Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 1971 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.3.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 1971 / 2024
TRA
, rapp.ta e difesa come da procura in atti dall'avv. Daniela Ferraro Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno di vedovanza
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere titolare della pensione di reversibilità cat. SO n. 20125459; che i in data 6.6.2019 il coniuge decedeva, che in data 7.9.2021 presentava domanda per beneficiare dell'aumento previsto dalla legge, con contestuale richiesta di pagamento dei ratei arretrati a decorrere dalla maturazione del requisito;
che in data 3.9.2023 la ricorrente veniva riconosciuto il diritto a percepire l'indennità
dovuti e non riscossi, nonostante i vari solleciti. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il proprio
CP_ diritto a percepire l'assegno di vedovanza a decorrere dal 7.9.2019 con condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di euro 2.962,96 oltre interessi e rivalutazione,, vinte le spese di lite, da distrarsi.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa per l'udienza e lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto. Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che parte ricorrente non ha depositato prova della notifica del ricorso alla controparte: pertanto, non può verificarsi se il pagamento sia avvenuto prima o dopo la notifica del ricorso alla controparte.
Sussistono quindi giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, considerato che la parte ha ricevuto la liquidazione del dovuto nel giugno 2024
e, dunque, in data comunque successiva al deposito del ricorso (mentre non v'è prova della data della notifica del ricorso).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento per la restante parte liquidata in euro 656,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 28/03/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo