CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3084/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA C. FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
CIANCIA PIERFRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Rugabella n. 1, presso lo studio dell'avv. TIBERIO DANIELE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e domanda in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 3727/2023 pubblicata in data 08-05-2023 dal Giudice unico del Tribunale di Milano, Sezione Quinta, Dott.
Rosmunda D'Alessandro, nel procedimento sub nr. 24657/20 Ruolo Generale, sentenza non notificata,
In principalità di merito
A) accogliere il presente appello e, per l'effetto, accogliere le domande proposte avanti il Tribunale che qui di seguito si riportano – respingere integralmente l'opposizione e le domande tutte proposte da e per l'effetto CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. 4575/2020 – nr. 4101/2020
RG emesso dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio – 16 aprile 2020 e notificato il 21 maggio 2020, con ogni miglior statuizione ritenuta. – accertata e dichiarata l'insussistenza ed infondatezza delle deduzioni e prospettazioni svolte da respingere totalmente ed in ogni parte la domanda CP_1
riconvenzionale proposta ex adverso siccome interamente infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi e le ragioni tutte di cui in narrativa – per i motivi e le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare al risarcimento del CP_1
pagina 2 di 12 danno per responsabilità aggravata ai sensi del primo e/o terzo comma dell'art. 96 cpc da liquidarsi da questo Giudice in via equitativa.
B) In via subordinata di merito previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarato il diritto del dott. a vedersi corrisposte le somme tutte Pt_1
maturate e previste per le causali di cui in narrativa, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via
Ripamonti nr. 209, a pagare al dott. la somma di Parte_1
euro 13.317,58, e/o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 della legge 9 ottobre 2002 n. 231 sulle somme portate dalle fatture impagate, calcolati dalla scadenza delle singole fatture al saldo e interessi legali sul residuo dovuto, fermo sempre il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nonché la condanna ex art. 96, I e/o III comma cpc della e sempre ed in ogni caso la condanna di a rifondere e CP_1 CP_1
restituire al dott. quanto risulterà dallo stesso pagato Parte_1
in esecuzione della qui impugnata sentenza, ivi espressamente incluso quanto per refusione delle spese legali, con ogni miglior statuizione ritenuta In ogni caso B)
Condannare a rifondere e restituire al dott. CP_1 Parte_1
quanto risulterà dallo stesso pagato in esecuzione della qui impugnata
[...]
sentenza, ivi espressamente incluso quanto corrisposto per refusione delle spese legali, con ogni miglior statuizione ritenuta.
C) Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado.
Per Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte
Nel merito:
pagina 3 di 12 - rigettare le domande avversarie, ivi compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c., con integrale conferma della Sentenza appellata, tra cui conferma della condanna del dott. in Pt_1
via riconvenzionale;
In ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2020 proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 4575/2020, con il quale il Tribunale di
Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del dott.
[...]
della complessiva somma di euro 13.317,58, oltre interessi e spese, Parte_1
quale corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali specificate nell'avviso di parcella n. 24 del 27.05.2019.
A sostegno dell'opposizione parte opponente deduceva quanto segue.
aveva intrattenuto un lungo rapporto professionale con il Dott. e con CP_1 Pt_1
la società RT Servizi, i quali fornivano all'esponente servizi di assistenza amministrativa, contabile e fiscale di vario genere.
Ritenuto eccessivo e complessivamente fuori mercato il “costo” sostenuto sino a tale momento per i servizi forniti da RT e dal Dott. rinegoziava (tra la Pt_1 CP_1
fine del 2016 e l'inizio del 2017) il rapporto di collaborazione sulla base di una chiara indicazione esaustiva e onnicomprensiva sia dei corrispettivi (con loro riduzione) e sia delle attività affidate.
pagina 4 di 12 Le parti, come da scambio mail del 10-12 aprile 2017 perfezionavano quindi un accordo con il quale, con efficacia da inizio 2017, venivano appunto indicate le attività affidate a
RT (in luogo e in sostituzione delle attività precedentemente affidate alla stessa RT e al dott. ed i relativi corrispettivi su base forfettaria. Pt_1
Il corrispettivo bimestrale a carico di era composto da (i) euro 1.900,00 per la CP_1
“domiciliazione e assistenza amministrativa, civilistica, contabile e fiscale” e da (ii) euro 1.350,00 per la “gestione collaboratori e tutte le elaborazioni mensili del personale” in cui erano ricomprese anche “tutte le pratiche collegate a conteggi e adempimenti relativi alla assunzione o cessazione del personale”.
