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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1395, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. NASO DOMENICO,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il funzionario , Controparte_2
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 07.03.2024 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta
[...] [...]
e – premessi i fatti costitutivi delle Controparte_1 proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 25-26 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora
l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604; condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo
Unificato.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In base alla documentazione in atti risulta che, nel caso concreto, le parti hanno stipulato – negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
(all. 1 al fascicolo di parte ricorrente) – quattro contratti di lavoro subordinato a tempo determinato relativi ad incarichi di docenza di religione cattolica, ciascuno dei quali avente durata fino al termine dell'anno scolastico, cioè fino al 31 agosto.
Per quanto riguarda la questione della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico va richiamato integralmente l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte in una serie di pronunce del 2016 (cfr. Cass. n. 22552/2016,
Cass. n. 22553/2016, Cass. n. 22554/2016, Cass. n. 22555/2016, Cass. C.
22556/2016; inoltre sul punto cfr. C. Cost. n. 146/2013; Corte Giust. U.E.,
26/11/ 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/2013, C-63/13 e C-
418/13, ed altri;
C. Cost. n. 187/2016) – le cui motivazioni in diritto Per_1 devono ritenersi qui integralmente riportate e trascritte – in base al quale deve ritenersi illegittima, per contrarietà al diritto europeo, la stipulazione di contratti a termine nel settore scolastico per una durata complessivamente superiore a tre anni (36 mesi), laddove tali contratti abbiano ad oggetto posti vacanti sul c.d. “organico di diritto” e laddove sussistano i presupposti indicati appresso.
Con maggiore precisione, a mezzo delle pronunce sopra ricordate la
Suprema Corte ha chiarito infatti che:
3 - il presupposto oggettivo della fattispecie della reiterazione illegittima di contratti a termine nel settore scolastico, fonte del diritto al risarcimento del danno, è costituito esclusivamente dalla stipulazione di contratti di lavoro a termine aventi per oggetto il conferimento di incarichi a docenti o a collaboratori amministrativi scolastici (A.T.A.) in relazione a “organici di diritto” (in altri termini, supplenze che riguardano posti disponibili e vacanti e che inoltre hanno scadenza al termine dell'anno scolastico, cioè al 31 agosto: cfr. art. 4, co. 1, D. Lgs.
n. 297/1994), e non dalla stipulazione di contratti di lavoro a termine aventi per oggetto il conferimento di incarichi a docenti o a collaboratori amministrativi scolastici (A.T.A.) in relazione a “organici di fatto” (in altri termini, supplenze che riguardano posti che non sono
“vacanti” in senso tecnico e che tuttavia si rendono disponibili di fatto, ad invarianza di pianta organica, per varie ragioni, quali motivi contingenti o logistici, e che inoltre hanno scadenza al 30 giugno dell'anno in questione, cioè al termine dell'attività didattica effettiva: cfr. art. 4, co. 2, D. Lgs. n. 297/1994);
- il primo presupposto temporale della illegittima reiterazione di cui sopra è costituito dal superamento del termine di 36 mesi di durata complessiva dei periodi di lavoro "precario" (il quale termine massimo
è posto dall'art. 400 del D. Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1 l. n. 124 del 1999, e altresì dall'art. 1, co. 113, della L. n. 107/2015, ed
è dunque, di fatto, coincidente con quello previsto in riferimento al lavoro privato dall'art. 5, co. 4, del D. Lgs. n. 368/2001, introdotto dalla L., e ora dall'art. 19, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015, le quali ultime disposizioni non sono tuttavia ritenute direttamente applicabili al settore scolastico, essendo questo sottoposto a una disciplina speciale, derogatoria rispetto della disciplina comune);
4 - il secondo presupposto temporale dell'illegittima reiterazione di cui sopra è costituito dal superamento del termine di 36 mesi (termine massimo per la liceità dei contratti di lavoro a termine nel settore scolastico) nel periodo successivo al 10.07.2001, cioè nel periodo successivo al termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione, da parte degli Stati membri della U.E., delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione e conformarsi alla Direttiva suddetta: sono irrilevanti, quindi, gli eventuali contratti di lavoro a termine nel settore scolastico stipulati prima di tale data;
- il presupposto "negativo" (la sussistenza o sopravvenienza del quale, secondo la Suprema Corte, fa cessare, anche ex post, gli effetti dell'illiceità della reiterazione di contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi) è costituito dalla avvenuta assunzione in ruolo del docente o del collaboratore amministrativo scolastico, pur se intervenuta successivamente al superamento del termine massimo di 36 mesi di cui sopra (e dunque dopo la concretizzazione dell'illecito) e a prescindere dalle ragioni per cui l'assunzione in ruolo è poi avvenuta
(essendo indifferente, cioè, che quest'ultima si sia realizzata in virtù del piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla L. n. 107/2015 o in virtù di modalità ordinarie di stabilizzazione previste dalla normativa anteriore al 2015, ivi compreso il superamento di concorso pubblico e l'assunzione tramite scorrimento delle G.A.E.), giacché, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la avvenuta assunzione in ruolo costituisce una misura totalmente satisfattiva dell'interesse vantato dal soggetto che ha subito predetto illecito e completamente ripristinatoria, la quale misura non lascia quindi alcuno spazio a un ulteriore risarcimento del danno per equivalente (anche se è fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare la sussistenza di un eventuale ulteriore e maggiore
5 danno): pertanto, al fine di ottenere tale risarcimento del danno per equivalente, deve persistere la condizione di precarietà lavorativa del docente o del collaboratore amministrativo scolastico;
- un ulteriore presupposto "negativo" è costituito, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della L. n.
