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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1 Parte_1
Avv. ZAPPA PAOLA
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. PATTERI MILENA
APPELLATA all'esito dell'udienza di oggi 17.10.2025, come sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, preso atto che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno rassegnato le loro conclusioni
PQM
pronuncia sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Presidente
Dott.ssa MA RI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 523/2022 promossa da:
rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ZAPPA PAOLA come da procura in atti
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PATTERI MILENA come da procura in atti CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica effettuata in data 19.04.2012 dai tecnici di Controparte_2
presso l'utenza della sig.ra sita in Orani (NU), Località Sas Bognas, all'esito della quale
[...] CP_1
veniva riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sulla base di tale accertamento, e- distribuzione S.p.A. aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi per il periodo dal 08/04/2008 al
19/04/2012, utilizzando il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile", quantificando un consumo di 170.205 kWh, che il gestore (gia Enel Servizio Elettrico) aveva Parte_1
pagina 2 di 6 provveduto a fatturare per un importo di € 30.500,53. Sulla base di tale fattura l'ente aveva agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 210/2018.
A seguito dell'opposizione da parte della il Tribunale aveva disposto CTU per la verifica della CP_1
correttezza dei conteggi alla quale il Giudicante aveva aderito integralmente, ritenendo non corretto il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile" e rideterminando il credito sulla base di una ricostruzione ipotetica del fabbisogno energetico dell'utenza, qualificata come piccola azienda agricola.
La causa istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica veniva decisa con sentenza n.
471/2022 con la quale il Tribunale adito accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla CP_1
revocava il decreto ingiuntivo n. 210/2018 (fondato sull'intera somma fatturata di € 30.500,53), accertava che l'importo dovuto dalla al Servizio Elettrico Nazionale ammontava ad € 5.922,46, CP_1
poneva a carico delle parti le spese della CTU per la metà, condannava il gestore alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha Parte_1
lamentato: l'erroneità delle conclusioni della CTU, la violazione di legge in relazione all'onere della prova e del criterio di ricostruzione dei consumi utilizzato dal giudicante, nonché l'ingiusta statuizione delle spese di lite e di CTU ed ha concluso in conformità.
All'atto della sua costituzione la ha contestato le censure avverse e ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i primi due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente,
l'appellante ha censurato la sentenza per aver recepito le conclusioni della CTU, ritenute erronee e arbitrarie, e per aver illegittimamente disatteso il criterio di ricostruzione dei consumi basato sulla
"potenza tecnicamente prelevabile".
Le censure non meritano pregio.
Questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente governato il materiale probatorio, pervenendo a una decisione equa e congruamente motivata, fondata sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio immune da vizi logici e metodologici.
Il principio cardine che governa la materia è che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale perde la sua efficacia di piena prova del credito, e la società opposta, che assume pagina 3 di 6 la veste sostanziale di attore, è gravata del pieno onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, sia nell'an che nel quantum. Nel caso di specie, pur essendo incontestata la manomissione
(l'an del prelievo illecito), l'onere di provare l'esatto ammontare dell'energia sottratta (il quantum) gravava interamente su , come correttamente già valutato dal tribunale. CP_3
L'appellante sostiene che tale prova sarebbe stata fornita attraverso la ricostruzione basata sul criterio della potenza tecnicamente prelevabile, definito come l'unico oggettivo e legittimo. Tale assunto è errato in quanto tale criterio, pur previsto dalla normativa tecnica interna del distributore, non costituisce una norma di legge vincolante per il giudice, ma una mera presunzione semplice, che il giudice di merito ha il potere e il dovere di vagliare in termini di gravità, precisione e concordanza rispetto al caso concreto. (cft. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025 (Rv. 674044 - 01)
Applicando tale criterio al caso di specie si osserva che il Tribunale correttamente riteneva tale presunzione inidonea a fondare la pretesa di Enel. Ed invero, l'elaborato peritale dell'Ing. a Per_1
messo in luce, con argomentazioni logiche e tecnicamente fondate, l'inadeguatezza del criterio della potenza tecnicamente prelevabile alla fattispecie concreta evidenziando che: a) l'utenza in questione non era una civile abitazione ad alto consumo, ma una "piccola azienda agricola" con una casa di campagna utilizzata sporadicamente;
b) l'applicazione di un criterio massimalista, che presuppone un prelievo costante alla massima potenza teorica (23,4 kW), è del tutto irragionevole e sproporzionato rispetto al contesto d'uso; c) un prelievo di tale entità "avrebbe causato il superamento della portata ammissibile per quella sezione di cavo, con il conseguente deterioramento dell'isolamento dello stesso", circostanza non emersa dalle fotografie in atti.
