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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9897/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9897/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ULIZZI ROSOLINO ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, piazza Sturzo nr. 14 giusta procura in atti
Parte attrice
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
D'ANGELO MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Alessi nr. 18, giusta procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
MOTIVI della DECISIONE
Con atto in opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ha impugnato le seguenti Parte_1
cartelle esattoriali ed i sottesi verbali di contestazione (emessi a vario titolo dal
[...]
; dall'Amministrazione Provinciale di , Corpo Polizia Controparte_2 CP_3
Provinciale; ; Polizia Urbana;
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Polizia Urbana;
, Polizia : Controparte_7 CP_8
pagina 1 di 4 -n. 296 2021 00689490 16 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2018;
-n. 296 2022 00238607 73 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00239625 68 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00248764 00 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00254621 91 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00255781 42 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019-2020;
-n. 296 2022 00257816 31 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00282730 21 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00253262 34 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2018;
-n. 296 2022 00249711 17 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00284359 69 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00284536 60 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00250193 34 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00256904 49 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
pagina 2 di 4 -n. 296 2021 00785179 08 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019-2019-2017;
-n. 296 2021 00785178 07 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2021 00785177 06 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, esclusivamente nella parte relativa alle infrazioni al codice della strada 2018- 2019-2019; eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, trattandosi di società di noleggio autovetture senza conducente a terzi, non potrebbe essere ritenuta responsabile in solido con l'effettivo trasgressore delle sanzioni elevate in violazione al C.d.S., nonché la carenza di motivazione delle cartelle.
Ha quindi chiesto - previa sospensione cautelare - l'annullamento delle cartelle di pagamento con il favore delle spese di lite.
Si è costituita che ha contestato il ricorso ed ha chiesto Controparte_9
di chiamare in giudizio gli enti impositori senza poi procedere alla loro citazione.
La domanda va rigettata in quanto infondata.
In primo luogo, non è in contestazione la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni e delle conseguenti sanzioni amministrative, anche perché, come documentato da parte attrice, quest'ultima ha, dopo la notifica, comunicato all'ente impositore il nominativo del locatore.
Ne consegue che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S. - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della odierna parte attrice, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che gli stessi divenissero definitivi (Cass. n.
13664 del 2017, Cass. n. 1845 del 2018, Cass. n. 14552/2018) – fermo restando che questo
Giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza che ritiene che “l'articolo 196 Codice della
Strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente (ove diverso), non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge ad esso essendo tassative le ipotesi di esclusione della solidarietà” (sent. n. 9675/2020) -.
pagina 3 di 4 Infine, non sussiste il dedotto motivo relativo alla omessa motivazione delle cartelle, le quali recano l'indicazione del verbale di contravvenzione cui si riferiscono, la data e pure l'autovettura che l'ha commessa.
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che vanno liquidate in € 4.217,00 (applicati, per lo scaglione di valore, i minimi per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_9 delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 28 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9897/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ULIZZI ROSOLINO ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, piazza Sturzo nr. 14 giusta procura in atti
Parte attrice
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
D'ANGELO MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Alessi nr. 18, giusta procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
MOTIVI della DECISIONE
Con atto in opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ha impugnato le seguenti Parte_1
cartelle esattoriali ed i sottesi verbali di contestazione (emessi a vario titolo dal
[...]
; dall'Amministrazione Provinciale di , Corpo Polizia Controparte_2 CP_3
Provinciale; ; Polizia Urbana;
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Polizia Urbana;
, Polizia : Controparte_7 CP_8
pagina 1 di 4 -n. 296 2021 00689490 16 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2018;
-n. 296 2022 00238607 73 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00239625 68 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00248764 00 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00254621 91 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00255781 42 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019-2020;
-n. 296 2022 00257816 31 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00282730 21 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00253262 34 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2018;
-n. 296 2022 00249711 17 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00284359 69 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2022 00284536 60 001, notificata a mezzo pec in data 10/06/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00250193 34 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
-n. 296 2022 00256904 49 001, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2020;
pagina 2 di 4 -n. 296 2021 00785179 08 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019-2019-2017;
-n. 296 2021 00785178 07 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, relativamente alle infrazioni al codice della strada 2019;
-n. 296 2021 00785177 06 000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, esclusivamente nella parte relativa alle infrazioni al codice della strada 2018- 2019-2019; eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, trattandosi di società di noleggio autovetture senza conducente a terzi, non potrebbe essere ritenuta responsabile in solido con l'effettivo trasgressore delle sanzioni elevate in violazione al C.d.S., nonché la carenza di motivazione delle cartelle.
Ha quindi chiesto - previa sospensione cautelare - l'annullamento delle cartelle di pagamento con il favore delle spese di lite.
Si è costituita che ha contestato il ricorso ed ha chiesto Controparte_9
di chiamare in giudizio gli enti impositori senza poi procedere alla loro citazione.
La domanda va rigettata in quanto infondata.
In primo luogo, non è in contestazione la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni e delle conseguenti sanzioni amministrative, anche perché, come documentato da parte attrice, quest'ultima ha, dopo la notifica, comunicato all'ente impositore il nominativo del locatore.
Ne consegue che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S. - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della odierna parte attrice, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che gli stessi divenissero definitivi (Cass. n.
13664 del 2017, Cass. n. 1845 del 2018, Cass. n. 14552/2018) – fermo restando che questo
Giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza che ritiene che “l'articolo 196 Codice della
Strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente (ove diverso), non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge ad esso essendo tassative le ipotesi di esclusione della solidarietà” (sent. n. 9675/2020) -.
pagina 3 di 4 Infine, non sussiste il dedotto motivo relativo alla omessa motivazione delle cartelle, le quali recano l'indicazione del verbale di contravvenzione cui si riferiscono, la data e pure l'autovettura che l'ha commessa.
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che vanno liquidate in € 4.217,00 (applicati, per lo scaglione di valore, i minimi per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_9 delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 28 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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