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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/09/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1853\2024 R.G. avente ad oggetto: fideiussioni, e vertente T R A
rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti GIUSTOZZI BENEDETTA e FARRONI SAMUELE, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
per il tramite della propria CP_1 P.IVA_1 mandataria e procuratrice speciale, Controparte_2
), rapp.ta e difesa dall' avv.to D'ERCOLE STEFANO, P.IVA_2 giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 18.9.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 1853\2024 R.G.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, premesso di aver rilasciato, in favore del defunto marito , tre Parte_2 fideiussioni (una fideiussione omnibus fino a 130.000 euro del
2.2.2006 ridotta ad euro 20.000 il 7.10.2016, una fideiussione specifica fino a euro 20.000 del 26.6.2015 per un prestito chirografario di pari importo e una garanzia per il mutuo fondiario del 28.7.2010), si oppone all'ingiunzione di pagamento portata dal decreto ingiuntivo 441\2024 deducendo (1) la nullità dell'ingiunzione per insussistenza del credito azionato, non comprendendo quali sarebbero le eventuali rate scadute e non pagate;
(2) l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. previa eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust della clausola di rinuncia della disposizione dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di mutuo fondiario, anche considerato che il più prudenziale dies a quo da cui considerare inadempiente l'obbligato principale potrebbe essere la data successiva al suo decesso (21.1.2017); (3) difetto di legittimazione attiva per omessa prova che il presunto credito azionato con l'opposto d.i. era ricompreso nell'operazione di cartolarizzazione del 4.12.2020; (4) percezione da parte di , nelle more del decreto ingiuntivo, CP_1 della somma di euro 57.262,72 quale residuo del mutuo ipotecario.
Costituitasi in giudizio, ha riconosciuto di aver ricevuto, CP_1 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, il pagamento di € 57.262,72, importo relativo al mutuo ipotecario, riducendo così la pretesa al residuo parti ad € 37.529,07. Per il resto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
----- -----
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Il possesso da parte della convenuta dei titoli contrattuali costituiti dal contratto di mutuo ipotecario (doc. 4 del monitorio), del prestito chirografario (doc. 5 del monitorio); della fideiussione specifica
2 Nr. 1853\2024 R.G.
limitata a euro 20.000 del 26.6.2015; della fideiussione generica rilasciata nel 2006 dalla fino a concorrenza della somma di Parte_1 euro 130.000 poi ridotta nel 2016 ad euro 20.000 (doc. 7 del monitorio), unitamente alla comunicazione della cessione del credito e contestuale diffida di pagamento per euro 94.791,79 al 30.11.2020 Contro (doc. 8 del monitorio) e alla raccomandata del 31.10.2018 con cui comunica agli eredi del debitore principale e alla garante, odierna opponente, la revoca degli affidamenti con richiesta di copertura delle esposizione debitorie riguardanti, oltre al conto corrente 2876, anche il mutuo fondiario nr. 4029068 ed il prestito chirografario nr.4029471 dimostrano che nella documentata (come da avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) cessione in blocco rientra anche il credito che poi incorporata in vantava nei Controparte_4 CP_5 confronti del debitore principale (il defunto ) e Parte_2 della garante per le somme ricevute con il mutuo Parte_1 fondiario e il prestito chirografario.
La convenuta, quale titolare delle posizioni creditorie su indicate, è pertanto legittimata a chiederne il pagamento alla garante.
Le garanzie rilasciate dalla non sono contratti autonomi di Parte_1 garanzia non essendo a tal fine sufficiente la clausola del pagamento
“a prima richiesta” non seguita dalla locuzione “e senza eccezioni”.
Inoltre nelle fideiussioni del 2006 e 2015 si specifica che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili” o, come scritto nel contratto di mutuo fondiario del 2010, che il fideiussore è debitore solidale assumendo gli stessi obblighi della parte mutuataria;
tutte previsioni contrattuali incompatibili con l'assoluta mancanza della caratteristica dell'accessorietà rispetto al rapporto principale tipica del contratto autonomo di garanzia.
Quanto alla validità delle fideiussioni va rilevato che la clausola n. 5 delle fideiussioni del 2006 e del 2015 prevede espressamente che: “… il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita” (doc. 6 del monitorio); ovvero che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
3 Nr. 1853\2024 R.G.
debitore” (doc. 7 del monitorio) e quando l'obbligazione del garante è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla garanzia per il mutuo fondiario nel contratto è scritto che il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione e assume gli stessi obblighi del debitore principale il quale si era impegnato a restituire l'importo mutuato in 180 rate mensili e quindi nel termine di 15 anni. Dopo la morte del debitore principale Parte_2
la banca con la raccomandata del 31.10.2018 ha deciso di
[...] revocare gli affidamenti, di risolvere ogni rapporto bancario e ha chiesto agli eredi e alla garante la “copertura delle esposizioni debitorie”.
La deroga alla previsione del 1957 c.c. -di per se assolutamente legittima- è stata ritenuta nulla sono nella misura in cui costituisca applicazione a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'Italia con provv.to 55\2005 per le fideiussioni stipulate nel periodo 2003-2005.