107/2015”: dunque, in presenza di tale "certezza", non spetta il risarcimento del danno per equivalente, nonostante l'eventuale sussistenza degli altri presupposti positivi sopra elencati (salva comunque la possibilità per il lavoratore di provare la sussistenza di un eventuale ulteriore e maggiore danno);
- laddove sussistano tutti quanti i già menzionati presupposti, positivi e negativi, per la sussistenza della fattispecie della illecita reiterazione dei contratti a termine, la sanzione apprestata dall'ordinamento avverso il datore di lavoro pubblico e in favore del lavoratore danneggiato, è costituita dal risarcimento per equivalente nella misura prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 (come già chiarito dalla Suprema Corte, nella pronuncia Cass. SS.UU. n. 7072/2016, in riferimento al più generale problema delle conseguenze della invalidità dei contratti a termine, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico), ora sostituito dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
- in nessun caso l'illegittima reiterazione dei contratti a termine può determinare la conversione del contratto a termine e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo ciò espressamente precluso dall'art. 36 co. 5 (già co. 2) del D. Lgs. n.
165/2001 e dall'art. 97 Cost.
6 Per quanto riguarda la configurabilità della fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine con riguardo agli insegnanti di religione cattolica – sottoposti a modalità di reclutamento speciali, difformi da quelle previste per tutti gli altri docenti (cfr. art. 309 del D. Lgs. n. 297/1994 e s.m.i. e
L. n. 186/2003 e s.m.i.) – la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma
6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la L. n.
186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi. L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
7 territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma
1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni […] Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti
a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine” (Cassazione civile sez. lav., 09/06/2022, n.
18698).
La peculiare disciplina nazionale (italiana) del reclutamento – anche a tempo determinato – degli insegnanti di religione cattolica è stata esaminata anche dalla giurisprudenza euro-unitaria al fine di verificare la compatibilità di essa rispetto alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la disciplina nazionale sopra menzionata, che consente incondizionate e successive assunzioni a termine degli insegnanti di religione della scuola pubblica, contrasta con il predetto Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 13 gennaio
2022, in causa n. C-282/19).
La giurisprudenza nazionale formatasi in materia dopo la pronuncia della
Corte di Giustizia ora citata ha ulteriormente precisato che “ritenere […] che sia
8 in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
[…] Il rilievo esclude […] di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento
Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti. Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. […] I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art.
19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
[…] L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art.
3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. […]
9 Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha CP_1 impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo
Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. […] 9.1
Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. […] L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale. […] Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva. Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze
10 del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.). 10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati,
i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. […] 12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . L'inadempimento datoriale è interrotto dalla CP_3 successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d.
se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla CP_3 base di incarichi non infrannuali. […] le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)” (Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2022, n. 18698).
In sintesi, il docente di religione cattolica operante, con continuità o con discontinuità, in forza di contratti a tempo determinato aventi durata annuale
11 ha diritto – in caso di reiterazione, per oltre un triennio, di siffatti contratti a termine e, al contempo, in caso di mancata indizione periodica (cioè a cadenza almeno triennale) dei concorsi per l'assunzione in ruolo – al risarcimento del danno, da quantificarsi in via presuntiva nella misura di cui all'art. 32, co. 5, della L. n. 183/2010 e s.m.i. (ora sostituito dall'art. 28, co. 2, del D. Lgs. n.
81/2015 e s.m.i.), salva inoltre la possibilità di provare l'esistenza di un maggiore danno subito.
Nel caso di specie, la parte ricorrente è in possesso del requisito costituito dall'aver lavorato, per più di 36 mesi, con contratti a tempo determinato su cc.dd. “organici di diritto” (ovverosia tramite supplenze riguardanti posti disponibili e vacanti, e che inoltre hanno scadenza al termine dell'anno scolastico, cioè al 31 agosto: cfr. art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 297/1994): difatti la parte ricorrente ha stipulato almeno quattro contratti di lavoro relativi a supplenze annuali fino al 31 agosto (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre non risulta che la parte ricorrente, nelle more del giudizio, sia stata assunta in ruolo alle dipendenze del convenuto, né vi sono CP_1 elementi per desumere che vi sia la certezza che tale assunzione avverrà a breve;
neppure risulta provato che il convenuto abbia indetto, negli CP_1 aa.ss. di cui si discute e in ogni caso con cadenza almeno triennale, un concorso per l'assunzione in ruolo dei docenti di religione.
Occorre precisare a tale proposito, che – in applicazione del principio di prossimità della prova – gravava sul convenuto l'onere di dedurre (e CP_1 di provare) la sussistenza delle circostanze appena menzionate.
Pertanto, nel caso concreto, risulta accertato che vi è stata illegittima reiterazione dei contratti a termine da parte del datore di lavoro convenuto, sussistendo tutti quanti presupposti elencati in precedenza: spetta quindi alla parte ricorrente il risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 28, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
12 Tale risarcimento del danno può essere liquidato in concreto – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 8 della L. n. 604/1966 (al quale rinvia l'art. 28, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.), vale a dire la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato con incarico su organico di diritto (nel caso di specie, almeno quattro aa.ss.) e dunque l'anzianità di servizio della parte ricorrente, le dimensioni della p.a. datrice di lavoro e i l numero dei dipendenti occupati dalla stessa (che, per fatto notorio, sono estremamente grandi), il comportamento e le condizioni delle parti – in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Il risarcimento in questione assorbe ogni eventuale ulteriore danno dedotto dalla parte ricorrente.
* * *
Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura di euro 2.200,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'illegittima reiterazione, per una durata superiore a 36 mesi, dei contratti a termine stipulati tra le parti, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, quantificato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettante a quest'ultima quale docente di religione cattolica a tempo determinato;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
13 Velletri, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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