Tuttavia, il Dott. contrariamente a quanto pattuito e in aperta violazione Pt_1
dell'Accordo, nel corso degli anni 2018 e 2019, provvedeva ad emettere fatture e/o note pro forma (nello specifico fattura n. 83/2018 in relazione ad attività del 2017 e avviso di parcella n. 24 del 27.05.2019 in relazione ad attività del 2018) a titolo personale (oltre che attraverso RT Servizi, come da Accordo) nei confronti di relative a CP_1
prestazioni che erano da ritenersi ampiamente di competenza di RT Servizi e incluse negli accordi generali tra le parti.
Al fine di pervenire ad un amichevole componimento della questione, le parti in data 17 giugno 2019 fissavano un incontro, all'esito del quale il Dott. quale Pt_1
rappresentante di RT Servizi, sottoscriveva un'offerta dei servizi amministrativi/fiscali e di consulenza del lavoro, nella quale venivano debitamente dettagliati tutti i servizi offerti da RT Servizi: in tale modo veniva confermato che tutte le prestazioni/attività dovevano essere eseguite da RT Servizi (e non dal dott. quale singolo Pt_1
professionista), come già concordato nell'Accordo, e venivano meglio descritte e dettagliate (per il successivo periodo 01.01.2019 – 31.12.2020) le singole attività oggetto del corrispettivo già concordato.
pagina 5 di 12 Rimaneva aperta la questione inerente l'erronea emissione, da parte del dott. Pt_1
della fattura e dell'avviso di parcella per le attività relative al biennio 2017-2018: a chiusura di tale vertenza il Dott. con mail del 24 ottobre 2019, ammetteva Pt_1
pacificamente che “…su tua proposta da me accettata, la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata, rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018 che però, essendo proforma non ha bisogno di nota di accredito”.
Nonostante ciò, il Dott. sollecitava al pagamento della parcella Pt_1 CP_1
proforma n. 24 del 27 maggio 2019, che doveva essere invece annullata.
Sulla base di tali presupposti eccepiva l'insussistenza del credito per espressa CP_1
rinuncia del dott. nel merito, in via subordinata, la carenza di prova circa Pt_1
l'asserito credito;
l'erroneità delle pretese, perché relative a prestazioni di competenza di
RT Servizi;
l'esposizione di compensi non concordati o comunque eccessivi e, in via riconvenzionale, domandava la restituzione dell'importo indebitamente versato nel
2018.
II dott. si costituiva in giudizio eccependo, in particolare, di non aver mai Pt_1
rinunciato al credito fatto valere in giudizio, in quanto le parti non avevano raggiunto alcun accordo recante anche detta rinuncia. Rilevava, inoltre, che l'attività professionale oggetto del decreto ingiuntivo, di natura ontologicamente diversa rispetto alle prestazioni di servizi rese dalla società RT Servizi, non erano incluse nel contratto tra e RT Servizi;
contestava, infine, la fondatezza della domanda CP_1
riconvenzionale.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava alla Parte_1
restituzione della somma di € 13.317,58 e alla rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 12 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi Parte_1
che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, la condanna di al pagamento della somma di € 13.317,58, oltre agli interessi CP_1
moratori nella misura prevista dall'art. 5 della legge 9 ottobre 2002 n. 231. si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 novembre 2024, poi differita al 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda proposta con il ricorso monitorio, lamentando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato la documentazione versata in atti dalla quale si evinceva – contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata – che le prestazioni professionali oggetto di causa erano state svolte ed effettuate dal commercialista, dott.
che le stesse erano ontologicamente non sovrapponibili alle prestazioni rese da Pt_1
una società di servizi e che mai erano state convenzionalmente ricomprese nell'accordo del 12 aprile 2017 intercorso tra e RT Servizi Srl. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di ribadendo, per le considerazioni già CP_1
pagina 7 di 12 svolte con il primo motivo d'appello, che l 'attività fiscale/tributaria di cui alla fattura n.
