Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12193-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 12193/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Fran-
cesco Paolo Rigano, in sostituzione dell'Avv. Speciale per OV EL,
e l'avv. Francesco Spina, in sostituzione dell'avv. Bonura, per la R.A.P.
Nessuno è presente per il È altresì presente per la Controparte_1
pratica forense la dott.ssa (studio Rigano). Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Rigano chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Gio-
vanni Speciale ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12193/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
EL OV ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Giovanni Speciale ( per procura in Email_1
calce all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del Sindaco e del le- Controparte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valenti-
na Bellomo ( alermo.it) per procura generale Email_2 CP_1
alle liti del 4 maggio 2021 (rep. n. 12) allegata alla comparsa di risposta;
- convenuto -
e
( ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ma-
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Sezione Terza Civile
ria ( per procura del 16 Controparte_3 Email_3
marzo 2016 Rep. n. 54108; Racc. n. 15290) ai rogiti del dott. Persona_2
Notaio in allegata alla comparsa di costituzione e rispo-
[...] CP_1
sta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da EL OV nei confronti del Controparte_1
2) condanna EL OV al pagamento delle spese di lite del Co-
mune di liquidate in complessivi € 3.809,00 per compen- CP_1
so professionale, oltre il rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
[...]
4) compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto CP_1
e la terza chiamata
[...] Controparte_4
[...]
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso depositato in data 9
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ottobre 2023 e ritualmente notificato, EL OV ha chiesto la con-
danna del , ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni – quantificati nella complessiva somma di € 39.066,51 –
sofferti in conseguenza di un infortunio verificatosi in data 25 giugno
2019.
A tal fine l'attore allega che quel giorno, “era intento nel percorrere la
pista ciclabile tracciata presso la via Messina Marine (Palermo), orientati-
vamente in linea con il distributore di carburante “GAS GPL MOTOROIL”,
attualmente dismesso, in direzione dell'Ospedale Buccheri La Ferla – paral-
lelamente rispetto al distributore Q8, dislocato nel lato opposto delle car-
reggiata – allorquando lo stesso … perdeva il controllo della propria bicilet-
ta (mountain bike), a causa del profondo dissesto e della palese e totale in-
curia del marciapiede … A seguito della rovinosa ed inopinata caduta dal
proprio velocipede, il sig. EL piombava pesantemente e pericolosamente
in terra, proprio all'interno della buca originariamente predisposta per far
posto agli alberi pubblici”, riportando lesioni personali.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto – oltre a contestare la fon-
datezza della domanda dell'attore – ha dedotto di avere affidato il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comunale alla Società Risorse
Ambiente Palermo – R.AP. – S.p.A. chiedendo (ed ottenendo)
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
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nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela e sicurezza dei cittadini, risultan-
do irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ri-
dotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. Civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo con-naturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
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c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che EL
OV non abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata indimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 25 giugno 2019 e le condizioni
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(potenzialmente pericolose) della pista ciclabile tracciata sul marciapiede della via Messina Marine, a CP_1
E invero, la prova orale ritualmente articolata sul punto non ha con-
fermato la prospettazione fornita in citazione né ha fornito alcun utile contributo per la ricostruzione della dinamica dell'incidente dal momento che l'unico teste escusso non ha assistito all'incidente.
Il teste ha invero riferito: “Non ho assistito Testimone_1
all'incidente occorso al mio collega EL OV. Io abito vicino al luogo
dove è avvenuto l'incidente del mio collega nel luglio 2018. Verso le 20:00 il
mio collega mi ha telefonato comunicandomi che aveva avuto un incidente e
di andare lì per dargli aiuto. Sono subito andato sul luogo del sinistro, in
Via Messina Marina all'altezza del rifornimento del gas GPL, subito dopo
(andando verso Villabate) Villa Amato. Quando sono giunto sul posto il mio
collega era a terra. Mi ha riferito che mentre percorreva la pista ciclabile di
via Messina Marina improvvisamente cadeva perché era finito dentro
l'aiuola posta accanto la pista ciclabile non visibile perché piena di spazza-
tura e vegetazione spontanea” [cfr. verbale di udienza del 21 maggio 2024].
Ciò posto, bisogna quindi rilevare che non vi è prova che a cagionare l'incidente sia stato proprio il “profondo dissesto e […]la palese e totale in-
curia del marciapiede”, non avendo il teste assistito al sinistro e non avendo pertanto potuto confermare la dinamica dello stesso.
Va inoltre osservato che da un esame della documentazione fotografica versata in atti, emerge che il (lamentato) dissesto (“buca originariamente
predisposta per far posto agli alberi pubblici”) è ubicato fuori dalla pista ciclabile e comunque in posizione tale da potere essere percepito ed evita-
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to con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (Corte Cost. n.
156/1999).
Nella fattispecie, pertanto, non è stata fornita alcuna prova del nesso causale tra i danni subiti e il bene oggetto di custodia. Invero, secondo un ormai costante orientamento della Suprema Corte, “in tema di art. 2051
c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione,
a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento
all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e
che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmen-
te dannosa la normale utilizzazione del bene (da ultimo Cassazione civile
sez. V, 01/02/2021, n. 2184)” (Cass. Civ., III, 10/11/2021 n. 33212).
Risulta, in definitiva, indimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni (potenzial-
mente pericolose) della pista ciclabile tracciata sul marciapiede della via
Messina Marine e l'evento lesivo, non potendosi, in atto, escludere che la caduta dell'attore possa essere stata determinata da altro fattore causale quale, ad esempio, una sua imprudente o imperita o distratta condotta,
idonea a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. A
tal proposito è opportuno, infatti, evidenziare che, “la condotta del dan-
neggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a se-
conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso … [con la conse-
guenza che] quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
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tanto più incidente deve considerar-si l'efficienza causale del comportamen-
to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a ren-
dere possibile che detto comporta-mento interrompa il nesso eziologico tra
fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comporta-
mento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità cau-
sale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produ-
zione del sinistro” (Cass. civ., VI-3, 23/5/2022).
Alla luce di ciò, la domanda risarcitoria spiegata da EL OV
nei confronti del non può che essere rigettata. Controparte_1
❖❖❖
Conseguenzialmente, le ulteriori domande (di garanzia), eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia vie-
ne emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n.
16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannato al pagamento delle spese processuali soste- Parte_1
nute da parte convenuta.
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
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Tenuto conto che non si è proceduto alla valutazione nel merito della domanda di garanzia proposta dal nei confronti della Controparte_1
terza chiamata (risultata as- Controparte_2
sorbita), si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese tra quest'ultima e il convenuto Controparte_1
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 10 giugno 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice dott. Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21//2/2011, n. 44.
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