Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2024
N. SENT. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c.f. , con domicilio in via Parte_1 P.IVA_1
Dante Alighieri n. 33, 70122 Bari - assistita e difesa dall'avv. MARIAMICHELA LOMBARDI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, con domicilio in via Abate Gimma n. 43, 70100 Bari - assistito C.F._2
e difeso dall'avv. LUCA BATTISTA LARONCA - c.f. - C.F._3 nonché dall'avv. MARIA CARMELA LONGO – c.f. -; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1349 in data 4 aprile 2024 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di interruzione turno, diaria ridotta A/3 e indennità agente unico/monoagente; -condanna la al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, pari ad € 2.114,43, oltre accessori come per legge;
-condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.”. In sintesi, il primo giudice – dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da - riconosceva il diritto del (operatore di esercizio par. 183) al Parte_2 CP_1 computo nella retribuzione dovuta durante le ferie delle indennità di cui al ricorso per la loro intima correlazione con le mansioni svolte in via ordinaria dal lavoratore (come confermato anche dalla relativa corresponsione con netta continuità ed in modo non occasionale desumibile dai prospetti paga prodotti in giudizio) e, per l'effetto,
1
“conteggi allegati dalla parte ricorrente, che si ritengono congrui”.
2. Con ricorso del 7 maggio 2024 ha interposto appello avverso la sentenza Parte_2 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, contestandone la CP_1 fondatezza ed instando per il suo rigetto.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello è affidato a sei motivi. 4.1. Con il primo motivo la società impugna la sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di prescrizione estintiva del credito retributivo oggetto di causa sull'erroneo presupposto della mancanza di stabilità reale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. 4.2. Con il secondo ed il terzo motivo la società censura la sentenza gravata per aver omesso qualsivoglia statuizione sui propri rilievi avverso i conteggi allegati al ricorso
[con particolare riguardo alla necessità di tenere conto dell'anno convenzionale di 360 giorni e del periodo di ferie minimo garantito di 24 giorni all'anno, all'importo da considerare per il calcolo, all'esigenza di scomputare i periodi di festività soppresse già retribuiti nonché l'indennità monoagente (mai percepita dal lavoratore negli anni 2010 e 2011 e percepita per una sola mensilità negli anni 2012, 2013 e 2015 e per due soli mesi nell'anno 2014)], sulla conseguente richiesta di ammissione di una ctu contabile e – ad ogni modo – sui criteri da adottare ai fini del calcolo della retribuzione feriale (nello specifico, rispetto al periodo medio rappresentativo cui ancorare la valutazione di continuità della percezione degli emolumenti retributivi). 4.3. Con il quarto motivo la società si duole dell'errata applicazione dell'art.7 della direttiva CE n. 88/2003, precisando che la pronuncia della Corte di Giustizia citata dal Tribunale non avrebbe stabilito l'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità previste dalla contrattazione collettiva ma si sarebbe limitata a ricollegare la nozione di retribuzione normale con quella di retribuzione ordinaria, ovvero di retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno. Con particolare riguardo al caso di specie, sostiene che l'ammontare degli emolumenti richiesti (secondo i suoi calcoli di circa 16,00 euro mensili) rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dalla fruizione delle ferie con la rinuncia al riposo annuale, potendo egli comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale sì come individuati dal CCNL. 4.4. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo la società stigmatizza la scelta del
Tribunale di includere nella base di calcolo della retribuzione feriale le indennità di cui al ricorso, in ragione della loro natura di rimborso spese (diaria/trasferta), della
2 correlazione con la presenza in servizio e della clausola di esclusione espressamente contenuta nella fonte contrattuale (per le indennità di presenza giornaliera e mensile), della connotazione risarcitoria (per l'indennità di interruzione turno), della correlazione con l'effettiva presenza in servizio e della qualificazione in termini di premio di produttività (per l'indennità di agente unico) e - ad ogni modo – della loro corresponsione in via eventuale, in circostanze particolari ed in presenza di specifici presupposti, sì da non potersi considerare intrinsecamente collegate ad una mansione ma alle modalità e ai tempi di erogazione della prestazione lavorativa. 5. I suddetti motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono solo in parte fondati, per le ragioni che seguono. 5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art.7, n. 1, della direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche C-385/17 del 13 dicembre 2018). Qualsiasi incentivo o sollecitazione Per_2 che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sarebbe infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. C-514/20 del 13 gennaio 2022). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993; cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
37589/2021).