83/2018 non era ricompresa in quelle per le quali era stato dato l'incarico alla società
RT Srl e per le quali era stato previsto un riconoscimento forfettario dei pagamenti.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il commercialista, dott. ha agito in giudizio in via monitoria per il pagamento Pt_1
della parcella n. 24 del 27.5.2019, emessa nei confronti di avente ad oggetto CP_1
la predisposizione del bilancio al 31.12.2018, della nota integrativa e del verbale di assemblea di approvazione, nonché di tutti i conseguenti adempimenti fiscali.
Tale attività esula dall'accordo intercorso nell'aprile del 2017 tra e la società CP_1
RT (sottoscritto dallo stesso nella sua pacifica qualità di Parte_1
procuratore speciale della società di servizi RT), in quanto detto accordo aveva ad oggetto la “gestione e l'assistenza amministrativa, contabile e fiscale” e la “gestione collaboratori e tutte le elaborazioni mensili del personale”.
Trattasi, pertanto, di attività del tutto distinte da quelle espletate dal dott. Pt_1
personalmente, oggetto della parcella n. 24 del 27.5.2019, essendo egli peraltro l'unico soggetto abilitato per legge a svolgere attività professionale di tal genere.
Del resto, la distinzione tra l'attività professionale svolta dal dott. Pt_1
personalmente e quella resa dalla società di servizi a lui riconducibile emerge da quanto specificato nell'accordo del 2017, laddove il dott. precisava espressamente Pt_1
quanto segue: “riservandomi a questo punto, dato che avevo, su tua richiesta, già prima lavorato sul dettaglio dei compiti miei e del mio studio, di formalizzare un mandato di incarico professionale da sottoporre a te e, se lo ritieni, agli altri Amministratori, in modo da identificare in maniera chiara compiti e responsabilità a fronte del relativo corrispettivo”; in tale accordo quindi era precisato che le prestazioni professionali del dott. sarebbero state oggetto di separato “mandato di incarico professionale”, Pt_1
pagina 8 di 12 proprio al fine di differenziare l'attività da lui svolta personalmente, rispetto a quella del suo studio (dettaglio dei compiti miei e del mio studio).
Nessun elemento in senso contrario si può desumere dall'offerta presentata dal dott. in data 17 giugno 2019, nella sua qualità di rappresentante di RT Servizi, Pt_1
trattandosi di una mera proposta, non accettata dalla controparte, volta a indicare nel dettaglio prestazioni che esulano dal presente giudizio, perché relative al periodo
01.01.2019 – 31.12.2020.
Deve poi escludersi – come ha invece sostenuto parte appellata – che la mail del 24 ottobre 2019 del dott. costituisca espressione della rinuncia del dott. a Pt_1 Pt_1
far valere il credito poi azionato in via monitoria.
Invero in detta mail (prodotta doc. 5 fascicolo Micromec) si legge quanto segue: “Per le prestazioni professionali non ho messo nulla in quanto, su tua proposta da me accettata, la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018, che però, essendo proforma, non ha bisogno di nota di accredito.”
A questa comunicazione faceva seguito la mail dell'amministratore di del 29 CP_1
ottobre 2019 (prodotta quale doc. 3 fascicolo parte opposta) così formulata: “Ti stai sbagliando. Avendo calcolato gli extra quel compenso andrà scalato”.
Il rispondeva nella successiva mail del 12 novembre 2019 (v. doc. 5 fascicolo Pt_1
parte opposta) nei seguenti termini: “Ti scrivo la mia posizione, visto che non hai ritenuto opportuno di ascoltarmi. La valutazione degli extra è partita dopo un primo incontro in cui sulla questione professionale era stato transato col solo annullamento della pro forma relativi al bilancio del 2018. Tant'è vero che nei conteggi che ci ha sottoposto per la società di servizi il recupero delle spese di deposito avviene solo per il
2018. Se fosse stato come tu dici, e cioè la restituzione di quanto pagato e per il bilancio
2017, avrei dovuto mettere tale recupero spese anche per il 2017. Questo per me è stato pagina 9 di 12 un punto non solo ben chiarito, ma anche cardine per l'instaurazione della trattativa successiva, perché l'autonomia delle prestazioni professionali relative al bilancio rispetto a qualsiasi valore concordato per l'assistenza della società di servizi e una situazione consolidata da 30 anni nei fatti e solo tu potevi ipotizzare il contrario tra
l'altro dopo altri due anni di situazione inalterata e incontestata”.