La fideiussione per cui è causa è del 2010 e l'invalidità di un rapporto giuridico può estendersi ad un altro rapporto solo previo riscontro di un concreto vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra intesa a monte e contratto a valle mentre nel caso in esame difetta la prova di questo vincolo funzionale non risultando nel contratto in oggetto alcun richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia né risulta in altro modo che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi anche per gli anni successivi al 2005.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione l'opponente invoca il carattere vessatorio e la conseguente nullità ex art. 33 del codice del consumo della deroga al 1957 c.c. ma non ha offerto alcuna prova di possedere i
4 Nr. 1853\2024 R.G.
requisiti soggettivi che valgono a poterla qualificare come consumatore.
In definitiva, tutte le fideiussioni sono valide efficaci e vincolanti per la la deroga al 1957 contenuta nel contratto di mutuo Parte_1 fondiario è legittima mentre le altre due fideiussioni sono fuori dall'area di operatività dell'art. 1957 c.c..
Passando al quantum debeatur l'onere della prova del creditore è assolto quando, come nella fattispecie in esame, il creditore dimostra il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (i contratti di mutuo assistiti dalle relative garanzie personali) e deduca l'inadempimento altrui spettando al debitore, principale e\o solidale, dimostrare l'avvenuto rimborso ovvero altro fatto estintivo impeditivo o modificativo di detta obbligazione.
Nel caso in esame, come riconosciuto dall'opposta, l'esposizione debitoria, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, si è ridotta per effetto dell'incameramento dell'importo di euro 57.262,72 per cui ora ammonta ad euro € 37.529,07.
Questo è l'importo che l'opponente è tenuta a pagare.
Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto, all'esito del presente giudizio, l'importo dovuto è inferiore rispetto a quello ingiunto.
Spese del presente giudizio interamente compensate state l'accoglimento, ancorchè parziale, dei motivi di opposizione e la rideterminazione della somma dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo m nr. 441\2024 proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1
per il tramite della propria mandataria e procuratrice CP_1 speciale, cosi provvede: Controparte_2
5 Nr. 1853\2024 R.G.
Accoglie, per quanto di ragione, la spiegata opposizione.
Revoca il decreto ingiuntivo nr. 441\2024 del 7.6.2024.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
per il tramite della propria mandataria e procuratrice CP_1 speciale, della somma di euro Controparte_2
37.529,07.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 30/09/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1853\2024 R.G. avente ad oggetto: fideiussioni, e vertente T R A
rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti GIUSTOZZI BENEDETTA e FARRONI SAMUELE, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
per il tramite della propria CP_1 P.IVA_1 mandataria e procuratrice speciale, Controparte_2
), rapp.ta e difesa dall' avv.to D'ERCOLE STEFANO, P.IVA_2 giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 18.9.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 1853\2024 R.G.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, premesso di aver rilasciato, in favore del defunto marito , tre Parte_2 fideiussioni (una fideiussione omnibus fino a 130.000 euro del
2.2.2006 ridotta ad euro 20.000 il 7.10.2016, una fideiussione specifica fino a euro 20.000 del 26.6.2015 per un prestito chirografario di pari importo e una garanzia per il mutuo fondiario del 28.7.2010), si oppone all'ingiunzione di pagamento portata dal decreto ingiuntivo 441\2024 deducendo (1) la nullità dell'ingiunzione per insussistenza del credito azionato, non comprendendo quali sarebbero le eventuali rate scadute e non pagate;
(2) l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. previa eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust della clausola di rinuncia della disposizione dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di mutuo fondiario, anche considerato che il più prudenziale dies a quo da cui considerare inadempiente l'obbligato principale potrebbe essere la data successiva al suo decesso (21.1.2017); (3) difetto di legittimazione attiva per omessa prova che il presunto credito azionato con l'opposto d.i. era ricompreso nell'operazione di cartolarizzazione del 4.12.2020; (4) percezione da parte di , nelle more del decreto ingiuntivo, CP_1 della somma di euro 57.262,72 quale residuo del mutuo ipotecario.
Costituitasi in giudizio, ha riconosciuto di aver ricevuto, CP_1 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, il pagamento di € 57.262,72, importo relativo al mutuo ipotecario, riducendo così la pretesa al residuo parti ad € 37.529,07. Per il resto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Il possesso da parte della convenuta dei titoli contrattuali costituiti dal contratto di mutuo ipotecario (doc. 4 del monitorio), del prestito chirografario (doc. 5 del monitorio); della fideiussione specifica
2 Nr. 1853\2024 R.G.
limitata a euro 20.000 del 26.6.2015; della fideiussione generica rilasciata nel 2006 dalla fino a concorrenza della somma di Parte_1 euro 130.000 poi ridotta nel 2016 ad euro 20.000 (doc. 7 del monitorio), unitamente alla comunicazione della cessione del credito e contestuale diffida di pagamento per euro 94.791,79 al 30.11.2020 Contro (doc. 8 del monitorio) e alla raccomandata del 31.10.2018 con cui comunica agli eredi del debitore principale e alla garante, odierna opponente, la revoca degli affidamenti con richiesta di copertura delle esposizione debitorie riguardanti, oltre al conto corrente 2876, anche il mutuo fondiario nr. 4029068 ed il prestito chirografario nr.4029471 dimostrano che nella documentata (come da avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) cessione in blocco rientra anche il credito che poi incorporata in vantava nei Controparte_4 CP_5 confronti del debitore principale (il defunto ) e Parte_2 della garante per le somme ricevute con il mutuo Parte_1 fondiario e il prestito chirografario.
