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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VI SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 47956 dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione di terzo, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Aquilino ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Largo Beltramelli n. 1/C che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attrice contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Pernisco CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Piazza dei Navigatori n. 23/C, che lo rappresenta e difende giusta delega agli atti convenuto nonchè
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Controparte_2 C.F._3
Pernisco e Nicola Mazzera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Pernisco in
Roma alla Piazza dei Navigatori n. 23/C che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti agli atti convenuto
SVOLGIMENTO E CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO con atto di citazione depositato il 25.10.2023 ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, per l'udienza del 18.3.2024, e , chiedendo la revoca CP_1 Controparte_2 del provvedimento di convalida di sfratto, emesso dal Tribunale civile di Roma – dott. – in data Per_1
30.8.2023 RG 38295/2023 e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 15 «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa urgente sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di convalida di sfratto emesso dal Tribunale civile di Roma – dott. – in Per_1 data 30.8.2023 RG 38295/2023 per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali anche ai sensi di cui all' art. 96 cpc».
A sostegno della propria domanda ha esposto e dedotto che:
- nel procedimento di convalida per sfratto recante R.G. n. 38295/2023, tenutosi dinanzi al
Tribunale di Roma, avrebbe dovuto essere evocata in giudizio anche poiché era Parte_1 dimorante, unitamente alla figlia minore, nella abitazione oggetto di sfratto;
- in particolare, tale immobile, di proprietà di , padre di e nonno Controparte_2 CP_1 della minore, era stato adibito a casa familiare, nella quale ha abitato sino al mese di gennaio
2023 anche , padre della minore: CP_1
- tale abitazione è stata chiesta dall'attrice in assegnazione in un altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 1119/2023 V.G.);
- ha intimato lo sfratto per finito comodato nei confronti del figlio Controparte_2 CP_1
nel procedimento concluso con il provvedimento di convalida;
[...]
- la circostanza che l'abitazione fosse adibita a casa familiare è stata taciuta da entrambi i convenuti, parti nel procedimento per la convalida dello sfratto, sicché il Tribunale, ignaro dell'esistenza di una casa familiare oggetto di richiesta di assegnazione nell'ambito di altro procedimento, ha convalidato lo sfratto sulla base dei documenti e delle argomentazioni dell'intimato e dell'intimante;
- per quanto riguarda il giudizio conclusosi con la convalida dello sfratto (R.G. n. 38295/2023), le due parti – intimante e intimato - erano portatori del medesimo interesse, ossia sfrattare dalla casa familiare l'odierna attrice con la figlia minore;
- la causa da instaurare non era una intimazione di sfratto per finito comodato tra padre e figlio, atteso che convenuto nella procedura di sfratto, già aveva da tempo lasciato CP_1
l'immobile, ma avrebbero dovuto evocare in giudizio chiedendo il rilascio di Parte_1 immobile per occupazione sine titulo;
-non essendovi nel caso concreto un attore ed un convenuto, ossia un vero contraddittorio, il giudizio dovrebbe essere dichiarato completamente nullo o annullabile, come nullo o annullabile sarebbe il provvedimento di convalida che ne è scaturito;
- da un punto di vista sostanziale, il contratto di comodato è simulato, poiché, sebbene il comodatario sia stato formalmente di fatto era un comodato gratuito a tempo CP_1
pagina 2 di 15 indeterminato, esteso a tutta la famiglia di quest'ultimo, allo scopo di soddisfare i bisogni familiari;
- il nonno paterno della minore, ha sempre partecipato alla ristrutturazione della Controparte_2 casa per renderla più adatta alle esigenze di una neonata, sicché il medesimo non solo era a conoscenza che l'intera famiglia abitasse in quella casa, ma anche ben felice di questo tanto da richiedere a oggi odierna opponente, di pagare la tassa TARI, come si evince dai Parte_1 documenti prodotti da parte attrice;
- nelle chat tra la ed il suocero del 02.03.2022, la allega la ricevuta Pt_1 Controparte_2 Pt_1 di bonifico effettuato per il pagamento delle spese condominiali della casa familiare oppure la ricevuta del pagamento della TARI;
- la coppia genitoriale è entrata in crisi ed i medesimi si sono lasciati tra dicembre Persona_2
2022 e gennaio 2023 ed è rimasta ininterrottamente a vivere con la bambina nella Parte_1 casa familiare di via della Motonautica. A questo punto il proprietario della stessa, ha tentato di riottenerne il possesso, ma nel frattempo con ricorso depositato a gennaio 2023, Parte_1 aveva già presentato una istanza di assegnazione della stessa.
In data 10 novembre 2023, il giudice ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nell'ambito del subprocedimento n. 47956-1/2023, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“… nella fattispecie, non è stato allegato il provvedimento di comodato né la prova documentale che esso fosse stato concesso al sig. ed alla sua famiglia, con conseguente pretermissione dal CP_1 procedimento della signora rilevato che nell'intimazione di finito comodato il contratto Parte_1 appare essere iniziato in data 20.1.2022 laddove, invece, l'istante, nell'opposizione di terzo ha chiarito di essersi trasferita nell'appartamento di Via della Motonautica n.12 con la bambina, soltanto nel dicembre del 2021, ciò che contrasta con l'affidamento dell'immobile in comodato al Sig. CP_1 compagno nell'interesse della famiglia tutta;
rilevato che, nemmeno, è stato prodotto l'esito del provvedimento assunto dalla sezione famiglia del Tribunale ordinario in ordine all'assegnazione della casa familiare;
rilevato, che, allo stato non sussistono i presupposti per provvedere inaudita altera parte alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto”.
Instaurato il contradditorio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 8 gennaio 2024, con cui preliminarmente ha eccepito che:
-l'attrice non ha chiarito quale tipo di opposizione ex art. 404 c.p.c. abbia proposto con la citazione. Tuttavia, nel caso in cui si qualificasse come opposizione revocatoria, è assente l'indicazione del giorno in cui il terzo avrebbe scoperto il dolo o la collusione tra le parti e, in ogni caso, il pagina 3 di 15 superamento del termine di cui all'art. 325 e 326 c.p.c., giacché nell'atto di opposizione l'attrice deduce di esserne a conoscenza sin da epoca precedente alla PEC del proprio avvocato del 24.05.2023;
-Elena non può essere qualificata né creditrice né avente causa dei convenuti e, nel Pt_1 merito, occorre che il terzo dimostri in giudizio, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, anche il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione.
nel merito ha dedotto che: Controparte_2
-la coppia di fatto tra e si è formata nel novembre del 2018 e la loro CP_1 Parte_1 figlia è nata il [...], ed hanno vissuto dal novembre del 2019 al giugno del 2021, in un Per_3 appartamento conseguito in locazione sito in Roma, Via Palermo;
- poiché questo immobile, con la nascita e la crescita della bambina, era divenuto piccolo ed essendo subentrati dei dissidi con i proprietari locatori, i conviventi hanno lasciato l'abitazione nel mese di giugno del 2021. La coppia, nella primavera e nell'estate del 2021, ha dunque espresso il desiderio di trasferirsi in un immobile più grande, in una posizione centrale della città di Roma e ben fornito dai mezzi pubblici, dal momento che non ha mai conseguito la patente di guida e Parte_1 quindi si è messa alla ricerca di tale tipologia di appartamento;
-in considerazione dei dissidi con i locatori dell'immobile di Roma Via Palermo, lo stesso è stato lasciato prima che la coppia e trovasse un immobile sostitutivo. CP_1 Parte_1
con la figlia dal mese di giugno/luglio del 2021 si è trasferita in campagna presso Parte_1 Per_3
l'immobile della famiglia sito in Sutri (Viterbo);
-a sua volta l'immobile di Roma, Via della Motonautica, in data 01.11.2015, con contratto di comodato, registrato il 17.11.2015, era stato concesso in comodato dal sig. a “La Meluccia” s.r.l., Controparte_2 in persona dell'amministratrice sig.ra , moglie del convenuto, per permetterne la Parte_2 ristrutturazione e la successiva adibizione ad attività per l'assistenza all'infanzia (nella specie asilo nido), per la durata di quattro anni rinnovabili tacitamente salvo necessità personale del comodante;
-nell'anno 2020, con l'insorgenza della pandemia da covid-19, la predetta società comodataria, per il tramite di , ha chiuso le pratiche relative all'asilo nido a suo tempo ubicato Parte_2 nell'immobile di Roma, Via della Motonautica;
-dall'anno 2020, il proprietario ha deciso di ristrutturare l'immobile di Roma, Via della Motonautica, che per adibirlo nuovamente ad abitazione al fine di poterlo mettere a rendita e quindi concederlo in locazione a terzi.