3 Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, ritenendosi la nullità della disposizione collettiva (art.10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art.4 del D. Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
“Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza della Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia Corte di Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” – come tale eventuale e variabile – “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto,
a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
4 L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. la sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_4
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30,
31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] Deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, da una parte, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altra, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art.7 della direttiva 2003/88/CE. 5.2. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e, in particolare, a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E., le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale (così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del
5 diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della direttiva 2003/88/CE citata. 5.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale precisa che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 5.4. Passando al vaglio delle singole indennità riconosciute dal Tribunale:
5.4.a. l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art.21 del CCNL del 23 luglio 1976 spetta al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art.20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda invece il personale degli impianti fissi) ed il fatto che essa possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha dato atto della correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021). Tra l'altro, l'art.21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (ciò che esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, che tra l'altro, come emerge dall'univoco tenore
6 dei prospetti paga in atti, ha erogato come voce distinta quella del ticket buono pasto;
sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di ben non si comprende Pt_1 quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato dalla società appellante all'art.51 del T.U.I.R. n. 917/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte «da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48», in quanto tale disposizione riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità in questione.
5.4.b. L'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997 è corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a
“risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, sicché risulta anch'essa strettamente correlata alla particolare tipologia delle mansioni lavorative secondo turni avvicendati in concreto espletate.
5.4.c. Le indennità di presenza corrisposte in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e del personale che presta servizio in turni avvicendati ai sensi dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 sono correlate alle mansioni ed alla professionalità dei lavoratori, sicché nella sostanza fanno parte della retribuzione normale.
5.4.d. L'indennità di agente unico, sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta, all'evidenza, un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti, e dunque a siffatto status professionale; né le diposizioni contrattuali di cui al capitolo 2 dell'accordo nazionale del 5 ottobre 1988 la configurano alla stregua di un premio di “produzione” in qualche modo correlato alle disponibilità del “fondo di produttività” per il solo fatto di averla inserita in un
“capitolo” dell'accordo denominato “recuperi di produttività”. 5.5. Trattasi, com'è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale qual è quello dell'odierno appellato, in quanto - da un lato – sono connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e – dall'altro - hanno concorso a determinare la retribuzione "normale", o comunque "ordinariamente" percepita dal lavoratore, nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese). 5.6. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare;
ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di vedere sensibilmente ridotto il suo trattamento
7 retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della C.G.U.E. (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (si veda la sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per_5
Per questo motivo si è ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che se la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite fosse inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischierebbe di essere indotto a non prendere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (si veda la sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario che ne deriverebbe anche se quest'ultimo fosse differito, cioè si manifestasse nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Al riguardo si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932/2024 (in particolare, i punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. Pertanto, a differenza di quanto opinato dalla società appellante il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si
8 assenta per ferie durante il relativo periodo;
per cui tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari ad una media di circa 200,00 euro lordi all'anno secondo quanto prospettato dalla stessa società appellante, a fronte di una retribuzione media mensile lorda desumibile dalle buste paga in atti in relazione al periodo per cui è causa di circa 2.000,00 euro, rispetto alla quale la riduzione retributiva correlata alla fruizione delle ferie ammonta a circa il 10%. Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. C.d.A. Milano, sent. n. 302/2023).
5.7. Di conseguenza, sussiste il diritto dell'appellato al computo delle richiamate indennità nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie ed alla percezione delle corrispondenti differenze retributive ma sulla base (ed in tal senso il gravame è fondato) del valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime” che dovrà essere ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute) per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art.15 del CCNL di categoria del 23 luglio 1976, da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art.14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili” per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6. L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di un indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della
9 citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt.2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197 del 2023). Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto Parte che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT, che peraltro provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art.4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012 nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012 aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art.19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art.2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai Parte_2 crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data della loro cessazione.
10 7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
[...] dev'essere condannata a corrispondere all'appellato, a titolo di retribuzione Pt_2 feriale maturata da gennaio 2010 a dicembre 2015 e da gennaio a giugno 2022, la minor somma di euro 1.253,26 (così determinata sulla scorta dei conteggi correttamente rielaborati dalla società appellante in sede di gravame in ossequio ai parametri di calcolo su indicati e non specificamente contestati dalla controparte), cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo. Resta assorbita ogni altra questione. 8. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, si ritiene di confermare la sentenza gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado e di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 7 maggio 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 4 aprile 2024, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellante a corrispondere all'appellato, a titolo di retribuzione feriale maturata da gennaio 2010 a dicembre 2015 e da gennaio a giugno 2022, la minor somma di euro 1.253,26, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello. Così deciso in Bari, il 29 aprile 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
11