La convenuta, quale titolare delle posizioni creditorie su indicate, è pertanto legittimata a chiederne il pagamento alla garante.
Le garanzie rilasciate dalla non sono contratti autonomi di Parte_1 garanzia non essendo a tal fine sufficiente la clausola del pagamento
“a prima richiesta” non seguita dalla locuzione “e senza eccezioni”.
Inoltre nelle fideiussioni del 2006 e 2015 si specifica che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili” o, come scritto nel contratto di mutuo fondiario del 2010, che il fideiussore è debitore solidale assumendo gli stessi obblighi della parte mutuataria;
tutte previsioni contrattuali incompatibili con l'assoluta mancanza della caratteristica dell'accessorietà rispetto al rapporto principale tipica del contratto autonomo di garanzia.
Quanto alla validità delle fideiussioni va rilevato che la clausola n. 5 delle fideiussioni del 2006 e del 2015 prevede espressamente che: “… il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita” (doc. 6 del monitorio); ovvero che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
3 Nr. 1853\2024 R.G.
debitore” (doc. 7 del monitorio) e quando l'obbligazione del garante è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla garanzia per il mutuo fondiario nel contratto è scritto che il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione e assume gli stessi obblighi del debitore principale il quale si era impegnato a restituire l'importo mutuato in 180 rate mensili e quindi nel termine di 15 anni. Dopo la morte del debitore principale Parte_2
la banca con la raccomandata del 31.10.2018 ha deciso di
[...] revocare gli affidamenti, di risolvere ogni rapporto bancario e ha chiesto agli eredi e alla garante la “copertura delle esposizioni debitorie”.
La deroga alla previsione del 1957 c.c. -di per se assolutamente legittima- è stata ritenuta nulla sono nella misura in cui costituisca applicazione a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla
Banca d'Italia con provv.to 55\2005 per le fideiussioni stipulate nel periodo 2003-2005.
La fideiussione per cui è causa è del 2010 e l'invalidità di un rapporto giuridico può estendersi ad un altro rapporto solo previo riscontro di un concreto vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra intesa a monte e contratto a valle mentre nel caso in esame difetta la prova di questo vincolo funzionale non risultando nel contratto in oggetto alcun richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia né risulta in altro modo che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi anche per gli anni successivi al 2005.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione l'opponente invoca il carattere vessatorio e la conseguente nullità ex art. 33 del codice del consumo della deroga al 1957 c.c. ma non ha offerto alcuna prova di possedere i
4 Nr. 1853\2024 R.G.
requisiti soggettivi che valgono a poterla qualificare come consumatore.
In definitiva, tutte le fideiussioni sono valide efficaci e vincolanti per la la deroga al 1957 contenuta nel contratto di mutuo Parte_1 fondiario è legittima mentre le altre due fideiussioni sono fuori dall'area di operatività dell'art. 1957 c.c..
Passando al quantum debeatur l'onere della prova del creditore è assolto quando, come nella fattispecie in esame, il creditore dimostra il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (i contratti di mutuo assistiti dalle relative garanzie personali) e deduca l'inadempimento altrui spettando al debitore, principale e\o solidale, dimostrare l'avvenuto rimborso ovvero altro fatto estintivo impeditivo o modificativo di detta obbligazione.
Nel caso in esame, come riconosciuto dall'opposta, l'esposizione debitoria, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, si è ridotta per effetto dell'incameramento dell'importo di euro 57.262,72 per cui ora ammonta ad euro € 37.529,07.
Questo è l'importo che l'opponente è tenuta a pagare.
Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto, all'esito del presente giudizio, l'importo dovuto è inferiore rispetto a quello ingiunto.
Spese del presente giudizio interamente compensate state l'accoglimento, ancorchè parziale, dei motivi di opposizione e la rideterminazione della somma dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo m nr. 441\2024 proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1
per il tramite della propria mandataria e procuratrice CP_1 speciale, cosi provvede: Controparte_2
5 Nr. 1853\2024 R.G.
Accoglie, per quanto di ragione, la spiegata opposizione.
Revoca il decreto ingiuntivo nr. 441\2024 del 7.6.2024.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
per il tramite della propria mandataria e procuratrice CP_1 speciale, della somma di euro Controparte_2
37.529,07.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 30/09/2025
Il Giudice est.
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