- nel mese di novembre 2021, ha chiesto al padre di poter utilizzare, CP_1 provvisoriamente, fino a che non avesse trovato la disponibilità in locazione di un appartamento avente le caratteristiche richieste da lui e dalla compagna, l'immobile di Roma, Via della pagina 4 di 15 Motonautica, approfittando dei lavori di ristrutturazione, a suo tempo già decisi dal padre e che, nel frattempo, erano in uno buono stato di avanzamento;
- Nell'appartamento, in quel periodo di novembre 2021, , su intercessione della Controparte_2 madre di ha deciso di ospitare il figlio , il quale, a sua volta, Pt_2 Pt_2 CP_1 ha concesso ospitalità alla compagna e la figlia, che, fino ad allora dimoravano a Sutri (VT).
Dall'inverno del 2021, ha sempre palesato e ammesso a , all'allora Parte_1 Controparte_2 compagno e a terzi la provvisorietà della sistemazione nell'immobile di Roma, CP_1
Via della Motonautica, dal momento che, essendo priva di patente di guida, la zona in cui l'immobile era ubicato era priva di asservimento dei mezzi pubblici
- nel gennaio 2022, ha stipulato il contratto di comodato con il figlio Controparte_2 CP_1
, avente ad oggetto l'immobile di Roma, Via della Motonautica, per le sue esclusive
[...] esigenze e per un tempo determinato;
- tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ha rilasciato l'immobile di Roma, Via della CP_1
Motonautica;
- nell'aprile 2023, ha sottoscritto un contratto di locazione per uso abitativo per CP_1
l'immobile di Roma, Via Flaminia.
- nei primi mesi del 2023, ha diffidato, per iscritto, sia il figlio Controparte_2 CP_1 che al rilascio e alla riconsegna della sua unità immobiliare, ciascuno per quanto Parte_1 di ragione.
- nel luglio del 2023, e hanno sottoscritto una convenzione di Controparte_2 CP_1 risoluzione consensuale del contratto di comodato da loro firmato;
- nell'agosto del 2023, ha introdotto nei confronti del figlio il Controparte_2 CP_1 giudizio di intimazione di sfratto per finito comodato di cui al n. R.G. 38295/2023 che si è definito con l'ordinanza impugnata.
-in data 25 gennaio 2022, per sostituire la situazione di precarietà e per evidenziare e ratificare la volontà del proprietario sig. di concedere l'unità immobiliare di sua proprietà al Controparte_2 figlio per i suoi fini abitativi e per uno specifico tempo determinato, è stato concluso, per iscritto, il contratto di comodato allegato;
-con riferimento al contratto di comodato ad uso abitativo sottoscritto tra e Controparte_2
in data 25.01.2022, registrato in data 02.02.2022, si evince chiaramente l'assenza di CP_1 qualsiasi altra forma di concessione gratuita del medesimo immobile già prima della dedotta crisi di coppia e dell'allontanamento di da quella unità immobiliare. CP_1
pagina 5 di 15 -la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza che, per un periodo temporale, CP_1
, la compagna e la loro figlia dimorassero in quella casa, ove, appunto, veniva
[...] Parte_1 ospitata, senza pernotto, anche la nonna paterna , non può certo né costituire la Parte_2 prova della concessione in comodato a tempo indeterminato o per una specifica funzione familiare l'immobile in questione, ma semmai una detenzione precaria a titolo di mera cortesia e ospitalità, come nei fatti è avvenuto per un dato periodo temporale da fine novembre a gennaio 2023;
-allorché il figlio del convenuto si è allontanato dall'immobile, non rileva a questo punto se per crisi del rapporto o altro, , il quale ha sempre mantenuto il possesso dell'immobile nei Controparte_2 confronti del figlio comodatario detentore qualificato e della mera dimorante o occupante per Pt_1 pregressa ragione di ospitalità del comodatario, ha diffidato sia il figlio che sulla base dei Parte_1 suoi diritti nascenti dall'unico contratto di comodato esistente. Non si è configurata alcuna ipotesi di abuso di diritto, né il deducente ha agito in mala fede contrattuale o giudiziale;
- il contenzioso circa il finito rapporto di comodato doveva considerarsi vertente esclusivamente tra il comodante e il comodatario . Rispetto al contratto di comodato Controparte_2 CP_1 azionato, doveva considerarsi mera occupante dell'immobile rispetto al quale l'odierno Parte_1 esponente ha chiesto ed ottenuto la convalida dello sfratto per finito comodato;
- il convenuto non ha voluto violare diritti della minore né ingannare l'autorità giudiziaria. Il sig. ha semplicemente rivendicato un proprio diritto alla restituzione di un bene Controparte_2 immobile di sua proprietà rispetto all'unico contratto di comodato sottoscritto, che certamente non è del tipo di quello solo oggi rivendicato dalla sig.ra Pt_1
-l'autorità giudiziaria cui spetta la qualificazione come casa familiare dell'immobile in oggetto e la tutela della minore è la prima sezione del Tribunale di Roma e non la Sezione sesta del Tribunale, alla quale, a differenza di quanto ritenuto, parte convenuta ha ben rappresentato l'occupazione della e ha dedotto e documentato di averla diffidata tempo prima;
Pt_1
- quello del convenuto è certamente un interesse processuale legato al diritto di proprietà sul bene immobile in questione e all'ottenimento della sua restituzione, che non coincide con quello del figlio
. Infatti, non avrebbe senso patrimoniale un interesse processuale al trasferimento della CP_1 ex compagna e della figlia in un altro immobile, atteso che anche lui, come la madre, ha l'obbligo di provvedere economicamente al mantenimento della figlia;
- il fatto che si fosse allontanato dal mese dicembre 2022 dall'unità immobiliare CP_1 in questione e che, trovatosi in difficoltà rispetto agli impegni contrattuali presi con il convenuto e all'intimazione, dal momento che non poteva restituire le chiavi, abbia aderito alla risoluzione pagina 6 di 15 consensuale dell'unico contratto di comodato sottoscritto inter partes non può comportare nessuna presunzione del consilium fraudis;
-una volta ottenuta la convalida dello sfratto per finito comodato nei confronti dell'unico comodatario al quale era stata concessa la detenzione qualificata dell'immobile, è stato notificato un atto di precetto ad quali mera detentrice priva di titolo. Parte_1
ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: Controparte_2
«in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso in opposizione ordinaria di terzo per violazione dell'art. 404, comma 1 e/o 2, c.p.c., ovvero per insussistenza delle condizioni per proporre l'opposizione di terzo ordinaria e revocatoria per i motivi sopra esposti. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione di terzo. Nel merito rigettare la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., per tutti i motivi esposti in premessa e pertanto confermare in ogni sua parte l'ordinanza di convalida dello sfratto per finito comodato resa nel procedimento R.G. n. 38295/2023».
Si è costituito, altresì, in giudizio , depositando in data 8 gennaio 2024 la comparsa CP_1 di costituzione e risposta con cui ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e, nel merito, ha dedotto che:
- il litisconsorzio relativo al rapporto contrattuale portato nel giudizio oggetto di confutazione da parte dell'attrice non sussiste né in termini di necessarietà né in termini facoltativi;
- l'unico contratto documentato è quello di comodato tra e e, Controparte_2 CP_1 rispetto a questo accordo, è certamente parte terza;
Parte_1
- esaminando la documentazione versata agli atti anche del giudizio di convalida di sfratto per finito comodato ed in particolare il contratto di comodato del 25.01.2022, emerge la palese volontà del proprietario dell'unità immobiliare per cui è causa di concedere la detenzione qualificata essenzialmente gratuita esclusivamente al solo comparente;
- le circostanze di fatto allegate appaiono inconsistenti sotto il profilo contrattuale per ritenere fondata la domanda di accertamento dell'esistenza di un contratto di comodato di tipo familiare e la domanda di accertamento della simulazione dedotta;
- non vi è neppure una minima presunzione dell'esistenza di un contratto di comodato che, in via di fatto, avrebbe concluso con e con il figlio per le Controparte_2 Parte_1 CP_1 esigenze della famiglia di fatto sorta a seguito della frequentazione, della convivenza e della nascita della piccola Per_3
pagina 7 di 15 - inoltre, non vi è minimamente prova, neppure una mera presunzione di segno contrario, dell'esistenza di una simulazione contrattuale con finalità di dissimulare il contratto oggi testardamente preteso dall'attrice.