Dallo scambio di mail, qui riprodotto, si evince pertanto che la proposta del dott. di rinunciare alle competenze del 2018 era condizionata al riconoscimento Pt_1
delle competenze del 2017 (la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018, però, essendo proforma, non ha bisogno di nota di accredito); di conseguenza, non essendo stata accettata tale proposta, la rinuncia ivi espressa deve intendersi priva di efficacia.
Sono infondate le altre eccezioni, riproposte da parte appellata in questo grado del giudizio.
Invero l'esecuzione delle prestazioni menzionate nella parcella n. 24 del 27.05.2019 trova chiara conferma nella documentazione allegata al ricorso monitorio, non specificamente contestata;
l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico si desume, implicitamente, dalla natura stessa delle attività svolte, non potendo l'elaborazione e la stesura del bilancio di esercizio e l'elaborazione e la stesura delle dichiarazioni dei redditi e IRAP essere espletate senza la fattiva collaborazione della parte, sulla quale incombe il rispetto della normativa fiscale e civilistica;
del tutto generiche e inammissibili sono le eccezioni inerenti la congruità dei compensi esposti dal dott.
oltre tutto rimasti immutati dal 2013 (come si evince dalle fatture prodotte nel Pt_1
giudizio di primo grado, quali docc. nn. 16-19).
In conclusione, in integrale riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1
pagina 10 di 12 di euro 13.317,58, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dal dì della domanda al saldo.
Le considerazioni che precedono conducono, altresì, al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da non ricorrendo i presupposti per la Controparte_1
restituzione di quanto versato dall'appellata per l'attività fiscale/tributaria oggetto della fattura n. 83/2018, dovendosi escludere che tale attività (relativa alla stesura del bilancio definitivo al 31.12.2017, nota integrativa e verbale di assemblea) fosse ricompresa tra quelle per le quali era stato dato l'incarico alla società RT s.r.l.
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza dell'appello.
Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata, perché non provato il relativo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3727/2023, pubblicata in data 08.05.2023, condanna al pagamento in favore del dott. Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 13.317,58, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
respinge la domanda di di restituzione della somma di euro 13.317,58; Controparte_1
pagina 11 di 12 condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 3.966,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3084/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA C. FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
CIANCIA PIERFRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Rugabella n. 1, presso lo studio dell'avv. TIBERIO DANIELE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e domanda in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 3727/2023 pubblicata in data 08-05-2023 dal Giudice unico del Tribunale di Milano, Sezione Quinta, Dott.
Rosmunda D'Alessandro, nel procedimento sub nr. 24657/20 Ruolo Generale, sentenza non notificata,
In principalità di merito
A) accogliere il presente appello e, per l'effetto, accogliere le domande proposte avanti il Tribunale che qui di seguito si riportano – respingere integralmente l'opposizione e le domande tutte proposte da e per l'effetto CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. 4575/2020 – nr. 4101/2020
RG emesso dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio – 16 aprile 2020 e notificato il 21 maggio 2020, con ogni miglior statuizione ritenuta. – accertata e dichiarata l'insussistenza ed infondatezza delle deduzioni e prospettazioni svolte da respingere totalmente ed in ogni parte la domanda CP_1
riconvenzionale proposta ex adverso siccome interamente infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi e le ragioni tutte di cui in narrativa – per i motivi e le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare al risarcimento del CP_1
pagina 2 di 12 danno per responsabilità aggravata ai sensi del primo e/o terzo comma dell'art. 96 cpc da liquidarsi da questo Giudice in via equitativa.
B) In via subordinata di merito previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarato il diritto del dott. a vedersi corrisposte le somme tutte Pt_1
maturate e previste per le causali di cui in narrativa, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via
Ripamonti nr. 209, a pagare al dott. la somma di Parte_1
euro 13.317,58, e/o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 della legge 9 ottobre 2002 n. 231 sulle somme portate dalle fatture impagate, calcolati dalla scadenza delle singole fatture al saldo e interessi legali sul residuo dovuto, fermo sempre il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nonché la condanna ex art. 96, I e/o III comma cpc della e sempre ed in ogni caso la condanna di a rifondere e CP_1 CP_1
restituire al dott. quanto risulterà dallo stesso pagato Parte_1
in esecuzione della qui impugnata sentenza, ivi espressamente incluso quanto per refusione delle spese legali, con ogni miglior statuizione ritenuta In ogni caso B)
Condannare a rifondere e restituire al dott. CP_1 Parte_1
quanto risulterà dallo stesso pagato in esecuzione della qui impugnata
[...]
sentenza, ivi espressamente incluso quanto corrisposto per refusione delle spese legali, con ogni miglior statuizione ritenuta.
C) Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado.
Per Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte
Nel merito:
pagina 3 di 12 - rigettare le domande avversarie, ivi compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c., con integrale conferma della Sentenza appellata, tra cui conferma della condanna del dott. in Pt_1
via riconvenzionale;
In ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2020 proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 4575/2020, con il quale il Tribunale di
Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del dott.
[...]
della complessiva somma di euro 13.317,58, oltre interessi e spese, Parte_1
quale corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali specificate nell'avviso di parcella n. 24 del 27.05.2019.
A sostegno dell'opposizione parte opponente deduceva quanto segue.
aveva intrattenuto un lungo rapporto professionale con il Dott. e con CP_1 Pt_1
la società RT Servizi, i quali fornivano all'esponente servizi di assistenza amministrativa, contabile e fiscale di vario genere.
Ritenuto eccessivo e complessivamente fuori mercato il “costo” sostenuto sino a tale momento per i servizi forniti da RT e dal Dott. rinegoziava (tra la Pt_1 CP_1
fine del 2016 e l'inizio del 2017) il rapporto di collaborazione sulla base di una chiara indicazione esaustiva e onnicomprensiva sia dei corrispettivi (con loro riduzione) e sia delle attività affidate.
pagina 4 di 12 Le parti, come da scambio mail del 10-12 aprile 2017 perfezionavano quindi un accordo con il quale, con efficacia da inizio 2017, venivano appunto indicate le attività affidate a
RT (in luogo e in sostituzione delle attività precedentemente affidate alla stessa RT e al dott. ed i relativi corrispettivi su base forfettaria. Pt_1
Il corrispettivo bimestrale a carico di era composto da (i) euro 1.900,00 per la CP_1
“domiciliazione e assistenza amministrativa, civilistica, contabile e fiscale” e da (ii) euro 1.350,00 per la “gestione collaboratori e tutte le elaborazioni mensili del personale” in cui erano ricomprese anche “tutte le pratiche collegate a conteggi e adempimenti relativi alla assunzione o cessazione del personale”.
Tuttavia, il Dott. contrariamente a quanto pattuito e in aperta violazione Pt_1
dell'Accordo, nel corso degli anni 2018 e 2019, provvedeva ad emettere fatture e/o note pro forma (nello specifico fattura n. 83/2018 in relazione ad attività del 2017 e avviso di parcella n. 24 del 27.05.2019 in relazione ad attività del 2018) a titolo personale (oltre che attraverso RT Servizi, come da Accordo) nei confronti di relative a CP_1
prestazioni che erano da ritenersi ampiamente di competenza di RT Servizi e incluse negli accordi generali tra le parti.
Al fine di pervenire ad un amichevole componimento della questione, le parti in data 17 giugno 2019 fissavano un incontro, all'esito del quale il Dott. quale Pt_1
rappresentante di RT Servizi, sottoscriveva un'offerta dei servizi amministrativi/fiscali e di consulenza del lavoro, nella quale venivano debitamente dettagliati tutti i servizi offerti da RT Servizi: in tale modo veniva confermato che tutte le prestazioni/attività dovevano essere eseguite da RT Servizi (e non dal dott. quale singolo Pt_1
professionista), come già concordato nell'Accordo, e venivano meglio descritte e dettagliate (per il successivo periodo 01.01.2019 – 31.12.2020) le singole attività oggetto del corrispettivo già concordato.
pagina 5 di 12 Rimaneva aperta la questione inerente l'erronea emissione, da parte del dott. Pt_1
della fattura e dell'avviso di parcella per le attività relative al biennio 2017-2018: a chiusura di tale vertenza il Dott. con mail del 24 ottobre 2019, ammetteva Pt_1
pacificamente che “…su tua proposta da me accettata, la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata, rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018 che però, essendo proforma non ha bisogno di nota di accredito”.
Nonostante ciò, il Dott. sollecitava al pagamento della parcella Pt_1 CP_1
proforma n. 24 del 27 maggio 2019, che doveva essere invece annullata.
