo decorso un quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, che è costituito appunto dal sollecito.
Infine, non sussiste un vizio di motivazione, atteso che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, ossia un atto che preannuncia l'esecuzione, e la motivazione della imposizione è invece contenuta nei solleciti, notificati al ricorrente e richiamati nell'atto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Area RL, liquidate in base al valore del giudizio e dell'attività svolta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 233,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa, da distrarsin favore del procuratore del resistente Area RL, ove richiesto.