- il convenuto, nell'ambito del giudizio pendente con dinanzi alla Sezione Prima del Parte_1
Tribunale di Roma, sta cercando in tutti i modi di tutelare il suo diritto di avere in affidamento la figlia con collocazione presso sua residenza e dimora.
- priva di consistenza fattuale e giuridica è anche la asserita trasformazione che si sarebbe verificata a seguito dell'asserito inadempimento dell'odierno convenuto alla clausola contenuta nel contratto di comodato sottoscritto con il padre, secondo cui avrebbe dovuto utilizzare l'immobile solo per finalità abitativa di stesso. CP_1
- la convivenza tra la coppia e la nascita della figlia sono circostanze che si sono Per_3 temporalmente verificate molto tempo prima di quelle che dovrebbero essere le basi fattuali per individuare il momento di insorgenza di tale contratto di comodato per finalità familiare e, come già si è eccepito sopra, l'attrice confonde il concetto di ospitalità con quello di detenzione.
- invero, è accaduto che abbia dapprima meramente ospitato nel suo immobile e Controparte_2 poi abbia precisato, su un documento scritto munito di data certa, che la sua volontà fosse quella di concedere in detenzione gratuita il proprio immobile al solo e, sotto questo CP_1 secondo profilo, è stato quest'ultimo ad ospitare la compagna per un dato periodo temporale, ma senza certo poterle trasferire i diritti contrattuali sorti dalla sottoscrizione tra il padre e il figlio.
- tanto ciò è vero che quando, per la crisi affettiva insorta, il convenuto si è allontanato dall'immobile di proprietà del padre, quest'ultimo ha proceduto a diffidare il figlio contrattualmente e la attrice per occupazione senza titolo.
- il precedente appartamento di Roma, Via Palermo, condotto in locazione e dove viveva il deducente con unitamente alla figlia minore è stato lasciato nell'estate dell'anno Parte_1
2021, prima di trovarne con sicurezza uno sostitutivo, sia perché divenuto piccolo per gli spazi necessari ai tre, sia perché i rapporti con i proprietari erano ostici e vi erano dissidi.
- poiché l'attrice non aveva la patente di guida, le ricerche si rivolgevano ad una zona della città di Roma centrale e coperta dai mezzi pubblici.
- mentre si stava rinvenendo una soluzione abitativa, l'attrice con la figlia tra il mese di Per_3 giugne luglio del 2021 si è trasferita in campagna presso l'immobile della famiglia sito in Sutri, nella provincia di Viterbo.
pagina 8 di 15 - l'unità immobiliare per cui è causa, negli anni, è stata sempre sfruttata dal proprietario, ma quando ha voluto concederla in comodato a qualcuno (per esempio ad una società della madre per effettuarci attività di assistenza all'infanzia) lo ha fatto con contratto di comodato scritto e registrato;
- quanto precede dimostra chiaramente le modalità di gestione del proprio immobile da parte di anche con i parenti e addirittura la moglie;
Controparte_2
- con l'avvento della pandemia da covid, nel 2020, è venuto meno l'utilizzo da parte della società della madre del convenuto e ha deciso di ristrutturare l'immobile per adibirlo Controparte_2 nuovamente ad abitazione, al fine di poterlo mettere a rendita e quindi concederlo in locazione a terzi;
- nel novembre 2021, il convenuto ha chiesto al padre la cortesia di potersi stabilire in modo provvisorio con la compagna e la figlia fino a che non fossero riusciti a sottoscrivere un contratto di locazione per la tipologia immobiliare ricercata;
- , convinto anche dalla moglie, ha dato il benestare a tale precaria sistemazione e Controparte_2 il convenuto ha concesso ospitalità alla compagna, che fino a quel momento dimorava a Sutri nell'immobile di famiglia, con la piccola figlia;
- la precarietà dell'utilizzo era nota sia al deducente che alla allora compagna, che, peraltro, non gradiva l'ubicazione dell'unità immobiliare in questione, e ai terzi che frequentavano;
- nel mese di gennaio 2022, il convenuto e il padre avevano stipulato il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di Roma, Via della Motonautica, per le sue esclusive esigenze e per un tempo determinato come si evince dal contratto depositato;
- Tra il mese di dicembre del 2022 e il mese di gennaio 2022, l'odierno comparente ha rilasciato l'immobile in questione;
- Nel mese di aprile 2023, ha sottoscritto un contratto di locazione per uso CP_1 abitativo per l'immobile di Roma, Via Flaminia, pertanto, ricevuta la diffida dal padre al rilascio e alla consegna, nel luglio del 2023 su invito del padre, con lui ha convenuto la risoluzione consensuale del contratto di comodato a suo tempo sottoscritto, che ha, tra l'altro, giustificato, legittimamente, la convalida dell'intimazione di sfratto per finito comodato;
- Nel giudizio familiare pendente dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Famiglia (n. R.G.
1119/2023 cui è riunito il ricorso n. R.G. 33448/2023) si è già eccepito dall'odierno convenuto che il provvedimento di sfratto qui impugnato è a tutti gli effetti esecutivo e il giudice del rapporto familiare non possa conoscere della vicenda del contratto di comodato, su cui non si pagina 9 di 15 potrà pronunciare, difettando di competenza al riguardo, con la conseguenza che non potrà essere pronunciata una nuova e duratura assegnazione della abitazione come “casa familiare”;
ha concluso come di seguito: CP_1
«Voglia il Tribunale di Roma, per quanto sopra argomentato, rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile, destituita di fondamento in fatto e diritto e, in ogni caso, non provata, con conseguente conferma del provvedimento di convalida di sfratto per finito comodato emesso all'esito del giudizio n.r.g. 38295/2023 e con vittoria delle spese di lite da distrarsi, allo stato, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
, con la memoria integrativa ex art. 171 ter, primo comma, n. 2) c.p.c. depositata il CP_1
27 febbraio 2024, il convenuto deduce che:
- la situazione di precarietà abitativa e di non essere titolare e intestataria di alcun contratto di comodato da parte della emerge anche dagli atti della causa pendente innanzi al Tribunale Pt_1 civile di Roma – Sezione Famiglia, sulla base del ricorso introduttivo datato 16.01.2023.
- Dichiara nell'epigrafe “dimorante in Via della Motonautica” dando evidenza della totale assenza di un qualsiasi titolo in proprio capo all'utilizzazione del cespite in questione.
- Sempre nel ricorso la sig.ra alla pag. 2 ha dichiarato “di ignorare l'esistenza di un Pt_1 contratto di comodato” e quindi non si vede come possa argomentare successivamente che
“l'utilizzazione dell'immobile sarebbe stato concesso dal sig. per soddisfare Controparte_2
“l'esigenza di tutta la famiglia”.
- Nella specie è palese che non si è in presenza di un comodato precario, in quanto il contratto di comodato sottoscritto tra il deducente ed il padre sig. , con cui questi concede Controparte_2
l'immobile di Via della Motonautica in comodato al solo figlio per le sue esigenze abitative, stabilisce che tale uso era consentito per un periodo determinato e cioè fino al gennaio 2026 e con l'espressa convenzione di destinarla ad una diversa utilizzazione che non fosse a titolo di abitazione “propria” dell'odierno deducente.
- Tale specifica determinazione del periodo di concessione del comodato in favore del deducente impedisce qualsiasi ipotetico riferimento ad una diversa durata ed a una diversa finalità.
- nel proprio ricorso, afferma che la sua residenza è nell'immobile Via Palermo 37 – Parte_1
Roma. Questa era l'abitazione condotta in locazione dal sig. (prima per qualche mese dal CP_1 novembre 2019) e poi ufficialmente dal primo gennaio 2020 ed in cui la ricorrente ha fissato la sua residenza, che non ha mai trasferito.
- Infatti deve documentarsi come il sig. ha stipulato il contratto di locazione di CP_1 detto immobile per il periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ed e la Parte_1
pagina 10 di 15 figlia nata il [...], vivevano in questo immobile. A causa di litigi con i proprietari, Per_3 di una situazione di tensione che si era venuta a creare e a causa della sopravvenuta pandemia il convenuto ha dovuto dare formale disdetta il 26.07.2021.
- L'immobile, a seguito di ristrutturazione a spese del proprietario, presenta delle caratteristiche da struttura ricettizia. Infatti l'immobile è ampio ed è abitabile anche da oltre sei persone, essendo grande oltre 140 mq (con numerose stanze) e con 200 mq di terrazzo e si presta ad altre utilizzazioni imprenditoriali.
