Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 997
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la prova della notifica degli avvisi di accertamento non fosse completa, i solleciti di pagamento sono stati regolarmente notificati e rifiutati dal ricorrente. In assenza di impugnazione tempestiva delle intimazioni di pagamento, le doglianze relative alla fase di accertamento sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Lesione del diritto di difesa

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la prova della notifica degli avvisi di accertamento non fosse completa, i solleciti di pagamento sono stati regolarmente notificati e rifiutati dal ricorrente. In assenza di impugnazione tempestiva delle intimazioni di pagamento, le doglianze relative alla fase di accertamento sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Infondatezza del credito

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la prova della notifica degli avvisi di accertamento non fosse completa, i solleciti di pagamento sono stati regolarmente notificati e rifiutati dal ricorrente. In assenza di impugnazione tempestiva delle intimazioni di pagamento, le doglianze relative alla fase di accertamento sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Inosservanza del termine triennale per la notifica del titolo esecutivo

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la prova della notifica degli avvisi di accertamento non fosse completa, i solleciti di pagamento sono stati regolarmente notificati e rifiutati dal ricorrente. In assenza di impugnazione tempestiva delle intimazioni di pagamento, le doglianze relative alla fase di accertamento sono inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la prova della notifica degli avvisi di accertamento non fosse completa, i solleciti di pagamento sono stati regolarmente notificati e rifiutati dal ricorrente. In assenza di impugnazione tempestiva delle intimazioni di pagamento, le doglianze relative alla fase di accertamento sono inammissibili. Si esclude la prescrizione successiva alla notifica del sollecito, non essendo decorso un quinquennio dall'ultimo atto interruttivo.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di rideterminazione del quantum debeatur

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto la richiesta subordinata non trova accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 997
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 997
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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