Sulla base di tali presupposti eccepiva l'insussistenza del credito per espressa CP_1
rinuncia del dott. nel merito, in via subordinata, la carenza di prova circa Pt_1
l'asserito credito;
l'erroneità delle pretese, perché relative a prestazioni di competenza di
RT Servizi;
l'esposizione di compensi non concordati o comunque eccessivi e, in via riconvenzionale, domandava la restituzione dell'importo indebitamente versato nel
2018.
II dott. si costituiva in giudizio eccependo, in particolare, di non aver mai Pt_1
rinunciato al credito fatto valere in giudizio, in quanto le parti non avevano raggiunto alcun accordo recante anche detta rinuncia. Rilevava, inoltre, che l'attività professionale oggetto del decreto ingiuntivo, di natura ontologicamente diversa rispetto alle prestazioni di servizi rese dalla società RT Servizi, non erano incluse nel contratto tra e RT Servizi;
contestava, infine, la fondatezza della domanda CP_1
riconvenzionale.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava alla Parte_1
restituzione della somma di € 13.317,58 e alla rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 12 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi Parte_1
che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, la condanna di al pagamento della somma di € 13.317,58, oltre agli interessi CP_1
moratori nella misura prevista dall'art. 5 della legge 9 ottobre 2002 n. 231. si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 novembre 2024, poi differita al 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024 e decisa nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda proposta con il ricorso monitorio, lamentando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato la documentazione versata in atti dalla quale si evinceva – contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata – che le prestazioni professionali oggetto di causa erano state svolte ed effettuate dal commercialista, dott.
che le stesse erano ontologicamente non sovrapponibili alle prestazioni rese da Pt_1
una società di servizi e che mai erano state convenzionalmente ricomprese nell'accordo del 12 aprile 2017 intercorso tra e RT Servizi Srl. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di ribadendo, per le considerazioni già CP_1
pagina 7 di 12 svolte con il primo motivo d'appello, che l 'attività fiscale/tributaria di cui alla fattura n.
83/2018 non era ricompresa in quelle per le quali era stato dato l'incarico alla società
RT Srl e per le quali era stato previsto un riconoscimento forfettario dei pagamenti.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il commercialista, dott. ha agito in giudizio in via monitoria per il pagamento Pt_1
della parcella n. 24 del 27.5.2019, emessa nei confronti di avente ad oggetto CP_1
la predisposizione del bilancio al 31.12.2018, della nota integrativa e del verbale di assemblea di approvazione, nonché di tutti i conseguenti adempimenti fiscali.
Tale attività esula dall'accordo intercorso nell'aprile del 2017 tra e la società CP_1
RT (sottoscritto dallo stesso nella sua pacifica qualità di Parte_1
procuratore speciale della società di servizi RT), in quanto detto accordo aveva ad oggetto la “gestione e l'assistenza amministrativa, contabile e fiscale” e la “gestione collaboratori e tutte le elaborazioni mensili del personale”.
Trattasi, pertanto, di attività del tutto distinte da quelle espletate dal dott. Pt_1
personalmente, oggetto della parcella n. 24 del 27.5.2019, essendo egli peraltro l'unico soggetto abilitato per legge a svolgere attività professionale di tal genere.
Del resto, la distinzione tra l'attività professionale svolta dal dott. Pt_1
personalmente e quella resa dalla società di servizi a lui riconducibile emerge da quanto specificato nell'accordo del 2017, laddove il dott. precisava espressamente Pt_1
quanto segue: “riservandomi a questo punto, dato che avevo, su tua richiesta, già prima lavorato sul dettaglio dei compiti miei e del mio studio, di formalizzare un mandato di incarico professionale da sottoporre a te e, se lo ritieni, agli altri Amministratori, in modo da identificare in maniera chiara compiti e responsabilità a fronte del relativo corrispettivo”; in tale accordo quindi era precisato che le prestazioni professionali del dott. sarebbero state oggetto di separato “mandato di incarico professionale”, Pt_1
pagina 8 di 12 proprio al fine di differenziare l'attività da lui svolta personalmente, rispetto a quella del suo studio (dettaglio dei compiti miei e del mio studio).
Nessun elemento in senso contrario si può desumere dall'offerta presentata dal dott. in data 17 giugno 2019, nella sua qualità di rappresentante di RT Servizi, Pt_1
trattandosi di una mera proposta, non accettata dalla controparte, volta a indicare nel dettaglio prestazioni che esulano dal presente giudizio, perché relative al periodo
01.01.2019 – 31.12.2020.