Parte attrice ha depositato una memoria in data 5 marzo 2024 con cui ha prodotto il provvedimento di assegnazione della casa familiare, reso dalla Sezione Prima del Tribunale di Roma, con decreto emesso in data 09.11.2023 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1119/2023 avente ad oggetto l'affidamento, il collocamento della minore e l'assegnazione della casa familiare.
, con la memoria integrativa ex art. 171 ter, primo comma n. 3) c.p.c., depositata il 15 Controparte_2 novembre 2024, contestando le allegazioni di parte attrice, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di espungere dagli atti difensivi di parte attrice le frasi in cui afferma un concorso con l'altra parte e l'altro difensore nella frode processuale ed ha chiesto il risarcimento del danno.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2024, il giudice ha rigettato le richieste istruttorie, ha confermato il rigetto dell'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dopo aver invano tentato la conciliazione tra le parti per mancata adesione della parte attrice.
All'udienza dell'8 gennaio 2024 il giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1 – L'eccezione circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere disattesa, in quanto il convenuto ha avviato tale procedura, come dallo stesso affermato nella Controparte_2 memoria di replica ex art. 189 c.p.c. del 15 novembre 2024 e documentato.
2 – Preliminarmente deve essere riqualificata la domanda avanzata da parte attrice posto che “… in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti pagina 11 di 15 difensivi delle parti” (v. espressamente Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n.
11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561)” (Cass. civ., ord. 15 luglio 2024, n. 19415).
2.1 – Nel caso di specie, parte attrice qualifica la domanda, nell'epigrafe dell'atto di citazione, come opposizione ai sensi degli artt. 404 e 615 c.p.c. Invero, la domanda attorea ha ad oggetto la lesione del diritto di difesa e la violazione dell'integrità del contradditorio nel precedente giudizio di convalida di sfratto per finito comodato avente come parti gli odierni convenuti e come oggetto il contratto di comodato concluso tra gli stessi allo scopo, secondo l'attrice, di soddisfare le esigenze familiari di
, sicché l'odierna attrice, convivente, avrebbe dovuto essere qualificata come CP_1 litisconsorte necessario pretermesso, in quanto il comodato avrebbe come parte anche Ad Parte_1 avviso della Suprema Corte, “Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto secondo cui il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può far valere la sua situazione legittimante con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2 contro
l'esecuzione promossa sulla base del titolo rappresentato dalla sentenza opponibile con l'opposizione ordinaria, e ciò nemmeno se l'esecuzione, formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, trattandosi di esecuzione in forma specifica, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecutività o l'esecuzione soltanto proponendo l'opposizione ordinaria ed instando la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 407 c.p.c.. La ragione di tale principio si rinviene nella circostanza che al detto terzo è, lo si ripete, riconosciuto un mezzo di impugnazione, l'opposizione ordinaria, nell'ambito del quale gli è riconosciuta la possibilità di sottrarsi all'esecuzione della sentenza inter alios ed esso è il mezzo necessario a questo scopo. 22.3.1. Si deve rilevare che quanto osservato è giustificato, con riferimento all'ipotesi di esecuzione non ancora iniziata e, dunque, nella prospettiva dell'opposizione a precetto art. 615 c.p.c., ex comma 1 sia nell'ipotesi in cui - come nella vicenda di cui è processo - il precetto risulti formalmente indirizzato al soggetto che ha partecipato al giudizio inter alios, sia quando, a motivo che il titolare della pretesa esecutiva abbia avuto contezza di una resistenza del terzo di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, all'esecuzione, egli indirizzi il precetto formalmente anche nei suoi confronti (oltre che nei confronti di chi nel titolo sia soggetto passivo) deducendo che egli soggiace alla sua efficacia esecutiva perché non si è tutelato con l'intervento nel processo altrui o con
l'opposizione ordinaria. Anche in questa seconda ipotesi la situazione per cui il terzo non può contestare l'esecuzione in quanto non si è tutelato con i mezzi che l'ordinamento gli attribuisce per neutralizzare l'efficacia esecutiva della sentenza inter alios, giustifica che il precetto sia nei suoi confronti indirizzato e nel contempo non gli consente di discutere della pretesa esecutiva in quanto consacrata nel titolo” (Cass., S.U., sent. 23 gennaio 2015, n. 1238). pagina 12 di 15 Alla luce di queste coordinate ermeneutiche e delle allegazioni di parte attrice, la domanda deve essere qualificata come opposizione di terzo c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma c.p.c..
3 – L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma c.p.c. è esperibile nei confronti di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando pregiudica i diritti del terzo. Quest'ultimo deve vantare un diritto preesistente alla sentenza, autonomo e incompatibile con quello affermato nel provvedimento impugnato (si veda ex multis Cass. civ., ord. 30 luglio 2024, n. 21230). Il giudizio sull'opposizione di terzo è bifasico, giacché si compone di una fase rescindente e di una eventuale rescissoria. Nella prima, il giudice ha il compito di esaminare i presupposti, oggettivi e soggettivi, di ammissibilità della impugnazione.
3.1 – Nel caso di specie, appare dirimente qualificare la posizione giuridica vantata da parte attrice nei confronti dell'ordinanza di convalida di sfratto impugnata.
Ad avviso delle Sezioni Unite della Suprema Corte “la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò significa che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. […] Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto” (Cass., S.U., sent. 29 settembre 2014, n. 20448).
Secondo il contratto di comodato d'uso gratuito prodotto (doc. 3 della comparsa di costituzione di
, l'accordo è stato concluso il 25 gennaio 2022 tra il proprietario, e Controparte_2 Controparte_2 suo figlio, “… il quale dichiara di accettare ad esclusivo di abitazione propria CP_1
l'immobile sopra descritto.
2. i locali devono essere esclusivamente destinati ad uso di abitazione propria. La destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come recesso dal contratto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”, fissando come termine espresso di scadenza del comodato il 19 gennaio 2026. Inoltre, in forza della clausola n. 7 del citato contratto
“salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento anche in parte dell'immobile.
È vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire abitazione propria. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso
pagina 13 di 15 jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”.
Peraltro, il suddetto contratto è stato sottoscritto quando e la sua famiglia già abitavano CP_1
l'immobile dal novembre del 2021, circostanza che non appare non contestata, sicché sembra evidente che la volontà del proprietario dell'unità abitativa non fosse quella di concedere l'immobile in comodato per le esigenze familiari del comodatario. Né appaiono dirimenti i documenti prodotti da parte attorea come manifestazione di una volontà modificativa del negozio oggetto di causa.
Nondimeno, anche nel giudizio per la convalida dello sfratto, di cui l'attrice lamenta la lesione del diritto di difesa, era stato indicato che l'immobile era abitato anche dalla compagna del (doc. 1 CP_1 dell'odierno atto di citazione).
Parimenti non può essere decisivo per la qualificazione come comodato per esigenze familiari il provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore dell'odierna attrice con il decreto del
Tribunale di Roma del 9 gennaio 2025 nell'ambito del giudizio n. R.G. 1119/2023 per l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole, in quanto sopravvenuto alla formazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per finito comodato del 30 agosto 2023, pronunciata dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. R.G. 38295/2023 e, quindi, irrilevante ai fini della delibazione sull'ammissibilità della presente opposizione di terzo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, parte attrice non può considerarsi come comodataria dell'unità abitativa oggetto di causa e come titolare di un diritto di godimento autonomo e incompatibile rispetto a quanto affermato nel giudizio conclusosi con l'ordinanza impugnata.
4 – Le istanze del convenuto ex art. 89 c.p.c. non meritano accoglimento. Infatti, in Controparte_2 conformità all'insegnamento dell'organo nomofilattico, “3.1.2. - La giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il presupposto della tutela risarcitoria ex art. 89 c.p.c., comma 2 - il cui riconoscimento costituisce, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cosi, tra le molte, Cass., sez. 3, sentenza n. 11063 del 2002)” (Cass. civ.,
pagina 14 di 15 sez. II, sent. 31 agosto 2015, n. 17325). Invero, gli scritti difensivi di parte attrice sono preordinati all'esercizio del diritto di difesa, essendo correlati all'oggetto della causa.
