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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1567/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Fuso e V. Repice
Controparte_1
rappresentata dall'avv. F. Iacopini
e
CP_2
rappresentato dall'avv P. D'Ilio
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n° 00320249004146891000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente eccepisce (unicamente) la mancata notifica delle due cartelle oggetto della intimazione e la prescrizione dei relativi crediti contributivi.
2 Costituendosi in giudizio, l e l producono una serie di documenti, tra CP_1 CP_3
cui «INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0032021900154256000 notificata a il 6.12.2021» (e riferito anche alle due carelle in oggetto: doc.14 Parte_1
pagina 1 di 3 ); CP_2
3 a fronte di ciò l'opponente, tra l'altro, «ribadisce che controparte non ha provato la notifica delle cartelle direttamente» a sé, «negando[gli] così … la possibilità di impugnare il ruolo»; precisando (e ammettendo) che «che il primo atto notificato[gli] direttamente … è del 2021»
4 Ciò considerato, poiché - come osservato dall - «Non è stato … rispettato il CP_1
termine di 40 giorni a decorrere dall'intimazione di pagamento impugnato… la debenza dell'odierno ricorrente …. è pacifica ed incontestabile», per il periodo precedente.
5 Infatti, se è vero che la «notifica della cartella esattoriale, …. costituisce presupposto indefettibile rispetto all'intimazione di pagamento», tuttavia l'effetto della sua omissione è solo quello di configurare «la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio, con conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata» (Cass.2838/18);
6 Come per l'opposizione ex art. 24 D L.vo 46/99, pertanto, il presente ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro 40 giorni dalla citata e documentata notifica del 6/12/21, al fine di far valere quanto deducibile all'epoca (in particolare la prescrizione maturata precedentemente, così come la dedotta nullità del ruolo per inosservanza delll'art.2304 cc); mentre laddove tale termine non sia rispettato, è possibile far valere solo fatti successivi alla notifica, quali la prescrizione decorrente da essa: che nella fattispecie non si è perfezionata per mancata maturazione del quinquennio.
7 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenute, in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1567/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Fuso e V. Repice
Controparte_1
rappresentata dall'avv. F. Iacopini
e
CP_2
rappresentato dall'avv P. D'Ilio
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n° 00320249004146891000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente eccepisce (unicamente) la mancata notifica delle due cartelle oggetto della intimazione e la prescrizione dei relativi crediti contributivi.
2 Costituendosi in giudizio, l e l producono una serie di documenti, tra CP_1 CP_3
cui «INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0032021900154256000 notificata a il 6.12.2021» (e riferito anche alle due carelle in oggetto: doc.14 Parte_1
pagina 1 di 3 ); CP_2
3 a fronte di ciò l'opponente, tra l'altro, «ribadisce che controparte non ha provato la notifica delle cartelle direttamente» a sé, «negando[gli] così … la possibilità di impugnare il ruolo»; precisando (e ammettendo) che «che il primo atto notificato[gli] direttamente … è del 2021»
4 Ciò considerato, poiché - come osservato dall - «Non è stato … rispettato il CP_1
termine di 40 giorni a decorrere dall'intimazione di pagamento impugnato… la debenza dell'odierno ricorrente …. è pacifica ed incontestabile», per il periodo precedente.
5 Infatti, se è vero che la «notifica della cartella esattoriale, …. costituisce presupposto indefettibile rispetto all'intimazione di pagamento», tuttavia l'effetto della sua omissione è solo quello di configurare «la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio, con conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata» (Cass.2838/18);
6 Come per l'opposizione ex art. 24 D L.vo 46/99, pertanto, il presente ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro 40 giorni dalla citata e documentata notifica del 6/12/21, al fine di far valere quanto deducibile all'epoca (in particolare la prescrizione maturata precedentemente, così come la dedotta nullità del ruolo per inosservanza delll'art.2304 cc); mentre laddove tale termine non sia rispettato, è possibile far valere solo fatti successivi alla notifica, quali la prescrizione decorrente da essa: che nella fattispecie non si è perfezionata per mancata maturazione del quinquennio.
7 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenute, in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3