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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14461/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009539856000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-ON e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250009539856000 notificata il 2 maggio 2025 per un importo di € 350,62, relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2019 per l'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Difensore_1, ha eccepito in via pregiudiziale la prescrizione del tributo, sostenendo che non le fosse mai stato notificato l'avviso di accertamento n. 964020640922, indicato come prodromico e datato 1° settembre 2022.
Ha inoltre affermato che, anche qualora fosse dimostrata la regolare notifica di tale atto, la pretesa sarebbe comunque soggetta alla prescrizione triennale prevista dalla normativa vigente.
Nel ricorso, la contribuente ha chiesto alla Corte di annullare integralmente la cartella impugnata e il ruolo sottostante, comprese sanzioni e interessi, e di condannare l'Agenzia delle Entrate-ON al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-ON e la Regione Campania si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso proposto da Ricorrente_1, che aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019. Nelle controdeduzioni, le parti resistenti hanno contestato integralmente le eccezioni sollevate dalla ricorrente, sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile.
La Regione Campania ha evidenziato che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella era stato regolarmente notificato entro il termine triennale previsto dalla legge, perfezionandosi per compiuta giacenza il 1° settembre 2022.
Ha richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sottolineando che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge aveva determinato la definitività della pretesa tributaria, precludendo ogni contestazione di merito in sede di impugnazione della cartella.
Ha inoltre chiarito che la notifica era stata effettuata con raccomandata A.R., modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica, e che il perfezionamento per compiuta giacenza era conforme ai principi consolidati.
L'Agenzia delle Entrate-ON ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze riguardanti la fase di accertamento, precisando che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici competono esclusivamente all'Ente impositore. Ha ribadito che la cartella era stata emessa sulla base di un ruolo regolarmente formato e che la notifica era avvenuta tempestivamente.
Ha inoltre sostenuto che le eccezioni di prescrizione e decadenza fossero infondate, poiché il diritto di credito era stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento e dalla successiva iscrizione a ruolo, e che il termine triennale non era decorso.
La Regione ha evidenziato che la notifica dell'avviso era stata effettuata con raccomandata A.R., modalità semplificata prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, e che il perfezionamento per compiuta giacenza era conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Ha richiamato pronunce della Corte di Cassazione che ribadiscono l'inammissibilità delle eccezioni relative alla prescrizione o alla legittimità della pretesa quando l'atto impositivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ha inoltre spiegato che la cartella di pagamento era stata emessa nel rispetto dei termini e che l'avviso di accertamento costituiva atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo.
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti impugnati, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica dell'atto prodromico in data 01 settembre 2022 (cfr. avviso di ricevimento recante l'attestazione di assenza del destinatario in data 2 agosto
2022, l'attestazione di rilascio dell'avviso di giacenza e di compiuta giacenza in data 1 settembre 2022).
La rituale notifica di tale atto (conformemente ai principi puntualmente richiamati dall'ente in sede di comparsa di costituzione) e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14461/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009539856000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti difensivi
Resistente/Appellato: Come da atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-ON e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250009539856000 notificata il 2 maggio 2025 per un importo di € 350,62, relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2019 per l'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Difensore_1, ha eccepito in via pregiudiziale la prescrizione del tributo, sostenendo che non le fosse mai stato notificato l'avviso di accertamento n. 964020640922, indicato come prodromico e datato 1° settembre 2022.
Ha inoltre affermato che, anche qualora fosse dimostrata la regolare notifica di tale atto, la pretesa sarebbe comunque soggetta alla prescrizione triennale prevista dalla normativa vigente.
Nel ricorso, la contribuente ha chiesto alla Corte di annullare integralmente la cartella impugnata e il ruolo sottostante, comprese sanzioni e interessi, e di condannare l'Agenzia delle Entrate-ON al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-ON e la Regione Campania si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso proposto da Ricorrente_1, che aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019. Nelle controdeduzioni, le parti resistenti hanno contestato integralmente le eccezioni sollevate dalla ricorrente, sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile.
La Regione Campania ha evidenziato che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella era stato regolarmente notificato entro il termine triennale previsto dalla legge, perfezionandosi per compiuta giacenza il 1° settembre 2022.
Ha richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sottolineando che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge aveva determinato la definitività della pretesa tributaria, precludendo ogni contestazione di merito in sede di impugnazione della cartella.
Ha inoltre chiarito che la notifica era stata effettuata con raccomandata A.R., modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica, e che il perfezionamento per compiuta giacenza era conforme ai principi consolidati.
L'Agenzia delle Entrate-ON ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze riguardanti la fase di accertamento, precisando che eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti prodromici competono esclusivamente all'Ente impositore. Ha ribadito che la cartella era stata emessa sulla base di un ruolo regolarmente formato e che la notifica era avvenuta tempestivamente.
Ha inoltre sostenuto che le eccezioni di prescrizione e decadenza fossero infondate, poiché il diritto di credito era stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento e dalla successiva iscrizione a ruolo, e che il termine triennale non era decorso.
La Regione ha evidenziato che la notifica dell'avviso era stata effettuata con raccomandata A.R., modalità semplificata prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, e che il perfezionamento per compiuta giacenza era conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Ha richiamato pronunce della Corte di Cassazione che ribadiscono l'inammissibilità delle eccezioni relative alla prescrizione o alla legittimità della pretesa quando l'atto impositivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ha inoltre spiegato che la cartella di pagamento era stata emessa nel rispetto dei termini e che l'avviso di accertamento costituiva atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo.
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti impugnati, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica dell'atto prodromico in data 01 settembre 2022 (cfr. avviso di ricevimento recante l'attestazione di assenza del destinatario in data 2 agosto
2022, l'attestazione di rilascio dell'avviso di giacenza e di compiuta giacenza in data 1 settembre 2022).
La rituale notifica di tale atto (conformemente ai principi puntualmente richiamati dall'ente in sede di comparsa di costituzione) e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)