5 – Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni quali la complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, nonché la natura documentale della stessa, nonché i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e , ogni altra istanza, difesa ed Parte_1 Controparte_2 CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande proposte dall'attrice;
2) compensa, per le ragioni di cui in motivazione, integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
Roma, lì 10.3.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
Ha collaborato allo studio ed alla stesura della bozza di siffatto provvedimento, il dott. Simone
Petrillo, magistrato ordinario in tirocinio generico
Il magistrato affidatario Maria Flora Febbraro
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VI SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 47956 dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione di terzo, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Aquilino ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Largo Beltramelli n. 1/C che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attrice contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Pernisco CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Piazza dei Navigatori n. 23/C, che lo rappresenta e difende giusta delega agli atti convenuto nonchè
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Controparte_2 C.F._3
Pernisco e Nicola Mazzera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Pernisco in
Roma alla Piazza dei Navigatori n. 23/C che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti agli atti convenuto
SVOLGIMENTO E CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO con atto di citazione depositato il 25.10.2023 ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, per l'udienza del 18.3.2024, e , chiedendo la revoca CP_1 Controparte_2 del provvedimento di convalida di sfratto, emesso dal Tribunale civile di Roma – dott. – in data Per_1
30.8.2023 RG 38295/2023 e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 15 «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa urgente sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di convalida di sfratto emesso dal Tribunale civile di Roma – dott. – in Per_1 data 30.8.2023 RG 38295/2023 per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali anche ai sensi di cui all' art. 96 cpc».
A sostegno della propria domanda ha esposto e dedotto che:
- nel procedimento di convalida per sfratto recante R.G. n. 38295/2023, tenutosi dinanzi al
Tribunale di Roma, avrebbe dovuto essere evocata in giudizio anche poiché era Parte_1 dimorante, unitamente alla figlia minore, nella abitazione oggetto di sfratto;
- in particolare, tale immobile, di proprietà di , padre di e nonno Controparte_2 CP_1 della minore, era stato adibito a casa familiare, nella quale ha abitato sino al mese di gennaio
2023 anche , padre della minore: CP_1
- tale abitazione è stata chiesta dall'attrice in assegnazione in un altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 1119/2023 V.G.);
- ha intimato lo sfratto per finito comodato nei confronti del figlio Controparte_2 CP_1
nel procedimento concluso con il provvedimento di convalida;
[...]
- la circostanza che l'abitazione fosse adibita a casa familiare è stata taciuta da entrambi i convenuti, parti nel procedimento per la convalida dello sfratto, sicché il Tribunale, ignaro dell'esistenza di una casa familiare oggetto di richiesta di assegnazione nell'ambito di altro procedimento, ha convalidato lo sfratto sulla base dei documenti e delle argomentazioni dell'intimato e dell'intimante;
- per quanto riguarda il giudizio conclusosi con la convalida dello sfratto (R.G. n. 38295/2023), le due parti – intimante e intimato - erano portatori del medesimo interesse, ossia sfrattare dalla casa familiare l'odierna attrice con la figlia minore;
- la causa da instaurare non era una intimazione di sfratto per finito comodato tra padre e figlio, atteso che convenuto nella procedura di sfratto, già aveva da tempo lasciato CP_1
l'immobile, ma avrebbero dovuto evocare in giudizio chiedendo il rilascio di Parte_1 immobile per occupazione sine titulo;
-non essendovi nel caso concreto un attore ed un convenuto, ossia un vero contraddittorio, il giudizio dovrebbe essere dichiarato completamente nullo o annullabile, come nullo o annullabile sarebbe il provvedimento di convalida che ne è scaturito;
- da un punto di vista sostanziale, il contratto di comodato è simulato, poiché, sebbene il comodatario sia stato formalmente di fatto era un comodato gratuito a tempo CP_1
pagina 2 di 15 indeterminato, esteso a tutta la famiglia di quest'ultimo, allo scopo di soddisfare i bisogni familiari;
- il nonno paterno della minore, ha sempre partecipato alla ristrutturazione della Controparte_2 casa per renderla più adatta alle esigenze di una neonata, sicché il medesimo non solo era a conoscenza che l'intera famiglia abitasse in quella casa, ma anche ben felice di questo tanto da richiedere a oggi odierna opponente, di pagare la tassa TARI, come si evince dai Parte_1 documenti prodotti da parte attrice;
- nelle chat tra la ed il suocero del 02.03.2022, la allega la ricevuta Pt_1 Controparte_2 Pt_1 di bonifico effettuato per il pagamento delle spese condominiali della casa familiare oppure la ricevuta del pagamento della TARI;
- la coppia genitoriale è entrata in crisi ed i medesimi si sono lasciati tra dicembre Persona_2
2022 e gennaio 2023 ed è rimasta ininterrottamente a vivere con la bambina nella Parte_1 casa familiare di via della Motonautica. A questo punto il proprietario della stessa, ha tentato di riottenerne il possesso, ma nel frattempo con ricorso depositato a gennaio 2023, Parte_1 aveva già presentato una istanza di assegnazione della stessa.
In data 10 novembre 2023, il giudice ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nell'ambito del subprocedimento n. 47956-1/2023, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“… nella fattispecie, non è stato allegato il provvedimento di comodato né la prova documentale che esso fosse stato concesso al sig. ed alla sua famiglia, con conseguente pretermissione dal CP_1 procedimento della signora rilevato che nell'intimazione di finito comodato il contratto Parte_1 appare essere iniziato in data 20.1.2022 laddove, invece, l'istante, nell'opposizione di terzo ha chiarito di essersi trasferita nell'appartamento di Via della Motonautica n.12 con la bambina, soltanto nel dicembre del 2021, ciò che contrasta con l'affidamento dell'immobile in comodato al Sig. CP_1 compagno nell'interesse della famiglia tutta;
rilevato che, nemmeno, è stato prodotto l'esito del provvedimento assunto dalla sezione famiglia del Tribunale ordinario in ordine all'assegnazione della casa familiare;
rilevato, che, allo stato non sussistono i presupposti per provvedere inaudita altera parte alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto”.
Instaurato il contradditorio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 8 gennaio 2024, con cui preliminarmente ha eccepito che:
-l'attrice non ha chiarito quale tipo di opposizione ex art. 404 c.p.c. abbia proposto con la citazione. Tuttavia, nel caso in cui si qualificasse come opposizione revocatoria, è assente l'indicazione del giorno in cui il terzo avrebbe scoperto il dolo o la collusione tra le parti e, in ogni caso, il pagina 3 di 15 superamento del termine di cui all'art. 325 e 326 c.p.c., giacché nell'atto di opposizione l'attrice deduce di esserne a conoscenza sin da epoca precedente alla PEC del proprio avvocato del 24.05.2023;
-Elena non può essere qualificata né creditrice né avente causa dei convenuti e, nel Pt_1 merito, occorre che il terzo dimostri in giudizio, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, anche il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione.
nel merito ha dedotto che: Controparte_2
-la coppia di fatto tra e si è formata nel novembre del 2018 e la loro CP_1 Parte_1 figlia è nata il [...], ed hanno vissuto dal novembre del 2019 al giugno del 2021, in un Per_3 appartamento conseguito in locazione sito in Roma, Via Palermo;
- poiché questo immobile, con la nascita e la crescita della bambina, era divenuto piccolo ed essendo subentrati dei dissidi con i proprietari locatori, i conviventi hanno lasciato l'abitazione nel mese di giugno del 2021. La coppia, nella primavera e nell'estate del 2021, ha dunque espresso il desiderio di trasferirsi in un immobile più grande, in una posizione centrale della città di Roma e ben fornito dai mezzi pubblici, dal momento che non ha mai conseguito la patente di guida e Parte_1 quindi si è messa alla ricerca di tale tipologia di appartamento;
-in considerazione dei dissidi con i locatori dell'immobile di Roma Via Palermo, lo stesso è stato lasciato prima che la coppia e trovasse un immobile sostitutivo. CP_1 Parte_1
con la figlia dal mese di giugno/luglio del 2021 si è trasferita in campagna presso Parte_1 Per_3
l'immobile della famiglia sito in Sutri (Viterbo);
-a sua volta l'immobile di Roma, Via della Motonautica, in data 01.11.2015, con contratto di comodato, registrato il 17.11.2015, era stato concesso in comodato dal sig. a “La Meluccia” s.r.l., Controparte_2 in persona dell'amministratrice sig.ra , moglie del convenuto, per permetterne la Parte_2 ristrutturazione e la successiva adibizione ad attività per l'assistenza all'infanzia (nella specie asilo nido), per la durata di quattro anni rinnovabili tacitamente salvo necessità personale del comodante;
-nell'anno 2020, con l'insorgenza della pandemia da covid-19, la predetta società comodataria, per il tramite di , ha chiuso le pratiche relative all'asilo nido a suo tempo ubicato Parte_2 nell'immobile di Roma, Via della Motonautica;
-dall'anno 2020, il proprietario ha deciso di ristrutturare l'immobile di Roma, Via della Motonautica, che per adibirlo nuovamente ad abitazione al fine di poterlo mettere a rendita e quindi concederlo in locazione a terzi.
