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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 214/2025 promosso congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. LOI MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA e EL IORI, C.F. , con l'Avv. LOI MARIA ROSARIA C.F._2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MADAMA il 03/10/1982 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 19 p.II s. A anno 1982 alle seguenti condizioni: “1. La sig.ra IO, si è già allontanata dalla casa coniugale sita in Gerano in Via Piana n. 1 per trasferirsi in Castel Madama, Via Roma n. 87. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, stante la rispettiva condizione di indipendenza economica.
3. I coniugi, si prestano sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo in caso di rinnovo futuro dei predetti documenti.” FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 16 gennaio 2025, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato.
1 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. I coniugi hanno compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MADAMA il 03/10/1982, tra , C.F. e EL IORI, Parte_1 C.F._1
C.F. , trascritto nei registri dello stato civile di CASTEL MADAMA al C.F._2
n. 19 p.II s. A anno 1982, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 4.4.2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
2
, C.F. , con l'Avv. LOI MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA e EL IORI, C.F. , con l'Avv. LOI MARIA ROSARIA C.F._2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MADAMA il 03/10/1982 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 19 p.II s. A anno 1982 alle seguenti condizioni: “1. La sig.ra IO, si è già allontanata dalla casa coniugale sita in Gerano in Via Piana n. 1 per trasferirsi in Castel Madama, Via Roma n. 87. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, stante la rispettiva condizione di indipendenza economica.
3. I coniugi, si prestano sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo in caso di rinnovo futuro dei predetti documenti.” FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 16 gennaio 2025, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato.
1 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. I coniugi hanno compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MADAMA il 03/10/1982, tra , C.F. e EL IORI, Parte_1 C.F._1
C.F. , trascritto nei registri dello stato civile di CASTEL MADAMA al C.F._2
n. 19 p.II s. A anno 1982, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 4.4.2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
2