Quest'ultima osservazione tecnica, non smentita da gestore con argomenti di pari valenza, inficia alla radice la plausibilità del calcolo proposto dall'appellante.
Gravava quindi sul gestore offrire argomentazioni idonee a supportare i parametri posti a fondamento della propria pretesa creditoria, prova non fornita. Viceversa, il CTU correttamente procedeva ad una ricostruzione alternativa, non basata sul consumo storico (impossibile da determinare), ma su una stima del fabbisogno energetico effettivo dell'utenza. Tale metodo, seppur basato su "ipotesi" (potenza degli apparecchi verosimilmente presenti nell'azienda, coefficiente di contemporaneità del 50%, 8 ore di utilizzo giornaliero), risulta più aderente alla realtà fattuale e conforme ai principi giurisprudenziali, secondo cui “in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite < pagina 4 di 6 presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume fatturato ecc. dell'utente" (cfr.
Sez. 3 , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025 (Rv. 674044 - 01)
Ora, il metodo prescelto - rispetto a quello della potenza tecnicamente prelevabile suggerito dall'appellante – appare conforme alle caratteristiche specifiche dell'immobile e del suo utilizzo, e risulta pertanto più attendibile rispetto a quello prospettato dalla CP_1
Anche i motivi relativi al governo delle spese di lite e di CTU sono privi di pregio.
La decisione del Tribunale di condannare Enel Servizio Elettrico alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente appare una corretta applicazione del principio della soccombenza sostanziale. A fronte di una domanda monitoria di oltre € 30.000,00 l'accertamento di un credito di circa € 5.590,69 configura una soccombenza di Enel per circa l'80% del valore della pretesa.
Del pari corretta appare la decisione di porre le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura della metà. Se è vero che la consulenza si è resa necessaria a causa del prelievo fraudolento, è altrettanto vero che la sua necessità era determinata anche dalla pretesa esorbitante e risultata poi non provata dell'odierna appellante: ciò rende equa e non censurabile la ripartizione paritetica dei relativi costi operata dal tribunale.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
La sostanziale soccombenza dell'Ente gestore determina la sua condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Nuoro emessa in data 21.07.2022;
pagina 5 di 6 - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata , liquidate in € 4.996,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari 17 ottobre 2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa MA RI
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1 Parte_1
Avv. ZAPPA PAOLA
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. PATTERI MILENA
APPELLATA all'esito dell'udienza di oggi 17.10.2025, come sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, preso atto che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno rassegnato le loro conclusioni
PQM
pronuncia sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Presidente
Dott.ssa MA RI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 523/2022 promossa da:
rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ZAPPA PAOLA come da procura in atti
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PATTERI MILENA come da procura in atti CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica effettuata in data 19.04.2012 dai tecnici di Controparte_2
presso l'utenza della sig.ra sita in Orani (NU), Località Sas Bognas, all'esito della quale
[...] CP_1
veniva riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sulla base di tale accertamento, e- distribuzione S.p.A. aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi per il periodo dal 08/04/2008 al
19/04/2012, utilizzando il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile", quantificando un consumo di 170.205 kWh, che il gestore (gia Enel Servizio Elettrico) aveva Parte_1
pagina 2 di 6 provveduto a fatturare per un importo di € 30.500,53. Sulla base di tale fattura l'ente aveva agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 210/2018.
A seguito dell'opposizione da parte della il Tribunale aveva disposto CTU per la verifica della CP_1
correttezza dei conteggi alla quale il Giudicante aveva aderito integralmente, ritenendo non corretto il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile" e rideterminando il credito sulla base di una ricostruzione ipotetica del fabbisogno energetico dell'utenza, qualificata come piccola azienda agricola.
La causa istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica veniva decisa con sentenza n.
471/2022 con la quale il Tribunale adito accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla CP_1
revocava il decreto ingiuntivo n. 210/2018 (fondato sull'intera somma fatturata di € 30.500,53), accertava che l'importo dovuto dalla al Servizio Elettrico Nazionale ammontava ad € 5.922,46, CP_1
poneva a carico delle parti le spese della CTU per la metà, condannava il gestore alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha Parte_1
lamentato: l'erroneità delle conclusioni della CTU, la violazione di legge in relazione all'onere della prova e del criterio di ricostruzione dei consumi utilizzato dal giudicante, nonché l'ingiusta statuizione delle spese di lite e di CTU ed ha concluso in conformità.