- nel mese di novembre 2021, ha chiesto al padre di poter utilizzare, CP_1 provvisoriamente, fino a che non avesse trovato la disponibilità in locazione di un appartamento avente le caratteristiche richieste da lui e dalla compagna, l'immobile di Roma, Via della pagina 4 di 15 Motonautica, approfittando dei lavori di ristrutturazione, a suo tempo già decisi dal padre e che, nel frattempo, erano in uno buono stato di avanzamento;
- Nell'appartamento, in quel periodo di novembre 2021, , su intercessione della Controparte_2 madre di ha deciso di ospitare il figlio , il quale, a sua volta, Pt_2 Pt_2 CP_1 ha concesso ospitalità alla compagna e la figlia, che, fino ad allora dimoravano a Sutri (VT).
Dall'inverno del 2021, ha sempre palesato e ammesso a , all'allora Parte_1 Controparte_2 compagno e a terzi la provvisorietà della sistemazione nell'immobile di Roma, CP_1
Via della Motonautica, dal momento che, essendo priva di patente di guida, la zona in cui l'immobile era ubicato era priva di asservimento dei mezzi pubblici
- nel gennaio 2022, ha stipulato il contratto di comodato con il figlio Controparte_2 CP_1
, avente ad oggetto l'immobile di Roma, Via della Motonautica, per le sue esclusive
[...] esigenze e per un tempo determinato;
- tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ha rilasciato l'immobile di Roma, Via della CP_1
Motonautica;
- nell'aprile 2023, ha sottoscritto un contratto di locazione per uso abitativo per CP_1
l'immobile di Roma, Via Flaminia.
- nei primi mesi del 2023, ha diffidato, per iscritto, sia il figlio Controparte_2 CP_1 che al rilascio e alla riconsegna della sua unità immobiliare, ciascuno per quanto Parte_1 di ragione.
- nel luglio del 2023, e hanno sottoscritto una convenzione di Controparte_2 CP_1 risoluzione consensuale del contratto di comodato da loro firmato;
- nell'agosto del 2023, ha introdotto nei confronti del figlio il Controparte_2 CP_1 giudizio di intimazione di sfratto per finito comodato di cui al n. R.G. 38295/2023 che si è definito con l'ordinanza impugnata.
-in data 25 gennaio 2022, per sostituire la situazione di precarietà e per evidenziare e ratificare la volontà del proprietario sig. di concedere l'unità immobiliare di sua proprietà al Controparte_2 figlio per i suoi fini abitativi e per uno specifico tempo determinato, è stato concluso, per iscritto, il contratto di comodato allegato;
-con riferimento al contratto di comodato ad uso abitativo sottoscritto tra e Controparte_2
in data 25.01.2022, registrato in data 02.02.2022, si evince chiaramente l'assenza di CP_1 qualsiasi altra forma di concessione gratuita del medesimo immobile già prima della dedotta crisi di coppia e dell'allontanamento di da quella unità immobiliare. CP_1
pagina 5 di 15 -la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza che, per un periodo temporale, CP_1
, la compagna e la loro figlia dimorassero in quella casa, ove, appunto, veniva
[...] Parte_1 ospitata, senza pernotto, anche la nonna paterna , non può certo né costituire la Parte_2 prova della concessione in comodato a tempo indeterminato o per una specifica funzione familiare l'immobile in questione, ma semmai una detenzione precaria a titolo di mera cortesia e ospitalità, come nei fatti è avvenuto per un dato periodo temporale da fine novembre a gennaio 2023;
-allorché il figlio del convenuto si è allontanato dall'immobile, non rileva a questo punto se per crisi del rapporto o altro, , il quale ha sempre mantenuto il possesso dell'immobile nei Controparte_2 confronti del figlio comodatario detentore qualificato e della mera dimorante o occupante per Pt_1 pregressa ragione di ospitalità del comodatario, ha diffidato sia il figlio che sulla base dei Parte_1 suoi diritti nascenti dall'unico contratto di comodato esistente. Non si è configurata alcuna ipotesi di abuso di diritto, né il deducente ha agito in mala fede contrattuale o giudiziale;
- il contenzioso circa il finito rapporto di comodato doveva considerarsi vertente esclusivamente tra il comodante e il comodatario . Rispetto al contratto di comodato Controparte_2 CP_1 azionato, doveva considerarsi mera occupante dell'immobile rispetto al quale l'odierno Parte_1 esponente ha chiesto ed ottenuto la convalida dello sfratto per finito comodato;
- il convenuto non ha voluto violare diritti della minore né ingannare l'autorità giudiziaria. Il sig. ha semplicemente rivendicato un proprio diritto alla restituzione di un bene Controparte_2 immobile di sua proprietà rispetto all'unico contratto di comodato sottoscritto, che certamente non è del tipo di quello solo oggi rivendicato dalla sig.ra Pt_1
-l'autorità giudiziaria cui spetta la qualificazione come casa familiare dell'immobile in oggetto e la tutela della minore è la prima sezione del Tribunale di Roma e non la Sezione sesta del Tribunale, alla quale, a differenza di quanto ritenuto, parte convenuta ha ben rappresentato l'occupazione della e ha dedotto e documentato di averla diffidata tempo prima;
Pt_1
- quello del convenuto è certamente un interesse processuale legato al diritto di proprietà sul bene immobile in questione e all'ottenimento della sua restituzione, che non coincide con quello del figlio
. Infatti, non avrebbe senso patrimoniale un interesse processuale al trasferimento della CP_1 ex compagna e della figlia in un altro immobile, atteso che anche lui, come la madre, ha l'obbligo di provvedere economicamente al mantenimento della figlia;
- il fatto che si fosse allontanato dal mese dicembre 2022 dall'unità immobiliare CP_1 in questione e che, trovatosi in difficoltà rispetto agli impegni contrattuali presi con il convenuto e all'intimazione, dal momento che non poteva restituire le chiavi, abbia aderito alla risoluzione pagina 6 di 15 consensuale dell'unico contratto di comodato sottoscritto inter partes non può comportare nessuna presunzione del consilium fraudis;
-una volta ottenuta la convalida dello sfratto per finito comodato nei confronti dell'unico comodatario al quale era stata concessa la detenzione qualificata dell'immobile, è stato notificato un atto di precetto ad quali mera detentrice priva di titolo. Parte_1
ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: Controparte_2
«in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso in opposizione ordinaria di terzo per violazione dell'art. 404, comma 1 e/o 2, c.p.c., ovvero per insussistenza delle condizioni per proporre l'opposizione di terzo ordinaria e revocatoria per i motivi sopra esposti. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione di terzo. Nel merito rigettare la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., per tutti i motivi esposti in premessa e pertanto confermare in ogni sua parte l'ordinanza di convalida dello sfratto per finito comodato resa nel procedimento R.G. n. 38295/2023».
Si è costituito, altresì, in giudizio , depositando in data 8 gennaio 2024 la comparsa CP_1 di costituzione e risposta con cui ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e, nel merito, ha dedotto che:
- il litisconsorzio relativo al rapporto contrattuale portato nel giudizio oggetto di confutazione da parte dell'attrice non sussiste né in termini di necessarietà né in termini facoltativi;
- l'unico contratto documentato è quello di comodato tra e e, Controparte_2 CP_1 rispetto a questo accordo, è certamente parte terza;
Parte_1
- esaminando la documentazione versata agli atti anche del giudizio di convalida di sfratto per finito comodato ed in particolare il contratto di comodato del 25.01.2022, emerge la palese volontà del proprietario dell'unità immobiliare per cui è causa di concedere la detenzione qualificata essenzialmente gratuita esclusivamente al solo comparente;
- le circostanze di fatto allegate appaiono inconsistenti sotto il profilo contrattuale per ritenere fondata la domanda di accertamento dell'esistenza di un contratto di comodato di tipo familiare e la domanda di accertamento della simulazione dedotta;
- non vi è neppure una minima presunzione dell'esistenza di un contratto di comodato che, in via di fatto, avrebbe concluso con e con il figlio per le Controparte_2 Parte_1 CP_1 esigenze della famiglia di fatto sorta a seguito della frequentazione, della convivenza e della nascita della piccola Per_3
pagina 7 di 15 - inoltre, non vi è minimamente prova, neppure una mera presunzione di segno contrario, dell'esistenza di una simulazione contrattuale con finalità di dissimulare il contratto oggi testardamente preteso dall'attrice.
