TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00402 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00339/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 339 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Paltrinieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed altre materie esplodenti, emesso dalla Prefettura di Mantova il 13/2/2024; N. 00339/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IC ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del 13.2.2024 con il quale la Prefettura di Mantova gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e altro materiale esplodente, e gli ha ingiunto di vendere o cedere quelle da lui detenute a persona non convivente entro 150 giorni dalla notifica.
Con ordinanza di remand n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, sul rilievo che “i deferimenti sono stati posti a fondamento del divieto di detenzione di armi senza alcun preventivo accertamento circa il loro esito giudiziario, sebbene tali procedimenti risultino essere stati definiti con sentenze assolutorie o di archiviazione per insussistenza del fatto; (…) che, quanto all'ulteriore deferimento inerente al reato di cui all'art. 22 co. 12 d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione abbia omesso di indicare le ragioni per le quali i fatti oggetto di siffatto procedimento, del quale si sconosce lo stato, siano stati ritenuti sintomatici dell'inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi; (…) che, con riferimento alle condanne, le stesse si riferiscono in parte a fatti assai risalenti nel tempo, ed in parte a reati (gestione non autorizzata di rifiuti e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro) che sono indicativi soltanto di una N. 00339/2024 REG.RIC.
personalità propensa a condotte illecite: sono quindi mancati nel provvedimento tanto una sufficiente valutazione di inaffidabilità del ricorrente rapportata all'attualità, quanto un adeguato giudizio sull'idoneità in concreto dei fatti di reato a far emergere un'indole incline all'abuso nell'utilizzo delle armi” ed ha ordinato alla Prefettura di
Mantova di “riesaminare la fattispecie in conformità alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e che il nuovo provvedimento, che potrà essere di conferma o di riforma del divieto di detenzione armi, eventualmente accompagnato da una relazione illustrativa, andrà depositato in giudizio entro il 15 ottobre 2025, mentre la nuova udienza camerale per il prosieguo della fase è fissata al 5 novembre 2025”, sospendendo frattanto unicamente “l'obbligo di cessione delle armi e munizioni entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato, e la loro conseguente confisca in caso di mancata cessione”.
All'esito del riesame, con decreto del 21.2.2026, depositato in atti il 26.2.2026, la
Prefettura di Mantova ha confermato il provvedimento di divieto di detenzione armi del 13.2.2024.
All'udienza camerale dell'11 marzo 2026, preavvisate le parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del nuovo provvedimento e previo avviso della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
A seguito dell'ordine di riesame impartito con l'ordinanza di remand, infatti,
l'Amministrazione ha assunto un nuovo provvedimento sfavorevole che, sebbene confermativo del precedente, presenta una motivazione più ampia e articolata di quella posta alla base del primo divieto: trattasi di un provvedimento di conferma propria, che si sostituisce al precedente provvedimento, determinando per tale via l'improcedibilità del ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse N. 00339/2024 REG.RIC.
all'impugnazione del provvedimento originario, ormai sostituito da quello più recente, che tuttavia non risulta allo stato oggetto di impugnazione.
Va dunque disattesa la tesi della difesa del ricorrente, espressa all'udienza camerale, secondo cui il nuovo provvedimento “potrebbe non costituire un nuovo atto ma intendersi solo un approfondimento della posizione dell'Amministrazione all'interno della controversia pendente”.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, “Il remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con
l'atto gravato, restituendo all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; il nuovo atto, infatti, costituendo
(nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo. Il provvedimento adottato all'esito del remand, infatti, lungi dal costituire una mera integrazione della motivazione del precedente, si configura come espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell'Amministrazione, in presenza delle quali deve ritenersi che la sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento (che non sia meramente confermativo del precedente) rende improcedibile il ricorso” ( ex multis
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano Sez. 1 Sentenza 17 maggio
2013 n. 1326). TAR Brescia, II, n. 408/2024.
Difatti, il provvedimento di riesame contiene nuove e più articolate motivazioni e non si limita ad una semplice conferma della determinazione impugnata con il ricorso introduttivo ma rappresenta un rinnovato esercizio della funzione amministrativa, N. 00339/2024 REG.RIC.
idoneo a sostituire integralmente il provvedimento in questa sede gravato, non costituendone una mera integrazione.
Rispetto al precedente provvedimento, il quale si limitava ad una mera elencazione dei deferimenti giudiziari e delle condanne riportate dal ricorrente, il nuovo provvedimento di divieto riporta una motivazione più ampia, articolata su più elementi e contenente una esplicita valutazione, rapportata all'attualità, delle condanne e degli ulteriori procedimenti penali pendenti nei confronti dell'interessato
In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile.
Considerato l'esito in rito della controversia, a seguito di rilievo d'ufficio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00339/2024 REG.RIC.
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZO AN GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00402 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00339/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 339 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Paltrinieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed altre materie esplodenti, emesso dalla Prefettura di Mantova il 13/2/2024; N. 00339/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IC ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del 13.2.2024 con il quale la Prefettura di Mantova gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e altro materiale esplodente, e gli ha ingiunto di vendere o cedere quelle da lui detenute a persona non convivente entro 150 giorni dalla notifica.
Con ordinanza di remand n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, sul rilievo che “i deferimenti sono stati posti a fondamento del divieto di detenzione di armi senza alcun preventivo accertamento circa il loro esito giudiziario, sebbene tali procedimenti risultino essere stati definiti con sentenze assolutorie o di archiviazione per insussistenza del fatto; (…) che, quanto all'ulteriore deferimento inerente al reato di cui all'art. 22 co. 12 d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione abbia omesso di indicare le ragioni per le quali i fatti oggetto di siffatto procedimento, del quale si sconosce lo stato, siano stati ritenuti sintomatici dell'inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi; (…) che, con riferimento alle condanne, le stesse si riferiscono in parte a fatti assai risalenti nel tempo, ed in parte a reati (gestione non autorizzata di rifiuti e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro) che sono indicativi soltanto di una N. 00339/2024 REG.RIC.
personalità propensa a condotte illecite: sono quindi mancati nel provvedimento tanto una sufficiente valutazione di inaffidabilità del ricorrente rapportata all'attualità, quanto un adeguato giudizio sull'idoneità in concreto dei fatti di reato a far emergere un'indole incline all'abuso nell'utilizzo delle armi” ed ha ordinato alla Prefettura di
Mantova di “riesaminare la fattispecie in conformità alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e che il nuovo provvedimento, che potrà essere di conferma o di riforma del divieto di detenzione armi, eventualmente accompagnato da una relazione illustrativa, andrà depositato in giudizio entro il 15 ottobre 2025, mentre la nuova udienza camerale per il prosieguo della fase è fissata al 5 novembre 2025”, sospendendo frattanto unicamente “l'obbligo di cessione delle armi e munizioni entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato, e la loro conseguente confisca in caso di mancata cessione”.
All'esito del riesame, con decreto del 21.2.2026, depositato in atti il 26.2.2026, la
Prefettura di Mantova ha confermato il provvedimento di divieto di detenzione armi del 13.2.2024.
All'udienza camerale dell'11 marzo 2026, preavvisate le parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del nuovo provvedimento e previo avviso della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
A seguito dell'ordine di riesame impartito con l'ordinanza di remand, infatti,
l'Amministrazione ha assunto un nuovo provvedimento sfavorevole che, sebbene confermativo del precedente, presenta una motivazione più ampia e articolata di quella posta alla base del primo divieto: trattasi di un provvedimento di conferma propria, che si sostituisce al precedente provvedimento, determinando per tale via l'improcedibilità del ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse N. 00339/2024 REG.RIC.
all'impugnazione del provvedimento originario, ormai sostituito da quello più recente, che tuttavia non risulta allo stato oggetto di impugnazione.
Va dunque disattesa la tesi della difesa del ricorrente, espressa all'udienza camerale, secondo cui il nuovo provvedimento “potrebbe non costituire un nuovo atto ma intendersi solo un approfondimento della posizione dell'Amministrazione all'interno della controversia pendente”.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, “Il remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con
l'atto gravato, restituendo all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; il nuovo atto, infatti, costituendo
(nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo. Il provvedimento adottato all'esito del remand, infatti, lungi dal costituire una mera integrazione della motivazione del precedente, si configura come espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell'Amministrazione, in presenza delle quali deve ritenersi che la sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento (che non sia meramente confermativo del precedente) rende improcedibile il ricorso” ( ex multis
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano Sez. 1 Sentenza 17 maggio
2013 n. 1326). TAR Brescia, II, n. 408/2024.
Difatti, il provvedimento di riesame contiene nuove e più articolate motivazioni e non si limita ad una semplice conferma della determinazione impugnata con il ricorso introduttivo ma rappresenta un rinnovato esercizio della funzione amministrativa, N. 00339/2024 REG.RIC.
idoneo a sostituire integralmente il provvedimento in questa sede gravato, non costituendone una mera integrazione.
Rispetto al precedente provvedimento, il quale si limitava ad una mera elencazione dei deferimenti giudiziari e delle condanne riportate dal ricorrente, il nuovo provvedimento di divieto riporta una motivazione più ampia, articolata su più elementi e contenente una esplicita valutazione, rapportata all'attualità, delle condanne e degli ulteriori procedimenti penali pendenti nei confronti dell'interessato
In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile.
Considerato l'esito in rito della controversia, a seguito di rilievo d'ufficio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00339/2024 REG.RIC.
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZO AN GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.