All'atto della sua costituzione la ha contestato le censure avverse e ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i primi due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente,
l'appellante ha censurato la sentenza per aver recepito le conclusioni della CTU, ritenute erronee e arbitrarie, e per aver illegittimamente disatteso il criterio di ricostruzione dei consumi basato sulla
"potenza tecnicamente prelevabile".
Le censure non meritano pregio.
Questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente governato il materiale probatorio, pervenendo a una decisione equa e congruamente motivata, fondata sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio immune da vizi logici e metodologici.
Il principio cardine che governa la materia è che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale perde la sua efficacia di piena prova del credito, e la società opposta, che assume pagina 3 di 6 la veste sostanziale di attore, è gravata del pieno onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, sia nell'an che nel quantum. Nel caso di specie, pur essendo incontestata la manomissione
(l'an del prelievo illecito), l'onere di provare l'esatto ammontare dell'energia sottratta (il quantum) gravava interamente su , come correttamente già valutato dal tribunale. CP_3
L'appellante sostiene che tale prova sarebbe stata fornita attraverso la ricostruzione basata sul criterio della potenza tecnicamente prelevabile, definito come l'unico oggettivo e legittimo. Tale assunto è errato in quanto tale criterio, pur previsto dalla normativa tecnica interna del distributore, non costituisce una norma di legge vincolante per il giudice, ma una mera presunzione semplice, che il giudice di merito ha il potere e il dovere di vagliare in termini di gravità, precisione e concordanza rispetto al caso concreto. (cft. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025 (Rv. 674044 - 01)
Applicando tale criterio al caso di specie si osserva che il Tribunale correttamente riteneva tale presunzione inidonea a fondare la pretesa di Enel. Ed invero, l'elaborato peritale dell'Ing. a Per_1
messo in luce, con argomentazioni logiche e tecnicamente fondate, l'inadeguatezza del criterio della potenza tecnicamente prelevabile alla fattispecie concreta evidenziando che: a) l'utenza in questione non era una civile abitazione ad alto consumo, ma una "piccola azienda agricola" con una casa di campagna utilizzata sporadicamente;
b) l'applicazione di un criterio massimalista, che presuppone un prelievo costante alla massima potenza teorica (23,4 kW), è del tutto irragionevole e sproporzionato rispetto al contesto d'uso; c) un prelievo di tale entità "avrebbe causato il superamento della portata ammissibile per quella sezione di cavo, con il conseguente deterioramento dell'isolamento dello stesso", circostanza non emersa dalle fotografie in atti.
Quest'ultima osservazione tecnica, non smentita da gestore con argomenti di pari valenza, inficia alla radice la plausibilità del calcolo proposto dall'appellante.
Gravava quindi sul gestore offrire argomentazioni idonee a supportare i parametri posti a fondamento della propria pretesa creditoria, prova non fornita. Viceversa, il CTU correttamente procedeva ad una ricostruzione alternativa, non basata sul consumo storico (impossibile da determinare), ma su una stima del fabbisogno energetico effettivo dell'utenza. Tale metodo, seppur basato su "ipotesi" (potenza degli apparecchi verosimilmente presenti nell'azienda, coefficiente di contemporaneità del 50%, 8 ore di utilizzo giornaliero), risulta più aderente alla realtà fattuale e conforme ai principi giurisprudenziali, secondo cui “in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite <
Sez. 3 , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025 (Rv. 674044 - 01)
Ora, il metodo prescelto - rispetto a quello della potenza tecnicamente prelevabile suggerito dall'appellante – appare conforme alle caratteristiche specifiche dell'immobile e del suo utilizzo, e risulta pertanto più attendibile rispetto a quello prospettato dalla CP_1
Anche i motivi relativi al governo delle spese di lite e di CTU sono privi di pregio.
La decisione del Tribunale di condannare Enel Servizio Elettrico alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente appare una corretta applicazione del principio della soccombenza sostanziale. A fronte di una domanda monitoria di oltre € 30.000,00 l'accertamento di un credito di circa € 5.590,69 configura una soccombenza di Enel per circa l'80% del valore della pretesa.
Del pari corretta appare la decisione di porre le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura della metà. Se è vero che la consulenza si è resa necessaria a causa del prelievo fraudolento, è altrettanto vero che la sua necessità era determinata anche dalla pretesa esorbitante e risultata poi non provata dell'odierna appellante: ciò rende equa e non censurabile la ripartizione paritetica dei relativi costi operata dal tribunale.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
La sostanziale soccombenza dell'Ente gestore determina la sua condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 471/2022 del Tribunale di Nuoro emessa in data 21.07.2022;
pagina 5 di 6 - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata , liquidate in € 4.996,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari 17 ottobre 2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa MA RI
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