- il convenuto, nell'ambito del giudizio pendente con dinanzi alla Sezione Prima del Parte_1
Tribunale di Roma, sta cercando in tutti i modi di tutelare il suo diritto di avere in affidamento la figlia con collocazione presso sua residenza e dimora.
- priva di consistenza fattuale e giuridica è anche la asserita trasformazione che si sarebbe verificata a seguito dell'asserito inadempimento dell'odierno convenuto alla clausola contenuta nel contratto di comodato sottoscritto con il padre, secondo cui avrebbe dovuto utilizzare l'immobile solo per finalità abitativa di stesso. CP_1
- la convivenza tra la coppia e la nascita della figlia sono circostanze che si sono Per_3 temporalmente verificate molto tempo prima di quelle che dovrebbero essere le basi fattuali per individuare il momento di insorgenza di tale contratto di comodato per finalità familiare e, come già si è eccepito sopra, l'attrice confonde il concetto di ospitalità con quello di detenzione.
- invero, è accaduto che abbia dapprima meramente ospitato nel suo immobile e Controparte_2 poi abbia precisato, su un documento scritto munito di data certa, che la sua volontà fosse quella di concedere in detenzione gratuita il proprio immobile al solo e, sotto questo CP_1 secondo profilo, è stato quest'ultimo ad ospitare la compagna per un dato periodo temporale, ma senza certo poterle trasferire i diritti contrattuali sorti dalla sottoscrizione tra il padre e il figlio.
- tanto ciò è vero che quando, per la crisi affettiva insorta, il convenuto si è allontanato dall'immobile di proprietà del padre, quest'ultimo ha proceduto a diffidare il figlio contrattualmente e la attrice per occupazione senza titolo.
- il precedente appartamento di Roma, Via Palermo, condotto in locazione e dove viveva il deducente con unitamente alla figlia minore è stato lasciato nell'estate dell'anno Parte_1
2021, prima di trovarne con sicurezza uno sostitutivo, sia perché divenuto piccolo per gli spazi necessari ai tre, sia perché i rapporti con i proprietari erano ostici e vi erano dissidi.
- poiché l'attrice non aveva la patente di guida, le ricerche si rivolgevano ad una zona della città di Roma centrale e coperta dai mezzi pubblici.
- mentre si stava rinvenendo una soluzione abitativa, l'attrice con la figlia tra il mese di Per_3 giugne luglio del 2021 si è trasferita in campagna presso l'immobile della famiglia sito in Sutri, nella provincia di Viterbo.
pagina 8 di 15 - l'unità immobiliare per cui è causa, negli anni, è stata sempre sfruttata dal proprietario, ma quando ha voluto concederla in comodato a qualcuno (per esempio ad una società della madre per effettuarci attività di assistenza all'infanzia) lo ha fatto con contratto di comodato scritto e registrato;
- quanto precede dimostra chiaramente le modalità di gestione del proprio immobile da parte di anche con i parenti e addirittura la moglie;
Controparte_2
- con l'avvento della pandemia da covid, nel 2020, è venuto meno l'utilizzo da parte della società della madre del convenuto e ha deciso di ristrutturare l'immobile per adibirlo Controparte_2 nuovamente ad abitazione, al fine di poterlo mettere a rendita e quindi concederlo in locazione a terzi;
- nel novembre 2021, il convenuto ha chiesto al padre la cortesia di potersi stabilire in modo provvisorio con la compagna e la figlia fino a che non fossero riusciti a sottoscrivere un contratto di locazione per la tipologia immobiliare ricercata;
- , convinto anche dalla moglie, ha dato il benestare a tale precaria sistemazione e Controparte_2 il convenuto ha concesso ospitalità alla compagna, che fino a quel momento dimorava a Sutri nell'immobile di famiglia, con la piccola figlia;
- la precarietà dell'utilizzo era nota sia al deducente che alla allora compagna, che, peraltro, non gradiva l'ubicazione dell'unità immobiliare in questione, e ai terzi che frequentavano;
- nel mese di gennaio 2022, il convenuto e il padre avevano stipulato il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di Roma, Via della Motonautica, per le sue esclusive esigenze e per un tempo determinato come si evince dal contratto depositato;
- Tra il mese di dicembre del 2022 e il mese di gennaio 2022, l'odierno comparente ha rilasciato l'immobile in questione;
- Nel mese di aprile 2023, ha sottoscritto un contratto di locazione per uso CP_1 abitativo per l'immobile di Roma, Via Flaminia, pertanto, ricevuta la diffida dal padre al rilascio e alla consegna, nel luglio del 2023 su invito del padre, con lui ha convenuto la risoluzione consensuale del contratto di comodato a suo tempo sottoscritto, che ha, tra l'altro, giustificato, legittimamente, la convalida dell'intimazione di sfratto per finito comodato;
- Nel giudizio familiare pendente dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Famiglia (n. R.G.
1119/2023 cui è riunito il ricorso n. R.G. 33448/2023) si è già eccepito dall'odierno convenuto che il provvedimento di sfratto qui impugnato è a tutti gli effetti esecutivo e il giudice del rapporto familiare non possa conoscere della vicenda del contratto di comodato, su cui non si pagina 9 di 15 potrà pronunciare, difettando di competenza al riguardo, con la conseguenza che non potrà essere pronunciata una nuova e duratura assegnazione della abitazione come “casa familiare”;
ha concluso come di seguito: CP_1
«Voglia il Tribunale di Roma, per quanto sopra argomentato, rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile, destituita di fondamento in fatto e diritto e, in ogni caso, non provata, con conseguente conferma del provvedimento di convalida di sfratto per finito comodato emesso all'esito del giudizio n.r.g. 38295/2023 e con vittoria delle spese di lite da distrarsi, allo stato, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
, con la memoria integrativa ex art. 171 ter, primo comma, n. 2) c.p.c. depositata il CP_1
27 febbraio 2024, il convenuto deduce che:
- la situazione di precarietà abitativa e di non essere titolare e intestataria di alcun contratto di comodato da parte della emerge anche dagli atti della causa pendente innanzi al Tribunale Pt_1 civile di Roma – Sezione Famiglia, sulla base del ricorso introduttivo datato 16.01.2023.
- Dichiara nell'epigrafe “dimorante in Via della Motonautica” dando evidenza della totale assenza di un qualsiasi titolo in proprio capo all'utilizzazione del cespite in questione.
- Sempre nel ricorso la sig.ra alla pag. 2 ha dichiarato “di ignorare l'esistenza di un Pt_1 contratto di comodato” e quindi non si vede come possa argomentare successivamente che
“l'utilizzazione dell'immobile sarebbe stato concesso dal sig. per soddisfare Controparte_2
“l'esigenza di tutta la famiglia”.
- Nella specie è palese che non si è in presenza di un comodato precario, in quanto il contratto di comodato sottoscritto tra il deducente ed il padre sig. , con cui questi concede Controparte_2
l'immobile di Via della Motonautica in comodato al solo figlio per le sue esigenze abitative, stabilisce che tale uso era consentito per un periodo determinato e cioè fino al gennaio 2026 e con l'espressa convenzione di destinarla ad una diversa utilizzazione che non fosse a titolo di abitazione “propria” dell'odierno deducente.
- Tale specifica determinazione del periodo di concessione del comodato in favore del deducente impedisce qualsiasi ipotetico riferimento ad una diversa durata ed a una diversa finalità.
- nel proprio ricorso, afferma che la sua residenza è nell'immobile Via Palermo 37 – Parte_1
Roma. Questa era l'abitazione condotta in locazione dal sig. (prima per qualche mese dal CP_1 novembre 2019) e poi ufficialmente dal primo gennaio 2020 ed in cui la ricorrente ha fissato la sua residenza, che non ha mai trasferito.
- Infatti deve documentarsi come il sig. ha stipulato il contratto di locazione di CP_1 detto immobile per il periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ed e la Parte_1
pagina 10 di 15 figlia nata il [...], vivevano in questo immobile. A causa di litigi con i proprietari, Per_3 di una situazione di tensione che si era venuta a creare e a causa della sopravvenuta pandemia il convenuto ha dovuto dare formale disdetta il 26.07.2021.
- L'immobile, a seguito di ristrutturazione a spese del proprietario, presenta delle caratteristiche da struttura ricettizia. Infatti l'immobile è ampio ed è abitabile anche da oltre sei persone, essendo grande oltre 140 mq (con numerose stanze) e con 200 mq di terrazzo e si presta ad altre utilizzazioni imprenditoriali.
