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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma, 44 03030 Castrocielo FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 DEL 29 NOVEMBRE 2023 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la M.T. S.P.A. Concessionaria della Riscossione per conto del Comune di Castrocielo, impugnando, con richiesta di suo annullamento, l'avviso di accertamento IMU 2019.
Ha eccepito il ricorrente la non debenza dell'imposta atteso che l'immobile di Indirizzo_1, int.18, non era altro che la sua abitazione principale, prima casa esente da IMU.
Ha poi sollevato ulteriori eccezioni di natura formale sostenendo che l'avviso Imu non riportava il Comune ove era ubicato il fabbricato ed era nullo in quanto privo di visto di conformità all'originale.
Si è costituita la MT spa la quale ha controdedotto sulle eccezioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 23.06.2025 in presenza del rappresentante di parte ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La parte ha dedotto che l'immobile di Castrocielo, Indirizzo_1 era la sua prima casa e come tale doveva essere ritenuta esente da imposizione comunale sugli immobili.
Ebbene l'affermazione propugnata dal Ricorrente_1 di aver vissuto nel 2019 in tale abitazione non appare essere stata sufficientemente dimostrata.
In particolare, al di là di ciò che risulta dal certificato di residenza, la parte non ha fornito prova che l'immobile fosse la sua dimora abituale.
Ai fini dell'esenzione Imu per l'abitazione principale è necessario che nel periodo di riferimento si siano realizzati in concorso i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale. I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. dell'art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019,
n. 160 aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, sono, infatti, oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“. La dimostrazione della dimora abituale deve riguardare l'annualità accertata e questa può essere raggiunta anche in via presuntiva, ad esempio attraverso la dimostrazione dei consumi delle utenze dell'immobile.
Orbene, a fronte della mancata produzione probatoria da parte del ricorrente che aveva intenzione di far valere l'esenzione, e che nulla ha invece dimostrato, la concessionaria resistente ha depositato documentazione da cui si evincono consumi di energia elettrica irrisori, del tutto incompatibili con un consumo medio giornaliero unipersonale ed indicativi del fatto che l'immobile di Indirizzo_1 non fosse stato adibito nel 2019 a dimora abituale del ricorrente.
L'eccezione è dunque respinta perché infondata.
Così come non sono accoglibili le ulteriori doglianze di natura formale.
L'atto impugnato è perfettamente motivato e la parte ricorrente è stata messa ampiamente in grado di espletare le sue difese essendo stato richiamato nel dettaglio l'immobile di Castrocielo per il quale è stata avanzata richiesta di IMU ed essendo stato tutto il ricorso incentrato su di esso. Nessuna lesione al diritto di difesa è ravvisabile nè la parte l'ha concretamente evidenziata.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione dell'assenza del visto di conformità sull'avviso di accertamento che è documento creato ed emesso a mezzo di sistemi informativi automatizzati nel pieno rispetto delle norme (in particolare dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993), che non richiedono l'apposizione di tale visto.
Il giudice respinge pertanto il ricorso e compensa le spese tra le parti atteso il modesto valore complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma, 44 03030 Castrocielo FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 DEL 29 NOVEMBRE 2023 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la M.T. S.P.A. Concessionaria della Riscossione per conto del Comune di Castrocielo, impugnando, con richiesta di suo annullamento, l'avviso di accertamento IMU 2019.
Ha eccepito il ricorrente la non debenza dell'imposta atteso che l'immobile di Indirizzo_1, int.18, non era altro che la sua abitazione principale, prima casa esente da IMU.
Ha poi sollevato ulteriori eccezioni di natura formale sostenendo che l'avviso Imu non riportava il Comune ove era ubicato il fabbricato ed era nullo in quanto privo di visto di conformità all'originale.
Si è costituita la MT spa la quale ha controdedotto sulle eccezioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 23.06.2025 in presenza del rappresentante di parte ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La parte ha dedotto che l'immobile di Castrocielo, Indirizzo_1 era la sua prima casa e come tale doveva essere ritenuta esente da imposizione comunale sugli immobili.
Ebbene l'affermazione propugnata dal Ricorrente_1 di aver vissuto nel 2019 in tale abitazione non appare essere stata sufficientemente dimostrata.
In particolare, al di là di ciò che risulta dal certificato di residenza, la parte non ha fornito prova che l'immobile fosse la sua dimora abituale.
Ai fini dell'esenzione Imu per l'abitazione principale è necessario che nel periodo di riferimento si siano realizzati in concorso i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale. I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. dell'art. 1 comma 741 della Legge 27/12/2019,
n. 160 aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, sono, infatti, oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“. La dimostrazione della dimora abituale deve riguardare l'annualità accertata e questa può essere raggiunta anche in via presuntiva, ad esempio attraverso la dimostrazione dei consumi delle utenze dell'immobile.
Orbene, a fronte della mancata produzione probatoria da parte del ricorrente che aveva intenzione di far valere l'esenzione, e che nulla ha invece dimostrato, la concessionaria resistente ha depositato documentazione da cui si evincono consumi di energia elettrica irrisori, del tutto incompatibili con un consumo medio giornaliero unipersonale ed indicativi del fatto che l'immobile di Indirizzo_1 non fosse stato adibito nel 2019 a dimora abituale del ricorrente.
L'eccezione è dunque respinta perché infondata.
Così come non sono accoglibili le ulteriori doglianze di natura formale.
L'atto impugnato è perfettamente motivato e la parte ricorrente è stata messa ampiamente in grado di espletare le sue difese essendo stato richiamato nel dettaglio l'immobile di Castrocielo per il quale è stata avanzata richiesta di IMU ed essendo stato tutto il ricorso incentrato su di esso. Nessuna lesione al diritto di difesa è ravvisabile nè la parte l'ha concretamente evidenziata.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione dell'assenza del visto di conformità sull'avviso di accertamento che è documento creato ed emesso a mezzo di sistemi informativi automatizzati nel pieno rispetto delle norme (in particolare dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993), che non richiedono l'apposizione di tale visto.
Il giudice respinge pertanto il ricorso e compensa le spese tra le parti atteso il modesto valore complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il giudice respinge il ricorso. Spese compensate.