Deve poi escludersi – come ha invece sostenuto parte appellata – che la mail del 24 ottobre 2019 del dott. costituisca espressione della rinuncia del dott. a Pt_1 Pt_1
far valere il credito poi azionato in via monitoria.
Invero in detta mail (prodotta doc. 5 fascicolo Micromec) si legge quanto segue: “Per le prestazioni professionali non ho messo nulla in quanto, su tua proposta da me accettata, la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018, che però, essendo proforma, non ha bisogno di nota di accredito.”
A questa comunicazione faceva seguito la mail dell'amministratore di del 29 CP_1
ottobre 2019 (prodotta quale doc. 3 fascicolo parte opposta) così formulata: “Ti stai sbagliando. Avendo calcolato gli extra quel compenso andrà scalato”.
Il rispondeva nella successiva mail del 12 novembre 2019 (v. doc. 5 fascicolo Pt_1
parte opposta) nei seguenti termini: “Ti scrivo la mia posizione, visto che non hai ritenuto opportuno di ascoltarmi. La valutazione degli extra è partita dopo un primo incontro in cui sulla questione professionale era stato transato col solo annullamento della pro forma relativi al bilancio del 2018. Tant'è vero che nei conteggi che ci ha sottoposto per la società di servizi il recupero delle spese di deposito avviene solo per il
2018. Se fosse stato come tu dici, e cioè la restituzione di quanto pagato e per il bilancio
2017, avrei dovuto mettere tale recupero spese anche per il 2017. Questo per me è stato pagina 9 di 12 un punto non solo ben chiarito, ma anche cardine per l'instaurazione della trattativa successiva, perché l'autonomia delle prestazioni professionali relative al bilancio rispetto a qualsiasi valore concordato per l'assistenza della società di servizi e una situazione consolidata da 30 anni nei fatti e solo tu potevi ipotizzare il contrario tra
l'altro dopo altri due anni di situazione inalterata e incontestata”.
Dallo scambio di mail, qui riprodotto, si evince pertanto che la proposta del dott. di rinunciare alle competenze del 2018 era condizionata al riconoscimento Pt_1
delle competenze del 2017 (la prestazione relativa al bilancio 2017, fatturata e pagata rimaneva consolidata, mentre dovevo annullarti la fattura relativa al bilancio 2018, però, essendo proforma, non ha bisogno di nota di accredito); di conseguenza, non essendo stata accettata tale proposta, la rinuncia ivi espressa deve intendersi priva di efficacia.
Sono infondate le altre eccezioni, riproposte da parte appellata in questo grado del giudizio.
Invero l'esecuzione delle prestazioni menzionate nella parcella n. 24 del 27.05.2019 trova chiara conferma nella documentazione allegata al ricorso monitorio, non specificamente contestata;
l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico si desume, implicitamente, dalla natura stessa delle attività svolte, non potendo l'elaborazione e la stesura del bilancio di esercizio e l'elaborazione e la stesura delle dichiarazioni dei redditi e IRAP essere espletate senza la fattiva collaborazione della parte, sulla quale incombe il rispetto della normativa fiscale e civilistica;
del tutto generiche e inammissibili sono le eccezioni inerenti la congruità dei compensi esposti dal dott.
oltre tutto rimasti immutati dal 2013 (come si evince dalle fatture prodotte nel Pt_1
giudizio di primo grado, quali docc. nn. 16-19).
In conclusione, in integrale riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1
pagina 10 di 12 di euro 13.317,58, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dal dì della domanda al saldo.
Le considerazioni che precedono conducono, altresì, al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da non ricorrendo i presupposti per la Controparte_1
restituzione di quanto versato dall'appellata per l'attività fiscale/tributaria oggetto della fattura n. 83/2018, dovendosi escludere che tale attività (relativa alla stesura del bilancio definitivo al 31.12.2017, nota integrativa e verbale di assemblea) fosse ricompresa tra quelle per le quali era stato dato l'incarico alla società RT s.r.l.
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza dell'appello.
Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata, perché non provato il relativo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3727/2023, pubblicata in data 08.05.2023, condanna al pagamento in favore del dott. Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 13.317,58, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
respinge la domanda di di restituzione della somma di euro 13.317,58; Controparte_1
pagina 11 di 12 condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 3.966,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12