Parte attrice ha depositato una memoria in data 5 marzo 2024 con cui ha prodotto il provvedimento di assegnazione della casa familiare, reso dalla Sezione Prima del Tribunale di Roma, con decreto emesso in data 09.11.2023 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1119/2023 avente ad oggetto l'affidamento, il collocamento della minore e l'assegnazione della casa familiare.
, con la memoria integrativa ex art. 171 ter, primo comma n. 3) c.p.c., depositata il 15 Controparte_2 novembre 2024, contestando le allegazioni di parte attrice, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di espungere dagli atti difensivi di parte attrice le frasi in cui afferma un concorso con l'altra parte e l'altro difensore nella frode processuale ed ha chiesto il risarcimento del danno.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2024, il giudice ha rigettato le richieste istruttorie, ha confermato il rigetto dell'istanza cautelare e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dopo aver invano tentato la conciliazione tra le parti per mancata adesione della parte attrice.
All'udienza dell'8 gennaio 2024 il giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1 – L'eccezione circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere disattesa, in quanto il convenuto ha avviato tale procedura, come dallo stesso affermato nella Controparte_2 memoria di replica ex art. 189 c.p.c. del 15 novembre 2024 e documentato.
2 – Preliminarmente deve essere riqualificata la domanda avanzata da parte attrice posto che “… in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti pagina 11 di 15 difensivi delle parti” (v. espressamente Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n.
11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561)” (Cass. civ., ord. 15 luglio 2024, n. 19415).
2.1 – Nel caso di specie, parte attrice qualifica la domanda, nell'epigrafe dell'atto di citazione, come opposizione ai sensi degli artt. 404 e 615 c.p.c. Invero, la domanda attorea ha ad oggetto la lesione del diritto di difesa e la violazione dell'integrità del contradditorio nel precedente giudizio di convalida di sfratto per finito comodato avente come parti gli odierni convenuti e come oggetto il contratto di comodato concluso tra gli stessi allo scopo, secondo l'attrice, di soddisfare le esigenze familiari di
, sicché l'odierna attrice, convivente, avrebbe dovuto essere qualificata come CP_1 litisconsorte necessario pretermesso, in quanto il comodato avrebbe come parte anche Ad Parte_1 avviso della Suprema Corte, “Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto secondo cui il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può far valere la sua situazione legittimante con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2 contro
l'esecuzione promossa sulla base del titolo rappresentato dalla sentenza opponibile con l'opposizione ordinaria, e ciò nemmeno se l'esecuzione, formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, trattandosi di esecuzione in forma specifica, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecutività o l'esecuzione soltanto proponendo l'opposizione ordinaria ed instando la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 407 c.p.c.. La ragione di tale principio si rinviene nella circostanza che al detto terzo è, lo si ripete, riconosciuto un mezzo di impugnazione, l'opposizione ordinaria, nell'ambito del quale gli è riconosciuta la possibilità di sottrarsi all'esecuzione della sentenza inter alios ed esso è il mezzo necessario a questo scopo. 22.3.1. Si deve rilevare che quanto osservato è giustificato, con riferimento all'ipotesi di esecuzione non ancora iniziata e, dunque, nella prospettiva dell'opposizione a precetto art. 615 c.p.c., ex comma 1 sia nell'ipotesi in cui - come nella vicenda di cui è processo - il precetto risulti formalmente indirizzato al soggetto che ha partecipato al giudizio inter alios, sia quando, a motivo che il titolare della pretesa esecutiva abbia avuto contezza di una resistenza del terzo di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, all'esecuzione, egli indirizzi il precetto formalmente anche nei suoi confronti (oltre che nei confronti di chi nel titolo sia soggetto passivo) deducendo che egli soggiace alla sua efficacia esecutiva perché non si è tutelato con l'intervento nel processo altrui o con
l'opposizione ordinaria. Anche in questa seconda ipotesi la situazione per cui il terzo non può contestare l'esecuzione in quanto non si è tutelato con i mezzi che l'ordinamento gli attribuisce per neutralizzare l'efficacia esecutiva della sentenza inter alios, giustifica che il precetto sia nei suoi confronti indirizzato e nel contempo non gli consente di discutere della pretesa esecutiva in quanto consacrata nel titolo” (Cass., S.U., sent. 23 gennaio 2015, n. 1238). pagina 12 di 15 Alla luce di queste coordinate ermeneutiche e delle allegazioni di parte attrice, la domanda deve essere qualificata come opposizione di terzo c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma c.p.c..
3 – L'opposizione di terzo di cui all'art. 404, primo comma c.p.c. è esperibile nei confronti di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando pregiudica i diritti del terzo. Quest'ultimo deve vantare un diritto preesistente alla sentenza, autonomo e incompatibile con quello affermato nel provvedimento impugnato (si veda ex multis Cass. civ., ord. 30 luglio 2024, n. 21230). Il giudizio sull'opposizione di terzo è bifasico, giacché si compone di una fase rescindente e di una eventuale rescissoria. Nella prima, il giudice ha il compito di esaminare i presupposti, oggettivi e soggettivi, di ammissibilità della impugnazione.
3.1 – Nel caso di specie, appare dirimente qualificare la posizione giuridica vantata da parte attrice nei confronti dell'ordinanza di convalida di sfratto impugnata.
Ad avviso delle Sezioni Unite della Suprema Corte “la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò significa che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. […] Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto” (Cass., S.U., sent. 29 settembre 2014, n. 20448).
Secondo il contratto di comodato d'uso gratuito prodotto (doc. 3 della comparsa di costituzione di
, l'accordo è stato concluso il 25 gennaio 2022 tra il proprietario, e Controparte_2 Controparte_2 suo figlio, “… il quale dichiara di accettare ad esclusivo di abitazione propria CP_1
l'immobile sopra descritto.
2. i locali devono essere esclusivamente destinati ad uso di abitazione propria. La destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come recesso dal contratto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”, fissando come termine espresso di scadenza del comodato il 19 gennaio 2026. Inoltre, in forza della clausola n. 7 del citato contratto
“salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento anche in parte dell'immobile.
È vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire abitazione propria. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso
pagina 13 di 15 jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”.
Peraltro, il suddetto contratto è stato sottoscritto quando e la sua famiglia già abitavano CP_1
l'immobile dal novembre del 2021, circostanza che non appare non contestata, sicché sembra evidente che la volontà del proprietario dell'unità abitativa non fosse quella di concedere l'immobile in comodato per le esigenze familiari del comodatario. Né appaiono dirimenti i documenti prodotti da parte attorea come manifestazione di una volontà modificativa del negozio oggetto di causa.
Nondimeno, anche nel giudizio per la convalida dello sfratto, di cui l'attrice lamenta la lesione del diritto di difesa, era stato indicato che l'immobile era abitato anche dalla compagna del (doc. 1 CP_1 dell'odierno atto di citazione).
Parimenti non può essere decisivo per la qualificazione come comodato per esigenze familiari il provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore dell'odierna attrice con il decreto del
Tribunale di Roma del 9 gennaio 2025 nell'ambito del giudizio n. R.G. 1119/2023 per l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole, in quanto sopravvenuto alla formazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per finito comodato del 30 agosto 2023, pronunciata dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio n. R.G. 38295/2023 e, quindi, irrilevante ai fini della delibazione sull'ammissibilità della presente opposizione di terzo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, parte attrice non può considerarsi come comodataria dell'unità abitativa oggetto di causa e come titolare di un diritto di godimento autonomo e incompatibile rispetto a quanto affermato nel giudizio conclusosi con l'ordinanza impugnata.
4 – Le istanze del convenuto ex art. 89 c.p.c. non meritano accoglimento. Infatti, in Controparte_2 conformità all'insegnamento dell'organo nomofilattico, “3.1.2. - La giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il presupposto della tutela risarcitoria ex art. 89 c.p.c., comma 2 - il cui riconoscimento costituisce, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cosi, tra le molte, Cass., sez. 3, sentenza n. 11063 del 2002)” (Cass. civ.,
pagina 14 di 15 sez. II, sent. 31 agosto 2015, n. 17325). Invero, gli scritti difensivi di parte attrice sono preordinati all'esercizio del diritto di difesa, essendo correlati all'oggetto della causa.
5 – Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni quali la complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, nonché la natura documentale della stessa, nonché i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e , ogni altra istanza, difesa ed Parte_1 Controparte_2 CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande proposte dall'attrice;
2) compensa, per le ragioni di cui in motivazione, integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
Roma, lì 10.3.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
Ha collaborato allo studio ed alla stesura della bozza di siffatto provvedimento, il dott. Simone
Petrillo, magistrato ordinario in tirocinio generico
Il magistrato affidatario Maria Flora Febbraro
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